Sentenza 23 settembre 2005
Massime • 1
Il principio secondo cui non è ammissibile il ricorso per cassazione volto unicamente ad ottenere la rettifica, ai sensi dell'art. 619, secondo comma, cod. proc. pen., dell'errore di denominazione o di computo attinente alla specie o alla quantità della pena, non trova applicazione quando manchi, nel provvedimento impugnato, ogni riconoscimento, sia pure implicito, dell'elemento di calcolo di cui si invoca l'applicazione, dandosi luogo, in tal caso, ad un errore od omissione di natura concettuale, suscettibile di rimedio mediante l'esperimento del consentito mezzo di impugnazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto ammissibile - con conseguente, ritenuta operatività della sopravvenuta prescrizione del reato - il ricorso con il quale era stata denunciata la mancata applicazione, in procedimento definito con rito abbreviato, della diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2005, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 23/09/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 930
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 018592/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'NA NI, N. IL 24/02/1976;
avverso SENTENZA del 14/10/2004 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO, su conforme richiesta del P.G..
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma della decisione in data 17/07/2003 del Tribunale della sede, prosciolto D'NA IC da altra imputazione per "abolitio criminis", lo ha ritenuto responsabile del solo reato di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 1, determinando la relativa pena in quattro mesi di arresto su una base di tre mesi, aumentati per la contestata recidiva.
Ricorre per Cassazione la difesa, sollecitando ex art. 619 c.p.p., comma 2, la rettifica quantitativa della pena, determinata senza tener conto dell'abbattimento di un terzo per il rito (in effetti, come risulta dalla sentenza di primo grado, veniva in tal sede "accolta la richiesta ... di ... procedere con rito abbreviato senza compimento di attività istruttoria alcuna").
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente verificata l'ammissibilità del gravame. Infatti, secondo un recente orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. 6^, 29/05 - 21/07/2003, P.G. in proc. Jamal;
20/02 - 16/03/2004, Fasciolo), non sarebbe ammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere che il giudice di legittimità provveda ai sensi dell'art. 619 c.p.p. a rettificare la specie o la quantità della pena errata per denominazione o computo, in quanto il relativo motivo non è riconducibile alle previsioni del precedente art. 606 c.p.p., dovendo l'errore essere corretto nelle forme dell'art. 130 c.p.p.. Tale principio deve peraltro ritenersi applicabile solo nell'ipotesi in cui si tratta di riparare all'omissione di una circostanza o elemento influente sul calcolo, ritenuto in sentenza ma materialmente non considerato nella determinazione della pena (nel qual caso il rimedio è costituito dalla procedura di correzione, non comportando la rettifica una modificazione essenziale, ma l'adeguamento della decisione all'effettiva volontà dell'organo giurisdizionale, attraverso l'introduzione di un dato consequenziale e vincolato pretermesso per errore); incontra invece un limite quando il giudice non abbia, neppure implicitamente, riconosciuto l'elemento di calcolo di cui si invoca l'applicazione, incorrendo in errore od omissione concettuale.
In tale ultima ipotesi occorre integrare l'atto introducendovi un elemento escluso o non preso in considerazione, provvedimento che esula dall'ambito consentito in sede di procedura di correzione, ove non sono ammesse modifiche dell'"iter" valutativo della decisione;
il rimedio possibile e consentito è perciò l'impugnazione. Nè può affermarsi che il ricorso per Cassazione sarebbe comunque precluso, non rientrando siffatta ipotesi fra i motivi consentiti dell'art. 606 c.p.p.. Infatti, l'art. 581 c.p.p., nello stabilire i requisiti formali dell'impugnazione, distingue "le richieste" formulate dall'autore del gravame dai motivi, cioè dalle ragioni di diritto e dagli elementi di fatto che tali richieste sorreggono. Nel sollecitare la rettifica della pena mediante applicazione della diminuzione "secca" di un terzo prevista nel rito abbreviato il ricorrente avanza, evidentemente, una richiesta consentita, trattandosi di disposizione che la Corte di Cassazione, ricorrendone i presupposti, è legittimata ad adottare (art. 619 c.p.p.). I motivi della richiesta (violazione della legge processuale - art. 442 c.p.p., comma 2, - e dei suoi riflessi sostanziali sul trattamento sanzionatorio) sono d'altra parte perfettamente riconducibili alle previsioni dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c).
Ne segue che, non avendo il giudice "a quo" neppure implicitamente riconosciuto, o comunque considerato, la diminuente del rito, il ricorso rivolto ad invocare - previo accertamento del fatto processuale giustificativo - il provvedimento di rettifica della pena è ammissibile. Tanto premesso, va riconosciuta la prescrizione del reato, commesso il 19/12/2000. Infatti, tenuto conto delle cause interattive e di quelle sospensive (rinvio a richiesta della difesa dal 04 al 27/11/2002; rinvio per adesione all'agitazione del ceto forense dal 24/06 al 17/07/2003) il termine prescrizionale è maturato al 05/08/2005. Nè la limitazione del gravame al solo trattamento sanzionatolo è di ostacolo al riconoscimento della prescrizione;
infatti, per consolidata giurisprudenza, l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (Cass., Sez. Un., 19/01 - 28/06/2000, Tuzzolino). La sentenza impugnata va per tale motivo annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2006