Sentenza 11 marzo 2014
Massime • 1
In tema di omicidio volontario, l'agguato costituisce, in astratto, indice rivelatore della premeditazione, siccome sinonimo di imboscata od insidia preordinata che postula un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata ed in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell'insidia, sicchè già il pur breve arco di tempo dell'attesa, può valere a soddisfare gli elementi costitutivi della premeditazione:il requisito ideologico - consistente nel perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile - e quello cronologico - rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere. Spetta al giudice di merito, ai fini della configurabilità dell'aggravante in questione, cogliere ed apprezzare tutte le peculiarità della concreta fattispecie, accertando se i predetti requisiti sussistano o siano, invece, l'uno o l'altro da escludere, come nel caso di avvistamento casuale della vittima o, comunque, di un agguato frutto di iniziativa estemporanea, sicché la risoluzione omicida non sia maturata attraverso lunga riflessione, con possibilità di recesso prima dell'attentato.
Commentari • 2
- 1. Cenni in materia di premeditazione del reatohttps://www.iusinitinere.it/
- 2. Omicidio Tramontano: preordinazione vs premeditazioneAccesso limitatoSara Occhipinti · https://www.altalex.com/ · 14 giugno 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2014, n. 26406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26406 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 11/03/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 726
Dott. BRUNO Paolo A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 28985/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria;
MO AN, nato a [...] il [...];
AN CO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria del 6 marzo 2013;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
letta la memoria difensiva depositata dall'avv. Francesco Conidi, difensore della parte civile Di SI IO;
letta la memoria difensiva depositata dall'avv. Valentini Gabriele, difensore di FE AN;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. D'Angelo Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.g. e l'inammissibilità nei confronti degli imputati;
sentito, per la parte civile, l'avv. Riolo Gerardina, anche in sostituzione del codifensore avv. Costantino Salvatore, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso del P.g.;
sentito, altresì, per la parte civile l'avv. Papalia Ubaldo, in sostituzione dell'avv. Conidi Francesco, che si è riportato alle conclusioni scritte e nota spese;
sentito l'avv. Valentini Gabriele, difensore di FE AN, che si è riportato ai motivi ed ha chiesto il rigetto del ricorso del P.g.;
sentito l'avv. Conforti Ida, difensore di SA CO, che si è riportato ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 settembre 2009 la Corte d'assise di Palmi, esclusa l'aggravante della premeditazione, dichiarava FE AN e SA CO colpevoli dei delitti di omicidio in danno di Di SI LA e di tentato omicidio in danno del di lui fratello Di SI IO, nonché di detenzione e porto di armi da sparo (fucili caricati a pallettoni), utilizzati nell'occasione e, per l'effetto, li condannava - ritenuto il concorso formale dei delitti di omicidio e tentato omicidio ed applicata la continuazione con il reato concernente le armi - alla pena di anni trenta di reclusione ciascuno.
Il fatto omicidiario era avvenuto nel "reggino", e precisamente nelle campagne di San Pietro di Caridà, nelle prime ore del pomeriggio del 14 settembre 2008: mentre i fratelli Di SI percorrevano, a bordo di un'autovettura, una strada di campagna che portava alla loro azienda agricola, due persone, accovacciate sul ciglio della strada, si erano improvvisamente alzate, facendo fuoco a raffica, a brevissima distanza dall'auto: Di SI LA era attinto, frontalmente, da tre colpi di fucile, di cui uno alla regione parietale destra (che dopo qualche giorno l'avrebbe portato alla morte, presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria), mentre Di SI IO veniva colpito ad un braccio, ma riusciva a non perdere il controllo dell'autovettura, proseguendo la marcia;
telefonicamente, avvisava, poi, un brigadiere dei Carabinieri di sua conoscenza nonché il cugino AE, che, a sua volta, avrebbe avvertito personale del Commissariato di Serra San Bruno, che sarebbe, poi, accorso sul posto.
