Sentenza 26 luglio 2001
Massime • 3
Il trasferimento a titolo oneroso di una quota indivisa di un fondo rustico in comunione, da parte del titolare di essa, non comporta la spettanza del diritto di prelazione agraria all'altro comproprietario del fondo stesso ove non si trovi nelle condizioni specificamente e tassativamente contemplate dal terzo e dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e cioè componente della famiglia coltivatrice del fondo ovvero coerede del venditore oltre che coltivatore diretto.
L'art. 31 della legge 26 maggio 1965 n. 590, il quale (anche ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione) precisa che sono considerati coltivatori diretti coloro che si dedicano alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e al governo del bestiame, non si riferisce a requisiti che si debbano cumulare fra loro, ma contiene due previsioni distinte.
La dichiarazione di riscatto agrario contenuta nell'atto di citazione è attribuibile alla parte che abbia sottoscritto la procura "ad litem" posta a margine dell'atto medesimo, atteso che in tal caso con la sottoscrizione della procura l'attore fa proprio il contenuto negoziale dell'atto di citazione.
Commentari • 3
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Volendo analizzare un aspetto particolare del diritto di prelazione, già altre volte trattato sulle pagine di questo notiziario, si prenda il caso di un terreno di proprietà di due soggetti. Nell'ipotesi in cui uno dei due volesse vendere la propria metà indivisa, l'altro avrebbe diritto alla prelazione? E se uno dei due volesse acquistare un terreno confinante con quello in comproprietà? Ed in ultimo, se un confinante volesse acquistare la metà indivisa posta in vendita? Per prima cosa, occorre individuare il cardine del diritto di prelazione, che deve essere ricercato nella volontà del Legislatore di unire terreni agricoli economicamente produttivi al fine di creare aziende agricole …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10218 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. MA FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
FA AN AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato PIETRO ROMANO ORLANDO, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati GIANGIORGIO CASAROTTO, GIOVANNI G BOCCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AP MA, AN AN AP;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01968/99 proposto da:
AP MA, AN AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PIPERNO, che li difende anche disgiuntamente agli avvocati COSTANTINO ERCOLI, PIERANTONIO ERCOLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e corrente incidentale -
contro
FA AN AR;
- intimata -
avverso la sentenza n. 568/97 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sezione I Civile, emessa l'1/10/97 e depositata il 12/11/97 (R.G. 946/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Giangiorgio CASAROTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 8.11.88 i coniugi NI MA e AN NA convenivano dinanzi il Tribunale di Lodi SI RL per ivi sentire accertare che quali proprietari coltivatori diretti del fondo confinante avevano diritto di prelazione e di riscatto della quota indivisa del 50% della comproprietà degli immobili trasferita da LI IA alla SI con atto del 28.12.87, in via gradata che essi quali affittuari coltivatori diretti dell'immobile venduto avevano il diritto di prelazione e riscatto della quota indivisa del 50% degli immobili oggetto del predetto rogito e per sentire dichiarare che verso pagamento della somma di lire 120 milioni ed in forza del diritto di riscatto erano subentrati alla convenuta nella comproprietà degli immobili suddetti esclusi i mappali 15 e 19. La SI si costituiva, tra l'altro contestando la competenza per territorio dell'adito Tribunale di Crema. All'esito della fase istruttoria, il Tribunale di Crema con sentenza del 18.1.92 rigettava le domande attoree non essendo provata la qualità di coltivatori diretti compensando le spese. A seguito di impugnazione dei soccombenti, la Corte di Appello di Brescia con sentenza non definitiva del 12.11.97 dichiarava che l'NI e la AN hanno diritto di riscatto della quota indivisa del 50% della comproprietà degli immobili di cui alla vendita LI-SI del 28.12.87 rimettendo poi gli atti in istruttoria per l'ulteriore corso, (consulenza sul corrispettivo contrattuale). Osservava, tra l'altro, la Corte che in tema di retratto agrario la dichiarazione di riscatto contenuta nella citazione è attribuibile alla parte che abbia sottoscritto la procura, nella specie i coniugi NI-AN che hanno chiaramente manifestato la volontà di riscattare il fondo.
