Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/1999, n. 6972
CASS
Sentenza 7 dicembre 1999

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Massime1

In sede di ricorso "ex" art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/1999, n. 6972
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6972
Data del deposito : 7 dicembre 1999

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