La prova fondamentale di colpevolezza a carico degli imputati era costituita dalla testimonianza della persona offesa Di SI IO, che li aveva riconosciuti con certezza e che, sin da subito, li aveva indicati come gli autori dell'agguato, colloquiando con il cugino, con il personale del Commissariato di Serra San Bruno e, telefonicamente, con l'anzidetto brigadiere dell'Arma. La Corte evidenziava che la ritrosia del teste a formalizzare l'identificazione, cessata subito dopo il fermo dei due imputati, su decreto del P.m., derivava dall'appartenenza del FE a famiglia mafiosa della zona, fratello del capo cosca, rimasto ucciso in un agguato, e di due condannati in via definitiva per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Era, inoltre, valorizzato il fallimento dell'alibi offerto dai due imputati, che, pur riconoscendo di essere stati assieme quel giorno, avevano sostenuto di essersi recati, in orario incompatibile con la partecipazione all'agguato, al vicino Santuario di Polsi;
ed era pure evidenziata la circostanza che i due imputati, pure a conoscenza del fatto che la Polizia di Stato li stesse cercando, si erano resi irreperibili per alcuni giorni, così da impedire l'effettuazione, sulla loro persona, di indagini volte a rilevare la presenza di tracce dell'uso di arma da fuoco.
1.1. Pronunciando sugli appelli proposti dai difensori degli imputati e dal P.m., la Corte d'assise di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 22 febbraio del 2011, riformava la pronuncia impugnata, ritenendo sussistente l'aggravante della premeditazione. Conseguentemente, condannava FE AN all'ergastolo e SA CO alla pena di anni ventidue di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche per aver reso, nel corso del dibattimento, dichiarazioni spontanee, con le quali aveva smentito di essersi recato insieme al FE al Santuario di Polsi, il giorno dell'omicidio, ed aveva sostenuto di essere stato nel paese di San Pietro di Caridà, ove aveva incontrato diverse persone. In successive dichiarazioni spontanee, lo stesso imputato aveva modificato ulteriormente la propria versione, ammettendo di essere stato sul luogo dell'omicidio, ma sostenendo che a sparare era stato soltanto il FE, mentre egli, che si trovava distante diversi metri, non aveva usato il fucile.
Così come il giudice di primo grado, la Corte territoriale riconosceva la mancanza di una causale certa dell'omicidio e, con riferimento alla premeditazione, rilevava che gli attentatori erano due e che era stato necessario un accordo per organizzare l'attentato, scegliere le modalità di esecuzione ed appostarsi;
inoltre, i due responsabili avevano dovuto scegliere un giorno in cui i due fratelli si trovavano assieme, circostanza non frequente, tenuto conto che Di SI IO spesso si recava a Roma. Il giudice di appello negava, inoltre, le attenuanti generiche a FE AN rilevando come, nel caso in esame, ricorrevano elementi altamente negativi, costituiti dall'imponente attività di inquinamento probatorio, posta in essere dall'imputato, e dall'ostinata conferma dell'alibi falso.
1.2. Pronunciando sui ricorsi per cassazione proposti degli imputati, questa Corte Suprema, la Sezione Penale, dichiarava inammissibile il ricorso di SA CO, che aveva censurato la mancata concessione dell'attenuante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 1991, n. 203,
richiesta in ragione dell'iniziato percorso collaborativo, reputando ostativo al beneficio il fatto che non risultasse che il reato commesso fosse stato posto in essere avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. od al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso;
che, d'altra parte, nessun elemento decisivo, ai fini della ricostruzione dei fatti o dell'individuazione dei colpevoli, era stato offerto in giudizio dall'SA, tenuto conto, peraltro, che le sue dichiarazioni collaborative erano intervenute al termine del dibattimento di appello, dopo la condanna di primo grado. Sicché giustamente il comportamento dell'imputato era stato valutato solo ai fini della concessione delle attenuanti generiche, nell'assoluta mancanza del presupposto per l'applicazione della speciale attenuante di cui al menzionato art.
