Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2005, n. 1025
CASS
Sentenza 23 settembre 2005

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Il principio secondo cui non è ammissibile il ricorso per cassazione volto unicamente ad ottenere la rettifica, ai sensi dell'art. 619, secondo comma, cod. proc. pen., dell'errore di denominazione o di computo attinente alla specie o alla quantità della pena, non trova applicazione quando manchi, nel provvedimento impugnato, ogni riconoscimento, sia pure implicito, dell'elemento di calcolo di cui si invoca l'applicazione, dandosi luogo, in tal caso, ad un errore od omissione di natura concettuale, suscettibile di rimedio mediante l'esperimento del consentito mezzo di impugnazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto ammissibile - con conseguente, ritenuta operatività della sopravvenuta prescrizione del reato - il ricorso con il quale era stata denunciata la mancata applicazione, in procedimento definito con rito abbreviato, della diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2005, n. 1025
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1025
    Data del deposito : 23 settembre 2005

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