Sentenza 24 settembre 2014
Massime • 1
Non costituisce legittimo impedimento a comparire in udienza il rifiuto dell'imputato di sottoporsi a perquisizione prima dell'ingresso in aula, quando l'atto coercitivo è legittimamente disposto, con la conseguenza che tale rifiuto deve essere apprezzato come indicativo della scelta di non presenziare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2014, n. 10076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10076 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 24/09/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 2543
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 7232/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT AL, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 6264/2013 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di TORINO del 21/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDIO Angela;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 gennaio 2014 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto ai sensi dell'art. 18 ter Ord. Pen. da AS ES, detenuto presso la Casa circondariale di Novara in regime detentivo speciale ex art. 41 bis, comma 2, Ord. Pen., avverso il decreto del 21 ottobre 2013 del Magistrato di sorveglianza di Novara che aveva disposto la proroga della sottoposizione al visto di corrispondenza per la durata di mesi tre, e il reclamo proposto ai sensi dell'art. 30 bis Ord. Pen. dallo stesso AS avverso il decreto del 30 ottobre 2013 del medesimo Magistrato, che aveva rigettato l'istanza di permesso premio.
Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che:
- quanto alla proroga del visto di controllo di tutta la corrispondenza epistolare, telegrafica e telefonica in arrivo e in partenza, con esclusione della corrispondenza inviata o indirizzata al Consiglio di Europa e alla Corte EDU, era corretta e adeguata la motivazione resa dal Magistrato di sorveglianza, che aveva richiamato la posizione giuridica e il contenuto del decreto di sottoposizione del reclamante al regime detentivo previsto dall'art. 41 bis Ord. Pen. e aveva tenuto conto delle ragioni di carattere preventivo della misura adottata;
- quanto alla esclusione del visto per la corrispondenza inviata al Pontefice, richiesta in via subordinata, la decisione era superflua in relazione alla imminente scadenza del decreto impugnato;
- quanto al permesso premio, premesso che il reato di cui all'art. 416 bis c.p., preclusivo dell'ammissibilità dell'istanza, risultava alla data della decisione interamente espiato, il provvedimento del Magistrato di sorveglianza era stato correttamente motivato in relazione ai profili di pericolosità sociale del reclamante, desumibili dalle condanne riportate, dalle informazioni provenienti dalle forze dell'ordine, dalla DDA di Catania e dalla DNA, che fondavano il decreto applicativo del regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., e in relazione alla necessità di un percorso di revisione critica delle condotte e di completo abbandono delle scelte e dell'associazione criminale;
- la partecipazione del reclamante alle attività formative appariva meritevole ma non era sufficiente a dimostrare da sola una scelta di allontanamento del reclamante dai legami associativi radicati, anche considerando che il diploma e la laurea erano stati conseguiti dal medesimo in arco temporale in cui la sua condotta di partecipazione all'associazione criminale risultava dimostrata dalle sentenze definitive di condanna in esecuzione.
2. Avverso detta ordinanza l'interessato AS ha presentato due atti di ricorso per cassazione.
3. Con il primo atto di ricorso presentato personalmente, ai sensi dell'art. 123 c.p.p., il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza sulla base di tre motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità dell'udienza ex art. 179 c.p.p., comma 1, in relazione all'art. 420 ter c.p.p., per essergli stato impedito di partecipare all'udienza del 21 gennaio 2014 in dipendenza del suo rifiuto di sottoporsi a perquisizione, vietata dell'art. 34 Ord. Pen. e art. 249 c.p.p., nonché dalla sentenza n. 526/2000 Corte cost. e dalla circolare D.A.P. n. 3542/5992 del 16 febbraio 2001, e per difetto assoluto di motivazione sul punto.