8. Questa Corte riteneva, invece, fondato il motivo di ricorso proposto dal FE relativamente alla riconosciuta premeditazione. Osservava, in proposito, che era inidoneo ed insufficiente l'argomento addotto a sostegno dell'aggravante, costituito dall'essere due gli autori dell'omicidio, trattandosi di mera conseguenza della preordinazione di mezzi e delle condizioni necessarie per il delitto;
d'altro canto, il numero degli autori dell'agguato non dimostrava affatto che il proposito criminoso fosse risalente ad un momento molto anteriore e che l'accordo tra i due fosse intervenuto diversi giorni prima (elemento cronologico evidenziato dal giudice di primo grado in ordine alla mancanza di certezza nell'individuazione del momento esatto in cui era sorto il proposito criminoso). Considerava, inoltre, che era rimasta ignota la causa certa dell'impresa criminosa e che, comunque, non era stato accertato se un'ipotesi di causale fosse riferibile ad uno od all'altro ovvero ad entrambi i fratelli Di SI. Non era certo, infatti, se la possibile causale riguardasse soltanto Di SI LA, tossicodipendente ed abituale acquirente di droga da FE AN, donde ipotizzabilità di ragioni di contrasto tra i due;
ovvero soltanto Di SI IO, a seguito del danneggiamento, con colpi di arma da fuoco, della sua autovettura, che, nel diffuso convincimento in paese, era fatto ascrivibile al FE;
ovvero se la causale si riferisse ad entrambi i germani.
Sarebbe stata, pertanto, necessaria un'adeguata motivazione al riguardo, anche per accertare se la presenza a bordo dell'autovettura di uno dei fratelli De SI fosse casuale. A tanto si aggiungeva il rilievo che la sentenza impugnata non chiariva sufficientemente - a sostegno della decisione concernente la premeditazione - quale fosse stata l'opera di preparazione e di progettazione di un agguato, che, di per sè, appariva piuttosto "essenziale": due persone appostate lungo una strada che si alzano, sparano e scappano. La difficoltà dei due imputati di creare un alibi "solido" sembrava, piuttosto, indice di preparazione affrettata, che non aveva nemmeno previsto l'eventualità del parziale fallimento dell'agguato. Pertanto, la sentenza doveva essere annullata sul punto della premeditazione, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di assise d'appello di Reggio Calabria;
ai sensi dell'art. 587, comma 1, l'accoglimento del motivo giovava anche all'imputato non ricorrente. Inoltre, l'accoglimento del motivo relativo alla premeditazione determinava l'assorbimento di quello riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche, posto che il complessivo trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere rivalutato dopo la nuova decisione sulla sussistenza o meno della contestata aggravante.
1.3. Pronunciando in sede di rinvio, la Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, esclusa per entrambi gli imputati l'aggravante della premeditazione, riduceva la pena nei confronti di FE AN ad anni ventisette di reclusione e nei confronti di SA CO ad anni ventuno, mesi undici e giorni venti di reclusione.
Avverso l'anzidetta pronuncia il P.g. di Reggio Calabria ed i difensori di FE AN, avv. Gabriele Valentini, e di SA CO, avv. M. Claudia Conidi, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di seguito indicate.
