Articolo 91 del Codice penale
Articolo 90Articolo 92
Versione
1 luglio 1931
Art. 91.

(Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore)

Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacita' d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.

Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacita' d'intendere o di volere, la pena e' diminuita.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente