Sentenza 22 novembre 2017
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione competente, nel caso di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione solo nei confronti di alcuni coimputati, si individua, anche per i coimputati per i quali la sentenza di appello sia divenuta definitiva, nel giudice di rinvio. (In motivazione la Corte ha osservato che l'interpretazione si fonda, oltre che sul dato letterale dell'art. 665, comma 3, cod. proc. pen., sul principio ordinamentale dell'unicità del giudice dell'esecuzione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2017, n. 5146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5146 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2017 |
Testo completo
05146 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/11/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente- Sent. n. sez. 3806/2017 VINCENZO SIANI REGISTRO GENERALE MARCO VANNUCCI N.5568/2017 - Rel. Consigliere - MICHELE BIANCHI STEFANO APRILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA nel procedimento a carico di: RE AR nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 14/06/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG dott. M. FrancesceLoy che bus concluso chiedendo l'annullamento dell' ordinoure impugusta con invio alle Corte di Appello di Messina 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 14.6.2016 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che aveva riconosciuto a LA RM la continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. fra i reati giudicati con le seguenti sentenze: Corte appello Milano 12.7.1999 ( irrevocabile il 22.6.2001); Corte appello Reggio Calabria 17.6.2013 ( irrevocabile il 26.5.2015), ed aveva quindi rideterminato la complessiva pena in anni 17, mesi 6 di reclusione ed e 40.000 di multa. Il Procuratore ricorrente deduce violazione della norma processuale sulla competenza, in quanto l'ultima sentenza divenuta irrevocabile (quella della Corte di appello di Reggio Calabria sopra indicata) per alcune posizioni era stata dalla Corte di cassazione, con sentenza 26.5.2015, annullata con rinvio alla Corte di appello di Messina. Il Giudice dell'esecuzione doveva quindi essere individuato nella Corte di appello di Messina, per il principio della unicità del Giudice dell'esecuzione del medesimo provvedimento.
2. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Messina.
3. Il difensore di LA RM ha proposto ricorso incidentale con il quale ha chiesto il rigetto della impugnazione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria, osservando che la questione sulla з competenza territoriale non sarebbe proponibile, per prima volta, dopo la у costituzione delle parti all'udienza, dovendosi applicare anche al procedimento ex Л art. 666 cod. proc. pen. la normativa processuale dettata per il giudizio di cognizione. CONSIDERATO IN DIRITTO quanto al ricorso "incidentale" depositato dal difensore di -1. Innanzitutto LA RM si deve rilevare che l'ordinamento processuale penale non - prevede l'istituto del ricorso per cassazione incidentale, diversamente da quanto stabilito in relazione all'appello (art. 595 cod. proc. pen.), e quindi l'eventuale atto qualificato dalla parte come ricorso per cassazione incidentale va considerato solo come memoria difensiva (Sez. 6, 14.4.2015, PG Milano c. Valotti, Rv. 263397; Sez.U., 28.10.2010, Giordano, Rv. 248868). 2 D'altra parte, l'atto della difesa si qualifica espressamente come ricorso incidentale avverso ricorso proposto dal Sost. Procuratore generale ..." ed ha contenuto che, coerentemente con l'intitolazione, censura il ricorso della parte pubblica, e non la decisione della Corte di appello di Reggio Calabria. Si tratta, quindi, di atto che vale come mera memoria difensiva.
2. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria è fondato e, quindi, va pronunciato l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina. La questione processuale posta dal ricorso attiene alla individuazione del giudice dell'esecuzione competente nel caso in cui l'ultima condanna divenuta irrevocabile nei confronti dell'istante sia una sentenza di appello annullata parzialmente, con riferimento a coimputati, dalla Corte di cassazione con rinvio a diversa Corte di appello (nel caso in esame, la Corte di appello di Messina). Il tema, relativo alla interpretazione dell'art. 665 cod. proc. pen., non è stato vagliato nell'ordinanza impugnata. La difesa di LA RM ha sostenuto che: doveva essere applicato l'art. 665, co. 4, cod. proc. pen., norma speciale e derogatoria rispetto all'art. 665, co. 3, cod. proc. pen.; sarebbero applicabili anche nel procedimento di esecuzione i termini di decadenza dettati, in relazione alle questioni sulla competenza, dalle norme del processo di cognizione, con la conseguenza che l'eccezione di incompetenza avrebbe dovuto essere proposta all'udienza ex art. 666 cod. proc. pen.. p Il primo rilievo non è pertinente, dato che l'art. 665, co. 4, cod. proc. pen. u disciplina il caso di una pluralità di provvedimenti da eseguire e detta il criterio per individuare il provvedimento che radica la competenza (quello divenuto irrevocabile per ultimo), mentre l'art. 665, co. 3, cod. proc. pen. invidua