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Sentenza 22 agosto 2023
Sentenza 22 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/08/2023, n. 35299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35299 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. IV TO, nato a [...] il [...] 2. MA VA, nato a [...] il [...] 3. SA LO, nato a [...] il [...] 4. GU TO nato a [...] il [...] 5. GU LA, nato a [...] il [...] 6. AR AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/12/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti avv. Carmelo Lombardo per LA GU, avv. AU CA, anche in sostituzione dell'avv. Maria Concetta Marzo, per LO SA, avv. Angelo Picchioni per VA MA, i quali hanno concluso Penale Sent. Sez. 3 Num. 35299 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 11/05/2023 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni dei ricorsi. L'avv. CA eccepisce inoltre la mancata notifica dell'avviso di udienza all'avv. Maria Concetta Marzo. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 dicembre 2021, la Corte d'appello di Caltanissetta ha parzialmente confermato la pronuncia, emessa all'esito del giudizio abbreviato, nei confronti degli imputati oggi ricorrenti, in primo grado ritenuti responsabili: AR AR del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; gli altri imputati del reato di cui all'art. 74 t.u.s.: TO IV quale promotore, capo, organizzatore e finanziatore;
VA MA e LO SA quali organizzatori;
i fratelli TO e LA GU quali partecipi. Con riguardo al reato associativo è stata tra l'altro contestata e ritenuta la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa rispetto all'associazione denominata "cosa nostra", nella sua articolazione territoriale riconducibile alla famiglia IV. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo dei rispettivi difensori cassazionisti, i predetti imputati hanno proposto i ricorsi per cassazione di seguito indicati. 3. TO IV, con due distinti motivi, deduce violazione della legge penale incriminatrice e vizio di insufficienza della motivazione. 3.1. Con il primo si lamenta l'assoluta carenza di motivazione rispetto alle doglianze proposte con l'appello circa l'insussistenza del reato associativo per non essere stato argomentato se, quando e tra quali soggetti sia stato stretto il pactum sceleris. Si tratterebbe, invece, di ipotesi di mero concorso nei reati di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, peraltro consistiti in tre soli episodi contenuti nell'arco di un mese e dal principale dei quali, in separato procedimento, il ricorrente era stato assolto. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta l'erronea attribuzione al ricorrente del ruolo associativo apicale sul falso presupposto che egli fosse un capomafia ed essendosi erroneamente valorizzata la sua partecipazione come organizzatore dell'importazione in Italia della sostanza stupefacente nei restanti due episodi oggetto di contestazione nel distinto giudizio. 4. Il ricorso di VA MA è affidato a quattro motivi ed in relazione a due di essi, con successiva memoria, sono stati proposti motivi aggiunti. 4.1. Con il primo motivo si lamentano violazione della legge penale incriminatrice e vizio di motivazione circa l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo, avendo la Corte territoriale richiamato le argomentazioni svolte dal primo giudice senza 3 confrontarsi con le doglianze proposte con il gravame. La motivazione viene in primo luogo censurata con riferimento alla non comprensione della tesi difensiva circa l'ammissione del ricorrente di essersi occupato di droga nel solo periodo febbraio-giugno 2015 (e per tali fatti si segnala essere pendente il processo avanti al Tribunale di Roma), sino all'arresto di De NE, il quale aveva rappresentato l'unico collegamento con la famiglia ST. Soltanto in relazione a quel periodo - insufficiente a radicare la responsabilità per il reato associativo - potevano ritenersi indicativi di affari illeciti in materia di stupefacenti i riferimenti fatti nelle conversazioni intercettate ai "cantieri", essendo invece vero che il ricorrente svolgeva attività di ingegnere in Germania occupandosi di veri cantieri edili. In uno di questi avrebbe dovuto lavorare tale AG CO OM - a cui l'imputato aveva pagato il biglietto aereo per la Germania - dai giudici di merito ritenuto invece, in modo congetturale, coinvolto in illecite attività concernenti gli stupefacenti. Si criticano, inoltre, le interpretazioni date alle conversazioni intercettate con i coimputati fratelli GU - rispetto alle quali la Corte territoriale aveva illogicamente respinto la alternativa ricostruzione proposta dalla difesa - e l'erronea valutazione dei rapporti intrattenuti con i fratelli Spiteri. Il coinvolgimento del ricorrente in presunte attività illecite in epoca successiva al giugno 2015 era dunque stato affermato in base ad indizi labili, insufficienti ed erroneamente valutati, sicché difetta il requisito della stabile e durevole partecipazione richiesta per affermare la responsabilità in ordine al reato associativo. 4.2. Con il secondo motivo - e con la successiva, richiamata, memoria - si deducono la violazione della legge penale ed il vizio di mancanza della motivazione rispetto alle doglianze proposte col gravame di merito e, in particolare, con i motivi nuovi successivamente depositati nel giudizio di appello. Nessun concreto vaglio era stato effettuato con riguardo alla critiche ivi svolte circa la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante oggi prevista dall'art. 416 bis.1, primo comma, cod. pen., contestata sotto il profilo della agevolazione mafiosa rispetto al clan della famiglia IV, benché si fosse segnalato che in altro procedimento, nato dal medesimo filone investigativo ed avente come principale l'imputato lo stesso del precedente procedimento, la Corte di cassazione avesse annullato proprio con riguardo all'aggravante in questione la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma. Le argomentazioni che avevano condotto a quella conclusione - si allega - erano spendibili anche con riguardo alla vicenda qui sub iudice e, comunque, dovevano essere specificamente analizzate dalla Corte nissena. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso - parimenti arricchito dalle considerazioni svolte nella memoria contenente motivi aggiunti - si deduce il 4 vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in primo grado avvenuto sull'erroneo presupposto che l'imputato avesse sempre negato le proprie responsabilità - mentre egli le aveva invece ammesse con riguardo all'affare "De NE" - e nel giudizio di appello confermato facendosi riferimento alla biografia giudiziaria del ricorrente e all'ostinata negazione degli addebiti da parte sua. Se quest'ultimo profilo era errato e non poteva comunque giustificare il diniego delle invocate circostanze, il primo rilievo era infondato, trattandosi di imputato incensurato con procedimenti pendenti riguardanti tutti lo stesso filone investigativo ed il medesimo periodo temporale. 4.4. Con l'ultimo motivo di ricorso si richiede la rettificazione del trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., per essere stata erroneamente determinata in primo grado la pena - e confermata in appello - in 18 anni di reclusione, anziché in 17 anni, mesi 9 e giorni 10, cui si giungerebbe riducendo di un terzo la pena base di anni venti di reclusione aumentata nel massimo consentito per la già menzionata aggravante. 5. Il ricorso di LO SA è affidato a quattro motivi, tutti concernenti la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione. 5.1. Il primo motivo riguarda la conferma della sussistenza della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa pur in assenza dei relativi presupposti, ritenuti con motivazione carente ed illogica. In particolare - si lamenta - la sentenza da per scontata sia la sussistenza dell'associazione di stampo mafioso con riguardo alla famiglia IV (mai affermata da alcun giudicato penale), sia la consapevolezza e finalità del ricorrente di agevolarla con la propria condotta, avendo peraltro egli intrattenuto rapporti con TO IV in epoca precedente al momento in cui questi sarebbe divenuto reggente della cosca. Si aggiunge che il presupposto della circostanza aggravante quale contestato in imputazione, vale a dire l'appartenenza all'associazione mafiosa, è stato per il ricorrente escluso dalla stessa sentenza impugnata, che lo ha assolto dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Da ultimo - richiamandosi la decisione di legittimità invocata anche dal coimputato MA - si osserva che l'aggravante in parola era stata esclusa dalla Corte di cassazione nel parallelo procedimento, in cui era imputato anche LO SA, celebrato dall'autorità giudiziaria romana per i reati fine dell'asserita associazione, sì che nei suoi confronti doveva ritenersi formato sul punto il giudicato penale. 5.2. Con il secondo motivo si censura la conferma della responsabilità per il reato di cui all'art. 74 t.u.s. in assenza di prove dell'accordo associativo, essendosi la responsabilità del ricorrente fondata sulla base dei reati-fine 5 contestati nel procedimento romano - rispetto ai quali la responsabilità del SA era stata peraltro affermata per un solo episodio - in assenza di prova di un'autonoma struttura con propria gerarchia interna finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti e della coscienza e volontà dei supposti partecipi di far parte del sodalizio. 5.3. Con il terzo motivo ci si duole della mancata riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 2, t.u.s. , non essendovi prova di un suo ruolo organizzativo, essendo egli peraltro scomparso dall'attività associativa dopo soli pochi mesi, come precisato nella stessa sentenza impugnata. 5.4. Con l'ultimo motivo di ricorso si lamentano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, non essendosi adeguatamente considerati gli elementi favorevoli addotti, tra cui l'ammissione di responsabilità del ricorrente avanti al g.u.p. di Roma 6. Il ricorso di TO GU è affidato a quattro motivi, tutti concernenti la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione. 6.1. Con il primo motivo si contesta l'affermata partecipazione del ricorrente al reato associativo, essendosi illogicamente ritenuto che l'incontro avvenuto tra il medesimo e il coimputato VI in occasione del Capodanno del 2016 fosse stata la sede per l'adesione del primo al pactum sceleris e che questa conclusione fosse stata confermata da successive conversazioni oggetto di intercettazione telefonica tra il ricorrente ed il coimputato MA erroneamente interpretate, avendo peraltro quest'ultimo chiarito l'estraneità di TO GU al sodalizio. Era stata inoltre erroneamente riferita al ricorrente una conversazione intercorsa tra i coimputati IV e MA in cui gli interlocutori parlavano di tale RAF, non individuabile in GU. 6.2. Con il secondo motivo si censura il riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 bis cod. pen., posto che l'imputato, residente in [...]sin dal 2016, non aveva mai operato all'interno dei confini italiani. 6.3. Con il terzo motivo si lamenta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, non essendovi prova del dolo intenzionale in capo al ricorrente. 6.4. Con il quarto motivo la sentenza viene censurata per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, illogicamente affermato per i precedenti penali dell'imputato, riferiti ad episodiche occasioni di illegalità slegate le une dalle altre. 6 7. Il ricorrente LA GU ha articolato tre motivi di ricorso con cui si deducono la violazione della legge penale e processuale ed il vizio di motivazione. 7.1. Con il primo motivo Si censura la ritenuta partecipazione del ricorrente al reato associativo sulla base di indizi privi dei connotati di gravità, precisione e concordanza e senza un effettivo confronto con le doglianze prospettate con l'appello. Analogamente al corrispondente motivo di ricorso proposto dal fratello TO, si censura la sentenza per aver apoditticamente ritenuto che anche l'adesione al pactum sceleris da parte di LA GU sia avvenuta in occasione del conviviale incontro del Capodanno 2016. Viene poi criticata l'interpretazione data ad una conversazione telefonica intercettata tra il ricorrente ed il coimputato MA, nella quale si parla di un incontro, ritenuto della "massima importanza criminale", che i due fratelli GU avrebbero dovuto avere con un parente dello "zio", in questi essendosi congetturalmente identificato il coimputato IV ed essendosi del pari congetturalmente affermato che il parente in questione sarebbe stato di pari rango rispetto a quest'ultimo. In assenza di prove, si era inoltre ritenuto che tale incontro vi sarebbe poi effettivamente stato, senza che neppure ne fosse noto il contenuto, mentre, sulla base delle stesse lacunose prove, già il primo giudice aveva assolto i due fratelli GU dal reato di partecipazione all'associazione mafiosa capeggiata da IV. Si lamenta, ancora, la valorizzazione indiziaria di un incontro avvenuto in Gela tra l'imputato e TO IV (il contenuto dei cui colloqui non era noto) e di alcune altre conversazioni telefoniche prive di riferimenti a precise condotte. Viene inoltre evidenziata la limitata estensione cronologica (tra il 31 dicembre 2015 e il 16 marzo 2016) degli elementi indiziari riferibili al ricorrente - a cui non sono mai stati contestati reati fine - e la conseguente mancanza di prova del necessario vincolo durevole e permanente, oltre che degli altri ulteriori elementi tipici del reato associativo. 7.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. non essendovi prova né dell'utilizzo del metodo mafioso né nella consapevolezza del ricorrente di agevolare il sodalizio mafioso, nei suoi confronti affermata senza spiegazioni e senza rispondere alle doglianze proposte con l'appello. 7.3. Con l'ultimo motivo di ricorso si lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche - accordate ad altro imputato ritenuto colpevole di partecipazione ad entrambi i sodalizi - senza considerare il limitato arco 7 temporale di partecipazione del ricorrente, l'incensuratezza, la giovane età ed il comportamento processuale del medesimo. 