Sentenza 10 novembre 2006
Massime • 1
Non costituisce legittimo impedimento a comparire all'udienza il rifiuto dell'imputato detenuto di sottoporsi, prima dell'ingresso nell'aula delle videoconferenze, a perquisizione mediante denudamento, se la perquisizione è legittimamente disposta. (la Corte precisa che, ai fini del giudizio sull'impedimento a comparire, l'eventuale illegittimità della perquisizione non può essere oggetto di accertamento incidentale nel giudizio di cassazione, implicando valutazioni di fatto, e deve essere accertata per mezzo del reclamo al magistrato di sorveglianza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2006, n. 38766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38766 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 10/11/2006
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1031
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 34333/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI IO, n. a Siracusa il 16.7.1970;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, in data 28 febbraio 2005, di conferma della sentenza del Tribunale di Siracusa del 7 aprile 2004;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. FIANDANESE Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Rizza Gianbattista, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 28 febbraio 2005, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Siracusa il 7 aprile 2004 nei confronti di SI IO alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per i reati di elusione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, di ricettazione, di falso in autorizzazione amministrativa e falsa attestazione a Pubblico Ufficiale sulle proprie generalità.
Propone ricorso per cassazione SI personalmente, deducendo:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 420 ter c.p.p.: il ricorrente lamenta che alle udienze dibattimentali di primo grado dell'11 febbraio e del 3 marzo 2004 egli sia stato ritenuto assente equiparando la sua situazione di rifiuto di sottoporsi a perquisizione mediante denudamento prima dell'ingresso nell'aula delle videoconferenze a quella del detenuto che rifiuti la traduzione in aula per motivi ritenuti palesemente pretestuosi;
afferma che non aveva rinunciato a presenziare al dibattimento e che la perquisizione mediante denudamento era illegittima e che la difesa aveva prodotto provvedimenti giurisdizionali attestanti l'illegittimità della relativa prassi, così che egli avrebbe dovuto essere considerato legittimamente impedito ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p. b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare la sussistenza dell'elemento psicologico della ricettazione di modulo in bianco di patente di guida;
il ricorrente afferma che egli aveva unicamente dato ad altri il compito di creare una patente di guida ex novo e non di procurargliene una rubata.
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 648 cpv. c.p., nonché violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per manifesta illogicità della motivazione: il ricorrente si duole che non sia stata riconosciuta la forma attenuata del delitto di ricettazione, avendo il giudice di merito trascurato di valutare il quadro di insieme del fatto, in particolare, la circostanza che egli aveva commesso il delitto al fine di accompagnare i familiari a Viterbo.
d) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 81 cpv. c.p., nonché violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per illogicità della motivazione: il ricorrente lamenta che non sia stata riconosciuta la continuazione fra reati contestati nel presente procedimento e quelli, commessi in violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 9, per i quali era intervenuta sentenza passata in giudicato, trattandosi degli stessi fatti commessi per il medesimo fine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. Non è accoglibile il motivo con il quale si deduce che il rifiuto di sottoporsi a perquisizione mediante denudamento, prima dell'ingresso nell'aula delle videoconferenze, non potrebbe considerarsi rinuncia a presenziare all'udienza, bensì dovrebbe ritenersi legittimo impedimento, in considerazione della illegittimità della suddetta perquisizione. Il ricorrente cita a sostegno della sua tesi difensiva la sentenza di questa Suprema Corte del 3 febbraio 2004, n. 8411, Zagara, la quale ha affermato il seguente principio: "è illegittimo il provvedimento dell'Amministrazione Penitenziaria che disponga l'ispezione e la perquisizione personale del detenuto mediante denudamento totale, allorché non sia motivatamente sorretto da effettive, specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna, in riferimento alla peculiare situazione di fatto che non consenta l'accertamento con strumenti di controllo alternativi o alla pericolosità dimostrata in concreto dalla condotta del detenuto che rendano la misura ragionevolmente necessaria e proporzionata" (massima n. 227518). Orbene, non solo dal principio enucleato nella citata massima, ma anche dal testo della medesima sentenza si evince chiaramente che la perquisizione mediante denudamento non è di per sè illegittima, anzi "ben può essere legittimamente disposta ed eseguita dagli organi dell'Amministrazione Penitenziaria, quando sia motivatamente sorretta da effettive, specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna"; tanto è vero che, nella fattispecie esaminata dal giudice di legittimità che ha pronunciato la suddetta sentenza, l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza che aveva rigettato il reclamo del detenuto veniva annullata con rinvio "per nuovo esame".
