Articolo 87 del Codice penale
Articolo 86Articolo 88
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1 luglio 1931
Art. 87.

(Stato preordinato d'incapacita' d'intendere o di volere)

La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si e' messo in stato d'incapacita' d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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