8. Con l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di AR AR si lamentano la violazione della legge penale e processuale ed il vizio di motivazione per essere stata la responsabilità ritenuta in base a conversazioni telefoniche intercettate dal contenuto equivoco ed inidonee a giustificare la condanna oltre ogni ragionevole dubbio in assenza di oggettivi elementi di prova di riscontro, non avendo la Corte territoriale valutato le alternative ipotesi di ricostruzione prospettate circa l'uso personale e/o il consumo di gruppo dello stupefacente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I due motivi del ricorso proposto da TO IV - che possono essere unitariamente esaminati - sono inammissibili per genericità e per manifesta infondatezza, essendosi il ricorrente limitato a riproporre in questa sede le doglianze sollevate con l'appello, senza confrontarsi con la logica motivazione resa dai giudici di merito nella doppia pronuncia conforme, le cui argomentazioni, per consolidato orientamento interpretativo, si saldano tra di loro. 1.1. Il cennato principio dell'integrazione delle argomentazioni contenute nelle sentenze di merito è in particolare valido quando la motivazione del primo giudice sia autosufficiente rispetto alle censure che le sono mosse con i motivi di gravame, risolvendosi questi ultimi nella mera riproposizione di questioni già esaurientemente valutate e decise, senza che venga richiesto un concreto vaglio critico sulla ratio decidendi della sentenza impugnata. Se - come nel caso di specie - il primo giudice ha preso precisa posizione sulle deduzioni difensive e le ha logicamente vagliate e superate e la parte le abbia riproposte, puramente e semplicemente, al giudice di appello senza dolersi delle ragioni con le quali le questioni siano state risolte attraverso l'articolazione del ragionamento probatorio contenuto nella sentenza impugnata o senza prospettare nuovi profili di valutazione, ben può la Corte d'appello limitarsi a richiamare la sentenza di primo grado che integralmente condivida (Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, Rv. 259666). Laddove, cioè, i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'anaiisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo 8 grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 1.2. In diritto va premesso che, secondo un orientamento che trae linfa dall'interpretazione dei reati associativi e che può dirsi consolidato, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (Sez. 6, n. 7387/2014 del 03/12/2013, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582). La commissione di ripetuti reati ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990 non può da sola costituire prova dell'integrazione del reato associativo, rappresentando al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione, che però va accertata con riferimento all'accordo tra i sodali, alla struttura organizzativa ed all'affectio societatis (Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj e aa., Rv. 264177) e non è necessaria l'esistenza di una struttura di tipo verticistico, ma è sufficiente un minimo sostrato organizzativo, anche "orizzontale", purché strumentale alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre la consumazione dei singoli reati-fine (Sez. 3, n. 9457/2016 del 06/11/2015 Rv. 266286). Non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo degli associati (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso e aa., Rv. 258165). Più in particolare, l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato testo unico risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avelino e a., Rv. 270396). L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 9 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di cui all'articolo precedente va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma e aa., Rv. 270564). La prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra i complici, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 5, n. 8033/2013 del 15/11/2012, Barbetta;
Sez. 6, n. 9061/2013 del 24/09/2012, Cecconi e aa., Rv. 255312). Per la configurabilità della condotta di partecipazione, in questi casi, non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Borraccino, Rv. 263662; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, MO e aa., Rv. 257905). Con riguardo al ruolo apicale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte - affermato anche per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - nel sodalizio criminoso riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni ed i consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, assuma funzioni decisionali (Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, Cidoni, Rv. 265524). Quanto alla qualifica di organizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, va ribadito che essa spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo (Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271707; Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256) e a chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, non essendo peraltro necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza (Sez. 3, n. 40348 del 06/07/2016, Martiello, Rv. 267761). 1.3. Ad avviso del Collegio i giudici di merito hanno fatto buon governo dei richiamati principi rendendo non illogica motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo e circa la partecipazione con ruolo apicale di TO IV. Come rilevato nella sentenza impugnata, l'appellante non si era confrontato, né ciò viene fatto in ricorso, con «la poderosa, schiacciante ed univoca congerie 1 0 di intercettazioni - coinvolgenti a vario titolo numerosi esponenti della predetta consorteria - puntualmente analizzata con pertinenti e doviziosi approfondimenti dal giudice di primo grado» (cfr. pagg. 423 ss. e 595 ss.), né il ricorso contiene specifiche doglianze rispetto alle essenziali, ma significative, osservazioni fatte dalla Corte territoriale. In particolare, la sentenza d'appello, con non illogica motivazione, condivide la ricostruzione operata dal primo giudice circa: - la sussistenza di una stabile organizzazione destinata ad acquistare stupefacenti, prevalentemente cocaina, in Germania, da diversi fornitori internazionali (tra cui un olandese e un turco) per la successiva importazione in Italia e destinazione allo spaccio, di cui vengono ritenuti partecipi, tra altri, i coimputati MA, SA, GU LA e TO, come la sentenza attesta analizzando specificamente le rispettive posizioni, i rapporti tra loro intercorsi e quelli da ciascuno intrattenuti con TO IV e documentati negli anni 2015 e 2016 (sicché è incomprensibile, e del tutto generica, la doglianza circa la mancata specificazione dei soggetti tra i quali sarebbe stato stretto il pactum sceleris e della data di costituzione del sodalizio, trattandosi di reato permanente per cui non è necessario provare il luogo ed il momento dell'inizio della consumazione una volta che ne sia accertata la concreta operatività in un dato momento storico: cfr., con riguardo al consolidato orientamento circa l'individuazione del giudice territorialmente competente a procedere per il reato associativo, Sez. 2, Sentenza n. 11692 del 08/03/2016, Sallaku e aa., Rv. 266194); - l'ampia disponibilità da parte del sodalizio di denaro per effettuare gli acquisti di droga, la definizione tra gli associati di gerarchie e ben precisi ruoli, nonché gli accorgimenti, dettagliatamente indicati nella sentenza di primo grado, da costoro utilizzati per cercare di neutralizzare eventuali operazioni di intercettazioni telefoniche e nascondere la natura illecita dei rapporti intrattenuti, che va ben al di là della commissione dei reati fine individuati, come ad es. dimostra la prosecuzione delle attività del sodalizio dopo il sequestro e gli arresti del 21 e 22 giugno 2015 (v., ad es., la conversazione del 2 gennaio 2016 esaminata alle pagg. 600 s. della sentenza di primo grado, dalla quale si traggono anche elementi per ritenere la sussistenza di una cassa comune e della redditività, sia pur dai partecipi ritenuta insufficiente, della consorteria); - il provato coinvolgimento come organizzatore - che neppure il ricorrente contesta - nei due reati-fine di commercio di significativi quantitativi di cocaina in concorso con persone residenti in territorio tedesco, oggetto di addebito nel parallelo processo pendente presso l'autorità giudiziaria romana a cui molti ricorrenti hanno fatto riferimento (la sentenza di primo grado spiega inoltre 11 perché l'intervenuta assoluzione del ricorrente dal terzo reato-fine contestato nel procedimento romano, ai cui atti mancavano due elementi a carico di straordinaria valenza probatoria, non scardini la tenuta logica del reato associativo); - il ruolo apicale del ricorrente nel sodalizio oggetto di contestazione, espressione dell'attività criminale legata a grossi traffici di sostanze stupefacenti che ha sempre caratterizzato il clan malavitoso della cosca gelese affiliata a "cosa nostra" che fa tradizionalmente capo alla famiglia IV e rispetto alla quale, attesta la sentenza, l'imputato ha riportato condanne per la partecipazione all'associazione di stampo mafioso assumendone poi il ruolo di reggente a partire dal 2015 (cfr. l'amplissima ricostruzione, in alcun modo contestata, di cui alle pagg. 10 ss.); - diversamente da quanto si allega in ricorso, quanto al ruolo apicale rivestito nell'associazione ex art. 74 t.u.s. (e non soltanto, quindi, nell'associazione di stampo mafioso), la sentenza impugnata richiama le approfondite considerazioni svolte dal primo giudice (v. pagg. 617 ss.) e le propalazioni del collaboratore RC AR, con cui il ricorrente in alcun modo si confronta. 2. Il primo motivo del ricorso proposto da VA MA è inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e perché proposto per ragioni non consentite. Il ricorrente sostanzialmente non nega la sua partecipazione all'attività illecita nel periodo febbraio-giugno 2015 e già questo, in base ai principi di diritto richiamati supra, sub §. 1.2, sarebbe sufficiente a giustificarne la penale responsabilità alla luce delle argomentate - e non specificamente contestate - plurime considerazioni logicamente svolte nella doppia decisione conforme circa il fatto che molte delle conversazioni in quel periodo intercettate sono evidentemente espressione di un radicato, stabile e durevole coinvolgimento nelle attività del sodalizio e nella programmazione dei suoi sviluppi anche con riguardo alla ricerca di nuovi canali di approvvigionamento. Ed invero, ai fini della configurabilità del reato associativo, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno e aa., Rv. 263698; Sez. 1, n. 31845 del 18/03/2011, D. e aa., Rv. 250771). Va poi considerato che la sentenza impugnata - al pari della conforme di primo grado: pagg. 623 ss. - attesta della prosecuzione dell'affiliazione del ricorrente al sodalizio richiamando numerose conversazioni intercettate nella seconda metà del 2015 e nei primi mesi del 2016, a fronte delle quali le critiche 12 svolte in ricorso sono generiche ed attinenti alla ricostruzione di fatti in alcun modo in grado di inficiare le conclusioni raggiunte in sentenza. In particolare, la decisione di primo grado (v. ad es. pagg. 631 s.) indica numerose conversazioni telefoniche intercorse tra lui e TO IV (oltre che con un ignoto interlocutore) sull'organizzazione di nuove importazioni di droga, dopo il sequestro e gli arresti del giugno 2015, nonché, ancora nel 2016, conversazioni con LA e TO GU, ai quali VA MA dava indicazioni per lo svolgimento dell'attività illecita del sodalizio. A fronte di tali significative e non illogiche argomentazioni il ricorrente si limita a prospettare inammissibilmente a questa Corte questioni di diversa ricostruzione del fatto - concernenti anche l'interpretazione, non illogica, delle conversazioni intercettate - che non possono trovare ingresso nella sede di legittimità e che, peraltro, costituiscono sostanzialmente la mera riproposizione di doglianze già disattese dalla sentenza impugnata con non illogica motivazione. Con riguardo alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, deve peraltro ribadirsi che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), potendo l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni essere oggetto di scrutinio soltanto nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e aa., Rv. 268389), profili, questi, non ravvisabili nel caso di specie. 2.1. Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente lamenta l'omessa motivazione con riguardo alle argomentazioni svolte nei motivi aggiunti d'appello, riprodotti in ricorso, ma non argomenta, neppure nella memoria successivamente depositata, circa la rilevanza che le stesse, non considerate, spiegherebbero sulla tenuta logica della decisione con riguardo all'affermata sussistenza nei suoi confronti della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa. 2.1.1. Premesso che, secondo l'oramai consolidato orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199-03; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea e aa., Rv. 272542), nel caso 13 di specie non sussiste alcun vizio di motivazione rilevabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. Ed invero, vale il principio giusta il quale, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 5, n. n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766). Di fatti, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. e aa., Rv. 271227). Il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema sottoposto al giudice di merito può dunque essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e aa., Rv. 267723), nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). L'obbligo di motivazione del giudice — tanto di quello dell'impugnazione, quanto di quello di primo grado - non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi effettuati dalla difesa, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno della tesi difensiva, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) , cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera e aa., Rv. 260841). 