Sentenza 11 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/2004, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI IA Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES TO, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 26, presso l'avvocato GIUSEPPE BALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE BOIARDI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LP PI AR MA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO MOZZONI, giusta procura speciale per Notaio Fantigrossi di Piacenza, rep. 92618 del 2 Ottobre 2003;
- resistente con sola procura -
avverso la sentenza n. 938/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 17/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2003 dal Consigliere Dott. IA Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Baldi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Mozzoni che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 - 28 gennaio 2000 il Tribunale di Piacenza pronunciava la separazione personale dei coniugi IN ES e ER IA EM LP con addebito al marito, che condannava al pagamento dell'assegno di mantenimento di L.
2.000.000 mensili. Proposto appello dal ES, con sentenza del 30 giugno - 17 luglio 2000 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia impugnata, dichiarava la separazione senza addebito e riduceva l'assegno a L.
1.000.000 mensili.
Affermava in motivazione la Corte territoriale, per quanto in questa sede rileva, che aveva errato il primo giudice nel ritenere che la crisi coniugale fosse stata determinata dall'abbandono della casa familiare da parte del marito, essendo rimasto accertato che il medesimo aveva lasciato l'abitazione a causa della situazione di tensione creatasi all'interno della coppia, ma aveva poco dopo scritto alla moglie sollecitandola ad una ripresa del dialogo, e che d'altro canto la LP aveva provveduto a cambiare la serratura per impedirgli di rientrare. Tenuto conto di tali circostanze, e valutati globalmente i comportamenti delle parti, riteneva la Corte che in essi non potesse ravvisarsi una colpa prevalente dell'uno o dell'altro coniuge e che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza trovasse piuttosto ragione nel clima di crescente disagio cui entrambe le parti, a causa delle reciproche incomprensioni, alimentate da sospetti reciproci di infedeltà, erano gradualmente pervenute.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il ES deducendo un unico motivo. La parte intimata non ha depositato controricorso, ma si è costituita in udienza ed ha partecipato alla discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando falsa applicazione degli artt. 151 comma 2 c.c. e 115 comma 1 c.p.c., si deduce che la Corte di Appello, nell'escludere l'addebito della separazione all'uno ed all'altro coniuge, si è limitata a circoscrivere l'analisi al disagio vissuto dalla coppia, omettendo di esaminare, ai fini della pronuncia sulla domanda di addebito a carico della LP, le risultanze probatorie dirette a dimostrare la responsabilità della medesima. In particolare si rileva che la Corte di merito ha colto l'importanza delle due circostanze emerse dall'istruttoria concernenti la spedizione da parte del ES della lettera volta a sollecitare una ripresa del dialogo e l'avvenuta sostituzione della serratura da parte della moglie, quali elementi a favore esclusivo del marito, ma ha omesso di spiegare perché dette circostanze non fossero sufficienti ai fini della attribuzione dell'addebito alla moglie;
che a fronte di tale implicita valutazione di insufficienza avrebbe dovuto porre l'attenzione su tutto il materiale probatorio a sua disposizione, dal quale emergeva che, mentre il ES aveva in più modi tentato di risolvere la crisi, la LP aveva opposto un comportamento ostruzionistico ed aveva sistematicamente organizzato la separazione dal coniuge. Specificamente si deduce che la Corte territoriale non ha considerato che poco dopo l'allontanamento del marito la LP si era appropriata di tutti i fondi comuni giacenti sul conto bancario a lei cointestato, che per tutto l'anno successivo al suo allontanamento il marito aveva continuato a pagare le spese relative alla gestione della casa coniugale ed aveva mantenuto la delega alla moglie su un proprio conto corrente bancario, che infine aveva tentato con un ricorso al Tribunale di riprendere la vita coniugale, ed in quella sede la moglie si era recisamente opposta ad una riconciliazione ed aveva poco dopo presentato la domanda di separazione.
Il motivo di ricorso è inammissibile. Come è noto, non è suscettibile di censure la ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito mediante il coordinamento dei vari elementi probatori, atteso che tale ricostruzione attiene all'ambito delle possibilità di apprezzamento dei fatti e delle prove e che spetta a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, attribuendo così carattere di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, mentre il controllo della correttezza del giudizio di fatto consentito dall'art. 360 n. 5 c.p.c. può investire soltanto la logicità e la congruità delle ragioni poste a base del convincimento espresso nella sentenza impugnata (v. per tutte, di recente, Cass. 2003 n. 2222; 2002 n. 3161; 2002 n. 350). Le deduzioni svolte nel motivo in esame, nonostante il richiamo formale ai vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione, sono unicamente dirette a contestare le valutazioni effettuate dalla Corte di merito nell'escludere che la separazione fosse imputabile all'una o all'altra parte ed a sollecitare, con argomentazioni in fatto e non in diritto, una ricostruzione dei fatti ed un apprezzamento delle prove, segnatamente in ordine alla condotta della LP ed alla sua efficienza causale rispetto al determinarsi della crisi coniugale, diversi da quelli compiuti da detta Corte. Il ricorrente va pertanto condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 800,00, di cui euro 100,00 per spese, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2004