Il ricorso del P.g. denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 575 c.p. e art. 577 c.p., n. 3 e artt. 56 - 575 c.p. e artt. 192 e 546. Si deduce, al riguardo, che, prima dell'esame dell'SA, che aveva deciso di collaborare con la giustizia, il coimputato FE aveva reso spontanee dichiarazioni, indicate dal giudice di appello nella narrativa, ma poi del tutto ignorate nel corpo della motivazione. Paventando, in tutta evidenza, dichiarazioni accusatorie del neo collaboratore di giustizia, l'imputato aveva reso significative dichiarazioni in ordine alla causale del delitto e, conseguentemente, alla premeditazione dello stesso. Le dichiarazioni confessorie dell'imputato avrebbero dovuto essere esaminate, sia per ricostruire le ragioni e le modalità del fatto, sia per valutare l'attendibilità delle successive dichiarazioni dell'SA. Nell'occasione, l'imputato aveva riferito di una precedente offesa ricevuta da Di SI IO, allorquando l'aveva notato in compagnia del fratello Di SI LA, cui aveva occasionalmente dato un passaggio in macchina. Ritenendo che il FE avesse ceduto droga al congiunto, Di SI IO lo aveva vibratamente apostrofato dandogli del "drogato", umiliandolo in presenza di terzi, sicché vedendolo transitare una prima volta in autovettura con il di lui fratello, mentre era intento con SA alla battuta di caccia, aveva detto all'amico:
"CO, se torna passare, gli diamo una lezione". Epurata tale ricostruzione dal risibile riferimento all'azione di caccia, la stessa forniva utili indicazioni sulla predisposizione dell'agguato e sulla persistenza nel FE, per un tempo apprezzabile, del proposito criminoso mediante un agguato alla persona offesa che era solita transitare lungo la strada che portava ai terreni di sua proprietà. Partendo dall'accettata causale, la Corte avrebbe dovuto valutare, evitando di stravolgere le risultanze probatorie, l'incidenza che il malanimo nutrito da FE verso la parte lesa aveva prodotto: in precedenza, inducendolo a sparare all'auto di proprietà del Di SI e, successivamente, temendo una reazione, ad agire in prevenzione mediante agguato mortale, con conseguente omicidio per aberretio ictus di De SI LA ed il tentato omicidio di Di SI IO. Se alla causale prossima si fosse aggiunta quella remota (così come riferito da FE al coimputato), in riferimento all'omicidio del fratello del FE, avvenuto qualche anno prima, la Corte avrebbe compreso come l'agguato consumato dagli imputati fosse frutto della cultura della violenza senza limiti e senza scrupoli propria dei due assassini, di una cultura della sopraffazione e del predominio che si nutre, senza tentennamenti, giorno dopo giorno;
e non conosce resipiscenze. Le ammissioni del FE avrebbero consentito alla Corte di valutare adeguatamente anche le dichiarazioni di SA, che, almeno nel loro nucleo centrale - escluso ciò che poteva sembrare funzionale al conseguimento dell'attenuante della collaborazione - dicevano della premeditazione e, quindi, di un agguato pensato e voluto da mesi. Vi era, dunque, la prova dell'ingiustificata omissione di una parte fondamentale del compendio probatorio, che era necessario valutare in un nuovo giudizio. A tanto si aggiungeva la grave omissione della pronuncia sulla richiesta di esame del FE, ritualmente proposta all'udienza dell'8 gennaio 2013 (come da allegata trascrizione), in ordine alla quale la Corte di merito si era riservata di decidere in esito all'escussione dell'SA, sicché l'incompletezza delle fonti di prova era resa ancora più evidente dall'omessa pronuncia sulla richiesta di esame del FE. Il ricorso in favore di quest'ultimo denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 62 bis c.p..
Censura, in particolare, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso, con illogica argomentazione, la concessione delle attenuanti generiche, ancorando il proprio convincimento alla gravità del fatto-reato commesso con uso di armi e ponendosi in contraddizione con quanto ritenuto in tema di premeditazione, rispetto alla quale ha sostanzialmente dato atto della casualità della decisione di far fuoco all'indirizzo di Di SI IO. Il parametro della gravità non era ostativo alla concedibilità delle attenuanti generiche, tanto più nel caso di specie in cui l'imputato era soggetto sostanzialmente incensurato, del tutto estraneo a contesti di criminalità mafiosa, tenuto anche conto del suo comportamento, caratterizzato dall'avere interrotto la progressione criminosa senza inseguire la vittima superstite nonostante le condizioni di tempo e luogo lo consentissero, considerato peraltro che l'azione di fuoco era rimasta indisturbata e la vittima era rimasta da sola senza che nessuno potesse soccorrerla. A tanto, poteva aggiungersi la presa di coscienza, da parte dell'imputato delle sue responsabilità, nel corso del giudizio di rinvio, rilevando un aspetto positivo della sua personalità, che avrebbe dovuto essere considerato;
era inoltre certo, anche alla luce delle dichiarazioni dell'SA, lo stato di tossicodipendenza in cui il FE versava, al punto da restare impietrito al momento del fatto, dopo aver esploso i colpi di arma da fuoco. Il mancato bilanciamento degli elementi positivi con quelli negativi costituiva vizio di motivazione.