In tal modo egli non ha potuto esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantito e svolgere le sue deduzioni, che attenevano, in particolare, alla imminente discussione del ricorso straordinario per cassazione relativo alla sentenza del 27 luglio 2011 della Corte di appello di Catania, alla pendenza della riserva del 3 ottobre 2013 del Tribunale di Siracusa circa la ineseguibilità della detta sentenza, all'omesso svolgimento di colloquio visivo il 20 novembre 2011, all'avvenuto inoltro delle missive trattenute (tra cui una al Pontefice) da parte del Tribunale di sorveglianza di Torino e del Magistrato di sorveglianza di Novara, e alle sue disagiate condizioni economico-patrimoniali rilevate dalla Guardia di Finanza di Siracusa il 23 marzo 2013 e risultanti dall'ordinanza del 5 dicembre 2013 del Tribunale di sorveglianza di Perugia.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia manifesta illogicità e travisamento dei fatti, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e e), nella parte in cui il Tribunale ha richiamato l'ordinanza del Tribunale ordinario di Novara e la sentenza della Corte di appello di Catania quanto alla ritenuta mancata rescissione dei pregressi legami delinquenziali, poiché vi è la prova che egli non ha mai ricevuto lo "stipendio" dall'organizzazione, non ha mai inviato missive di contenuto criptico e non ha mai comunicato con i sodali per mezzo del fratello LO, con il quale non ha mai effettuato colloqui, peraltro tutti videoregistrati. Nè la circostanza è stata mai affermata da alcun collaboratore.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia manifesta illogicità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), circa la richiesta subordinata di esclusione del visto di censura per la corrispondenza con il Pontefice, la cui ritenuta superfluità a causa della imminente scadenza del decreto impugnato doveva valere anche per la richiesta principale, e violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 18 ter Ord. Pen., art. 117 Cost., comma 1 e art. 12 CEDU, poiché la breve durata dei decreti di proroga, congiunta ai tempi di fissazione delle udienze di discussione dei reclami, contrasta con il diritto a un ricorso effettivo.
4. Con il secondo atto di ricorso presentato per mezzo del difensore avv. Gottero Stefania, il ricorrente deduce due motivi.
4.1. Con il primo motivo si denunciano, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 18-ter Ord. Pen. e manifesta illogicità della motivazione del testo del provvedimento in relazione al reclamo avverso il decreto del 21 ottobre 2013 del Magistrato di sorveglianza di Novara.
Secondo il ricorrente, a fronte della tutela del diritto alla corrispondenza e della necessaria motivazione degli elementi concreti, sia pure di livello indiziario, sui quali devono basarsi i provvedimenti incidenti sull'esercizio di tale diritto, il Tribunale si è limitato a una motivazione generica e non concreta, limitandosi a richiamare le argomentazioni della sentenza di appello emessa a suo carico, riferita a circostanza datate e affermate, senza riscontri, dai collaboratori, senza valutare le deduzioni difensive, afferenti alla lunga carcerazione patita, all'intervenuto decesso del suocero capo clan, e alla crisi, risalente al 2003, del suo matrimonio con la figlia dello stesso.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 30 ter Ord. Pen. e manifesta illogicità della motivazione del testo del provvedimento in relazione al reclamo avverso il decreto del 30 ottobre 2013 del Magistrato di sorveglianza di Novara.
Secondo il ricorrente, il Tribunale ha fondato la sua attuale pericolosità sociale su motivazioni generiche e apparenti riferite al passato e prive di effettivo riscontro fattuale, equiparando il parametro della pericolosità sociale al concetto della stessa contenuto nell'art. 203 c.p.p. e desumendolo da elementi, quali la gravita del reato, che cristallizzano la personalità del condannato e non tengono conto dei progressi dallo stesso ottenuti nel corso del trattamento e della probabilità della commissione da parte sua di condotte illecite.
5. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per la sua manifesta infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondate ovvero non consentite o generiche le censure sulle quali si fonda.
2. È privo di alcuna fondatezza il primo motivo del primo atto di ricorso, con il quale si deduce che il rifiuto del ricorrente di sottoporsi a perquisizione prima della sua partecipazione all'udienza del 21gennaio 2014 doveva essere ritenuto quale suo legittimo impedimento a comparire ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p., con conseguente nullità dell'udienza ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 1. 2.1. E invero, non solo l'art. 34 Ord. Pen. prevede che "i detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza", ma, come condivisibilmente rimarcato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, "l'ordinaria perquisizione personale del detenuto, in regime di sorveglianza speciale "ex" art. 41 bis ord. pen. e quindi già sottoposto a particolari limitazioni e permanenti forme di controllo, è congrua alle finalità di sicurezza richieste in occasione del suo accesso alla sala per le videoconferenze" (in tal senso, anche Sez. 1^, n. 8411 del 03/02/2004, dep. 25/02/2004, Zagaria, Rv. 227518). Tali considerazioni, che giustificano il rilievo conclusivo che la mancata partecipazione all'udienza deve essere apprezzata, nella specie, come conseguita a una scelta del ricorrente di non presenziarvi, sono coerenti con i condivisi principi affermati da questa Corte, alla cui stregua non costituisce legittimo impedimento a comparire all'udienza il rifiuto dell'imputato detenuto di sottoporsi, prima dell'ingresso nell'aula delle videoconferenze, a perquisizione (nella specie mediante denudamento), se la perquisizione è legittimamente disposta (Sez. 2^, n. 38766 del 10/11/2006, dep. 22/11/2006, AS, Rv. 235309), equivalendo il suo diniego di consentire agli adempimenti previsti dalla legge (nella specie perquisizione in vista della traduzione) a comportamento inequivocabilmente indicativo della volontà di non presenziare all'udienza (Sez. 2^, n. 486 del 21/12/1998, dep. 15/01/1999, Avezzano, Rv. 212255), mentre -ai fini del giudizio sull'impedimento a comparire- l'eventuale illegittimità della perquisizione non può essere oggetto di accertamento incidentale nel giudizio di cassazione, implicando valutazioni di fatto, e deve essere accertata nelle competenti sedi giurisdizionali di merito (Sez. 2^, n. 38766 del 10/11/2006, citata).
