Sentenza 24 marzo 2015
Massime • 1
Il decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini preliminari non vale ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio disposta dal PM, atteso che la chiusura delle indagini ha luogo con l'emissione di quest'ultimo decreto, sicchè, ai fini della "vocatio in iudicium", è necessario un nuovo decreto di irreperibilità.
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di Massimiliano Alagna Sommario: 1. Introduzione - 2. Il nuovo sistema delle notificazioni: l'apparente sconfitta del “Mostro verde” - 2.1. Le notifiche telematiche: domicilio “digitale” e “telematico” e l'attesa dei decreti attuativi - 2.2 Le altre modalità di notifica: le eccezioni che diventano regola - 2.3. Le notificazioni all'imputato - 2.3.1. La notifica all'imputato detenuto: l'art. 156 c.p.p. - 2.3.2 La notifica degli atti introduttivi: l'art. 157 ter c.p.p. e la “fine dell'era gloriosa” di elezione e dichiarazione di domicilio - 2.3.3. Prima notifica all'imputato non detenuto di atti diversi da quelli contenenti la vocatio in ius: lettura combinata degli artt. 157 e 161, comma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2015, n. 29771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29771 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IZZO Fausto - Presidente - del 24/03/2015
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 721
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 54229/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE AN N. IL 23/08/1962;
avverso la sentenza n. 948/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 08/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per l'annullamento della sentenza di primo e secondo grado con rinvio al Tribunale.
RITENUTO IN FATTO
1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di NE IA avverso la sentenza emessa in data 8.5.2013 dalla Corte di appello di Roma che, in parziale riforma di quella in data 21.6.2010 del giudice monocratico del Tribunale di Latina, riduceva la pena inflitta al predetto per il delitto di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale in danno di ED TT (commesso il 23.4.2007), ad anni due e mesi sei di reclusione oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di un anno e condanna alle spese in favore delle parti civili.
2. L'imputato, alla guida di un'autovettura VW Passat, percorrendo in Aprilia via Mascagni in direzione da via Verdi verso via Pontina, giunto all'intersezione tra la predetta strada e via Aldo Moro, a causa della velocità sostenuta (93,84 Km/h) superiore a quella consentita in quel tratto di strada (30 km/h), e non adeguata all'ora notturna, alle condizioni specifiche della strada e alla presenza di segnaletica verticale di avviso di pericolo relativo ad un incrocio, urtava con la parte anteriore destra del proprio mezzo il ciclomotore condotto dal ED che si immetteva alla velocità di 20 Km/h su via Mascagni senza osservare l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e da sinistra imposto da segnaletica presente sulla strada in questione così cagionando il violento impatto tra la propria autovettura e il motociclo, con il conseguente decesso del ED.
3. Il ricorrente deduce, in sintesi:
3.1. la violazione di legge assumendo l'invalidità della notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio di primo grado con la conseguente nullità di tutti gli atti successivi;
3.2. l'erronea applicazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena in misura eccessiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
5. In particolare, è fondata la prima ed assorbente censura. Il ricorrente assume che l'imputato, dichiarato irreperibile il 10.11.2008 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, all'udienza preliminare del 29.9.2009 era stato erroneamente considerato, anziché irreperibile, libero e contumace. Seguiva il tentativo di citazione a giudizio all'originario domicilio del NE in Aprilia, via Toscanini n. 5 ma nella relata di notifica del 13.2.2010 il destinatario risultava trasferito. Non era nota in atti la modalità di notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato, poiché non rinvenibile nel fascicolo della Corte di appello, ma era certo che, a causa dell'erronea dichiarazione di contumacia, non era stata seguita la procedura prevista per la notifica per gli imputati irreperibili di cui agli artt. 159 e 160 c.p.p., ne' quella ex art. 159 c.p.p. al difensore era stata preceduta da un nuovo decreto di irreperibilità previe nuove ricerche nei luoghi indicati dalla precitata norma. Infatti, il decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini preliminari dal P.M. non vale ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, poiché la chiusura delle indagini (art. 160 c.p.p., comma 1), che segna il limite di efficacia del decreto di irreperibilità emesso nel corso di esse, coincide non già con la notificazione del decreto di citazione a giudizio, ma con la emissione di quest'ultimo da parte del pubblico ministero;
ne consegue che, ai fini della "vocatio in iudicium", che segna l'inizio della fase del giudizio e si realizza con la notificazione del provvedimento, è necessario un nuovo decreto di irreperibilità (Cass. pen. Sez. 5, n. 30072 del 24.3.2009, Rv. 244481). Sicché, cessando di avere efficacia il decreto di irreperibilità con l'emissione del provvedimento conclusivo della relativa fase, nel caso di specie, con il decreto che dispone il rinvio a giudizio emesso dal G.i.p. il 21.1.2010, per la notifica di tale ultimo atto era necessario un nuovo decreto di irreperibilità. Peraltro, va rammentato che le novità legislative in tema di processo in absentia sono state introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n. 67 in vigore dal 17 maggio del 2014, onde, per il principio del tempus regit actum, valgono nel caso di specie le norme previgenti;
del resto, tale legge, ai sensi dell'art. 15 bis, è comunque inapplicabile attesa l'avvenuta pronuncia della sentenza di 1^ grado in epoca antecedente. Ora, non risultando l'emissione del predetto nuovo decreto di irreperibilità per la fase del giudizio, previe nuove ricerche, e non risultando successivamente notificato al difensore di ufficio ex art. 159 c.p.p. il decreto che dispone il giudizio, dal momento che nel verbale di udienza dibattimentale del 19.4.2010 l'imputato veniva erroneamente indicato come libero contumace e non già come irreperibile (con conseguente notifica al difensore ex art. 161 c.p.p. dopo il sopra indicato tentativo di notifica nelle forme ordinarie all'imputato presso il domicilio in via Toscanini), deve ritenersi, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), artt. 179, 185 e 429 c.p.p., la nullità assoluta ed insanabile della notifica all'imputato del decreto medesimo, del giudizio e della sentenza di primo grado nonché di quella di secondo grado. Diviene, pertanto, superfluo l'esame delle residue censure.
6. Consegue l'annullamento senza rinvio di entrambe le sentenze di merito con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2015