Il ricorso in favore di SA denuncia, con il primo motivo, mancanza, contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) e b), in riferimento alla L. n. 203 del 1991, art.
8. Contesta, in particolare, la motivazione del giudice di appello che aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni di esso ricorrente, travisandone sostanzialmente il contenuto e screditandole nella parte in cui, anche con riferimento all'ubicazione del luogo di deposito delle armi, prossimo a quello dell'attentato, avrebbero invece consentito il riconoscimento dell'aggravante. Incongrua era, inoltre, la motivazione nella parte in cui, pur ritenendo che la richiesta dell'attenuante speciale, prevista per la collaborazione, esulasse dal contesto valutativo indicato dal giudice di legittimità, ne aveva, nondimeno, esclusa la riconoscibilità sul presupposto dell'inverosimiglianza e, dunque, dell'inattendibilità del dictum del dichiarante, del quale era stata riportata in sentenza a pagina 12 l'esatta enunciazione. La motivazione era illogica, giacché, per un verso, considerava credibile il dichiarante e, per l'altro, ne escludeva la veridicità, al punto da negargli la richiesta attenuante.
2. All'esame dei motivi di ricorso giova, certamente, una breve puntualizzazione dell'articolata vicenda processuale, tanto più opportuna riguardando gli stessi una sentenza emessa dal giudice del rinvio, in ragione dell'ovvia necessità di apprezzare in questa sede il rispetto, da parte sua, del dictum della pronuncia rescindente. Orbene, il punto focale della fattispecie in esame riguarda, in tutta evidenza, la configurabilità dell'aggravante della premeditazione, essendo pacifica ed incontroversa la partecipazione dei due imputati all'agguato mortale.
Attorno a tale momento essenziale si è dipanata, infatti, l'intera vicenda processuale, in un singolare sviluppo che ha, via via, registrato l'apporto collaborativo dell'SA, neo- collaboratore di giustizia, e l'ondivaga linea difensiva del FE, che ha reso, di volta in volta, diverse ricostruzioni in sede di spontanee dichiarazioni, verosimilmente dettate dalla preoccupazione per le annunciate propalazioni del coimputato. Così, la sentenza di primo grado aveva escluso l'aggravante della premeditazione, che invece la prima Corte d'assise d'appello aveva, poi, riconosciuto, ponendo l'accento sulle circostanze del fatto e, segnatamente, sul numero degli attentatori, che, denotando di per sè, l'esistenza di un previo accordo, finiva con l'assumere esso stesso, nella vicenda sostanziale, un ruolo di primaria importanza. Questa Corte di legittimità, con la pronuncia di annullamento, ha censurato siffatta statuizione, reputando insufficiente l'elemento cognitivo dell'accertato numero degli attentatori, inidoneo, peraltro, a dimostrare che l'accordo tra i due fosse intervenuto diversi giorni prima, sì da ritenere sussistente l'ineludibile componente cronologica, ai fini della sussistenza dell'aggravante (elemento cronologico evidenziato dal giudice di primo grado in ordine alla mancanza di certezza nell'individuazione dell'esatto momento in cui era sorto il proposito criminoso). Su tale nucleo della ratio decidendi della pronuncia rescindente, si innestavano poi ulteriori corollari di riflessione critica, afferenti alla mancanza di certezza in ordine alla causale dell'azione criminosa, non essendo stato accertato se la stessa si riferisse a uno od all'altro dei fratelli Di SI, ovvero ad entrambi, per via delle evidenziate circostanze, sì da escludere che la presenza dei due nell'autovettura fosse fatto assolutamente casuale. Era, quindi, vistoso il difetto motivazionale, anche per il fatto che la sentenza non chiariva, a sufficienza, a sostegno del riconoscimento della premeditazione, quale fosse stata l'opera di preparazione e di progettazione di un agguato, che, di per sè, appariva piuttosto "essenziale": due persone appostate lungo una strada che si alzano, sparano e scappano. Inoltre, la difficoltà dei due imputati di precostituirsi un alibi solido e convincente sembrava piuttosto, il segno di approssimazione e frettolosità nella preordinazione dell'omicidio, difficilmente compatibile con l'ipotesi della premeditazione.