2.1.2. L'irrilevanza della mancata disamina della questione dedotta con i motivi aggiunti d'appello si apprezza osservando che, secondo il riepilogo effettuato nella sentenza impugnata, che dà pure conto del richiamo alla 14 sentenza di questa Corte n. 8505 del 14/01/2021 - riepilogo non specificamente contestato dal ricorrente - VA MA aveva impugnato il riconoscimento della circostanza aggravante oggi prevista dall'art. 416 bís.1, primo comma, cod. pen. non già con riguardo alla ritenuta insussistenza del clan malavitoso, ma soltanto con riguardo alla sussistenza del dolo specifico di agevolazione e della sua consapevolezza sul punto, vale a dire con riguardo a profili in alcun modo considerati dalla richiamata decisione di legittimità della cui omessa disamina ci si duole. Nei motivi aggiunti quali trascritti in ricorso, poi, l'appellante si era sostanzialmente limitato a riprodurre un ampio stralcio della motivazione della citata decisione di legittimità senza specificamente argomentare le ragioni per cui la stessa sarebbe stata nel caso di specie invocabile e, in particolare, senza specificamente devolvere alla Corte territoriale, argomentandone le ragioni in base alle prove assunte in processo, la (nuova) questione della non configurabilità dell'aggravante per difetto di prova circa la sussistenza dell'associazione mafiosa. La Corte di legittimità, invero, ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa in relazione a taluni reati oggetto di quel processo - ed in particolare a delitti in materia di stupefacenti, addebitati a TO IV e LO SA, che costituirebbero i reati-fine dell'associazione in questa sede contestata - sulla base dell'illogica motivazione sul punto adottata dalla Corte d'appello di Roma nella sentenza colà impugnata, motivazione giudicata, per un verso, contraddittoria e, per altro verso, insufficiente quanto all'essenziale requisito della prova dell'esistenza (rectius, permanenza) dell'associazione mafiosa agevolata. In quel processo, non riguardante alcuna contestazione per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., la Corte di cassazione aveva in sostanza censurato come illegittima, ed insufficiente, la prova del sodalizio perché ricavata dal contenuto di un provvedimento cautelare. Nel presente processo, invece, ad alcuni dei coimputati era stata contestata la partecipazione all'associazione mafiosa del clan IV tra il gennaio 2015 e il 2017 - vale a dire nel medesimo periodo in cui è stata accertata l'esistenza del reato di cui all'art. 74 t.u.s. - e sin dal primo grado la sussistenza, e l'attuale operatività, di quel sodalizio è stata ritenuta provata con diffuse e circostanziate argomentazioni (pagg. 10 ss.) senza che sul punto alcun imputato appellante avesse mosso contestazioni, nemmeno MA, per quanto di ragione, con riguardo all'impugnazione proposta per l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Rispetto alla doglianza concernente la circostanza aggravante in parola, dunque, la Corte territoriale ha correttamente limitato la sua analisi al profilo devoluto (che non richiedeva il confronto con il decisum del processo definito 15 dall'autorità giudiziaria romana), non illogicamente affermando la consapevolezza del MA di contribuire al progetto dell'associazione mafiosa, di cui - attesta la prima sentenza - anche lui è stato ritenuto partecipe con condanna resa in primo grado. Vengono al proposito richiamate conversazioni telefoniche, osservandosi come le stesse evidenzino che il ricorrente era anche «saldamente organico alla struttura dell'associazione» - riferimento chiaramente operato al sodalizio mafioso - e ricavandosi inoltre il dolo dell'aggravante «dall'atteggiamento complessivo da lui tenuto con IV TO e con i vari sodali del gruppo mafioso con cui di volta in volta si rapporta, mostrando peraltro di rivestire un'innegabile posizione di primazia». Su questa specifica motivazione - pertinente ed adeguata rispetto all'unico profilo fatto oggetto di doglianza con il gravame di merito - il ricorrente non propone alcuna specifica censura. 2.2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite. Diversamente da quanto allegato dal ricorrente, la sentenza impugnata ha adeguatamente e logicamente motivato le ragioni poste a base della negata concessione delle circostanze attenuanti generiche, valutando adeguatamente le doglianze proposte dall'appellante e rilevandone la genericità e la non decisività rispetto ad elementi di opposto segno, quali il non modesto grado del dolo e la censurabile personalità dell'imputato ricavabile anche dalla sua biografia giudiziaria. Se quest'uitimo rilievo - come pure il ricorrente riconosce - è da intendersi riferito al contestuale processo a suo carico presso l'autorità giudiziaria romana per gravi imputazioni e non è certo illogico anche si tratta di fatti collegati, il riferimento all'ostinata negazione degli addebiti effettuato in sentenza va inteso nel senso, anche questo incensurabile, che elementi favorevoli per il riconoscimento delle menzionate attenuanti non potevano rinvenirsi neppure nella condotta processuale dell'imputato. La Corte territoriale, dunque, ha assunto la propria decisione con motivazione che in questa sede non presta il fianco a critiche, giusta il consolidato principio secondo il quale, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, del resto, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli 16 ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 2.3. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile, giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ultima parte cod. proc. pen., non trattandosi di rettificazione della sentenza, ma, semmai, di violazione di legge commessa nella determinazione della pena, tuttavia non dedotta nei motivi d'appello. Ed invero, deve ribadirsi che il principio secondo cui il ricorso per cassazione volto ad ottenere la rettifica, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., dell'errore di denominazione o di computo attinente alla specie o alla quantità della pena, non trova applicazione quando manchi, nel provvedimento impugnato, ogni riconoscimento, sia pure implicito, dell'elemento di calcolo di cui si invoca l'applicazione, dandosi luogo, in tal caso, ad un errore od omissione di natura concettuale, suscettibile di rimedio mediante l'esperimento del consentito mezzo di impugnazione (Sez. 1, n. 1025 del 23/09/2005, dep. 2006, D'Anna, Rv. 233276). Deve ribadirsi, al proposito, che laddove - come nella specie - il riepilogo dei motivi di gravame effettuato nella sentenza impugnata non menzioni una doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, chi intenda far valere il vizio in cassazione ha l'onere di effettuare specifica contestazione di tale riepilogo, dovendosi altrimenti ritenere che il motivo sia stato proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). Nella specie ciò non è stato fatto e per ciò solo il ricorso sarebbe inammissibile per genericità. Deve aggiungersi che l'esame dell'atto d'appello ha consentito al Collegio di verificare che la doglianza relativa all'errata determinazione della pena qui fatta oggetto di doglianza non era stata effettivamente proposta, sicché la violazione di legge non è deducibile in sede di legittimità, non trattandosi di pena illegale. Come infatti di recente affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione in caso analogo a quello qui in esame - si trattava dell'erronea applicazione della misura della diminuente per il rito abbreviato prevista per un reato contravvenzionale - qualora, come pure nella specie, la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura di una diminuente integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale, sicché nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione deve ritenersi preclusa ove non dedotta con i motivi di appello (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818). 17 3. Il ricorso di LO SA è inammissibile in relazione a tutti i motivi dedotti, mentre è manifestamente infondata l'eccezione, sollevata in udienza dall'avv. AU CA, di omesso avviso della fissazione di udienza al codifensore avv. Maria Concetta Marzo, risultando dagli atti che detto avviso è stato alla medesima notificato a mezzo posta certificata in data 13 marzo 2023. 3.1. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso è manifestamente infondato e generico. Come già accennato, contrariamente a quanto allega il ricorrente, che in alcun modo si confronta con la sentenza di primo grado, donde la genericità delle doglianze: - l'esistenza dell'associazione mafiosa del clan IV (peraltro oggetto di almeno due sentenze passate in giudicato) è stata approfonditamente attestata, con particolare riguardo alla sua prosecuzione, dalla sentenza di primo grado con riguardo al capo 3 di imputazione (pagg. 10 ss.) e il ruolo di reggente della cosca in capo a TO IV è stato riconosciuto già nel 2015 e non soltanto nell'anno 2016; - la sentenza di primo grado attesta con evidenza la consapevolezza del ricorrente circa le attività del sodalizio mafioso, tanto da affermarne la responsabilità anche per la partecipazione all'associazione mafiosa;
la sentenza impugnata riforma su quest'ultimo punto la decisione, senza tuttavia escludere i fatti ritenuti dal primo giudice e confermando, anzi, la "intraneità" del SA alla "compagine criminale in disamina" (dov'è chiaro il riferimento al sodalizio di cui all'art. 416 bis cod. pen. in questa parte della sentenza oggetto di trattazione), ritenendola, tuttavia (pagg. 51 s.), per un verso troppo breve a radicare la responsabilità per quel reato rispetto all'intervenuta volontaria dissociazione e, per altro verso, insufficiente ad integrare "un rapporto di stabile, organica e volontaria compenetrazione"; - entrambe le sentenze, poi, descrivono adeguatamente il ruolo consapevole dell'imputato circa il fatto che il traffico degli stupefacenti si inseriva nel più ampio ventaglio di operatività del sodalizio mafioso capeggiato, quale reggente, dal medesimo TO IV, sicché la pur concisa affermazione fatta a pag. 49 della sentenza, anche a fronte dell'assenza di specifiche contestazioni sul punto, appare adeguata;
- posto che anche il riepilogo dei motivi di appello dedotti da LO SA evidenzia come pure dal medesimo fossero state proposte questioni sostanzialmente concernenti la sussistenza del dolo, non rileva la sentenza della Corte di cassazione richiamata dal coimputato MA per le ragioni indicate supra, sub §. 2.1.; 18 - quella sentenza, inoltre, non rappresenta certo un "giudicato" nei confronti del ricorrente SA opponibile nel presente processo, trattandosi di decisione che - anche in relazione al difetto di motivazione che ha giustificato, sul punto, l'accoglimento del ricorso - spiega effetti unicamente in relazione alla contestazione della circostanza aggravante con riferimento al delitto di cui LO SA è stato in quel diverso procedimento ritenuto responsabile. 3.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso - che possono essere unitariamente trattati - sono inammissibili per manifesta infondatezza, genericità e perché proposti per ragioni non consentite. Richiamando sul punto i principi di diritto esposti supra, sub §. 1.2, reputa il Collegio che anche con riguardo alla posizione di LO SA la doppia decisione conforme resa dai giudici di merito abbia fatto buon governo delle coordinate ermeneutiche che reggono la materia, delineando una complessiva motivazione adeguata e non illogica con cui il ricorrente non si confronta. 3.1.1. Sull'esistenza del sodalizio, si richiama quanto sopra osservato sub §. 1.3., rilevandosi l'assoluta genericità delle doglianze svolte sul punto. 3.1.2. Lo stesso dicasi con riguardo alla partecipazione di LO SA all'associazione ed al suo riconosciuto ruolo apicale in qualità di organizzatore, non illogicamente argomentato nella sentenza di primo grado (pp. 641 ss.) ed in quella qui impugnata (pp. 45 ss.) in base a plurimi, dettagliati, elementi di prova tratti da numerosissime conversazioni intercettate (con il capo clan IV e con i sodali VA MA, AR FE e CO DO) con le quali lo stringatissimo e generico ricorso in alcun modo si confronta. In particolare, i giudici di merito hanno non illogicamente argomentato il ruolo apicale svolto da LO SA in seno all'associazione nel primo semestre nel 2015, dando atto del suo, progressivo, defilamento nel successivo semestre, dopo l'arresto di RO De NE, allorquando, tuttavia, egli ha continuato a tenere talune condotte di partecipazione al sodalizio che la sentenza impugnata precisamente descrive senza che al proposito vengano mosse, in ricorso, specifiche censure. 3.2. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Al di là della risposta fornita dalla sentenza impugnata alla richiesta di applicare le riconosciute attenuanti in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti (v. pag. 50, dove la stessa è stata rigettata nel merito), deve osservarsi che entrambe le circostanze aggravanti contestate al capo 1), vale a dire quelle oggi previste agli artt. 61 bis e 416 bis.1 cod. pen., giusta il disposto di cui al primo capoverso di quest'ultima disposizione (anche nella prima richiamato), sono sottratte al bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche. Già il primo giudice, infatti, aveva correttamente applicato la 19 riduzione di pena per le menzionate attenuanti dopo aver aumentato la pena base per il reato di cui all'art. 74 t.u.s. in forza delle contestate aggravanti (cfr. sentenza di primo grado, pag. 648). Pur non esplicitando i passaggi intermedi - ma di ciò il ricorrente non si duole - la sentenza impugnata ha evidentemente recepito il trattamento sanzionatorio così determinato in primo grado (anni 17, mesi 9 e giorni 10 di reclusione) e si è limitata ad escludere l'aumento per la continuazione con il reato per il quale è intervenuta assoluzione, riducendo quindi detta pena per la diminuente del rito nei termini in dispositivo indicati (commettendo peraltro un errore in favor rei rispetto al quale il pubblico ministero non ha proposto impugnazione). 4. Il ricorso di TO LL è inammissibile in relazione a tutti i motivi proposti, che sono generici nella misura in cui si limitano a riprodurre le medesime doglianze rassegnate con l'appello ed alle quali la Corte territoriale ha dato non illogica risposta, anche richiamando la conforme sentenza di primo grado che già aveva adeguatamente affrontato e correttamente risolto tutti i punti fatti oggetto di censura (cfr. i principi, parimenti nella specie applicabili, richiamati supra, sub § 1.1.). Trattasi, inoltre, di motivi in larga parte concernenti la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove concordemente operata dai giudici di merito ed in questa sede insindacabile. 4.1. Quanto al primo motivo, la partecipazione dell'imputato al sodalizio è stata ritenuta in base agli elementi tratti dalle conversazioni telefoniche, la cui interpretazione - che non si rivela illogica - non può essere in questa sede sindacata alla luce dei principi esposti supra, sub §. 2, non essendo ravvisabili profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con riguardo alle massime di esperienza utilizzate per interpretare i dialoghi e proponendo il ricorrente un'alternativa lettura del significato delle conversazioni in questa sede non valutabile. Pur trattandosi di conversazioni immediatamente successive all'incontro (pacificamente) avvenuto tra il ricorrente (ed il fratello LA) ed i coimputati IV e MA in occasione del Capodanno del 2016, del resto, non rileva - e la relativa doglianza è pertanto generica - valutare se sia o meno logico e provato il convincimento che sia stata quella l'occasione per l'adesione del ricorrente al pactum sceleris. Ed invero, va ribadito che per la configurabilità della condotta di partecipazione al reato associativo non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Borraccino, Rv. 263662; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, MO e aa., Rv. 257905), essendo sufficiente che ciascun 20 associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (Sez. 6, n. 7387/2014 del 03/12/2013, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582). E di ciò i giudici di merito hanno dato congrua motivazione, facendo buon governo del consolidato principio per cui la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra i complici le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati... (Sez. 5, n. 8033/2013 del 15/11/2012, Barbetta;