2.2. Nè, mentre è aspecifico il richiamo alla circolare del D.A.P. n. 3542/5992, non allegata, induce a diversa riflessione il richiamo fatto dal ricorrente alla sentenza n. 526 del 2000 della Corte costituzionale. Detta sentenza, nel rimarcare che l'esigenza di eseguire perquisizioni personali sui detenuti, da parte dell'amministrazione penitenziaria, è connaturale allo stato di detenzione, in quanto finalizzata a impedire che il detenuto -del quale l'amministrazione è responsabile- rechi danno a sè od altri, ovvero commetta reati, ha, infatti, riaffermato che il potere di perquisizione dei detenuti "non è senza limiti, ne' con riguardo ai presupposti, ne' con riguardo alle modalità del suo esercizio", e la garanzia del rispetto di tali limiti, sia di quelli "esterni" del potere esercitato che di quelli "interni" inerenti alla congruità dell'atto rispetto al fine cui è diretto, richiede che le misure siano soggette a "pieno controllo giurisdizionale".
2.3. Nella specie, il ricorrente, enunciando in termini generici la perquisizione "vessatoria", cui ha rifiutato di sottoporsi, non indica neppure i termini della stessa, che il Procuratore Generale ha rappresentato essere stata limitata alla richiesta di togliersi le scarpe, ne' deduce di avere sottoposto la relativa questione -in rapporto alla verifica in fatto della dedotta vessatorietà della richiesta in sede di controllo giurisdizionale- al Tribunale di sorveglianza, la cui omessa pronuncia enuncia come motivo di illegittimità dell'ordinanza.
3. Del tutto privi di pregio sono anche il secondo motivo del primo atto di ricorso e il primo motivo del secondo atto di ricorso, che attengono al rigetto del reclamo avverso il decreto del 21 ottobre 2013 del Magistrato di sorveglianza di Novara, che aveva prorogato per la durata di mesi tre la sottoposizione al visto di controllo della corrispondenza del ricorrente.
3.1. La disciplina delle limitazioni e dei controlli della corrispondenza nei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale è regolata dall'art. 18-ter Ord. Pen., introdotto dalla L. n. 95 del 2004, art.
1. L'indicata disposizione stabilisce, come regola generale, che le limitazioni e le censure (visto di controllo), disciplinate dai commi da 1 a 4, possono essere adottate esclusivamente per esigenze attinenti alle indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto (comma 1), e in forza di decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto (comma 3), e prevede al quinto comma che, una volta adottato il provvedimento con il quale è disposto il visto della corrispondenza, del trattenimento della singola missiva, disposto dall'autorità giudiziaria indicata nel comma 3, "il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati". La procedura dei singoli trattenimenti, correlata alla decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria che procede di disporre che la corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo, sia consegnata o inoltrata al destinatario o trattenuta, è prevista anche dal D.P.R. n. 230 del 2000, art. 38, il cui comma 10 prevede che "il detenuto o l'internato viene immediatamente informato che la corrispondenza è stata trattenuta".
3.2. Relativamente alla procedura da seguire, ove sia proposto reclamo avverso i provvedimenti indicati dal comma 1 (limitazioni e controllo della corrispondenza) e dal comma 5 (trattenimento di corrispondenza), il comma 6 della medesima disposizione prevede che, per quanto non diversamente disposto, in relazione al procedimento instaurato a seguito del reclamo proposto nel rispetto dell'iter delineato dall'art. 14 ter Ord. Pen., trovano applicazione le disposizioni dell'art. 666 c.p.p.. La norma di cui al richiamato art.l8 ter Ord. Pen. deve essere, inoltre, necessariamente coordinata con l'art. 41 bis, comma 2, Ord. Pen., che, nel disciplinare le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto che si trovi in regime penitenziario differenziato, prevede espressamente al comma 2 quater, lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con le organizzazioni criminali esterne, di cui sia ritenuto tuttora intraneo.
