Sentenza 10 dicembre 2013
Massime • 1
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine ad una questione non proposta con la richiesta di riesame cautelare depositata con riserva di motivi, né con la memoria presentata all'udienza camerale, essendo precluso in sede di legittimità l'esame di questioni delle quali il giudice dell'impugnazione cautelare non era stato investito.
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In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive non dà luogo nè alla sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p., nè a quella di nullità, atteso che l'inosservanza delle disposizioni fissate dall'art. 498 c.p.p., comma 1, e art. 499 c.p.p. non determina nè l'assunzione di prove in violazione dei divieti di legge, nè la inosservanza di alcuna delle previsioni dettate dall'art. 178 c.p.p.: detta violazione rileva soltanto sul piano della valutazione della genuinità della prova, che può risultare compromessa esclusivamente se inficia l'intera dichiarazione e non semplicemente la singola risposta fornita alla domanda suggestiva, ben potendo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2013, n. 3560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3560 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 10/12/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1651
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 39493/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. PA IS, nato ad [...] il [...];
2. QU ON, nato a [...] il [...];
3. MI IL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 29/07/2013 del Tribunale della libertà di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Baldi Fulvio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per gli indagati MI e QU l'avv. Spigarelli Valerio in sostituzione dell'avv. Placanica Cesare, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato veniva confermata l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma del 02/07/2013, con la quale era applicata nei confronti di PA IS, QU ON e MI IL la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, e D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8,
ipotizzati nell'emissione da parte della Proxy s.r.l., amministrata dal PA, e della AE s.r.l., amministrata dal MI e di fatto anche dal QU, di fatture nei confronti dalla Are Trade s.r.l., dichiarata fallita in Roma il 22/09/2012 ed amministrata da NI RC, relative ad operazioni inesistenti, e nella distrazione della somma di Euro 6.232.344 in favore della Proxy s.r.l. e di quella di Euro 440.000 in favore della AE s.r.l., registrate come pagamenti delle fatture di cui sopra ed invece destinate alla corresponsione, attraverso le società beneficiane, di tangenti ad amministratori della Selex Sistemi Integrati e del gruppo Finmeccanica per l'assegnazione di appalti alla Are Trade. Gli indagati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sulla sussistenza dei gravi indizi in ordine all'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta,
1.1. Tutti i ricorrenti deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'assenza del rapporto causale fra le condotte degli indagati, estranei all'amministrazione della fallita Are Trade, ed il dissesto della stessa, nonché, come particolarmente rilevato nei ricorsi proposti dal MI e dal QU, sul contrasto di tale rapporto causale con l'esiguo importo delle fatture emesse dalla AE rispetto al movimento degli affari della Are Trade, la solida situazione economica di quest'ultima all'epoca in cui le fatture venivano formate e l'essere il fallimento intervenuto dopo alcuni anni da tale epoca.
1.2. Il ricorrente QU deduce contraddittorietà della motivazione rispetto alla circostanza, di cui si dava atto nella stessa ordinanza impugnata, per la quale l'indagato era amministratore unico della AE solo fino al 2006, laddove le fatture in contestazione venivano emesse nel 2008, ed illogicità delle conclusioni del Tribunale sulla posizione di amministratore di fatto del QU nel periodo successivo, in quanto fondate su elementi meramente presuntivi.
2. Sulla sussistenza dei gravi indizi in ordine all'elemento psicologico dei reati.
2.1. tutti i ricorrenti deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al particolare contenuto che il dolo deve assumere nei soggetti, quali gli indagati, nei confronti dei quali si ipotizzi il concorso da estranei nei reati fallimentari, ossia la consapevolezza dello stato di decozione della fallita e del conseguente pregiudizio per i creditori. Il ricorrente PA deduce altresì mancanza di motivazione sulla riferibilità all'indagato del dolo specifico di evasione fiscale proprio del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
2.2. Il ricorrente QU deduce violazione di legge nella qualificazione del fatto nell'ipotesi della bancarotta fraudolenta per distrazione piuttosto che in quella dell'esposizione di passività inesistenti, e mancanza di motivazione sul dolo specifico previsto per tale seconda fattispecie nel fine di recare pregiudizio ai creditori e sull'incompatibilità di tale dolo specifico con gli elementi già segnalati come contrastanti con il rapporto causale fra le condotte ed il dissesto della fallita.
3. Sulla sussistenza delle esigenze cautelari, tutti i ricorrenti deducono illogicità della svalutazione del dato temporale in ordine al periodo trascorso dai fatti. Ulteriori illogicità sono oggetto di censura nel ricorso proposto dal PA con riguardo alla prevalenza attribuita ad elementi non significativi, quali i rapporti dell'indagato con altre società operanti in settori diversi da quello della Proxy, rispetto all'incensuratezza del PA;
e nel ricorso proposto dal MI e dal QU con riferimento all'emissione di sole due fatture.