È evidente, pertanto, che, nel caso di specie, non può affermarsi la illegittimità della perquisizione mediante denudamento alla quale il detenuto SI si era rifiutato di sottoporsi, poiché tale illegittimità non risulta accertata nelle competenti sedi giurisdizionali (reclamo al Magistrato di Sorveglianza ed eventuale successivo ricorso per cassazione) e non può essere oggetto di accertamento incidentale in questa sede implicando valutazioni di fatto che esulano dall'ambito di cognizione di questo giudice di legittimità. D'altro canto, non ha pregio l'affermazione difensiva formulata in udienza, secondo la quale sarebbe stato intempestivo un reclamo avverso la disposta perquisizione mediante denudamento, poiché è evidente che l'accertamento della illegittimità della disposizione medesima avrebbe avuto la sua chiara influenza sul processo in corso, trattandosi di accertamento a posteriori della assoluta impossibilità di comparire dell'imputato al momento della pronuncia dell'ordinanza che escludeva la sussistenza di tale impedimento, con la conseguenza della nullità della stessa ordinanza (argomenta ex art. 420 quater c.p.p., comma 4). È infondato anche il motivo di ricorso con il quale si denuncia la omessa valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico della ricettazione di modulo in bianco di patente di guida. Sul punto, infatti, la sentenza impugnata si pronuncia espressamente, affermando che "non può assolutamente dubitarsi della piena conoscenza e consapevolezza nell'SI della provenienza illecita di tale modulo... ove solo si osservi che unica fonte di immissione in circolazione di tali moduli non può che essere l'Ente pubblico che ne ha la detenzione e custodia e che anche la commissione ad altri della formazione di una patente contraffatta non può che comportare un consenso implicito a che questi faccia ricorso ed utilizzi materiale documentale che non può che essere di provenienza illecita". Tali affermazioni sono perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Corte, che, proprio con riferimento alla fattispecie di ricettazione di modulo di patente di guida, ha formulato il seguente principio: "la conoscenza nel ricettatore della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, pur indiretto, allorché i sospetti sulla legittimità della provenienza siano così gravi ed univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e secondo la comune esperienza la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente possedute da chi le detiene o le offre" (Sez. V, 24 febbraio 1982, n. 5801, Asselta, riv. 154182).
Anche il motivo di ricorso con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della forma attenuata della ricettazione non può essere accolto, poiché la sentenza impugnata, contrariamente all'affermazione difensiva, valuta "il quadro di insieme del fatto", tenendo conto della personalità dell'SI, dei motivi che lo hanno indotto a camuffare la sua identità, delle circostanze e delle modalità nelle quali l'illecito è venuto ad evidenziarsi (pagg. 5 e 6 della sentenza).
Affermazioni queste ancora una volta perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Corte, che ha formulato il principio che non è ravvisabile l'attenuante speciale prevista dall'art. 648 cpv. c.p., qualora l'imputato abbia ricettato un modulo di patente con la finalità di falsificarlo (Sez. II, 7 luglio 1983 - 28 aprile 1984, n. 3761, Ferri, riv. 163852). È inammissibile, perché si risolve in una censura in fatto, il motivo di ricorso con il quale si denuncia il mancato riconoscimento della continuazione fra i reati contestati nel presente procedimento e quelli per i quali era intervenuta sentenza passata in giudicato. Infatti, sul punto il giudice di merito ha formulato il suo discrezionale giudizio, affermando la collocazione in tempi diversi dei reati in relazione ai quali si chiede il riconoscimento della continuazione e la loro riconducibilità ad una condotta di vita improntata alla violazione della legalità, in tal modo facendo corretta applicazione del principio secondo il quale "la semplice tendenza a delinquere del soggetto, ovvero la presenza di un programma generico di attività criminose, espressione di un costume di vita deviante, non sono di per sè indicativi della esistenza della identità di un disegno criminoso, indispensabile per la riduzione ad unità delle diverse violazioni;
è viceversa necessario che, sin dall'inizio, i singoli reati siano previsti e preordinati quali episodi attuativi di un unico programma delinquenziale" (Sez. V, 30 marzo 1999, n. 5101, Mascetti, riv. 213197). Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2006