3.3. Il Tribunale di sorveglianza, che ha fatto coerente riferimento al regime penitenziario differenziato, cui il ricorrente era sottoposto, ha reso una motivazione logicamente argomentata, richiamando e condividendo le ragioni poste a fondamento della disposta proroga, e ha valorizzato, in particolare le emergenze della sentenza di condanna del medesimo per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., commesso fino all'1 marzo 2010 nel corso della lunga detenzione, iniziata il 31 dicembre 2001, e nonostante la sua restrizione da diversi anni in regime penitenziario differenziato, oltre che della sentenza di condanna per il reato di oltraggio a un corpo giudiziario, commesso il 24 novembre 2010; i riferimenti contenuti nel decreto del 23 settembre 2013 di sottoposizione all'indicato regime alla recente istruttoria svolta e alla nota della DDA di Catania afferente anche al contenuto di recenti colloqui con i familiari;
alla copiosa corrispondenza epistolare sottoposta a censura e alle sue risultanze dimostrative della non cessata capacità del ricorrente di mantenere legami con esponenti della organizzazione criminale di appartenenza, tuttora in libertà. L'articolato percorso valutativo, esente da vizi logici e giuridici, resiste alle censure difensive, che, mentre prospettano, in chiave di contrapposizione argomentativa, una diversa, e non consentita in sede di legittimità, rilettura nel merito di alcuni dei dati valorizzati dal Tribunale, peraltro inammissibilmente diretta a negare le circostanze accertate in via definitiva in sede di processo penale, e denunciano l'omesso apprezzamento di circostanze, invece considerate (come la lunga detenzione) o implicitamente ritenute sub valenti (come il decesso del suocero o la risalente crisi matrimoniale), trascurano che i fatti che la proroga del visto ripete quella del provvedimento applicativo del regime penitenziario differenziato, che, ai sensi dell'art. 41 bis, comma 2-bis, Ord. Pen., sostituito dalla L. 23 dicembre 2002, n. 279, art. 2, e da ultimo dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25, lett. d), è prorogabile, come
è stato prorogato, quando "risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno".
4. Inammissibile è la censura, oggetto del terzo motivo del primo ricorso, afferente alla contestata superfluità della esclusione del visto di censura per la corrispondenza con il Pontefice, in difetto di correlazione con le ragioni della decisione, che ha posto in evidenza l'imminente scadenza del decreto impugnato. Il ricorrente, infatti, che non si duole di tale rilevata sua sostanziale sopravvenuta carenza di interesse, oppone la illogicità della motivazione rispetto alla diversa decisione assunta per la richiesta principale, che, invece, contesta sotto diverso profilo, e l'assurdità dell'argomentazione a fronte della limitata durata dei decreti di proroga, confermando in definitiva la carenza di concretezza e di attualità di un suo interesse rispetto al decreto cui atteneva il contestato visto di censura.
5. Anche il terzo motivo del secondo atto di ricorso, che censura, per violazione di legge e vizio di motivazione, l'ordinanza nella parte in cui ha respinto il reclamo proposto dal ricorrente avverso il decreto del 30 ottobre 2013 del Magistrato di sorveglianza di Novara, non si sottrae al rilievo della sua inammissibilità.
5.1. L'ordinanza impugnata ha, infatti, dato conto, con argomentazioni corrette in diritto ed esaustive in fatto, delle ragioni che non consentivano di accogliere la richiesta di permesso premio.
Il Tribunale, dopo aver richiamato la decisione del Magistrato di sorveglianza e i duplici profili in essa evidenziati, collegati l'uno alle circostanze fattuali relative alle condanne riportate dal ricorrente e alle informative acquisite (già poste a fondamento del decreto applicativo del regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen.) e l'altro al necessario percorso di revisione critica delle condotte illecite e di abbandono delle scelte associative, ha rimarcato i già evidenziati profili di pericolosità sociale e il radicamento dei legami con l'associazione criminale, tali da lasciare soccombenti le, pur ritenute meritevoli, attività formative e di studio, peraltro conseguite in arco temporale coincidente con l'accertata partecipazione associativa.
5.2. I Giudici del merito hanno così ragionevolmente valutato non soddisfatto il parametro della cessazione della pericolosità sociale, richiesto, unitamente al senso di responsabilità e alla correttezza del comportamento personale, dall'art. 30-ter Ord. Pen. A fronte di tale valutartene le censure difensive, manifestamente infondate nel contestato giudizio di pericolo sociale, astratto da ogni considerazione crea la condotta illecità tenuta dal ricorrente, in pendenza di trattamento penitenziario, per di più differenziato, sono invasive di un ambito fattuale e di merito, non consentito ai sensi dell'art. 606 c.p.p., nella proposta "lettura e diversa valutazione degli elementi già tenuti ragionevolmente presenti dal Tribunale di Sorveglianza.
6. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2015