Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2009, n. 39078
CASS
Sentenza 13 luglio 2009

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La semplice qualità di subacquirente non rende, per ciò solo, legittimo l'acquisto di un terreno o di un immobile oggetto di illecita operazione lottizzatoria, in quanto il subacquisto può costituire un sistema elusivo surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale.

L'acquirente di immobili o terreni abusivamente lottizzati non è, per ciò solo, terzo estraneo rispetto al reato di lottizzazione abusiva, salva la prova di aver agito in buona fede partecipando inconsapevolmente all'illecita operazione lottizzatoria, pur avendo adempiuto ai doveri di informazione e conoscenza richiesti dall'ordinaria diligenza. (In motivazione la Corte ha precisato che, ove l'acquirente agisca scientemente o non abbia spiegato la normale diligenza, concorre con il venditore nella consumazione del reato).

La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite (art. 44, comma secondo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) consegue non soltanto ad una sentenza di condanna, ma anche quando, pur essendo accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, non si pervenga alla condanna od all'irrogazione della pena per causa diversa. (In motivazione la Corte, riferendosi esemplificativamente al caso della prescrizione del reato, ha precisato che tale soluzione è conforme alla giurisprudenza CEDU che non ritiene necessaria la condanna del proprietario della "res" per disporne la confisca).

Il reato di lottizzazione abusiva è configurabile non soltanto nel caso in cui oggetto della condotta illecita siano terreni illegittimamente frazionati, ma anche nel caso in cui si tratti di edifici già costruiti, in quanto l'alienazione frazionata dei singoli immobili, per il principio dell'accessione, è intimamente connessa al frazionamento in lotti del terreno su cui tali immobili sono stati edificati. (In motivazione la Corte ha precisato che tale esegesi non viola il divieto di analogia "in malam partem", ma è frutto di un'interpretazione logicamente estensiva dell'art. 30, d.P.R. n. 380 del 2001).

È irrilevante la questione di costituzionalità, per asserito contrasto con gli artt. 27, 42 e 117, comma primo, Cost. (in relazione all'art. 7 CEDU), dell'art. 44, comma secondo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nella parte in cui consente la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti, in quanto la confisca è condizionata, sotto il profilo soggettivo, quantomeno all'accertamento di profili di colpa nella condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere. (In motivazione la Corte, richiamando la recente sentenza n. 239 del 2009 della Corte Cost., ha precisato che la giurisprudenza di legittimità ha già fornito un'interpretazione adeguatrice alle decisioni della Corte di Strasburgo del 30 agosto 2007 e del 20 gennaio 2009 nel caso Sud Fondi s.r.l. c/ Italia, che esclude la ravvisabilità dei denunciati profili di incostituzionalità).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2009, n. 39078
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39078
Data del deposito : 13 luglio 2009

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