Sentenza 14 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/2002, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
. 7 3 O . B ) N E , E E 1 C 9 N 9 A O 1 I P - Z 00342/ 02 1 I A 1 - D R 1 T S E 2 I . C G I L E D 9 R 3 U REPUBBLICA ITALIANA A I E D G E 6 T 4 E . N N IN NOME DEL R OL T E . S T T E R S I A ( LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Радошить SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE - R.G.N. 14815/99 - Rel. Consigliere- Cron. 638 Dott. IO VELLA Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere- Rep. Dott. Roberto CH TRIOLA Consigliere - Ud. 25/10/01 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UI CH, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 35, presso lo studio dell'avvocato ANGELO MACRI', difeso dall'avvocato RAFFAELA FORLIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AR ON, AR SS, IT NA;
intimati avverso la sentenza n. 32/98 del Giudice di pace di SIDERNO, depositata il 03/06/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1420 udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. IO -1- VELLA;
udito 1'Avvocato ROMEO Carlo, per delega dell'Avv. FORLIANO, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- 1990 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 13 maggio 1997 CH MU convenne, davanti al A Giudice di pace di Siderno, IS TA e IO e AS RI per la con' danna solidale a pagargli la somma di un milione cento trenta cinque mila lire, della • quale, secondo il suo assunto, costoro erano debitori per riparazioni da lui eseguite su un'autovettura di cui erano i proprietari. Dei convenuti si costituì in giudizio soltanto IO RI, il quale contestò la pre- tesa, affermando che il credito dell'attore era stato estinto con l'emissione, in suo favore, di due assegni postdatati dell'importo complessivo di due milioni di lire. Con sentenza del 3 giugno 1998 il Giudice di pace ha rigettato la domanda, avendo ritenuto che i convenuti con la consegna degli assegni, avevano estinto il proprio + debito, e ha condannato il MU a rimborsare loro le spese del giudizio. Quest'ultimo ricorre per cassazione con due motivi. La TA e i RI non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziandosi la violazione dell'art.2697 del codice civile, si censura la sentenza impugnata per avere il Giudice di pace rigettato immotivatamente la domanda, che avrebbe dovuto invece accogliere, perché, mentre l'attore aveva eses # 9 guito la sua prestazione, avendo riparato l'autovettura, come era pacifico tra le parti, i convenuti non avevano provato di avere versato il corrispettivo di cui erano debitori. • Il motivo è infondato. -4- Il Giudice di pace ha sufficientemente motivato il rigetto della domanda, avendo affermato che il debito dei convenuti doveva ritenersi estinto con la consegna dei due assegni di due milioni di lire, perché il MU, nel momento stesso in cui ne aveva acquisito la materiale disponibilità, se avesse conservato un credito residuo, avrebbe preteso l'emissione, a suo nome, di un altro assegno per l'importo di denaro ancora dovutogli. E',invece, fondato e deve essere accolto il secondo motivo, con cui si denunzia la vio- lazione dell'art. 112 del codice di procedura civile, perché, come con esso si sostiene, il Giudice di pace ha erroneamente condannato l'attore, quale parte soccombente, a rimborsare le spese del giudizio a tutti i convenuti, pur essendosi in esso costituito il solo IO RI, nei cui confronti avrebbe dovuto limitare tale statuizione. Dall'accoglimento del motivo deriva la cassazione senza rinvio della statuizione di condanna del ricorrente al rimborso delle spese a favore dei convenuti non costituiti. a Si dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità per la sussistenza di giusti motivi. P. T. M. la Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, nei limiti esposti in motivazione,e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma 25 ottobre 2001. Il presidente. ) Il consigliere estensore. E 4 7 C 3 . A O (dott.V.Baldassarre) N P (dott. A Vella) L I , a L 1 Vi Beldamame D O 9 B 9 E 1 E - C E 1 I 1 N - D 1 O I U I 2 Z A G 2. L R Valeria Neri 14 GEN. 2002 T E 9 IL CANCELLIERE C1 S 3 I N . G E T E 6 R S 4 I ( . A T D T E R T A N E E