Chiamata al riesame in sede di rinvio, la Corte d'assise d'appello reggina ha escluso l'aggravante della premeditazione, sulla base di un compendio giustificativo, che è fatto segno di severe critiche da parte del P.g., alle quali, all'odierna udienza, si sono associati i patroni di parte civile.
È di tutta evidenza, dunque, che la ragione dell'annullamento risiedeva nel rilevato difetto motivazionale.
In proposito, è ius receptum, in ragione di ricorrenti statuizioni, che la Corte di Cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica dell'adempimento dell'obbligo della motivazione. Alla quaestio iuris così definita è tenuto ad uniformarsi il giudice del rinvio, così come è tenuto a fare, a mente dell'art. 627, comma 3, in ogni altro caso di annullamento (cfr. Cass. sez. 1, 6.5.2004, n. 26274, rv. 228913). Il principio di diritto è rispettato ove il giudice del rinvio motivi la sua decisione sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità (cfr. Cass. sez. 4, 21.6.2005, n. 30422, rv. 232019) ovvero provveda a colmare, con argomentazioni congrue e giuridicamente corrette, le lacune motivazionali in precedenza rilevate.
È, del pari, risaputo che l'ambito dei poteri cognitivi del giudice del rinvio è diverso a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione od erronea applicazione della legge penale ovvero per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nella prima ipotesi, infatti, resta ferma ed intangibile la valutazione dei fatti come accertati dal provvedimento annullato;
nella seconda ipotesi, invece, l'annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già effettuati ed autorizza il giudice di rinvio, in piena libertà di convincimento, ad un nuovo esame del fatto, in piena autonomia di valutazione, alla sola condizione che non incorra nelle stesse manchevolezze ovvero in ulteriori incongruenze motivazionali (cfr. Cass. sez. 3, 22.3.2000, n. 4759, rv. 216343). Alla stregua di tali pacifiche enunciazioni, che individuano le coordinate cui deve ispirarsi il giudizio di rinvio, è dato subito cogliere un errore di prospettiva che sconta la sentenza impugnata, ossia l'erroneo assunto che "I principi di diritto formulati dal giudice remittente, assolutamente vincolanti per questo giudice" confermerebbero, in uno ai dati fattuali offerti dalle sentenze di merito, la mancanza di elementi indispensabili per il riconoscimento dell'aggravante in questione. Invece, per quanto si è detto, l'annullamento per difetto di motivazione rendeva il giudice del rinvio del tutto libero da condizionamenti di sorta nell'esame della vicenda fattuale, esplicandosi la forza cogente del vincolo di diritto solo nell'obbligo di non utilizzare gli argomenti ritenuti illogici dalla sentenza rescindente e di non perpetuare, pertanto, le incongruenze argomentative già oggetto di censura. Sostanzialmente equivocando, dunque, sulle reali ragioni dell'annullamento, la Corte reggina ha invece ritenuto che, nello stigmatizzare l'utilizzo dei dati fattuali da parte della prima sentenza di appello, questo Giudice di legittimità, operando quasi un'indebita "incursione" nel merito, avesse fatto implicita scelta di campo in favore della mancanza di premeditazione, rivitalizzando l'assunto giustificativo del primo giudice secondo cui l'incertezza in ordine al momento in cui era insorta la risoluzione criminosa e l'impossibilità, quindi, di determinare il tempo durante il quale si era protratta, escludessero, per ciò solo, la possibilità di configurare la premeditazione. Quello che si richiedeva al giudice del rinvio era, invece, il riesame della complessiva vicenda, in ogni sua sfaccettatura, anche alla stregua delle sopravvenienze processuali, rappresentate dall'apporto collaborativo dell'SA. Occorreva, insomma, "contestualizzare" l'indagine, ancorandola agli elementi fattuali pacificamente emersi dalle sentenze di merito. E quanto ai nuovi apporti dichiarativi, il giudice del rinvio aveva valutato le propalazioni dell'SA, ma aveva omesso di raccogliere le dichiarazioni del FE, così come lamentato dal P.g. ricorrente. Ed invece, probabilmente condizionato dall'equivoco anzidetto, quello stesso giudice aveva finito con il sottodimensionare elementi fattuali di possibile valenza indicativa e, per effetto di distorto convincimento, aveva finito anche per screditare del tutto le dichiarazioni confessorie dell'SA, che andava ripetendo