Sentenza 7 dicembre 1999
Massime • 1
In sede di ricorso "ex" art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura.
Commentari • 3
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Quando sono reato manifestazioni usuali del disciolto partito fascista quali la "chiamata del presente", il cd. "saluto romano", l'esposizione di uno striscione inneggiante ai camerati caduti e di numerose bandiere con croci celtiche"? Non è tanto la manifestazione esteriore in quanto tale ad essere oggetto di incriminazione, bensì il suo venire in essere in condizioni di pubblicità tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione del partito fascista, e ciò per necessità del rispetto di precetti costituzionali. Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 2 marzo 2016 – 7 marzo 2017, n. 11038 Presidente Vecchio – Relatore Di Giuro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/1999, n. 6972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6972 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 07/12/1999
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere N. 6972
3. Dott. CAMPO STEFANO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO Consigliere N. 26820/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL RC n. il 16.06.1956
avverso ordinanza del 12.06.1999 G.I.P. TRIBUNALE di VERONA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dott. Giovanni Galati il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza del 12.6.1999, il GIP presso il Tribunale di Verona convalidava il fermo di LB CO e di AL GI ER e disponeva nei loro confronti la custodia cautelare in carcere per il delitto di omicidio volontario, di distruzione di cadavere e di porto illegale di una pistola.
Il provvedimento impositivo della misura custodiale veniva impugnato dall'LB con ricorso per cassazione ai sensi - dell'art. 311, comma 2^ c.p.p., con cui veniva denunciata violazione della legge processuale stabilita a pena di nullità, in relazione all'omessa delibazione della chiamata di correo fatta dal AL e alla mancanza di motivazione dell'ordinanza coercitiva. Premesso che nel caso in esame è stato proposto ricorso immediato per cassazione a norma dell'art. 311, comma 2 c.p.p. al fine di far valere la mancanza e la illogicità manifesta dell'ordinanza con cui è stata applicata, contestualmente alla convalida del fermo, la misura cautelare della custodia in carcere, occorre preliminarmente stabilire se nella categoria della violazione di legge, prevista dalla predetta disposizione - in sintonia con il precetto di cui all'art. 111, comma 2 Cost. - quale unico motivo del ricorso per saltum, possano essere ricompresi anche i vizi logici della motivazione e, in caso affermativo, quale sia il reale ambito entro il quale possono essere fatti valere i vizi in esame. La giurisprudenza formatasi nel vigore del codice del 1930 riteneva deducibile, sotto il profilo della violazione di legge, la mancanza di motivazione quale causa di annullamento del mandato di cattura per la ragione che, col ricorso per saltum, viene allegata l'inosservanza delle norme processuali che sanciscono, a pena di nullità, l'obbligo della motivazione, la cui fonte primigenia va ricondotto alla norma di cui all'art. 13 della Carta costituzionale, che dopo avere dichiarato "inviolabile" la libertà personale (comma 1), dispone che non è ammessa restrizione alcuna della libertà personale se non per "atto motivato" dell'autorità giudiziaria (comma 2).
Con l'entrata in vigore del codice del 1988, nella giurisprudenza di legittimità è affiorata una profonda disparità di opinioni in merito alla effettiva portata del ricorso immediato per cassazione contro le ordinanze applicative delle misure cautelari personali, giacché mentre secondo un primo indirizzo i vizi della motivazione devono essere fatti valere sotto la forma dell'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c (Cass., Sez. feriale, 29 agosto 1995, ric. Campanale ed altri;
Cass., Sez. II, 7 giugno 1994, ric. Cantalice), un altro orientamento riconduce le censure riguardanti la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione al motivo di ricorso ex art. 606, comma 1 lett. e c.p.p., rispetto al quale l'esclusione prevista dal terzo comma dell'art. 569 opera soltanto in caso di ricorso per saltum delle sentenze e non anche quando sia impugnato un provvedimento in materia cautelare (Cass., Sez. Un., 26 febbraio 1991, ric. Bruno). La divergenza di linee interpretative può considerarsi superata a favore del secondo indirizzo giurisprudenziale a seguito dell'ulteriore intervento delle Sezioni Unite di questa Corte con cui è stato precisato che, col motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), è proponibile la censura attinente alla motivazione del provvedimento coercitivo in riferimento alla violazione dell'obbligo di esporre gli indizi, che giustificano in concreto la misura disposta, e quindi di verificare la loro genesi, il loro contenuto e la loro rilevanza, mentre resta improponibile ogni rilievo che, travalicando i limiti del sindacato consentito sulla motivazione del provvedimento stesso, sconfini nella verifica della fondatezza degli elementi acquisiti e utilizzati dal giudice che ha applicato la misura cautelare (Cass., Sez. Un., 20 luglio 1994, ric. De Lorenzo). Lungo tale precisa prospettiva interpretativa si è sviluppata la giurisprudenza di legittimità che, nel rilevare che il ricorso immediato per cassazione è alternativo al riesame e investe direttamente l'ordinanza impositiva della misura cautelare, ha chiarito che, in sede di ricorso ex art. 311, comma 2 c.p.p., la motivazione è censurabile soltanto quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità al punto da risultare meramente apparente (Cass., Sez. I, 17 giugno 1994, ric. Saccone) o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito (Cass., Sez. I, 23 novembre 1993, ric. Russi) o, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Cass., Sez. I, 3 ottobre 1995, ric. Adelfio ed altri). Alla luce di tali principi, condivisi e fatti propri da questa Corte, deve riconoscersi la manifesta infondatezza delle censure di mancanza di motivazione mosse dal ricorrente contro l'ordinanza in data 12.6.1999, la cui struttura logico-giuridica risulta dotata di adeguata congruenza, in quanto si sviluppa secondo linee pienamente coerenti e con organici passaggi argomentativi, alla cui stregua appare fornita di base razionale l'opinione relativa alla gravità degli indizi di colpevolezza in ordine al delitto di omicidio volontario attribuito all'LB. Invero, il GIP ha esaminato analiticamente e con approfondito rigore logico le accuse provenienti dal coindagato AL GI ER, le cui dichiarazioni (consegna all'LB della pistola e racconto dell'omicidio fattogli da quest'ultimo) sono state ritenute adeguatamente suffragate dalle dichiarazioni del teste Rau, dai risultati dell'esame balistico dell'arma e dai rapporti tra lo stesso LB e la vittima. Ditalché, nell'ottica del vizio di violazione di legge di cui all'art. 311, comma 2 c.p.p., non può certamente reputarsi mancante o meramente apparente la motivazione che sorregge l'impugnata ordinanza impositiva della misura cautelare.
Alla luce di tutte le precedenti considerazioni deve, conclusivamente, riconoscersi la manifesta infondatezza delle censure formulate col ricorso per saltum, che, pertanto, deve dichiararsi inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di lire 500.000 alla cassa delle ammende. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2000