((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
1 luglio 1931
13 luglio 1999
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Commentari • 5
- 1. Come richiedere la cartella clinica: tempi e modalità [Guida completa]Avv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 18 dicembre 2025
[…] I riflessi penali Dal punto di vista penale, il rifiuto o l'omissione di fornire la documentazione sanitaria richiesta può configurare il reato di omissione di atti d'ufficio previsto dall'art. 398 del codice penale. […]
Leggi di più… - 2. L’immunità giudiziale ex art. 598 c.p.: quale natura giuridica?Accesso limitatoLuigi D'Angelo · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2005
- 3. Fermo di indiziato di delittoCristiano Tripodi · https://www.diritto.it/ · 2 gennaio 2020
L'istituto del fermo di indiziato di delitto ex art.384 c.p.p. ha origini lontane,risalenti al “codice Rocco”[1] e da lì ,in un arco temporale di 49 anni, l'istituto de quo subisce rilevanti mutazioni genetiche (frutto di modifiche legislative )[2] che lo hanno reso, ad oggi, uno strumento di garanzia investigativa di notevole importanza soprattutto in relazione a delitti di rilevante gravità (come lo stesso art.384 c.p.p ci suggerisce).Nella sua versione attuale,l'istituto in commento fa riferimento a quello specifico stato di limitazione della libertà personale cui è sottoposto il soggetto al cui carico si ravvisano gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di fuga. Nella specie , la …
Leggi di più… - 4. L’omologazione italiana dei ricevitori di radiodiffusione: un vulnus illegittimo del "diritto al radioascolto"Giorgio Marsiglio · https://www.filodiritto.com/ · 18 febbraio 2006
- 5. Delega al Governo per la depenalizzazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 gennaio 2000
Giurisprudenza • 25
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2023, n. 6954Provvedimento: […] - che il Tribunale di Napoli aveva rinviato a giudizio la IG.ra per il reato di cui all'art. 398 c.p. per aver Persona_1 denunciato falsamente lo smarrimento degli assegni. La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda e rassegnato le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto. Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. in via istruttoria si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa con articolazione specifica dei capitoli nei modi e termini di legge»;Leggi di più...
- denuncia di smarrimento assegno·
- ripetizione di indebito·
- art. 2033 c.c.·
- convenzione di assegno·
- arricchimento senza causa·
- responsabilità extracontrattuale·
- art. 2041 c.c.·
- art. 2043 c.c.·
- onere della prova·
- indebito oggettivo
- 2. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 04/06/2025, n. 546Provvedimento: […] La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia. -Romagna Sezione 6, accertato l'errore in cui sono incorsi i giudici che hanno emesso la sentenza RG 359/2024, limitatamente al punto in cui dispone che la liquidazione della perizia, diritti e onorari del professionista a carico di entrambe le parti in giudizio, la revoca. Conferma che le spese del procedimento RG359/2024 perizia e oneri professionali sono a esclusivo carico del contribuente e sul punto corregge la sentenza impugnata. Ai fini dell'eventuale ricorso in Cassazione,-ai sensi dell'art.398 comma 4 c.p. c., accoglie l'istanza dell'Ufficio e sospende i termini.Leggi di più...
- art. 395 c.p.c.·
- sospensione termini ricorso in Cassazione·
- art. 65 D.lgs. n. 546/92·
- estinzione del giudizio per conciliazione·
- correzione sentenza·
- revocazione per errore di fatto·
- accordo conciliativo·
- spese di CTU
- 3. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 04/06/2025, n. 545Provvedimento: […] La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia. -Romagna Sezione 6, accertato l'errore in cui sono incorsi i giudici che hanno emesso la sentenza RG 361/2024, limitatamente al punto in cui dispone che la liquidazione della perizia, diritti e onorari del professionista a carico di entrambe le parti in giudizio, la revoca. Conferma che le spese del procedimento RG361/2024 perizia e oneri professionali sono a esclusivo carico del contribuente e sul punto corregge la sentenza impugnata. Ai fini dell'eventuale ricorso in Cassazione,-ai sensi dell'art.398 comma 4 c.p. c., accoglie l'istanza dell'Ufficio e sospende i termini. Nulla per le spese del presente giudizio.Leggi di più...
- art. 395 c.p.c.·
- sospensione termini ricorso in Cassazione·
- estinzione del giudizio·
- art. 65 D.lgs. n. 546/92·
- correzione sentenza·
- revocazione per errore di fatto·
- accordo conciliativo·
- spese di CTU
- 4. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 04/06/2025, n. 544Provvedimento: […] La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia. -Romagna Sezione 6, accertato l'errore in cui sono incorsi i giudici che hanno emesso la sentenza RG 360/2024, limitatamente al punto in cui dispone che la liquidazione della perizia, diritti e onorari del professionista a carico di entrambe le parti in giudizio, la revoca. Conferma che le spese del procedimento RG360/2024 perizia e oneri professionali sono a esclusivo carico del contribuente e sul punto corregge la sentenza impugnata Ai fini dell'eventuale ricorso in Cassazione,-ai sensi dell'art.398 comma 4 c.p. c., accoglie l'istanza dell'Ufficio e sospende i termini.Leggi di più...
- art. 395 c.p.c.·
- sospensione termini ricorso in Cassazione·
- art. 65 D.lgs. n.546/92·
- errore materiale·
- estinzione del giudizio per conciliazione·
- revocazione per errore di fatto·
- accordo conciliativo·
- spese di CTU
- 5. Corte Cost., sentenza 07/10/1999, n. 380Provvedimento: […] La non punibilità per le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria è tradizionale, prevista già dal primo codice unitario (art. 398 del codice penale del 1889), e si fonda sull'esigenza di assicurare una libera e piena esplicazione della difesa, senza le remore che possono derivare dal rischio di incriminazione per espressioni, eventualmente considerate offensive, usate nel contesto difensivo. La non punibilità copre un campo più ristretto di quello sanzionato penalmente dall'art. 343 cod. pen.: dal punto di vista soggettivo l'esimente non riguarda tutti i soggetti ma solo le parti del processo, siano esse quelle pubbliche o quelle private, ed i patrocinatori di queste ultime;Leggi di più...
- non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.·
- delitti contro l'onore·
- sent. 380/99 b. reati e pene·
- possibilita'·
- non punibilita'