Sez. 6, n. 9061/2013 del 24/09/2012, Cecconi e aa., Rv. 255312). In particolare, quanto alla logicità delle argomentazioni svolte per affermare la prova della partecipazione in base alle conversazioni intercettate, siccome non illogicamente interpretate, la sentenza impugnata rimanda a quella di primo grado e la stessa non presta il fianco a critiche in questa sede di legittimità, essendo peraltro generiche le contestazioni mosse dal ricorrente. Dalle stesse la sentenza di primo grado (pagg. 665 ss.) ha infatti ricostruito in modo non manifestamente illogico non soltanto la messa a disposizione dell'imputato - e del fratello LA, che con lui operava in sinergia - nei confronti del sodalizio, ma la sua attiva partecipazione a rinvenire nuovi canali di reperimento dello stupefacente da smerciare (con particolare riguardo al boss NT ST e al narcotrafficante olandese OM EI) e a commettere condotte di ritiro della droga acquistata (materialmente effettuate anche dal fratello LA) e di pagamento della stessa, nonché di consegne dello stupefacente (da parte di TO GU, utilizzandosi nelle conversazioni intercettate il termine "macchina", che i giudici di merito hanno attestato come spesso impiegato per riferirsi allo stupefacente). Benché tali condotte non si siano tradotte nella contestazione di specifici reati fine, va ribadito che l'accertamento della commissione dei reati che costituiscono lo scopo del sodalizio non è necessario ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione all'associazione (Sez. 3, n. 9459/2016 del 06/11/2015, Venere, Rv. 266710). La sentenza, poi, risponde in modo non manifestamente illogico alle censure mosse dall'appellante - ed in questa sede meramente riproposte - circa l'individuazione del ricorrente in tale RAF nella conversazione intercorsa tra TO IV e VA MA, in cui quest'ultimo illustrava al capo del sodalizio le caratteristiche con cui TO GU operava nell'ambito del medesimo. Quanto al fatto che MA avrebbe escluso la partecipazione di GU all'associazione e dato spiegazioni sul diverso significato da attribuire ad alcune 21 conversazioni, i giudici di merito - ed in particolare quello di primo grado - argomentano diffusamente, ed in termini generali, l'inattendibilità delle dichiarazioni da quello rese e, con particolare riguardo alle due conversazioni con TO GU criticate in ricorso, le ragioni, non manifestamente illogiche, per ritenere non accoglibili le spiegazioni fornite. 4.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si sostiene l'insussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 bis cod. pen., lo stesso è ictu °cui/ generico, avendo la sentenza non illogicamente evidenziato l'irrilevanza del fatto che l'imputato, residente in [...]sin dal 2016, non avesse mai operato all'interno dei confini italiani, essendo egli consapevole che l'associazione operava in modo transazionale anche con riguardo ai suoi canali di approvvigionamento coltivati dallo stesso GU. 4.3. Manifestamente infondata è la contestazione circa il difetto del dolo intenzionale di agevolazione mafiosa, stante la ricostruita consapevolezza del ricorrente e del fratello circa l'appartenenza di IV e MA alla cosca dal primo capeggiata e la riconducibilità alla stessa del traffico illecito di stupefacenti svolto dal sodalizio a cui essi partecipavano in territorio tedesco. Già la sentenza di primo grado, con non illogica motivazione riferita ad entrambi i fratelli GU e fondata su talune, significative, intercettazioni telefoniche (v., in particolare, pagg. 658 e 674 ss.), pur avendoli assolti - per le ragioni infra indicate - dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. pure a loro ascritto, ha ben delineato la sussistenza del dolo richiesto per la configurabilità della circostanza aggravante in esame. La sentenza impugnata, poi, facendo buon governo dei principi ermeneutici in materia, ha correttamente confermato l'estensibilità e la configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa anche in capo a TO GU (pag. 44) per i duraturi e consapevoli rapporti che egli intratteneva con soggetti organici alla stessa, come VA MA, i quali evidentemente agivano nell'interesse della cosca mafiosa anche con riguardo al traffico degli stupefacenti oggetto del sodalizio di cui all'art. 74 t.u.s. capeggiato, come l'associazione mafiosa, da TO IV. A questi i fratelli GU, nei contatti telefonici con MA, si riferivano con il rispetto dovuto al suo ruolo mafioso, chiedendo all'interlocutore se nei traffici relativi al traffico di droga potessero spendere il nome dello "zio" e così inequivocabilmente dimostrando la consapevole interessenza tra le due diverse compagini, come ulteriormente precisato, in modo non certo manifestamente illogico, a pag. 53 della sentenza impugnata. Del resto, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa ha bensì natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare 22 l'organizzazione criminale di riferimento, ma questa finalità non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'associazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo e aa., Rv. 273538). Piuttosto, è stato oramai chiarito che, inerendo ai motivi a delinquere, essa si comunica al concorrente nel reato il quale, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734), ciò che ha appunto costituito la ratio decidendi della decisione assunta dalla Corte d'appello con riguardo alla posizione di TO GU (e del fratello). 4.4. L'ultimo motivo di ricorso è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e perché proposto per ragioni non consentite Richiamando i principi di diritto esposti supra, sub § 2.2, osserva il Collegio che la sentenza impugnata, con giudizio di merito qui non altrimenti censurabile, rilevando anche lo stato di non incensuratezza dell'imputato ed il contenuto trattamento sanzionatorio applicatogli, ha escluso che fossero ravvisabili elementi favorevoli suscettibili d'essere valorizzati ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il generico ricorso, che non indica specifici elementi di valutazione trascurati - peraltro neppure segnalati nell'altrettanto generico atto di appello - non inficia la logicità della conclusione. 5. Anche per ragioni analoghe a quelle appena esposte analizzando la posizione del fratello, trattandosi, come già rilevato, di posizioni assolutamente assimilabili, è inammissibile pure il ricorso proposto da LA GU. 5.1. Quanto al primo motivo d'impugnazione, va innanzitutto evidenziato come, con l'appello, l'imputato avesse per lo più contestato la sussistenza del reato associativo in sé, senza specificamente confrontarsi con l'articolata motivazione della sentenza di primo grado circa i numerosi elementi di prova indiziaria nella stessa indicati a sostegno dell'affermazione della sua affectio societatis. Se, dunque, la contestazione mossa in ricorso con riguardo alla sussistenza del sodalizio è del tutto generica e tale da non inficiare la ricostruzione operata dalla doppia decisione conforme (si richiamano qui i rilievi svolti supra, sub §§ 1.2 e 1.3), la conclusione della Corte territoriale con riguardo alla partecipazione del ricorrente al sodalizio non può dirsi né carente, né manifestamente illogica, avendo, anzi, la sentenza ripreso i principali elementi 23 di prova a carico di LA GU che questi neppure aveva specificamente contestato con il gravame di merito. In questa sede il ricorrente lamenta la mancata considerazione di elementi di prova che in appello non aveva specificamente contestato (come l'assenza di rapporti con altri sodali e soggetti dediti ai traffici e le ragioni della scarsa significatività delle conversazioni intercettate), ma si tratta di doglianza inammissibile posto che dal disposto di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen. si ricava il principio secondo cui è precluso dedurre per la prima volta in sede di legittimità questioni di cui il giudice dell'impugnazione sul merito non era stato investito (cfr. Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, deo. 2014, Palmas e aa., Rv. 258553). In ogni caso, richiamando quanto già osservato supra, sub § 4.1. con riguardo all'analoga posizione del fratello, il Collegio osserva che: - il riferimento al cenone di Capodanno 2016 quale momento di adesione al pactum sceleris è circostanza che, quand'anche illogicamente affermata, non inficerebbe la tenuta logica della decisione, che si fonda invece sulle plurime conversazioni intercettate, non illogicamente interpretate ed il cui significato non può essere in questa sede rivisitato;
- i giudici di merito hanno messo in luce come dalle conversazioni emerga che i fratelli GU operavano insieme sicché le conversazioni da ciascuno intrattenute con l'organizzatore MA vanno riferite ad entrambi e le stesse, come già precisato, sono state non illogicamente interpretate come riferite alla gestione del comune traffico di stupefacenti svolto dai sodali in terra tedesca;
- LA GU, inoltre, non si confronta con il richiamo che entrambe le sentenze fanno alle dichiarazioni rese'suo conto dal collaboratore AR, il quale - unitamente a MA - si occupò anche di mettere in indiretto contatto il ricorrente con il boss TO IV allorquando quest'ultimo lo incontrò, riservatamente, in Sicilia, con le cautele descritte nelle sentenze di merito, non illogicamente ritenute funzionali a nascondere le illecite ragioni del summit in correlazione ai traffici di droga che i fratelli GU svolgevano per conto del sodalizio in Germania;
- è generico il riferimento all'assoluzione del ricorrente e del fratello dall'accusa di adesione all'associazione mafiosa capeggiata da TO IV avendo il primo giudice ben spiegato le ragioni dell'insufficienza probatoria rispetto alla possibilità di affermare una loro fattiva partecipazione anche a quel sodalizio, in quella sede rimarcando, invece, che «il contributo dei fratelli GUELI ha una portata limitata al traffico di sostanze stupefacenti e non si proietta sull'imposizione di una sfera di dominio in cui si inseriscono la commissione di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici...»; 24 - quanto alla limitata estensione cronologica della partecipazione vale quanto osservato supra, sub §. 2 con riguardo all'analoga censura svolta dal coimputato VA MA, dovendo peraltro rilevarsi la manifesta infondatezza del rilievo secondo cui non vi sarebbero elementi a carico di LA GU dopo il 16 marzo 2016, posto che, come già rilevato, i giudici di merito hanno non illogicamente legato le posizioni dei due fratelli e che, rispetto a TO, si dà atto di conversazioni significative ancora alla fine del mese di maggio di quell'anno. 5.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile manifesta infondatezza e per genericità. Ed invero, premesso che la sussistenza del dolo necessario per l'integrazione della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. è stata correttamente e non illogicamente affermata in base alle medesime fonti di prova sopra richiamate per le ragioni già esposte con riguardo all'identica posizione del fratello (supra, sub §. 4.3.), il generico ricorso non spiega a quali doglianze, proposte con l'appello, non sarebbe stata data risposta, rendendo pertanto impossibile il sindacato di questa Corte sulla censura di omessa motivazione. Va qui ribadito, difatti, il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B. e a., Rv. 264879, che ha evidenziato come l'applicazione del principio sia ancor più necessaria laddove, come nel caso di specie, la sentenza di appello, al cospetto di motivi che si limitano a riproporre questioni già articolatamente esaminate e risolte dal primo giudice, rinvii per relationem alla sentenza, poiché in tal caso l'onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto dolendosi di una tale fisiologica evenienza processuale, che diventa patologica solo allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all'epoca eccepite in sede di appello e che vanno chiaramente allegate;
in senso conforme: Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853- 02; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962). Del tutto generiche, da ultimo, sono le doglianze concernenti la mancanza di prova circa il dispiego di forza intimidatrice da parte del sodalizio e/o del 25 ricorrente non essendo stata ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416 bi.s.1, comma primo, prima parte, cod. pen. 5.3. L'ultimo motivo di ricorso è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e perché proposto per ragioni non consentite Richiamando i principi di diritto esposti supra, sub § 2.2, osserva il Collegio che la sentenza impugnata, con giudizio di merito qui non altrimenti censurabile, ha escluso che fossero ravvisabili elementi favorevoli suscettibili d'essere valorizzati ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richiamando quanto già osservato in relazione alla posizione di altri appellanti circa l'insufficienza del mero stato d'inensuratezza. Anche alla luce della previsione di cui all'art. 62 bis, uiltimo comma, cod. pen., la doglianza al proposito svolta in ricorso non coglie nel segno, mentre sono del tutto generici - ed in parte incomprensibili (si allude alla "giovane età", essendo il ricorrente nato nel 1982, o al confronto con un coimputato neppure individuato) - gli ulteriori elementi che in ricorso si lamenta essere stati trascurati con conseguente inidoneità dei rilievi a scalfire la logicità della decisione 6. Il ricorso di AR AR è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite. Il ricorrente, infatti, ripropone la medesima doglianza disattesa dalla Corte territoriale con non illogica valutazione, avendo questa effettuato una rigorosa valutazione del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate che il generico ricorso in alcun modo inficia, senza che siano dunque necessari elementi di riscontro. Ed invero, secondo il consolidato orientamento interpretativo di queta Corte, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299). In particolare, con riguardo alla cautele - ben descritte dai giudici di merito - che hanno connotato l'ordine e la consegna dello stupefacente al ricorrente (non illogicamente qualificato come cocaina in relazione alla terminologia utilizzata), nonché dei timori del cedente di "sbarazzarsi" della sostanza di cui 26 era in possesso, la sentenza, con giudizio di fatto qui altrimenti non sindacabile, ha adeguatamente escluso che si trattasse di modifica quantità compatibile con un uso personale. Non spiegata, sì da non consentire al Collegio alcun tipo di valutazione, è la censura circa il mancato riconoscimento dell'ipotesi del c.d. "consumo di gruppo", avendo già la sentenza impugnata precisato che l'appellante non aveva proposto circostanziate allegazioni per un'alternativa versione dei fatti. 7. In conclusione il ricorso di VA MA, nel complesso infondato, va rigettato, con condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali. I restanti ricorsi debbono invece essere dichiarati tutti inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di MA VA che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i restanti ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti avv. Carmelo Lombardo per LA GU, avv. AU CA, anche in sostituzione dell'avv. Maria Concetta Marzo, per LO SA, avv. Angelo Picchioni per VA MA, i quali hanno concluso Penale Sent. Sez. 3 Num. 35299 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 11/05/2023 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni dei ricorsi. L'avv. CA eccepisce inoltre la mancata notifica dell'avviso di udienza all'avv. Maria Concetta Marzo. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 dicembre 2021, la Corte d'appello di Caltanissetta ha parzialmente confermato la pronuncia, emessa all'esito del giudizio abbreviato, nei confronti degli imputati oggi ricorrenti, in primo grado ritenuti responsabili: AR AR del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; gli altri imputati del reato di cui all'art. 74 t.u.s.: TO IV quale promotore, capo, organizzatore e finanziatore;