che l'impresa omicidiaria era stata da tempo pianificata, al di là delle pur vistose incongruenze che, non di rado, caratterizzano il dire del collaboratore di giustizia, senza nondimeno intaccare il nucleo fondante di verità che lo caratterizza. D'altro canto, si è omesso di valutare se quell'apporto collaborativo potesse o meno trovare riscontro nella stessa dinamica dei fatti. Eppure, il dato fenomenico avrebbe dovuto, piuttosto, costituire primario elemento di riferimento, attorno al quale commisurare, poi, ogni altra emergenza. L'enfatizzazione dei profili di inverosimiglianza, quali il riferimento all'assurda ipotesi di un appostamento casuale, protratto per diverso tempo nell'assoluta incertezza in ordine al passaggio delle vittime designate, ha finito per il sovrapporsi al doveroso apprezzamento del nucleo storico della vicenda sostanziale, senza farsi carico di indagare se il non raro equilibrismo dialettico dei collaboratori di giustizia, talora ispirato da precise scelte strategiche, fosse inteso magari ad evitare il coinvolgimento di terzi od a soddisfare altre ragioni. È davvero censurabile che si liquidi come inverosimile l'assunto relativo al casuale appostamento, nella pretesa inconsapevolezza del passaggio della vittima o delle vittime designate da un certo luogo, pur trattandosi di strada poderale che portava alla loro proprietà, ma a fronte del dato certo che uno dei due Di SI fosse solito recarsi fuori sede e solo occasionalmente si portava in zona;
e non ci si ponga il quesito se, dietro quell'inverosimile ricostruzione, si nascondesse invece la verità di un appostamento preordinato a seguito di precise informazioni ricevute da persone che non si intendeva nominare. Fatto si è, che l'attentato si era svolto con modalità ed in circostanze tali da indurre a ritenere che fosse stato posto in essere un agguato preordinato e tutt'altro che occasionale. In tal senso, non avrebbe potuto sottacersi la particolare significatività del possesso di passamontagna, poi non usati dagli attentatori, perché evidentemente sicuri che non vi sarebbero stati sopravvissuti.
2. In proposito, sul tema specifico dell'agguato, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità sembra orientata in favore di una prospettazione sostanzialmente "riduttiva" e che merita, sicuramente una rivisitazione critica o, comunque, una puntualizzazione. Ricorrente, infatti, è l'affermazione secondo cui, in tema di omicidio volontario, non è possibile trarre elementi di certezza, in ordine alla sussistenza della premeditazione, nella predisposizione di un agguato, perché quest'ultima attiene alla realizzazione del delitto e non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di quel processo psicologico di intensa riflessione e di fredda determinazione che caratterizza l'indicata circostanza aggravante (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 47250 del 09/ 11/201, Rv. 251503; così Sez. 1, Sez. 1, n. 24733 del 21/05/2004, Rv. 228510, secondo cui l'agguato costituisce una modalità di esecuzione del delitto e può assumere rilevanza probatoria ai fini dell'aggravante della premeditazione quando dimostri che il delitto è stato deliberato in un arco di tempo apprezzabile in concreto e sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa;
nello stesso senso, Sez. 1, n. 10359 del 08/10/1993, Rv. 197900). Il profilo problematico, in ordine alla rilevanza dell'agguato, deve, infatti, contemperarsi con il pacifico assunto interpretativo secondo cui, per la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione sono necessari due elementi: uno, ideologico o psicologico, consistente nel perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile;
l'altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, intervallo la cui consistenza minima non può essere in astratto rigidamente quantificata, ma deve risultare in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere (Sez. 1, n. 7970 del 06/02/2007, Rv. 236243). Ad avviso del Collegio, la prospettiva deve essere ribaltata, nel senso che l'agguato, per sua stessa definizione, è sinonimo di imboscata od insidia preordinata, di talché postula un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, e come tale è idoneo ad assumere rilievo dimostrativo di premeditazione, tanto più ove si ponga come mezzo di esecuzione di un delitto nell'ambito di un ben definito piano di macchinazione.
