Sentenza 8 giugno 2004
Massime • 1
Le relazioni di servizio della polizia giudiziaria - consistenti in resoconti di attività di appostamento, pedinamento, constatazione ed osservazione, in ordine alle quali è sempre possibile ottenere, nella compiutezza e trasparenza garantita dal contraddittorio, la rievocazione testimoniale dei verbalizzanti - non possono essere considerate atti 'irripetibilì agli effetti dell'art. 431, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 18/12/2006 n° 41281Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2004, n. 39230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39230 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 04/06/2004
Dott. AGRÒ IO S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 959
Dott. ROTUNDO NC - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA LO - Consigliere - N. 2568/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AIUTO IO, n. a Napoli il 31.10.1959;
2) FI OR, n. a Napoli il 06.08.1951;
3) RC IC SC, n. a Santa IN (KR) il 21.08.1949;
4) EN OL, n. a Cittanova (RC) il 03.11.1974;
5) BI ST, n. a Beni IR il 15.04.1971;
6) AS ER, n. a Pristina il 04.09.1972;
7) RD ON, n. a OV RA (D) il 10.10.1960;
8) RE NI, n, a Oppido Mamertina (RC) il 11.05.1967;
9) HI MB, n. a Corteno Bolgi (BS) il 20.05.1952;
10) IC GI, n. a Corigliano Calabro (CS) il 26.08.1969;
11) NI Femando, n. a Torremaggiore (FG) il 06.03.1954;
12) OR OG, n. a Borgetto (PA) il 04.05.1959;
13) D'AL NO, n. a Catania il 10.02.1954;
14) AN SC, n. a Cittanova (RC) il 25.05.1972;
15) DE NC, n. a Taurianova (RC) il 27.04.1968;
16) FI NI, n. a IA AS (CZ) il 30.12.1966;
17) RO NT, n. a Reggio Calabria il 05.05.1973;
18) AR NI, n. a Oppido Mamertina (RC) il 19.12.1968;
19) OV VA, n. a Belgrado il 14.08.1974;
20) AT LE, n. a Khamal il 10.01.1963;
21) GU TR, n. a Krusevac il 25.04.1967;
22) HA UR, n. a Koplik Shkonder il 14.09.1972;
23) LA IR (alias DR IR), n. a Prishtine il 18.03.1964;
24) LA SS IT, n. a Trapani il 08.11.1951;
25) IC KO, n. a Tuzla il 16.11.1963;
26) SI DA, n. a Tunisi il 05.12.1963;
27) CI ME, n. a Pristina il 12.01.1968;
28) ED HM EI HA, n. a Al Charbeya il 23.12.1950;
29) US SC, n. a Platì (RC) il 16.01.1953;
30) DE ED DY, n. a Il Cairo (Egitto) il 13.02.1967;
31) NA AM, n. a Pristina 10.06.1969;
32) VI AS, n. a Belgrado 16.12.1969;
33) IC AD, n. a Novi sad il 10.02.1961;
34) PI IO, n. a Cadoneghe il 04.10.1958;
35) OT AC, n. a Mileto il 20.03.1965;
36) RI MA, n. a Tirana il 17.02.1975;
37) RI RE, n. a Mondragone il 14.02.1957;
38) RP NB, n. a Sant'Agata del Bianco (RC) il 19.08.1962;
39) SC LO, n. a Stignao (RC) il 08.05.1967;
40) SP JA, n. a Doboj il 20.08.1948;
41) IL OR, n. ad CO (RC) il 30.09.1967;
42) UVA IA BE, n. a Milano il 20.09.1955;
43) FF OR, n. a Mazzarino (CL) il 14.09.1940;
44) OL SE CO, n. a S. Agata del Bianco (RC) il 08.09.1963;
e sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano;
nei confronti di:
RR SC, n. a Messina il 21.01.1957;
avverso la sentenza emessa in data 16.03.2003 dalla Corte d'appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Artuto Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del P.G. e dei ricorsi di LF OR, RI IC, ZI ST, SK ER, IC RN, UR TR, BA DA, MI ME, HA HM, AD ED, NI AM, DO AS, PA AD, RI RE, UT LO, UV IA, RD ON, OV VA, La GR IT, IF manjola, SP JA, e il rigetto degli altri ricorsi;
Uditi i difensori, avv.ti Martire (per ES, RR, AD, BA e RI), TO (per OS), EL OR (per TE), PI (per UV), D'SC (per ST e RA), VO (in sostituzione dell'avv. Ponti, per AN), IM (per OV), CC (per HA AH), PA (per OD e UT), NA (per AN e RI), SB (per FI), LL (per ST), MO (per NZ), NE (per LA), BB (per LF, ZI, RD, RI, nonché, in sostituzione dell'avv. Maffei, per La GR), CO (per RI), OL (per D'ES), che hanno concluso riportandosi ai ricorsi e allememorie, AI (per IC, FE e ZO), che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del P.G., e accogliersi i ricorsi di ZO e IC, annullandosi, quanto a quest'ultimo, le sentenze di primo e secondo grado.