VA MA e LO SA quali organizzatori;
i fratelli TO e LA GU quali partecipi. Con riguardo al reato associativo è stata tra l'altro contestata e ritenuta la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa rispetto all'associazione denominata "cosa nostra", nella sua articolazione territoriale riconducibile alla famiglia IV. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo dei rispettivi difensori cassazionisti, i predetti imputati hanno proposto i ricorsi per cassazione di seguito indicati. 3. TO IV, con due distinti motivi, deduce violazione della legge penale incriminatrice e vizio di insufficienza della motivazione. 3.1. Con il primo si lamenta l'assoluta carenza di motivazione rispetto alle doglianze proposte con l'appello circa l'insussistenza del reato associativo per non essere stato argomentato se, quando e tra quali soggetti sia stato stretto il pactum sceleris. Si tratterebbe, invece, di ipotesi di mero concorso nei reati di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, peraltro consistiti in tre soli episodi contenuti nell'arco di un mese e dal principale dei quali, in separato procedimento, il ricorrente era stato assolto. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta l'erronea attribuzione al ricorrente del ruolo associativo apicale sul falso presupposto che egli fosse un capomafia ed essendosi erroneamente valorizzata la sua partecipazione come organizzatore dell'importazione in Italia della sostanza stupefacente nei restanti due episodi oggetto di contestazione nel distinto giudizio. 4. Il ricorso di VA MA è affidato a quattro motivi ed in relazione a due di essi, con successiva memoria, sono stati proposti motivi aggiunti. 4.1. Con il primo motivo si lamentano violazione della legge penale incriminatrice e vizio di motivazione circa l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo, avendo la Corte territoriale richiamato le argomentazioni svolte dal primo giudice senza 3 confrontarsi con le doglianze proposte con il gravame. La motivazione viene in primo luogo censurata con riferimento alla non comprensione della tesi difensiva circa l'ammissione del ricorrente di essersi occupato di droga nel solo periodo febbraio-giugno 2015 (e per tali fatti si segnala essere pendente il processo avanti al Tribunale di Roma), sino all'arresto di De NE, il quale aveva rappresentato l'unico collegamento con la famiglia ST. Soltanto in relazione a quel periodo - insufficiente a radicare la responsabilità per il reato associativo - potevano ritenersi indicativi di affari illeciti in materia di stupefacenti i riferimenti fatti nelle conversazioni intercettate ai "cantieri", essendo invece vero che il ricorrente svolgeva attività di ingegnere in Germania occupandosi di veri cantieri edili. In uno di questi avrebbe dovuto lavorare tale AG CO OM - a cui l'imputato aveva pagato il biglietto aereo per la Germania - dai giudici di merito ritenuto invece, in modo congetturale, coinvolto in illecite attività concernenti gli stupefacenti. Si criticano, inoltre, le interpretazioni date alle conversazioni intercettate con i coimputati fratelli GU - rispetto alle quali la Corte territoriale aveva illogicamente respinto la alternativa ricostruzione proposta dalla difesa - e l'erronea valutazione dei rapporti intrattenuti con i fratelli Spiteri. Il coinvolgimento del ricorrente in presunte attività illecite in epoca successiva al giugno 2015 era dunque stato affermato in base ad indizi labili, insufficienti ed erroneamente valutati, sicché difetta il requisito della stabile e durevole partecipazione richiesta per affermare la responsabilità in ordine al reato associativo. 4.2. Con il secondo motivo - e con la successiva, richiamata, memoria - si deducono la violazione della legge penale ed il vizio di mancanza della motivazione rispetto alle doglianze proposte col gravame di merito e, in particolare, con i motivi nuovi successivamente depositati nel giudizio di appello. Nessun concreto vaglio era stato effettuato con riguardo alla critiche ivi svolte circa la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante oggi prevista dall'art. 416 bis.1, primo comma, cod. pen., contestata sotto il profilo della agevolazione mafiosa rispetto al clan della famiglia IV, benché si fosse segnalato che in altro procedimento, nato dal medesimo filone investigativo ed avente come principale l'imputato lo stesso del precedente procedimento, la Corte di cassazione avesse annullato proprio con riguardo all'aggravante in questione la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma. Le argomentazioni che avevano condotto a quella conclusione - si allega - erano spendibili anche con riguardo alla vicenda qui sub iudice e, comunque, dovevano essere specificamente analizzate dalla Corte nissena. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso - parimenti arricchito dalle considerazioni svolte nella memoria contenente motivi aggiunti - si deduce il 4 vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in primo grado avvenuto sull'erroneo presupposto che l'imputato avesse sempre negato le proprie responsabilità - mentre egli le aveva invece ammesse con riguardo all'affare "De NE" - e nel giudizio di appello confermato facendosi riferimento alla biografia giudiziaria del ricorrente e all'ostinata negazione degli addebiti da parte sua. Se quest'ultimo profilo era errato e non poteva comunque giustificare il diniego delle invocate circostanze, il primo rilievo era infondato, trattandosi di imputato incensurato con procedimenti pendenti riguardanti tutti lo stesso filone investigativo ed il medesimo periodo temporale. 4.4. Con l'ultimo motivo di ricorso si richiede la rettificazione del trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., per essere stata erroneamente determinata in primo grado la pena - e confermata in appello - in 18 anni di reclusione, anziché in 17 anni, mesi 9 e giorni 10, cui si giungerebbe riducendo di un terzo la pena base di anni venti di reclusione aumentata nel massimo consentito per la già menzionata aggravante. 5. Il ricorso di LO SA è affidato a quattro motivi, tutti concernenti la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione. 5.1. Il primo motivo riguarda la conferma della sussistenza della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa pur in assenza dei relativi presupposti, ritenuti con motivazione carente ed illogica. In particolare - si lamenta - la sentenza da per scontata sia la sussistenza dell'associazione di stampo mafioso con riguardo alla famiglia IV (mai affermata da alcun giudicato penale), sia la consapevolezza e finalità del ricorrente di agevolarla con la propria condotta, avendo peraltro egli intrattenuto rapporti con TO IV in epoca precedente al momento in cui questi sarebbe divenuto reggente della cosca. Si aggiunge che il presupposto della circostanza aggravante quale contestato in imputazione, vale a dire l'appartenenza all'associazione mafiosa, è stato per il ricorrente escluso dalla stessa sentenza impugnata, che lo ha assolto dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Da ultimo - richiamandosi la decisione di legittimità invocata anche dal coimputato MA - si osserva che l'aggravante in parola era stata esclusa dalla Corte di cassazione nel parallelo procedimento, in cui era imputato anche LO SA, celebrato dall'autorità giudiziaria romana per i reati fine dell'asserita associazione, sì che nei suoi confronti doveva ritenersi formato sul punto il giudicato penale. 5.2. Con il secondo motivo si censura la conferma della responsabilità per il reato di cui all'art. 74 t.u.s. in assenza di prove dell'accordo associativo, essendosi la responsabilità del ricorrente fondata sulla base dei reati-fine 5 contestati nel procedimento romano - rispetto ai quali la responsabilità del SA era stata peraltro affermata per un solo episodio - in assenza di prova di un'autonoma struttura con propria gerarchia interna finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti e della coscienza e volontà dei supposti partecipi di far parte del sodalizio. 5.3. Con il terzo motivo ci si duole della mancata riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 2, t.u.s. , non essendovi prova di un suo ruolo organizzativo, essendo egli peraltro scomparso dall'attività associativa dopo soli pochi mesi, come precisato nella stessa sentenza impugnata. 5.4. Con l'ultimo motivo di ricorso si lamentano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, non essendosi adeguatamente considerati gli elementi favorevoli addotti, tra cui l'ammissione di responsabilità del ricorrente avanti al g.u.p. di Roma 6. Il ricorso di TO GU è affidato a quattro motivi, tutti concernenti la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione. 6.1. Con il primo motivo si contesta l'affermata partecipazione del ricorrente al reato associativo, essendosi illogicamente ritenuto che l'incontro avvenuto tra il medesimo e il coimputato VI in occasione del Capodanno del 2016 fosse stata la sede per l'adesione del primo al pactum sceleris e che questa conclusione fosse stata confermata da successive conversazioni oggetto di intercettazione telefonica tra il ricorrente ed il coimputato MA erroneamente interpretate, avendo peraltro quest'ultimo chiarito l'estraneità di TO GU al sodalizio. Era stata inoltre erroneamente riferita al ricorrente una conversazione intercorsa tra i coimputati IV e MA in cui gli interlocutori parlavano di tale RAF, non individuabile in GU. 6.2. Con il secondo motivo si censura il riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 bis cod. pen., posto che l'imputato, residente in [...]sin dal 2016, non aveva mai operato all'interno dei confini italiani. 6.3. Con il terzo motivo si lamenta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, non essendovi prova del dolo intenzionale in capo al ricorrente. 6.4. Con il quarto motivo la sentenza viene censurata per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, illogicamente affermato per i precedenti penali dell'imputato, riferiti ad episodiche occasioni di illegalità slegate le une dalle altre. 6 7. Il ricorrente LA GU ha articolato tre motivi di ricorso con cui si deducono la violazione della legge penale e processuale ed il vizio di motivazione. 7.1. Con il primo motivo Si censura la ritenuta partecipazione del ricorrente al reato associativo sulla base di indizi privi dei connotati di gravità, precisione e concordanza e senza un effettivo confronto con le doglianze prospettate con l'appello. Analogamente al corrispondente motivo di ricorso proposto dal fratello TO, si censura la sentenza per aver apoditticamente ritenuto che anche l'adesione al pactum sceleris da parte di LA GU sia avvenuta in occasione del conviviale incontro del Capodanno 2016. Viene poi criticata l'interpretazione data ad una conversazione telefonica intercettata tra il ricorrente ed il coimputato MA, nella quale si parla di un incontro, ritenuto della "massima importanza criminale", che i due fratelli GU avrebbero dovuto avere con un parente dello "zio", in questi essendosi congetturalmente identificato il coimputato IV ed essendosi del pari congetturalmente affermato che il parente in questione sarebbe stato di pari rango rispetto a quest'ultimo. In assenza di prove, si era inoltre ritenuto che tale incontro vi sarebbe poi effettivamente stato, senza che neppure ne fosse noto il contenuto, mentre, sulla base delle stesse lacunose prove, già il primo giudice aveva assolto i due fratelli GU dal reato di partecipazione all'associazione mafiosa capeggiata da IV. Si lamenta, ancora, la valorizzazione indiziaria di un incontro avvenuto in Gela tra l'imputato e TO IV (il contenuto dei cui colloqui non era noto) e di alcune altre conversazioni telefoniche prive di riferimenti a precise condotte. Viene inoltre evidenziata la limitata estensione cronologica (tra il 31 dicembre 2015 e il 16 marzo 2016) degli elementi indiziari riferibili al ricorrente - a cui non sono mai stati contestati reati fine - e la conseguente mancanza di prova del necessario vincolo durevole e permanente, oltre che degli altri ulteriori elementi tipici del reato associativo. 7.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. non essendovi prova né dell'utilizzo del metodo mafioso né nella consapevolezza del ricorrente di agevolare il sodalizio mafioso, nei suoi confronti affermata senza spiegazioni e senza rispondere alle doglianze proposte con l'appello. 7.3. Con l'ultimo motivo di ricorso si lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche - accordate ad altro imputato ritenuto colpevole di partecipazione ad entrambi i sodalizi - senza considerare il limitato arco 7 temporale di partecipazione del ricorrente, l'incensuratezza, la giovane età ed il comportamento processuale del medesimo. 