Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10218
CASS
Sentenza 26 luglio 2001

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Il trasferimento a titolo oneroso di una quota indivisa di un fondo rustico in comunione, da parte del titolare di essa, non comporta la spettanza del diritto di prelazione agraria all'altro comproprietario del fondo stesso ove non si trovi nelle condizioni specificamente e tassativamente contemplate dal terzo e dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e cioè componente della famiglia coltivatrice del fondo ovvero coerede del venditore oltre che coltivatore diretto.

L'art. 31 della legge 26 maggio 1965 n. 590, il quale (anche ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione) precisa che sono considerati coltivatori diretti coloro che si dedicano alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e al governo del bestiame, non si riferisce a requisiti che si debbano cumulare fra loro, ma contiene due previsioni distinte.

La dichiarazione di riscatto agrario contenuta nell'atto di citazione è attribuibile alla parte che abbia sottoscritto la procura "ad litem" posta a margine dell'atto medesimo, atteso che in tal caso con la sottoscrizione della procura l'attore fa proprio il contenuto negoziale dell'atto di citazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10218
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10218
Data del deposito : 26 luglio 2001

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