il giudice competente qualora il provvedimento (l'unico da eseguire ovvero l'ultimo) sia stato oggetto di più gradi di giudizio. L'ulteriore argomento non ha fondamento, in quanto assimila la competenza del giudice dell'esecuzione alla competenza territoriale del giudice della cognizione, mentre è unanime in dottrina e giurisprudenza la qualificazione della competenza del giudice dell'esecuzione come funzionale, e quindi assoluta, inderogabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, 4.7.2008, Hincapie, Rv. 240775; Sez. 1, 27.11.2009, Panunzio, Rv. 245725). Si deve rilevare che la questione giuridica posta dal ricorrente è già stata esaminata, senza contrasti, in giurisprudenza e decisa nel senso che è 3 n.3159 pre competente il giudice di rinvio (Sez. 1, 25.11.2015, Belforte;
Sez. 1, 3.6.2015, PG in proc. Ciardi, Rv. 264617; Sez. 1, 25.2.2015, conflitto in proc. Perrone, Rv. 263097). Questo Collegio condivide l'orientamento indicato, richiamando le motivazioni in diritto già espresse nei precedenti menzionati. Si deve aggiungere che l'interpretazione si fonda sul dato letterale dell'art. 665, co. 3, cod. proc. pen. e sul principio ordinamentale dell'unicità del giudice dell'esecuzione. L'art. 665 cod. proc. pen. attribuisce la competenza dell'esecuzione penale al giudice che ha pronunciato il provvedimento da eseguire;
la norma, poi, declina il principio nei casi di impugnazione del provvedimento, dettando i criteri per individuare il giudice dell'esecuzione nel caso in cui più giudici (nei diversi gradi di giudizio) abbiano pronunciato la decisione da eseguire. Nel caso particolare della sentenza d'appello annullata parzialmente con rinvio, l'art. 665, co. 3, cod. proc. pen. determina la competenza esecutiva nel giudice del rinvio. La norma non disciplina il caso di sentenza cumulativa nei confronti di più imputati, con diversi esiti nei vari gradi di giudizio. Sia in giurisprudenza che in dottrina è stato da subito riconosciuto che l'ordinamento ha ispirato la disciplina della competenza del giudice dell'esecuzione al principio della unicità del giudice, come desumibile dal riferimento, quale criterio legale di determinazione della competenza, al "provvedimento" da eseguire e non alla persona interessata dalla esecuzione, come invece avviene nelle materie riservate alla magistratura di sorveglianza ( з art. 677 cod. proc. pen.). и La norma di cui all'art. 665, co. 3, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che "Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio è competente il giudice del rinvio", opera anche nel caso in cui l'annullamento sia stato solo (soggettivamente) parziale e l'esecuzione riguardi soggetto nei cui confronti non sia stato pronunciato annullamento della decisione impugnata. E' stato poi aggiunto a fronte di ipotesi di reiterazione, nel tempo, di sentenze di annullamento parziale, il che precluderebbe la individuazione in concreto del giudice dell'esecuzione, o di conferma della sentenza di primo grado da parte del giudice di rinvio che il menzionato criterio di individuazione della - competenza è "di chiusura", nel senso che opera anche prima della sentenza del giudice di rinvio (per l'imputato-condannato estraneo alla pronuncia di annullamento) e, pure, in caso di ulteriori giudizi di rinvio (nei confronti di altri coimputati), a prescindere dal contenuto decisorio della sentenza in sede di rinvio. 4 Il Collegio conviene che la norma citata non introduce ulteriori distinzioni in relazione al contenuto della decisione in sede di rinvio e ciò evidenzia che il legislatore ha inteso dettare un criterio definitivo, rendendo la individuazione del giudice dell'esecuzione insensibile rispetto all'esito del giudizio di rinvio. Si tratta di norma coerente con il principio di unicità del giudice dell'esecuzione, perché consente, all'esito dei tre gradi di giudizio, di individuare con certezza il giudice dell'esecuzione per tutti i coimputati nel medesimo processo, a prescindere dall'esito del rapporto processuale di ciascun imputato. Può, dunque, affermarsi il seguente principio di diritto: "La norma di cui all'art. 665, co. 3, cod. proc. pen., laddove stabilisce che "Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio è competente il giudice di rinvio", opera anche nel caso in cui l'annullamento sia stato soggettivamente parziale e l'esecuzione riguardi soggetto nei cui confronti non sia stato pronunciato l'annullamento della sentenza;
in particolare la competenza del giudice di rinvio sussiste sia nel caso in cui il relativo giudizio non sia stato ancora celebrato, sia nel caso in cui la sentenza emessa sia stata, a sua volta, annullata con rinvio, a prescindere quindi dalle vicende successive al primo giudizio di rinvio".
3. Alla luce di quanto precede, deve essere, dunque, pronunciato l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina, giudice di rinvio e di esecuzione funzionalmente competente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Messina. Così deciso il 22/11/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonella trizia Mazzeila Patrizia Michele Bianchi Muidicle friendi устазда DEPOSITATA IN CANCELLERIA -2 FEB 2018 CANCELLIERE Expo D e 5