I giudici di appello ritenevano, ancora, che la rinuncia alla prelazione ed al riscatto operata dai coniugi NI avesse ad oggetto solo la vendita da Mari-Corbani a Marazzi-Sala e che fosse infondata la eccezione di incompetenza della A.G.O. in favore degli arbitri riguardando la clausola invocata altra convenzione. Nel merito, la Corte bresciana affermava che nel caso di pluralità di affittuari coltivatori diretti, tutti i conduttori devono esercitare la prelazione congiuntamente, mentre nel caso di prelazione del proprietario del terreno confinante, ogni confinante può esercitare disgiuntamente dagli altri il diritto di prelazione e riscatto spettando al giudice stabilire quale preferire. In concreto, il diritto di riscatto non era stato esercitato nei termini se non dagli NI.
La Corte riteneva, di poi, che il diritto di prelazione e riscatto trovasse applicazione anche nel caso di alienazione di una quota indivisa del fondo e che sussistevano tutti i requisiti necessari per l'esercizio da parte dei coniugi NI del diritto di riscatto. I giudici di seconda cura ritenevano altresì che la SI fosse coltivatrice diretta di una parte del fondo oggetto del riscatto, ma che non le spettasse il diritto di riscatto per non avere proposto, in via riconvenzionale, una domanda di tal genere e che la domanda non sarebbe stata comunque proponibile presupponendo il riscatto la posizione di terzo del riscattante rispetto alle parti dell'atto di vendita del fondo riscattato. Comunque, anche se terzo non spettava la prelazione al comproprietario coltivatore diretto di parte del fondo.
Da ultimo, i secondi giudici ritenevano che i mappali 15 e 19 non potessero essere oggetto di prelazione da parte degli NI in quanto detenuti dalla SI e trattandosi di podere autonomo rispetto alle altre porzioni.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la SI affidandolo ad otto motivi sostenuti da memoria.
Hanno resistito con controricorso i coniugi NI che, a loro volta, hanno proposto ricorso incidentale affidato a due motivi sostenuti da memoria.
Motivi della decisione
Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ex art. 335 cpc trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza.
Con il primo mezzo di annullamento la SI, denunziata la violazione dell'art. 8 della l. 590/65, 7 della l. 817/71, nonché la insufficiente motivazione della sentenza su punto asserito decisivo con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente negato il diritto di prelazione e riscatto di essa ricorrente assumendo, da un lato, che non aveva proposto domanda di riscatto o di riconoscimento del diritto di prelazione, dall'altro, e nel merito, rifacendosi al contenuto della sentenza 922/85 di questa Corte secondo la quale il trasferimento a titolo oneroso di una quota indivisa di un fondo rustico in comunione da parte del titolare di essa non comporta la spettanza del diritto di prelazione agraria all'altro dei comproprietari del fondo stesso ove non si trovi nelle condizioni specificamente e tassativamente contemplate dal terzo e dall'ultimo comma dell'art. 8 della l. 590/65 e cioè componente della famiglia coltivatrice del fondo, ovvero coerede del venditore, oltre che coltivatore diretto.
Il motivo è infondato.
Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte bresciana ha rilevato che la SI non aveva proposto in via riconvenzionale una rituale domanda (nemmeno qualificabile come eccezione riconvenzionale perché attuativa di un diritto) diretta all'esercizio del diritto di riscatto ne' al riconoscimento del diritto di prelazione. Peraltro ha affermato, ancora, la Corte del merito, la domanda non sarebbe stata neppure proponibile presupponendo il riscatto necessariamente la posizione di terzo del riscattante rispetto alle parti dell'atto di vendita del fondo riscattato. La Corte territoriale ha, poi, aggiunto, rifacendosi alla decisione di questa Corte n. 992/85, che nel caso di trasferimento a titolo oneroso della propria quota da parte del proprietario di quota indivisa di fondo rustico, non spetta all'altro proprietario il diritto di prelazione concludendo che al comproprietario di quota indivisa, coltivatore diretto di una porzione del fondo comune, non spetta altresì la prelazione anche se terzo rispetto il contratto di compravendita, tesi questa, comunque, da condividersi per una corretta interpretazione della legge n. 590/65. In definitiva, la sentenza della Corte distrettuale sfugge ad ogni critica laddove afferma che non era stata proposta dalla SI domanda di riscatto, come del resto si desume dagli atti, esaminabili attesa la natura dell'errore denunziato, mentre è da ritenersi argomentazione superflua quella avente ad oggetto l'esame nel merito della (non proposta) domanda, proprio perché non facente parte della causa.
Con il secondo mezzo di impugnazione la SI, denunziata la violazione degli artt. 8 della l. 590/65, 7 della l. 817/71, 2697 cc, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto che essa SI non fosse coltivatrice diretta dai fondi oggetto del riscatto. In tale situazione, agli NI non competeva il diritto di riscatto dei mappali sui quali era insediata non essendovi la condizione della libertà del fondo.
La censura è infondata.
Nella motivazione della sentenza impugnata i secondi giudici hanno rilevato che sulla base delle prove raccolte doveva ritenersi che la SI godesse unicamente del campo Cabina e della casa di abitazione. La sentenza sfugge, ora, alla proposta doglianza avendo la Corte illustrato congruamente e logicamente, attraverso i testi escussi e le altre prove in atti, valutati discrezionalmente, le ragioni per cui ha ritenuto di escludere che la SI fosse coltivatrice diretta dei fondi riscattati. In effetti, vertesi in tema di giudizio di fatto che, in quanto motivato esaustivamente, si sottrae ad ogni critica in sede di legittimità.
Con il terzo motivo di impugnazione la SI, denunziata la violazione degli artt. 8 e 31 della l. 590/65, 7 della l. 817/71,, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia trascurato di considerare che le risultanze processuali davano per provato che l'NI si era dedicato prevalentemente alla stalla e quindi alla produzione del latte, mentre la AN esclusivamente alla stalla;
questi avevano, invece, delegato alla coltivazione del terreno quasi del tutto i due salariati. In tale situazione, difettava la qualità di coltivatori diretti dei coniugi NI.
Ex art. 31 della l. 590/65 sono considerati coltivatori diretti coloro che abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame sempre che la forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Sulla base di tale disposizione legislativa i giudici di seconde cure, valutando le prove raccolte con argomentazioni logiche e convincenti, hanno ritenuto che gli NI si dedicassero in modo stabile e continuativo alla coltivazione del podere e contestualmente all'allevamento ed al governo del bestiame così realizzando le condizioni previste dal ricordato art. 31 (cfr. sul punto Cassazione 253/96). La sentenza è ineccepibile sul piano logico e giuridico ed è, quindi, immune dalle censure sollevate dalla ricorrente volte, per lo più, ad un'inammissibile riesame nel merito.
Con il quarto mezzo di annullamento la SI, denunziata la violazione degli artt. 8 e 31 della l. 590/65, 7 della l. 817/71, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello di Brescia abbia erroneamente valutato quanto riferito dai testi in ordine all'attività di coltivazione svolta dagli NI.
Con il quinto motivo di ricorso la SI, denunziata la violazione degli artt. 8 e 31 della l. 590/65, 7 della l. 817/71, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello non abbia considerato che non vi era prova della coltivazione dei fondi da almeno due anni dall'atto di vendita. Con il sesto motivo di impugnazione la SI censura la sentenza impugnata per non avere questa considerato che mancavano gli elementi per riconoscere agli NI la richiesta capacità lavorativa. Le predette tre doglianze vanno esaminate congiuntamente per intima connessione.