4. Sulla ritenuta inadeguatezza della diversa misura degli arresti domiciliari, il ricorrente PA deduce illogicità della motivazione nel ricorso ad argomentazioni astratte sulla spregiudicatezza mostrata dagli indagati e sulla mancanza di autocontrollo degli stessi, non riferibili specificamente alla posizione del PA, incensurato ed indicato nella stessa ordinanza come un prestanome.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso relativi alla sussistenza dei gravi indizi in ordine all'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta sono infondati.
1.1. Infondate sono in primo luogo le censure proposte da tutti i ricorrenti in ordine alla dedotta insussistenza di un rapporto causale fra le condotte contestate e il dissesto della fallita Are Trade.
Come già osservato sul punto nell'ordinanza impugnata, l'incidenza causale della condotta distrattiva sul fallimento è un aspetto irrilevante ai fini della configurabilità reato di bancarotta fraudolenta, il cui evento è costituito unicamente dalla lesione dell'interesse patrimoniale della massa creditoria (Sez. 5, n. 16759 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879), già riconducibile alla condotta di sottrazione di beni a detrimento della garanzia patrimoniale o di documentazione in pregiudizio delle possibilità di verifica contabile, e non anche dal dissesto della società, estraneo alla struttura del reato in quanto mero substrato economico dell'insolvenza (Sez. 1, n. 40172 dell'01/10/2009, Simonte, Rv. 245350). Estraneo al reato è di conseguenza anche il rapporto causale fra la condotta ed il dissesto (Sez. 5, n. 34584 del 06/05/2008, Casillo, Rv. 241349; Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012 (07/01/2013), Sistro, Rv. 254061; Sez. 5, n. 7545 del 25/10/2012 (15/02/2013), Lanciotti, Rv. 254634; Sez. 5, n. 27993 del 12/02/2013, Di Grandi, Rv. 255567); che peraltro, ove inteso dal legislatore come viceversa rilevante per la ravvisabilità del reato, è espressamente previsto per le sole fattispecie di bancarotta impropria di cui alla L. Fall., art. 233, comma 2, norma significativamente modificata dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, art. 4, con l'estensione della necessità del nesso causale fra il dissesto e la commissione di determinati reati societari, senza che analoga disposizione sia stata con l'occasione introdotta per gli altri reati fallimentari.
1.2. Quanto al concorso nel reato del QU, il Tribunale dava atto che le fatture contestate venivano emesse dalla AE allorché il predetto indagato non era più amministratore unico della società, carica viceversa ricoperta all'epoca dal MI;
ma nessuna contraddittorietà è in ciò ravvisabile nel momento in cui i gravi indizi erano individuati a carico del QU per la sua diversa posizione di amministratore di fatto in quello stesso periodo temporale. E su quest'ultimo aspetto, la motivazione del provvedimento impugnato è esente dalle censure di illogicità del ricorrente, in quanto fondata non su mere presunzioni, ma sulla convergenza di elementi precisi indicati nelle circostanze per le quali il QU era titolare del 90% delle quote della società, dato non superato dal fatto che, come dedotto nel ricorso, dette quote siano state in seguito cedute al MI;
la contabilità della stessa era stata tenuta dallo stesso commercialista che si occupava anche di quella della Progetto Idea s.r.l. amministrata dal QU;
e la AE nel luglio 2011 cedeva parte del proprio patrimonio alla Support System s.r.l., poi Small Indian s.r.l., amministrata dal MI, la quale effettuava operazioni bancarie con società riconducibili al QU.
2. I motivi di ricorso relativi alla sussistenza dei gravi indizi in ordine all'elemento psicologico del reato sono anch'essi infondati.
