Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2013, n. 3560
CASS
Sentenza 10 dicembre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine ad una questione non proposta con la richiesta di riesame cautelare depositata con riserva di motivi, né con la memoria presentata all'udienza camerale, essendo precluso in sede di legittimità l'esame di questioni delle quali il giudice dell'impugnazione cautelare non era stato investito.

Commentari2

  • 1Fingersi un’altra persona per farsi mandare foto da una ragazza è reato?
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 novembre 2023

  • 2Domande suggestive, ma teste attendibile (Cass. 44175/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 novembre 2023

    In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive non dà luogo nè alla sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p., nè a quella di nullità, atteso che l'inosservanza delle disposizioni fissate dall'art. 498 c.p.p., comma 1, e art. 499 c.p.p. non determina nè l'assunzione di prove in violazione dei divieti di legge, nè la inosservanza di alcuna delle previsioni dettate dall'art. 178 c.p.p.: detta violazione rileva soltanto sul piano della valutazione della genuinità della prova, che può risultare compromessa esclusivamente se inficia l'intera dichiarazione e non semplicemente la singola risposta fornita alla domanda suggestiva, ben potendo …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2013, n. 3560
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3560
Data del deposito : 10 dicembre 2013

Testo completo