8. Con l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di AR AR si lamentano la violazione della legge penale e processuale ed il vizio di motivazione per essere stata la responsabilità ritenuta in base a conversazioni telefoniche intercettate dal contenuto equivoco ed inidonee a giustificare la condanna oltre ogni ragionevole dubbio in assenza di oggettivi elementi di prova di riscontro, non avendo la Corte territoriale valutato le alternative ipotesi di ricostruzione prospettate circa l'uso personale e/o il consumo di gruppo dello stupefacente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I due motivi del ricorso proposto da TO IV - che possono essere unitariamente esaminati - sono inammissibili per genericità e per manifesta infondatezza, essendosi il ricorrente limitato a riproporre in questa sede le doglianze sollevate con l'appello, senza confrontarsi con la logica motivazione resa dai giudici di merito nella doppia pronuncia conforme, le cui argomentazioni, per consolidato orientamento interpretativo, si saldano tra di loro. 1.1. Il cennato principio dell'integrazione delle argomentazioni contenute nelle sentenze di merito è in particolare valido quando la motivazione del primo giudice sia autosufficiente rispetto alle censure che le sono mosse con i motivi di gravame, risolvendosi questi ultimi nella mera riproposizione di questioni già esaurientemente valutate e decise, senza che venga richiesto un concreto vaglio critico sulla ratio decidendi della sentenza impugnata. Se - come nel caso di specie - il primo giudice ha preso precisa posizione sulle deduzioni difensive e le ha logicamente vagliate e superate e la parte le abbia riproposte, puramente e semplicemente, al giudice di appello senza dolersi delle ragioni con le quali le questioni siano state risolte attraverso l'articolazione del ragionamento probatorio contenuto nella sentenza impugnata o senza prospettare nuovi profili di valutazione, ben può la Corte d'appello limitarsi a richiamare la sentenza di primo grado che integralmente condivida (Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, Rv. 259666). Laddove, cioè, i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'anaiisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo 8 grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 1.2. In diritto va premesso che, secondo un orientamento che trae linfa dall'interpretazione dei reati associativi e che può dirsi consolidato, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (Sez. 6, n. 7387/2014 del 03/12/2013, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582). La commissione di ripetuti reati ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990 non può da sola costituire prova dell'integrazione del reato associativo, rappresentando al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione, che però va accertata con riferimento all'accordo tra i sodali, alla struttura organizzativa ed all'affectio societatis (Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj e aa., Rv. 264177) e non è necessaria l'esistenza di una struttura di tipo verticistico, ma è sufficiente un minimo sostrato organizzativo, anche "orizzontale", purché strumentale alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre la consumazione dei singoli reati-fine (Sez. 3, n. 9457/2016 del 06/11/2015 Rv. 266286). Non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo degli associati (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso e aa., Rv. 258165). Più in particolare, l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato testo unico risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avelino e a., Rv. 270396). L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 9 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di cui all'articolo precedente va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma e aa., Rv. 270564). La prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra i complici, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 5, n. 8033/2013 del 15/11/2012, Barbetta;
Sez. 6, n. 9061/2013 del 24/09/2012, Cecconi e aa., Rv. 255312). Per la configurabilità della condotta di partecipazione, in questi casi, non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Borraccino, Rv. 263662; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, MO e aa., Rv. 257905). Con riguardo al ruolo apicale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte - affermato anche per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - nel sodalizio criminoso riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni ed i consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, assuma funzioni decisionali (Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, Cidoni, Rv. 265524). Quanto alla qualifica di organizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, va ribadito che essa spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo (Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271707; Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256) e a chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, non essendo peraltro necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza (Sez. 3, n. 40348 del 06/07/2016, Martiello, Rv. 267761). 1.3. Ad avviso del Collegio i giudici di merito hanno fatto buon governo dei richiamati principi rendendo non illogica motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo e circa la partecipazione con ruolo apicale di TO IV. Come rilevato nella sentenza impugnata, l'appellante non si era confrontato, né ciò viene fatto in ricorso, con «la poderosa, schiacciante ed univoca congerie 1 0 di intercettazioni - coinvolgenti a vario titolo numerosi esponenti della predetta consorteria - puntualmente analizzata con pertinenti e doviziosi approfondimenti dal giudice di primo grado» (cfr. pagg. 423 ss. e 595 ss.), né il ricorso contiene specifiche doglianze rispetto alle essenziali, ma significative, osservazioni fatte dalla Corte territoriale. In particolare, la sentenza d'appello, con non illogica motivazione, condivide la ricostruzione operata dal primo giudice circa: - la sussistenza di una stabile organizzazione destinata ad acquistare stupefacenti, prevalentemente cocaina, in Germania, da diversi fornitori internazionali (tra cui un olandese e un turco) per la successiva importazione in Italia e destinazione allo spaccio, di cui vengono ritenuti partecipi, tra altri, i coimputati MA, SA, GU LA e TO, come la sentenza attesta analizzando specificamente le rispettive posizioni, i rapporti tra loro intercorsi e quelli da ciascuno intrattenuti con TO IV e documentati negli anni 2015 e 2016 (sicché è incomprensibile, e del tutto generica, la doglianza circa la mancata specificazione dei soggetti tra i quali sarebbe stato stretto il pactum sceleris e della data di costituzione del sodalizio, trattandosi di reato permanente per cui non è necessario provare il luogo ed il momento dell'inizio della consumazione una volta che ne sia accertata la concreta operatività in un dato momento storico: cfr., con riguardo al consolidato orientamento circa l'individuazione del giudice territorialmente competente a procedere per il reato associativo, Sez. 2, Sentenza n. 11692 del 08/03/2016, Sallaku e aa., Rv. 266194); - l'ampia disponibilità da parte del sodalizio di denaro per effettuare gli acquisti di droga, la definizione tra gli associati di gerarchie e ben precisi ruoli, nonché gli accorgimenti, dettagliatamente indicati nella sentenza di primo grado, da costoro utilizzati per cercare di neutralizzare eventuali operazioni di intercettazioni telefoniche e nascondere la natura illecita dei rapporti intrattenuti, che va ben al di là della commissione dei reati fine individuati, come ad es. dimostra la prosecuzione delle attività del sodalizio dopo il sequestro e gli arresti del 21 e 22 giugno 2015 (v., ad es., la conversazione del 2 gennaio 2016 esaminata alle pagg. 600 s. della sentenza di primo grado, dalla quale si traggono anche elementi per ritenere la sussistenza di una cassa comune e della redditività, sia pur dai partecipi ritenuta insufficiente, della consorteria); - il provato coinvolgimento come organizzatore - che neppure il ricorrente contesta - nei due reati-fine di commercio di significativi quantitativi di cocaina in concorso con persone residenti in territorio tedesco, oggetto di addebito nel parallelo processo pendente presso l'autorità giudiziaria romana a cui molti ricorrenti hanno fatto riferimento (la sentenza di primo grado spiega inoltre 11 perché l'intervenuta assoluzione del ricorrente dal terzo reato-fine contestato nel procedimento romano, ai cui atti mancavano due elementi a carico di straordinaria valenza probatoria, non scardini la tenuta logica del reato associativo); - il ruolo apicale del ricorrente nel sodalizio oggetto di contestazione, espressione dell'attività criminale legata a grossi traffici di sostanze stupefacenti che ha sempre caratterizzato il clan malavitoso della cosca gelese affiliata a "cosa nostra" che fa tradizionalmente capo alla famiglia IV e rispetto alla quale, attesta la sentenza, l'imputato ha riportato condanne per la partecipazione all'associazione di stampo mafioso assumendone poi il ruolo di reggente a partire dal 2015 (cfr. l'amplissima ricostruzione, in alcun modo contestata, di cui alle pagg. 10 ss.); - diversamente da quanto si allega in ricorso, quanto al ruolo apicale rivestito nell'associazione ex art. 74 t.u.s. (e non soltanto, quindi, nell'associazione di stampo mafioso), la sentenza impugnata richiama le approfondite considerazioni svolte dal primo giudice (v. pagg. 617 ss.) e le propalazioni del collaboratore RC AR, con cui il ricorrente in alcun modo si confronta. 2. Il primo motivo del ricorso proposto da VA MA è inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e perché proposto per ragioni non consentite. Il ricorrente sostanzialmente non nega la sua partecipazione all'attività illecita nel periodo febbraio-giugno 2015 e già questo, in base ai principi di diritto richiamati supra, sub §. 1.2, sarebbe sufficiente a giustificarne la penale responsabilità alla luce delle argomentate - e non specificamente contestate - plurime considerazioni logicamente svolte nella doppia decisione conforme circa il fatto che molte delle conversazioni in quel periodo intercettate sono evidentemente espressione di un radicato, stabile e durevole coinvolgimento nelle attività del sodalizio e nella programmazione dei suoi sviluppi anche con riguardo alla ricerca di nuovi canali di approvvigionamento. Ed invero, ai fini della configurabilità del reato associativo, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno e aa., Rv. 263698; Sez. 1, n. 31845 del 18/03/2011, D. e aa., Rv. 250771). Va poi considerato che la sentenza impugnata - al pari della conforme di primo grado: pagg. 623 ss. - attesta della prosecuzione dell'affiliazione del ricorrente al sodalizio richiamando numerose conversazioni intercettate nella seconda metà del 2015 e nei primi mesi del 2016, a fronte delle quali le critiche 12 svolte in ricorso sono generiche ed attinenti alla ricostruzione di fatti in alcun modo in grado di inficiare le conclusioni raggiunte in sentenza. In particolare, la decisione di primo grado (v. ad es. pagg. 631 s.) indica numerose conversazioni telefoniche intercorse tra lui e TO IV (oltre che con un ignoto interlocutore) sull'organizzazione di nuove importazioni di droga, dopo il sequestro e gli arresti del giugno 2015, nonché, ancora nel 2016, conversazioni con LA e TO GU, ai quali VA MA dava indicazioni per lo svolgimento dell'attività illecita del sodalizio. A fronte di tali significative e non illogiche argomentazioni il ricorrente si limita a prospettare inammissibilmente a questa Corte questioni di diversa ricostruzione del fatto - concernenti anche l'interpretazione, non illogica, delle conversazioni intercettate - che non possono trovare ingresso nella sede di legittimità e che, peraltro, costituiscono sostanzialmente la mera riproposizione di doglianze già disattese dalla sentenza impugnata con non illogica motivazione. Con riguardo alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, deve peraltro ribadirsi che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), potendo l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni essere oggetto di scrutinio soltanto nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e aa., Rv. 268389), profili, questi, non ravvisabili nel caso di specie. 2.1. Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente lamenta l'omessa motivazione con riguardo alle argomentazioni svolte nei motivi aggiunti d'appello, riprodotti in ricorso, ma non argomenta, neppure nella memoria successivamente depositata, circa la rilevanza che le stesse, non considerate, spiegherebbero sulla tenuta logica della decisione con riguardo all'affermata sussistenza nei suoi confronti della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa. 2.1.1. Premesso che, secondo l'oramai consolidato orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199-03; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea e aa., Rv. 272542), nel caso 13 di specie non sussiste alcun vizio di motivazione rilevabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. Ed invero, vale il principio giusta il quale, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 5, n. n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766). Di fatti, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. e aa., Rv. 271227). Il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema sottoposto al giudice di merito può dunque essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e aa., Rv. 267723), nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). L'obbligo di motivazione del giudice — tanto di quello dell'impugnazione, quanto di quello di primo grado - non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi effettuati dalla difesa, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno della tesi difensiva, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) , cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera e aa., Rv. 260841). 