Sentenza 26 settembre 2012
Massime • 1
Il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive, può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2012, n. 37709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37709 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2012 |
Testo completo
37709 /12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza in camera di 26.9.2012 consiglio 1570/2012 Sentenza n. Reg. gen. n. 16261/2012 composta dai signori dott. Giuseppe Maria Cosentino Presidente dott. Domenico Gentile Consigliere dott. Ugo De Crescienzo Consigliere dott. Piercamillo Davigo Consigliere dott. Giovanni Diotallevi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da RI NO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze, in data 24.2.2012. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo. Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dottoressa Maria Giuseppina Fodaroni, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 1.2.2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pisa dispose la custodia cautelare in carcere di RI NO indagato per i reati di cui all'art. 644 cod. pen.. Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 24.2.2012, in parziale riforma del provvedimento impugnato, sostituì la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Ricorre per cassazione l'indagato deducendo:
1. mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza;
il Tribunale si sarebbe limitato a riprendere la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice senza tenere in alcun conto i motivi di riesame;
tali motivi ponevano in evidenza la inconsistenza degli indizi;
RI sarebbe stato un commercialista in difficoltà economica, tanto da dover egli stesso ricorrere ai prestiti del supposto correo Tommasi, come emergerebbe dalle dichiarazioni di AT e di ON IA (allegate al ricorso); la ricerca di un finanziamento per AT avrebbe fatto vestire a RI i panni del concorrente in usura;
peraltro nessun elemento proverebbe la percezione di compensi da parte di RI;
a RI sono contestati due episodi di usura in danno di CI (amministratore di fatto della fallita Flown Energy S.r.l.) e di AT;
tuttavia tale ricostruzione prescinde dalle dichiarazioni di AT e dallo scritto dello stesso (allegato al verbale di s.i.t. 23.1.2012, redatto il 22.11.2010 - ed allegato al ricorso che significativamente si intitola "Schema di - sviluppo dell'azione di truffa ed usura perpetrata da RD DA NT a NC AT"), benché specifico oggetto delle doglianze svolte in sede di riesame e si cui uno stralcio è riportato nel ricorso;
da tale documento emergerebbe la estraneità di RI al reato di usura, anzi egli stesso vittima;
non potrebbe essere considerato concorrente chi si attiva per reperire un finanziamento;
sul punto non vi sarebbe alcuna motivazione nell'ordinanza impugnata;
sarebbe indimostrato che il denaro uscito dalle casse della Flown Energy sia confluito sul conto di ON IA e sarebbe curioso che una operazione di riciclaggio avvenisse in modo tracciabile;
peraltro tali considerazioni sono superate dalla seconda ordinanza di custodia cautelare e proprio le dichiarazioni di RI hanno offerto spunti investigativi;
peraltro CI da bancarottiere sarebbe stato trasformato in vittima di usura;
mancherebbe documentazione atta a provare la pattuizione usuraria e le dichiarazioni di CI non sarebbero attendibili;
la cambiale internazionale sottoscritta anche da AT prevedeva interessi per 8.000,00 euro e non per 40.000,00 e non vi sarebbe prova delle ulteriori garanzie di cui ha riferito AN AR, madre della convivente di CI;
erroneamente sarebbero state ritenute attendibili le dichiarazioni di CI, neppure riscontrate e smentite da tutti i partecipanti alla riunione presso lo studio di RI;
il denaro oggetto del finanziamento fu accreditato sul conto della ON perché si temeva che CI lo facesse sparire e perché il conto di RI era stato pignorato dalla moglie;
il recesso di CI non può costituire ulteriore indizio giacché un tasso a condizioni migliori non proverebbe la natura usuraria di altri tassi;
il Tribunale avrebbe ignorato le argomentazioni difensive e mancherebbe del tutto la motivazione in relazione al reato di cui al capo B);
2. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lettera c) cod. proc. pen. trascurando gli argomenti difensivi quali il mancato inserimento di RI in qualunque struttura dedita all'erogazione di prestiti, all'occasionalità della condotta, risalente al 2009, provata dagli accertamenti bancari conseguenti alla denunzia della ex moglie, dalla disastrata condizione economica e dalla leale collaborazione. Considerato in diritto Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti, dal momento che svolge censure di merito. Anzitutto non è vero che l'ordinanza impugnata non tenga in considerazioni le dichiarazioni di AT NC, posto che le 3 dichiarazioni di costui sono richiamate a p. 2 e 3 dell'ordinanza impugnata, mentre a p. 4 della stessa ordinanza si richiama il versamento di 50.000,00 euro sul conto di ON IA, sul quale RI aveva la delega ad operare. Nel motivo di ricorso si prospetta una ricostruzione alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (V., con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 1 sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv 212054). Quanto alla mancata risposta alle deduzioni difensive, va ricordato che secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale vale il principio secondo cui il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione sol perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Esso è configurabile, invece, unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata. (Cass. pen., sez. 1^ sent. 6922 del 11.5.1992 dep. 11.6.1992 rv 190572). Neppure è vero che non vi sia motivazione in relazione al reato di cui al capo B), trattato alle p. 6 e successive dell'ordinanza impugnata. Anche il secondo motivo di ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti, risolvendosi nella prospettazione di una situazione di fatto diversa da quelal ritenuta dai giudici di merito, i quali hanno ravvisato il pericolo di reiterazione in ragione dell'inserimento del ricorrente in un giro usurario. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende. Così deliberato il giorno 26.9.2012. Il Consigliere estensore Il Presidente Piercamillo Davigo Giuseppe Maria Cosentino DEPOGITATO IN CANCELLERIA IL 28 SET 2012 ILL CANCELLERE Claudia EL 1 05