2.1. Le censure dedotte da tutti i ricorrenti in ordine alla mancanza di motivazione sulla consapevolezza in capo agli indagati, dello stato di decozione della fallita, sono in particolare infondate in quanto concernenti un elemento non necessario ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del concorso nel reato di bancarotta fraudolenta del soggetto estraneo alla fallita. Il Tribunale osservava come fosse sufficiente la consapevolezza che alle somme distratte fosse stata data una destinazione diversa da quelle corrispondenti alle lecite finalità imprenditoriali;
coerentemente ritenuta sussistente nei confronti di soggetti che, mediante l'emissione di fatture fittizie, fornivano un supporto documentale necessario per l'uscita dalla fallita di somme finalizzate al pagamento di tangenti. E tale conclusione è conforme ai criteri affermati da questa Corte (Sez. 5, n. 9299 del 13/01/2009, Poggi Longostrevi, Rv. 243162; Sez. 5, n. 23675 del 22/04/2004, Bertuccio, Rv. 228905; Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879; Sez. 5, n. 27367 del 26/04/2011, Rosace, Rv. 250409; Sez. 5, n. 9845 del 28/01/2013, Serri), per i quali il dolo dell'extraneus non assume, in aderenza del resto ai principi generale in tema di concorso di persone nel reato, connotazioni diverse da quello richiesto all'imprenditore con il quale l'estraneo concorre;
ossia la consapevolezza di distrarre i beni, vale a dire di sottrarre gli stessi alla funzione di garanzia delle ragioni dei creditori per scopi diversi da quelli inerenti all'attività di impresa. Garanzia il cui pregiudizio, che come è noto assume rilevanza anche penale anche nei termini del mero pericolo (Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, Rv. 214860; Sez. 5, n. 11633 dell'08/02/2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307; Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932), sussiste, ed è come tale percepibile dal soggetto estraneo come da quello intraneo alla fallita, laddove i beni siano distolti dalla naturale destinazione appena descritta, a prescindere dall'esistenza, e quindi dalla consapevolezza, di un dissesto che visto in precedenza non costituire evento incluso nella fattispecie incriminatrice.
Inammissibile è poi l'ulteriore doglianza del ricorrente PA in ordine al dolo specifico del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, in quanto non proposta ne' con la richiesta di riesame, depositata con riserva di motivi, ne' con la memoria presentata all'udienza camerale, incentrate sulla lamentata assenza delle esigenze cautelari;
essendo precluso l'esame in questa sede di questioni delle quali il Tribunale non era investito (Sez. 5, n. 139 del 16/01/1997, Palma, Rv. 207259).
2.2. Altrettanto infondata è la censura proposta dal ricorrente QU in ordine alla configurabilità del diverso reato di bancarotta per esposizione di passività inesistenti ed alla conseguente mancanza di motivazione sul dolo specifico proprio di detta fattispecie. La formazione di fatture fittizie emesse nei confronti della fallita, con la conseguente artificiosa rappresentazione a carico della stessa delle relative passività, integra, nell'ipotesi d'accusa per la quale si procede, unicamente lo strumento utilizzato per giustificare contabilmente l'uscita dalla fallita di somme destinate a scopi diversi da quelli attinenti alla lecita attività di impresa;
la quale costituisce il reale oggetto dell'addebito, pertanto correttamente inquadrato nella fattispecie della bancarotta per distrazione.
3. Sono ancora infondati i motivi di ricorso relativi alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Il punto era oggetto nel provvedimento impugnato di una congrua motivazione, fondata sulla gravità e la pluralità dei fatti e sulla dimestichezza dimostrata dagli indagati nell'uso di strumenti societari, bancari e finanziari al fine di occultare le attività illecite. L'attualità del pericolo di reiterazione del reato era specificamente e coerentemente motivata nel riferimento alla dichiarazione da parte degli indagati, anche in tempi recenti, di redditi modesti rispetto alle loro numerose partecipazioni societarie e dalla denuncia del MI e del QU il 04/01/2011 per reati di truffa e riciclaggio in danno della Unicredit Leasing s.p.a., elementi che, proprio in quanto indicativi di persistenza nell'inserimento in attività illecite, venivano non illogicamente ritenuti prevalenti sull'incensuratezza del PA;
ne', a fronte di tali elementi, risulta rilevante il dato meramente numerico delle fatture emesse dalla società gestita dal MI e di fatto dal QU.
4. Infondato è da ultimo il motivo proposto dal ricorrente PA sulla ritenuta inadeguatezza della diversa misura degli arresti domiciliari.
Il riferimento del provvedimento impugnato, a questo proposito, alla spregiudicatezza mostrata dagli indagati, ed alla conseguente prognosi di inaffidabilità degli stessi nel rispetto di misure diverse da quella del carcere, si sottrae ai rilievi di astrattezza formulati dal ricorrente;
radicandosi viceversa nelle osservazioni del Tribunale, di cui si è dato atto al punto precedente, sulle concrete ed allarmanti modalità di esecuzione dei reati. E le ulteriori notazioni sull'attualità dell'esigenza specialpreventiva, anch'esse in precedenza riportate, giustificano nell'assetto motivazionale del provvedimento la ritenuta irrilevanza a questi fini dell'incensuratezza del PA e del suo ruolo di prestanome, del quale il Tribunale sottolineava peraltro espressamente l'essenzialità ai fini della realizzazione del disegno criminoso degli indagati.
I ricorsi devono pertanto essere rigettati, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014