2.1.2. L'irrilevanza della mancata disamina della questione dedotta con i motivi aggiunti d'appello si apprezza osservando che, secondo il riepilogo effettuato nella sentenza impugnata, che dà pure conto del richiamo alla 14 sentenza di questa Corte n. 8505 del 14/01/2021 - riepilogo non specificamente contestato dal ricorrente - VA MA aveva impugnato il riconoscimento della circostanza aggravante oggi prevista dall'art. 416 bís.1, primo comma, cod. pen. non già con riguardo alla ritenuta insussistenza del clan malavitoso, ma soltanto con riguardo alla sussistenza del dolo specifico di agevolazione e della sua consapevolezza sul punto, vale a dire con riguardo a profili in alcun modo considerati dalla richiamata decisione di legittimità della cui omessa disamina ci si duole. Nei motivi aggiunti quali trascritti in ricorso, poi, l'appellante si era sostanzialmente limitato a riprodurre un ampio stralcio della motivazione della citata decisione di legittimità senza specificamente argomentare le ragioni per cui la stessa sarebbe stata nel caso di specie invocabile e, in particolare, senza specificamente devolvere alla Corte territoriale, argomentandone le ragioni in base alle prove assunte in processo, la (nuova) questione della non configurabilità dell'aggravante per difetto di prova circa la sussistenza dell'associazione mafiosa. La Corte di legittimità, invero, ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa in relazione a taluni reati oggetto di quel processo - ed in particolare a delitti in materia di stupefacenti, addebitati a TO IV e LO SA, che costituirebbero i reati-fine dell'associazione in questa sede contestata - sulla base dell'illogica motivazione sul punto adottata dalla Corte d'appello di Roma nella sentenza colà impugnata, motivazione giudicata, per un verso, contraddittoria e, per altro verso, insufficiente quanto all'essenziale requisito della prova dell'esistenza (rectius, permanenza) dell'associazione mafiosa agevolata. In quel processo, non riguardante alcuna contestazione per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., la Corte di cassazione aveva in sostanza censurato come illegittima, ed insufficiente, la prova del sodalizio perché ricavata dal contenuto di un provvedimento cautelare. Nel presente processo, invece, ad alcuni dei coimputati era stata contestata la partecipazione all'associazione mafiosa del clan IV tra il gennaio 2015 e il 2017 - vale a dire nel medesimo periodo in cui è stata accertata l'esistenza del reato di cui all'art. 74 t.u.s. - e sin dal primo grado la sussistenza, e l'attuale operatività, di quel sodalizio è stata ritenuta provata con diffuse e circostanziate argomentazioni (pagg. 10 ss.) senza che sul punto alcun imputato appellante avesse mosso contestazioni, nemmeno MA, per quanto di ragione, con riguardo all'impugnazione proposta per l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Rispetto alla doglianza concernente la circostanza aggravante in parola, dunque, la Corte territoriale ha correttamente limitato la sua analisi al profilo devoluto (che non richiedeva il confronto con il decisum del processo definito 15 dall'autorità giudiziaria romana), non illogicamente affermando la consapevolezza del MA di contribuire al progetto dell'associazione mafiosa, di cui - attesta la prima sentenza - anche lui è stato ritenuto partecipe con condanna resa in primo grado. Vengono al proposito richiamate conversazioni telefoniche, osservandosi come le stesse evidenzino che il ricorrente era anche «saldamente organico alla struttura dell'associazione» - riferimento chiaramente operato al sodalizio mafioso - e ricavandosi inoltre il dolo dell'aggravante «dall'atteggiamento complessivo da lui tenuto con IV TO e con i vari sodali del gruppo mafioso con cui di volta in volta si rapporta, mostrando peraltro di rivestire un'innegabile posizione di primazia». Su questa specifica motivazione - pertinente ed adeguata rispetto all'unico profilo fatto oggetto di doglianza con il gravame di merito - il ricorrente non propone alcuna specifica censura. 2.2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite. Diversamente da quanto allegato dal ricorrente, la sentenza impugnata ha adeguatamente e logicamente motivato le ragioni poste a base della negata concessione delle circostanze attenuanti generiche, valutando adeguatamente le doglianze proposte dall'appellante e rilevandone la genericità e la non decisività rispetto ad elementi di opposto segno, quali il non modesto grado del dolo e la censurabile personalità dell'imputato ricavabile anche dalla sua biografia giudiziaria. Se quest'uitimo rilievo - come pure il ricorrente riconosce - è da intendersi riferito al contestuale processo a suo carico presso l'autorità giudiziaria romana per gravi imputazioni e non è certo illogico anche si tratta di fatti collegati, il riferimento all'ostinata negazione degli addebiti effettuato in sentenza va inteso nel senso, anche questo incensurabile, che elementi favorevoli per il riconoscimento delle menzionate attenuanti non potevano rinvenirsi neppure nella condotta processuale dell'imputato. La Corte territoriale, dunque, ha assunto la propria decisione con motivazione che in questa sede non presta il fianco a critiche, giusta il consolidato principio secondo il quale, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, del resto, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli 16 ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 2.3. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile, giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ultima parte cod. proc. pen., non trattandosi di rettificazione della sentenza, ma, semmai, di violazione di legge commessa nella determinazione della pena, tuttavia non dedotta nei motivi d'appello. Ed invero, deve ribadirsi che il principio secondo cui il ricorso per cassazione volto ad ottenere la rettifica, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., dell'errore di denominazione o di computo attinente alla specie o alla quantità della pena, non trova applicazione quando manchi, nel provvedimento impugnato, ogni riconoscimento, sia pure implicito, dell'elemento di calcolo di cui si invoca l'applicazione, dandosi luogo, in tal caso, ad un errore od omissione di natura concettuale, suscettibile di rimedio mediante l'esperimento del consentito mezzo di impugnazione (Sez. 1, n. 1025 del 23/09/2005, dep. 2006, D'Anna, Rv. 233276). Deve ribadirsi, al proposito, che laddove - come nella specie - il riepilogo dei motivi di gravame effettuato nella sentenza impugnata non menzioni una doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, chi intenda far valere il vizio in cassazione ha l'onere di effettuare specifica contestazione di tale riepilogo, dovendosi altrimenti ritenere che il motivo sia stato proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). Nella specie ciò non è stato fatto e per ciò solo il ricorso sarebbe inammissibile per genericità. Deve aggiungersi che l'esame dell'atto d'appello ha consentito al Collegio di verificare che la doglianza relativa all'errata determinazione della pena qui fatta oggetto di doglianza non era stata effettivamente proposta, sicché la violazione di legge non è deducibile in sede di legittimità, non trattandosi di pena illegale. Come infatti di recente affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione in caso analogo a quello qui in esame - si trattava dell'erronea applicazione della misura della diminuente per il rito abbreviato prevista per un reato contravvenzionale - qualora, come pure nella specie, la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura di una diminuente integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale, sicché nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione deve ritenersi preclusa ove non dedotta con i motivi di appello (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818). 17 3. Il ricorso di LO SA è inammissibile in relazione a tutti i motivi dedotti, mentre è manifestamente infondata l'eccezione, sollevata in udienza dall'avv. AU CA, di omesso avviso della fissazione di udienza al codifensore avv. Maria Concetta Marzo, risultando dagli atti che detto avviso è stato alla medesima notificato a mezzo posta certificata in data 13 marzo 2023. 3.1. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso è manifestamente infondato e generico. Come già accennato, contrariamente a quanto allega il ricorrente, che in alcun modo si confronta con la sentenza di primo grado, donde la genericità delle doglianze: - l'esistenza dell'associazione mafiosa del clan IV (peraltro oggetto di almeno due sentenze passate in giudicato) è stata approfonditamente attestata, con particolare riguardo alla sua prosecuzione, dalla sentenza di primo grado con riguardo al capo 3 di imputazione (pagg. 10 ss.) e il ruolo di reggente della cosca in capo a TO IV è stato riconosciuto già nel 2015 e non soltanto nell'anno 2016; - la sentenza di primo grado attesta con evidenza la consapevolezza del ricorrente circa le attività del sodalizio mafioso, tanto da affermarne la responsabilità anche per la partecipazione all'associazione mafiosa;
la sentenza impugnata riforma su quest'ultimo punto la decisione, senza tuttavia escludere i fatti ritenuti dal primo giudice e confermando, anzi, la "intraneità" del SA alla "compagine criminale in disamina" (dov'è chiaro il riferimento al sodalizio di cui all'art. 416 bis cod. pen. in questa parte della sentenza oggetto di trattazione), ritenendola, tuttavia (pagg. 51 s.), per un verso troppo breve a radicare la responsabilità per quel reato rispetto all'intervenuta volontaria dissociazione e, per altro verso, insufficiente ad integrare "un rapporto di stabile, organica e volontaria compenetrazione"; - entrambe le sentenze, poi, descrivono adeguatamente il ruolo consapevole dell'imputato circa il fatto che il traffico degli stupefacenti si inseriva nel più ampio ventaglio di operatività del sodalizio mafioso capeggiato, quale reggente, dal medesimo TO IV, sicché la pur concisa affermazione fatta a pag. 49 della sentenza, anche a fronte dell'assenza di specifiche contestazioni sul punto, appare adeguata;
- posto che anche il riepilogo dei motivi di appello dedotti da LO SA evidenzia come pure dal medesimo fossero state proposte questioni sostanzialmente concernenti la sussistenza del dolo, non rileva la sentenza della Corte di cassazione richiamata dal coimputato MA per le ragioni indicate supra, sub §. 2.1.; 18 - quella sentenza, inoltre, non rappresenta certo un "giudicato" nei confronti del ricorrente SA opponibile nel presente processo, trattandosi di decisione che - anche in relazione al difetto di motivazione che ha giustificato, sul punto, l'accoglimento del ricorso - spiega effetti unicamente in relazione alla contestazione della circostanza aggravante con riferimento al delitto di cui LO SA è stato in quel diverso procedimento ritenuto responsabile. 3.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso - che possono essere unitariamente trattati - sono inammissibili per manifesta infondatezza, genericità e perché proposti per ragioni non consentite. Richiamando sul punto i principi di diritto esposti supra, sub §. 1.2, reputa il Collegio che anche con riguardo alla posizione di LO SA la doppia decisione conforme resa dai giudici di merito abbia fatto buon governo delle coordinate ermeneutiche che reggono la materia, delineando una complessiva motivazione adeguata e non illogica con cui il ricorrente non si confronta. 3.1.1. Sull'esistenza del sodalizio, si richiama quanto sopra osservato sub §. 1.3., rilevandosi l'assoluta genericità delle doglianze svolte sul punto. 3.1.2. Lo stesso dicasi con riguardo alla partecipazione di LO SA all'associazione ed al suo riconosciuto ruolo apicale in qualità di organizzatore, non illogicamente argomentato nella sentenza di primo grado (pp. 641 ss.) ed in quella qui impugnata (pp. 45 ss.) in base a plurimi, dettagliati, elementi di prova tratti da numerosissime conversazioni intercettate (con il capo clan IV e con i sodali VA MA, AR FE e CO DO) con le quali lo stringatissimo e generico ricorso in alcun modo si confronta. In particolare, i giudici di merito hanno non illogicamente argomentato il ruolo apicale svolto da LO SA in seno all'associazione nel primo semestre nel 2015, dando atto del suo, progressivo, defilamento nel successivo semestre, dopo l'arresto di RO De NE, allorquando, tuttavia, egli ha continuato a tenere talune condotte di partecipazione al sodalizio che la sentenza impugnata precisamente descrive senza che al proposito vengano mosse, in ricorso, specifiche censure. 3.2. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Al di là della risposta fornita dalla sentenza impugnata alla richiesta di applicare le riconosciute attenuanti in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti (v. pag. 50, dove la stessa è stata rigettata nel merito), deve osservarsi che entrambe le circostanze aggravanti contestate al capo 1), vale a dire quelle oggi previste agli artt. 61 bis e 416 bis.1 cod. pen., giusta il disposto di cui al primo capoverso di quest'ultima disposizione (anche nella prima richiamato), sono sottratte al bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche. Già il primo giudice, infatti, aveva correttamente applicato la 19 riduzione di pena per le menzionate attenuanti dopo aver aumentato la pena base per il reato di cui all'art. 74 t.u.s. in forza delle contestate aggravanti (cfr. sentenza di primo grado, pag. 648). Pur non esplicitando i passaggi intermedi - ma di ciò il ricorrente non si duole - la sentenza impugnata ha evidentemente recepito il trattamento sanzionatorio così determinato in primo grado (anni 17, mesi 9 e giorni 10 di reclusione) e si è limitata ad escludere l'aumento per la continuazione con il reato per il quale è intervenuta assoluzione, riducendo quindi detta pena per la diminuente del rito nei termini in dispositivo indicati (commettendo peraltro un errore in favor rei rispetto al quale il pubblico ministero non ha proposto impugnazione). 4. Il ricorso di TO LL è inammissibile in relazione a tutti i motivi proposti, che sono generici nella misura in cui si limitano a riprodurre le medesime doglianze rassegnate con l'appello ed alle quali la Corte territoriale ha dato non illogica risposta, anche richiamando la conforme sentenza di primo grado che già aveva adeguatamente affrontato e correttamente risolto tutti i punti fatti oggetto di censura (cfr. i principi, parimenti nella specie applicabili, richiamati supra, sub § 1.1.). Trattasi, inoltre, di motivi in larga parte concernenti la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove concordemente operata dai giudici di merito ed in questa sede insindacabile. 4.1. Quanto al primo motivo, la partecipazione dell'imputato al sodalizio è stata ritenuta in base agli elementi tratti dalle conversazioni telefoniche, la cui interpretazione - che non si rivela illogica - non può essere in questa sede sindacata alla luce dei principi esposti supra, sub §. 2, non essendo ravvisabili profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con riguardo alle massime di esperienza utilizzate per interpretare i dialoghi e proponendo il ricorrente un'alternativa lettura del significato delle conversazioni in questa sede non valutabile. Pur trattandosi di conversazioni immediatamente successive all'incontro (pacificamente) avvenuto tra il ricorrente (ed il fratello LA) ed i coimputati IV e MA in occasione del Capodanno del 2016, del resto, non rileva - e la relativa doglianza è pertanto generica - valutare se sia o meno logico e provato il convincimento che sia stata quella l'occasione per l'adesione del ricorrente al pactum sceleris. Ed invero, va ribadito che per la configurabilità della condotta di partecipazione al reato associativo non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Borraccino, Rv. 263662; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, MO e aa., Rv. 257905), essendo sufficiente che ciascun 20 associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (Sez. 6, n. 7387/2014 del 03/12/2013, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582). E di ciò i giudici di merito hanno dato congrua motivazione, facendo buon governo del consolidato principio per cui la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra i complici le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati... (Sez. 5, n. 8033/2013 del 15/11/2012, Barbetta;