Lo stazionamento, in attesa della vittima designata, in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell'insidia, è in astratto elemento, sufficientemente, sintomatico di premeditazione, in quanto, già solo il pur breve arco di tempo dell'attesa, potrebbe valere a soddisfare il requisito ideologico e cronologico, necessari ai fini della configurazione dell'aggravante. Tale astratta prospettiva è destinata, ovviamente, a cedere a fronte di situazioni particolari nelle quali sia ragionevolmente da escludere l'uno o l'altro elemento, come nell'ipotesi in cui l'avvistamento della vittima designata sia del tutto casuale e l'iniziativa di predisporre un agguato sia estemporanea, sì che la risoluzione omicida non sia maturata attraverso lunga riflessione, cioè senza che il delitto sia preceduto da una determinazione criminosa, refrattaria ad ogni riflessione o resipiscenza. Orbene, la motivazione della sentenza impugnata trascura di effettuare una tale indagine di fatto, volta a cogliere ed apprezzare tutte le peculiarità della concreta fattispecie, per accertare se le stesse (quali la disponibilità di passamontagna, l'uso di fucili a pallettoni, l'azione di fuoco concentrica ed altro ancora) abbiano o meno valenza dimostrativa in funzione dell'indagine richiesta, ossia la configurabilità della premeditazione. In una siffatta indagine, l'impossibilità di individuare una precisa causale o la correlata impossibilità di accertare con esattezza il dato cronologico di Inizio del proposito criminoso non assumono rilevanza decisiva ai fini del richiesto giudizio, posto che il mantenimento dello stesso proposito già solo durante il tempo dell'appostamento, con possibilità per l'agente di recedere prima dell'attentato, è potenzialmente tale da integrare i necessari presupposti. Nello specifico, non va peraltro sottaciuto il dato singolare delle insistite dichiarazioni del collaborante sulla sussistenza della premeditazione, che potrebbero perdere il connotato di sospetto (in ragione di un ipotetico interesse del collaboratore a conferire maggior credito alle sue dichiarazioni accusatorie) alla stregua di un possibile riscontro riveniente da eventuale confessione del FE, le cui dichiarazioni non potranno non essere, prudentemente, vagliate dal giudice del rinvio.
4. Il rilevato difetto motivazionale e le riscontrate incongruità sono tali da inficiare l'intera struttura giustificativa, che va dunque annullata nei termini in dispositivo, perché il giudice del rinvio proceda a nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto sopra indicati, ai fini del giudizio sulla sussistenza della premeditazione e sul consequenziale assetto sanzionatorio.
5. Venendo ora ai ricorsi proposti degli imputati, è dato coglierne l'inammissibilità, attingendo entrambi ad improponibili questioni di merito.
In particolare, il ricorso in favore del FE, che contesta il diniego delle attenuanti generiche attiene al regime sanzionatorio e, dunque, a questione di merito che non può essere dedotta in sede di legittimità, ove assistita da motivazione congrua e corretta. Tale deve, certamente, reputarsi quella in esame, che ha, motivatamente, negato il beneficio delle generiche in regione dell'obiettiva entità del fatto in contestazione e della personalità dell'imputato. Identico giudizio va espresso per il ricorso in favore di SA, manifestamente infondato nella parte in cui critica il mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, correttamente giustificato dal giudice a quo, anche in ragione della mancanza di prova in ordine al collegamento dell'episodio delittuoso con fatti di criminalità organizzata.
Non resta, allora, che fa luogo alla relativa declaratoria di inammissibilità, con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.
Ogni statuizione sulle spese sostenute dalle parti civili va riservata al definitivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla premeditazione e rinvia per A. nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria.
Dichiara inammissibili ricorsi di FE AN e di SA CO e condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2014