Sentenza 16 novembre 2010
Massime • 1
Non integra la fattispecie criminosa dell'inosservanza di un provvedimento dell'Autorità, di cui all'art. 650 cod. pen., la condotta che abbia riguardo ad un provvedimento che difetti di uno dei requisiti di legittimità sotto i tre tradizionali profili della violazione di legge, dell'eccesso di potere e della incompetenza, richiedendo espressamente la norma incriminatrice che esso sia "legalmente dato". (Fattispecie in cui si è ritenuto che l'invito a presentarsi presso un ufficio di polizia penitenziaria per essere sentito per "motivi di giustizia" fosse illegittimo, non soddisfacendo l'esigenza di una informazione, sia pure sommaria, dell'interessato in ordine alle ragioni della convocazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2010, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2010 |
Testo completo
555 /1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 16/11/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - N. 958/10 EDOARDO FAZZIOLI Dott.
- Consigliere - REGISTRO GENERALE FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott.
- Rel. Consigliere - N. 16407/2010 MARGHERITA CASSANO Dott.
Dott. PAOLA PIRACCINI
- Consigliere -
Dott. LUCIA LA POSTA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) OG SA N. IL 11/12/1983
avverso la sentenza n. 8430/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/12/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/11/2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F.M.lecoviello che ha concluso per l'annullamento suba rivio della sentenza im. puquata.
سے
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
1. Il 2 dicembre 2009 la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza emessa, il 26 dicembre 2008, dal locale Tribunale in composizione monocratica, appellata dall'imputato, che aveva dichiarato RI FI colpevole del reato previsto dall'art. 650 c.p., per non avere ottemperato all'invito a presentarsi presso il posto di polizia penitenziaria del carcere di Secondigliano per essere sentito per
"motivi di giustizia,'e lo aveva condannato alla pena di due mesi di arresto. P'identificatione
سے L'invito a presentarsi trovava il suo fondamento nella necessità di effettuare ed era stato emesso dopo la redazione di un'annotazione di servizio, datata 27 settembre 2006, da cui emergevano elementi indizianti a carico di FI, nei cui confronti un appartenente alla Polizia Penitenziaria intervenuto nell'immediatezza del fatto aveva manifestato la volontà di querelarsi.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente FI, il quale lamenta violazione di legge, attesa l'illegittimità dell'invito, emesso in assenza dei relativi presupposti stabiliti dalla legge.
Osserva in diritto.
Il ricorso è fondato.
Ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità di cui all'art. 650 c.p., il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell'eccesso di potere e della incompetenza;
ne consegue che, ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità, sotto uno di tali profili, l'inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione, per la cui sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia “legalmente dato" (cfr. ex plurimis Sez. I, 3 luglio 1996, n.
7954).
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p. è necessario che:
a) l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta;
e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia;
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1 b) l'inosservanza attenga ad un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione;
c) il provvedimento emesso per ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene sia adottato nell'interesse della collettività e non di privati individui.
I motivi che hanno determinato il provvedimento devono essere formalizzati in esso e la loro assenza o carente indicazione non può desumersi da elementi extratestuali il cui accertamento e la cui verificabilità siano affidati alle attestazioni verbali dell'Autorità, anziché agli oggettivi requisiti formali e sostanziali dell'atto amministrativo, da cui unicamente dipendono la sua validità ed efficacia.
2. Alla luce di quanto sinora esposto, l'invito a comparire emesso nel caso di specie non è da ritenere legittimo, non potendosi ritenere soddisfatta l'imprescindibile esigenza di un'informazione, sia pure sommaria, dell'interessato in ordine alle ragioni della convocazione dal ricorso ad una generica e indistinta locuzione, assolutamente inidonea a informare, sia pure sommariamente, il soggetto delle ragioni dell'ordine (Sez. I, 6 maggio 1994, n. 7749; Sez. I, 16 gennaio 1996, n.
1465).
S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 16 novembre 2010.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Margherita Cassano Edoardo Fazzioli pul. Marghita Саноло
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
1 2 GEN. 2011
IL CANCELLIERB
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