Sez. 6, n. 9061/2013 del 24/09/2012, Cecconi e aa., Rv. 255312). In particolare, quanto alla logicità delle argomentazioni svolte per affermare la prova della partecipazione in base alle conversazioni intercettate, siccome non illogicamente interpretate, la sentenza impugnata rimanda a quella di primo grado e la stessa non presta il fianco a critiche in questa sede di legittimità, essendo peraltro generiche le contestazioni mosse dal ricorrente. Dalle stesse la sentenza di primo grado (pagg. 665 ss.) ha infatti ricostruito in modo non manifestamente illogico non soltanto la messa a disposizione dell'imputato - e del fratello LA, che con lui operava in sinergia - nei confronti del sodalizio, ma la sua attiva partecipazione a rinvenire nuovi canali di reperimento dello stupefacente da smerciare (con particolare riguardo al boss NT ST e al narcotrafficante olandese OM EI) e a commettere condotte di ritiro della droga acquistata (materialmente effettuate anche dal fratello LA) e di pagamento della stessa, nonché di consegne dello stupefacente (da parte di TO GU, utilizzandosi nelle conversazioni intercettate il termine "macchina", che i giudici di merito hanno attestato come spesso impiegato per riferirsi allo stupefacente). Benché tali condotte non si siano tradotte nella contestazione di specifici reati fine, va ribadito che l'accertamento della commissione dei reati che costituiscono lo scopo del sodalizio non è necessario ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione all'associazione (Sez. 3, n. 9459/2016 del 06/11/2015, Venere, Rv. 266710). La sentenza, poi, risponde in modo non manifestamente illogico alle censure mosse dall'appellante - ed in questa sede meramente riproposte - circa l'individuazione del ricorrente in tale RAF nella conversazione intercorsa tra TO IV e VA MA, in cui quest'ultimo illustrava al capo del sodalizio le caratteristiche con cui TO GU operava nell'ambito del medesimo. Quanto al fatto che MA avrebbe escluso la partecipazione di GU all'associazione e dato spiegazioni sul diverso significato da attribuire ad alcune 21 conversazioni, i giudici di merito - ed in particolare quello di primo grado - argomentano diffusamente, ed in termini generali, l'inattendibilità delle dichiarazioni da quello rese e, con particolare riguardo alle due conversazioni con TO GU criticate in ricorso, le ragioni, non manifestamente illogiche, per ritenere non accoglibili le spiegazioni fornite. 4.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si sostiene l'insussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 bis cod. pen., lo stesso è ictu °cui/ generico, avendo la sentenza non illogicamente evidenziato l'irrilevanza del fatto che l'imputato, residente in [...]sin dal 2016, non avesse mai operato all'interno dei confini italiani, essendo egli consapevole che l'associazione operava in modo transazionale anche con riguardo ai suoi canali di approvvigionamento coltivati dallo stesso GU. 4.3. Manifestamente infondata è la contestazione circa il difetto del dolo intenzionale di agevolazione mafiosa, stante la ricostruita consapevolezza del ricorrente e del fratello circa l'appartenenza di IV e MA alla cosca dal primo capeggiata e la riconducibilità alla stessa del traffico illecito di stupefacenti svolto dal sodalizio a cui essi partecipavano in territorio tedesco. Già la sentenza di primo grado, con non illogica motivazione riferita ad entrambi i fratelli GU e fondata su talune, significative, intercettazioni telefoniche (v., in particolare, pagg. 658 e 674 ss.), pur avendoli assolti - per le ragioni infra indicate - dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. pure a loro ascritto, ha ben delineato la sussistenza del dolo richiesto per la configurabilità della circostanza aggravante in esame. La sentenza impugnata, poi, facendo buon governo dei principi ermeneutici in materia, ha correttamente confermato l'estensibilità e la configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa anche in capo a TO GU (pag. 44) per i duraturi e consapevoli rapporti che egli intratteneva con soggetti organici alla stessa, come VA MA, i quali evidentemente agivano nell'interesse della cosca mafiosa anche con riguardo al traffico degli stupefacenti oggetto del sodalizio di cui all'art. 74 t.u.s. capeggiato, come l'associazione mafiosa, da TO IV. A questi i fratelli GU, nei contatti telefonici con MA, si riferivano con il rispetto dovuto al suo ruolo mafioso, chiedendo all'interlocutore se nei traffici relativi al traffico di droga potessero spendere il nome dello "zio" e così inequivocabilmente dimostrando la consapevole interessenza tra le due diverse compagini, come ulteriormente precisato, in modo non certo manifestamente illogico, a pag. 53 della sentenza impugnata. Del resto, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa ha bensì natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare 22 l'organizzazione criminale di riferimento, ma questa finalità non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'associazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo e aa., Rv. 273538). Piuttosto, è stato oramai chiarito che, inerendo ai motivi a delinquere, essa si comunica al concorrente nel reato il quale, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734), ciò che ha appunto costituito la ratio decidendi della decisione assunta dalla Corte d'appello con riguardo alla posizione di TO GU (e del fratello). 4.4. L'ultimo motivo di ricorso è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e perché proposto per ragioni non consentite Richiamando i principi di diritto esposti supra, sub § 2.2, osserva il Collegio che la sentenza impugnata, con giudizio di merito qui non altrimenti censurabile, rilevando anche lo stato di non incensuratezza dell'imputato ed il contenuto trattamento sanzionatorio applicatogli, ha escluso che fossero ravvisabili elementi favorevoli suscettibili d'essere valorizzati ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il generico ricorso, che non indica specifici elementi di valutazione trascurati - peraltro neppure segnalati nell'altrettanto generico atto di appello - non inficia la logicità della conclusione. 5. Anche per ragioni analoghe a quelle appena esposte analizzando la posizione del fratello, trattandosi, come già rilevato, di posizioni assolutamente assimilabili, è inammissibile pure il ricorso proposto da LA GU. 5.1. Quanto al primo motivo d'impugnazione, va innanzitutto evidenziato come, con l'appello, l'imputato avesse per lo più contestato la sussistenza del reato associativo in sé, senza specificamente confrontarsi con l'articolata motivazione della sentenza di primo grado circa i numerosi elementi di prova indiziaria nella stessa indicati a sostegno dell'affermazione della sua affectio societatis. Se, dunque, la contestazione mossa in ricorso con riguardo alla sussistenza del sodalizio è del tutto generica e tale da non inficiare la ricostruzione operata dalla doppia decisione conforme (si richiamano qui i rilievi svolti supra, sub §§ 1.2 e 1.3), la conclusione della Corte territoriale con riguardo alla partecipazione del ricorrente al sodalizio non può dirsi né carente, né manifestamente illogica, avendo, anzi, la sentenza ripreso i principali elementi 23 di prova a carico di LA GU che questi neppure aveva specificamente contestato con il gravame di merito. In questa sede il ricorrente lamenta la mancata considerazione di elementi di prova che in appello non aveva specificamente contestato (come l'assenza di rapporti con altri sodali e soggetti dediti ai traffici e le ragioni della scarsa significatività delle conversazioni intercettate), ma si tratta di doglianza inammissibile posto che dal disposto di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen. si ricava il principio secondo cui è precluso dedurre per la prima volta in sede di legittimità questioni di cui il giudice dell'impugnazione sul merito non era stato investito (cfr. Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, deo. 2014, Palmas e aa., Rv. 258553). In ogni caso, richiamando quanto già osservato supra, sub § 4.1. con riguardo all'analoga posizione del fratello, il Collegio osserva che: - il riferimento al cenone di Capodanno 2016 quale momento di adesione al pactum sceleris è circostanza che, quand'anche illogicamente affermata, non inficerebbe la tenuta logica della decisione, che si fonda invece sulle plurime conversazioni intercettate, non illogicamente interpretate ed il cui significato non può essere in questa sede rivisitato;
- i giudici di merito hanno messo in luce come dalle conversazioni emerga che i fratelli GU operavano insieme sicché le conversazioni da ciascuno intrattenute con l'organizzatore MA vanno riferite ad entrambi e le stesse, come già precisato, sono state non illogicamente interpretate come riferite alla gestione del comune traffico di stupefacenti svolto dai sodali in terra tedesca;
- LA GU, inoltre, non si confronta con il richiamo che entrambe le sentenze fanno alle dichiarazioni rese'suo conto dal collaboratore AR, il quale - unitamente a MA - si occupò anche di mettere in indiretto contatto il ricorrente con il boss TO IV allorquando quest'ultimo lo incontrò, riservatamente, in Sicilia, con le cautele descritte nelle sentenze di merito, non illogicamente ritenute funzionali a nascondere le illecite ragioni del summit in correlazione ai traffici di droga che i fratelli GU svolgevano per conto del sodalizio in Germania;
- è generico il riferimento all'assoluzione del ricorrente e del fratello dall'accusa di adesione all'associazione mafiosa capeggiata da TO IV avendo il primo giudice ben spiegato le ragioni dell'insufficienza probatoria rispetto alla possibilità di affermare una loro fattiva partecipazione anche a quel sodalizio, in quella sede rimarcando, invece, che «il contributo dei fratelli GUELI ha una portata limitata al traffico di sostanze stupefacenti e non si proietta sull'imposizione di una sfera di dominio in cui si inseriscono la commissione di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici...»; 24 - quanto alla limitata estensione cronologica della partecipazione vale quanto osservato supra, sub §. 2 con riguardo all'analoga censura svolta dal coimputato VA MA, dovendo peraltro rilevarsi la manifesta infondatezza del rilievo secondo cui non vi sarebbero elementi a carico di LA GU dopo il 16 marzo 2016, posto che, come già rilevato, i giudici di merito hanno non illogicamente legato le posizioni dei due fratelli e che, rispetto a TO, si dà atto di conversazioni significative ancora alla fine del mese di maggio di quell'anno. 5.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile manifesta infondatezza e per genericità. Ed invero, premesso che la sussistenza del dolo necessario per l'integrazione della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. è stata correttamente e non illogicamente affermata in base alle medesime fonti di prova sopra richiamate per le ragioni già esposte con riguardo all'identica posizione del fratello (supra, sub §. 4.3.), il generico ricorso non spiega a quali doglianze, proposte con l'appello, non sarebbe stata data risposta, rendendo pertanto impossibile il sindacato di questa Corte sulla censura di omessa motivazione. Va qui ribadito, difatti, il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B. e a., Rv. 264879, che ha evidenziato come l'applicazione del principio sia ancor più necessaria laddove, come nel caso di specie, la sentenza di appello, al cospetto di motivi che si limitano a riproporre questioni già articolatamente esaminate e risolte dal primo giudice, rinvii per relationem alla sentenza, poiché in tal caso l'onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto dolendosi di una tale fisiologica evenienza processuale, che diventa patologica solo allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all'epoca eccepite in sede di appello e che vanno chiaramente allegate;
in senso conforme: Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853- 02; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962). Del tutto generiche, da ultimo, sono le doglianze concernenti la mancanza di prova circa il dispiego di forza intimidatrice da parte del sodalizio e/o del 25 ricorrente non essendo stata ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416 bi.s.1, comma primo, prima parte, cod. pen. 5.3. L'ultimo motivo di ricorso è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e perché proposto per ragioni non consentite Richiamando i principi di diritto esposti supra, sub § 2.2, osserva il Collegio che la sentenza impugnata, con giudizio di merito qui non altrimenti censurabile, ha escluso che fossero ravvisabili elementi favorevoli suscettibili d'essere valorizzati ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richiamando quanto già osservato in relazione alla posizione di altri appellanti circa l'insufficienza del mero stato d'inensuratezza. Anche alla luce della previsione di cui all'art. 62 bis, uiltimo comma, cod. pen., la doglianza al proposito svolta in ricorso non coglie nel segno, mentre sono del tutto generici - ed in parte incomprensibili (si allude alla "giovane età", essendo il ricorrente nato nel 1982, o al confronto con un coimputato neppure individuato) - gli ulteriori elementi che in ricorso si lamenta essere stati trascurati con conseguente inidoneità dei rilievi a scalfire la logicità della decisione 6. Il ricorso di AR AR è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite. Il ricorrente, infatti, ripropone la medesima doglianza disattesa dalla Corte territoriale con non illogica valutazione, avendo questa effettuato una rigorosa valutazione del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate che il generico ricorso in alcun modo inficia, senza che siano dunque necessari elementi di riscontro. Ed invero, secondo il consolidato orientamento interpretativo di queta Corte, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299). In particolare, con riguardo alla cautele - ben descritte dai giudici di merito - che hanno connotato l'ordine e la consegna dello stupefacente al ricorrente (non illogicamente qualificato come cocaina in relazione alla terminologia utilizzata), nonché dei timori del cedente di "sbarazzarsi" della sostanza di cui 26 era in possesso, la sentenza, con giudizio di fatto qui altrimenti non sindacabile, ha adeguatamente escluso che si trattasse di modifica quantità compatibile con un uso personale. Non spiegata, sì da non consentire al Collegio alcun tipo di valutazione, è la censura circa il mancato riconoscimento dell'ipotesi del c.d. "consumo di gruppo", avendo già la sentenza impugnata precisato che l'appellante non aveva proposto circostanziate allegazioni per un'alternativa versione dei fatti. 7. In conclusione il ricorso di VA MA, nel complesso infondato, va rigettato, con condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali. I restanti ricorsi debbono invece essere dichiarati tutti inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di MA VA che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i restanti ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 maggio 2023.