Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 gennaio 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 settembre 2026 |
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- 1. AMBIENTEDIRITTO.it – I CONTENUTI DELLA RIVISTA GIURIDICA n.2Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
AMBIENTE IN GENERE – Personale ARPA – Art. 31, c. 4, l.r. Basilicata n. 37/2015 – Riconoscimento della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria – Illegittimità costituzionale. CORTE COSTITUZIONALE – 13 gennaio 2017, n. 8 * APPALTI – Ammissione alla gara – Impugnazione – Termine – Dies a quo – Pubblicazione sul profilo del committente – Art. 120, c. 2 bis c.p.a. – Garanzia fideiussoria – Art. 93 d.lgs. n. 50/2016 – Obbligo, a pena di esclusione – Imprese del Raggruppamento – Offerta anomala – Offerte ammesse in numero inferiore a cinque – Criteri applicabili – Art. 97 d.lgs. n. 50/2016. TAR LAZIO, Roma – 18 gennaio 2017 APPALTI – Avvalimento – Oggetto del contratto – …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2023, n. 12570Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 18257-2017 proposto da: Civile Sent. Sez. U Num. 12570 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 10/05/2023 2 di 46 ENEL PRODUZIONE S.P.A., E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.), società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di NE s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato UGO PETRONIO, che le rappresenta e difende; - ricorrente e ricorrente successivo - contro COMUNE DI ALFEDENA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 35/B, presso lo studio …Leggi di più...
- assoggettabilità ad espropriazione per pubblica utilità·
- conseguenze·
- condizioni·
- previa formale sdemanializzazione·
- irrilevanza·
- bene gravato da uso civico di dominio della collettività·
- necessità·
- dichiarazione di pubblica utilità o provvedimento di espropriazione·
- usi civici
Versioni del testo
- Titolo I : Principi generali
- Art. 1. Finalita' e ambito della legge 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. 2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. 3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalita':
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarita' geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) promozione di attivita' di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonche' di attivita' ricreative compatibili; d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. 4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attivita' produttive compatibili. 5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell' articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e dell' articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . ((Per le medesime finalita' lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunita' del parco possono altresi' promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)) . - Art. 1-bis. (( (Programmi nazionali e politiche di sistema). )) (( 1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attivita' agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati.
2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua altresi' le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1 ))