È noto che l'accertamento della esistenza della qualità di coltivatore diretto è demandato al discrezionale apprezzamento del giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata. Pertanto, il sindacato di legittimità potrà esercitarsi solo nei casi in cui sia stata erroneamente data una qualifica di coltivatore diretto o nei casi in cui vi sia una non corretta lettura delle risultanze di causa da parte del predetto giudice (cfr. Cass. 7177/97). A tali principi si è, ora, attenuta la Corte di merito che ha valutato logicamente ed esaurientemente le prove raccolte, quindi in modo del tutto non sindacabile, pervenendo alla conclusione che gli NI possedessero la richiesta capacità lavorativa e, comunque, tutte le condizioni volute dalla normativa agraria (in particolare, cfr. la sentenza impugnata da pag. 24 a 28).
Con il settimo motivo di impugnazione la SI, denunziata la violazione degli artt. 1350, 1392, 1708 cc, 84 cpc, nonché la insufficiente motivazione della sentenza su punti asseriti decisivi con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte bresciana abbia erroneamente ritenuto che i coniugi NI avessero validamente esercitato il diritto di riscatto essendo la dichiarazione contenuta nell'atto di citazione sottoscritta dal solo difensore al quale era stata rilasciata una mera procura a margine.
Con l'ottavo mezzo di impugnazione la SI censura la sentenza impugnata per vizio motivazionale avendo ritenuto esistente una volontà attuale di riscattare il fondo in capo agli NI. Le predette censure da esaminarsi congiuntamente per connessione sono prive di fondamento.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte ( 4173/95) la dichiarazione di riscatto contenuta nell'atto di citazione è attribuibile alla parte che abbia sottoscritto la procura "ad litem" apposta a margine dell'atto medesimo, atteso che, in tale caso, con la sottoscrizione della procura l'attore fa proprio il contenuto negoziale dell'atto di citazione.
A tali principi giurisprudenziali si è uniformata la Corte territoriale affermando con appagante motivazione che gli NI nel sottoscrivere la procura "ad litem" avevano fatto propria la dichiarazione di retratto contenuta nella citazione, dichiarazione, pertanto, del tutto valida per esercitare l'invocato diritto. Con il primo mezzo del ricorso incidentale gli NI, denunziata la violazione degli artt. 116 e 166 cpc, 7 della l. 817/71 e 8 della l. 590/65, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamentano che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto che la SI fosse coltivatrice diretta dei mappali 15 e 19, in quanto non si dedicava alla terra a tempo pieno, ne' possedeva gli altri requisiti richiesti dalla legge.
Con il secondo mezzo di impugnazione gli NI deducono che i giudici di appello avrebbero trascurato di considerare che difettava il requisito della presenza ultrabiennale della SI sul fondo da riscattare.
Le predette censure da esaminarsi congiuntamente per connessione sono infondate.
Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte di Appello ha rilevato che la SI è insediata come coltivatrice diretta avendone tutti i requisiti solo sul campo Cabina e sulla casa di abitazione per cui la limitazione del diritto di prelazione degli NI opera solo con riferimento ai mappali 15 e 19 detenuti dalla SI.
La sentenza poggia sul punto su di un accertamento di fatto, congruamente motivato, dal quale sono state tratte corrette conseguenze giuridiche, onde sfugge ad ogni critica da parte dei ricorrenti incidentali NI.
In conclusione, la sentenza della Corte di Appello che ha accolto il diritto di riscatto degli NI nei riguardi di tutti i fondi (esclusi i mappali 15 e 19) in quanto insediati sugli stessi quali affittuari coltivatori diretti ed ha respinto quella proposta come confinanti dagli stessi NI nei confronti del campo Cabina e della casa di abitazione, non merita le censure ad essa rivolte. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione (art. 92 c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2001