FATTO
Con sentenza del Tribunale di Milano del 15.12.2001 vennero fra l'altro infinte agli imputati UT IO, LF OR, RI IC, OS OL, ZI ST, SK ER, RD ON, RI NI, OD MB, ES GI, IC RN, RR OG, D'ES NO, AN SC, RA NC, FI NI, ST NT, RI NI, OV VA, JA LE, UR TR, XH UR, La GR IT, RE KO, BA DA. MI ME, HA HM, AN SC, AD ED, NI AM, DO AS, PA AD, OV IO, NZ AC, IF MA, RI RE, CA NB, UT LO, SP JA, ST OR, LA IR, UV IA, TE OR e ZO SE CO, come in epigrafe elencati, e a FE SC, condanne per delitti, sia associativi che specifici, in materia di stupefacenti e, in qualche caso, per delitto in materia di armi.
Con sentenza del 06.03.2003 la Corte d'appello di Milano assolveva il FE per non aver commesso il fatto dal reato ex artt. 110 cp. 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (concorso in cessione di eroina) (capo 103), per il quale era stato condannato in primo grado alla pena di 11 anni di reclusione e 80 milioni di multa, e confermava per gli altri imputati le declaratorie di responsabilità, talora con riduzione di pena, frutto di accordo fra le parti quanto ad LF OR, ZI ST, IC RA, HA HM EI HA, AD ED DY, UT LO e UV IA BE;
il tutto come analiticamente specificamente in sede di esame dei motivi di merito dei ricorsi e, per quanto ivi non riportato, nell'elenco che segue:
- RI IC: condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, alla pena di anni 15 di reclusione e L. 100.000.000 di multa per il reato ex artt. 81, 110 cp., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, dpr 309/90 (capo 32), il reato ex artt. 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (acquisto di un chilo di cocaina) (capo 86) e il reato ex artt. 81, 110 cp., 10-12-14 L. 497/1974 (illegittima detenzione e porto di pistola);
- IC RN: condannato in primo grado alla pena di anni 23 di reclusione, rideterminata la pena di cui alla sentenza del tribunale di Francoforte sul Meno del 28-1-1997 per il reato ex art. 74, comma 2, dpr 309/90 e del reato ex artt. 110 cp. 73, commi 1 e 6,
dpr 309/90; ha patteggiato in appello la pena di anni 14 e mesi 10 di reclusione;
- BA DA: condannato in primo grado alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione per il reato ex art. 74, commi 2 e 7, dpr 309/90 e del reato ex artt. 110 cp., 10-14 L. 497/74 e del reato ex artt. 110 cp., 10-14 L. 497/74; ha patteggiato in appello la pena di anni 5
di reclusione;
- AD ED DY: condannato in primo grado per il reato ex art. 74, comma 2, dpr 309/90, alla pena di anni U di reclusione di cui 1 anno per i fatti, legati in continuazione, di cui alla sentenza GIP Milano del 17.01.1996; ha patteggiato in appello la pena di 9 anni di reclusione;
- UT LO: condannato in primo grado alla pena di anni 10 di reclusione e lire 70 milioni di multa per il reato ex artt 110 cp., 73, commi 1 e 6, dpr 309/90; ha patteggiato in appello la pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 18000 di multa;
- UV IA BE: condannato in primo grado alla pena di anni 11 di reclusione e lire 80 milioni di multa per tre reati ex artt. 110 cp. 73, commi 1 e 6, dpr 309/90; ha patteggiato in appello la pena di anni 8 di reclusione ed euro 23240,56 di multa;
Ricorrono gli imputati e, nei confronti del FE, il P.G. di Milano.
In molti ricorsi vengono sollevate questioni di carattere processuale, consistenti in denunce di vizi: - potenzialmente inficianti l'intero procedimento;
- attinenti alle prove;
- attinenti alla mancata fruizione del rito abbreviato.
La maggioranza degli imputati denunciano anche vizi relativi alla motivazione, e tale tenore ha il ricorso del P.G..
RI e BA non hanno formulato motivi e i loro ricorsi sono, pertanto, inammissibili.
DIRITTO
QUESTIONI DI CARATTERE PROCESSUALE.
POSIZIONE DEGLI IMPUTATI CHE HANNO PATTEGGIATO IN APPELLO. Come si è sopra ricordato, gli imputati LF, ZI, LA, HA, AD, UT e UV hanno patteggiato la pena in appello, con rinuncia agli altri motivi.
Alcuni di questi hanno sollevato eccezioni di nullità, anche di natura assoluta. In particolare:
- IC deduce la nullità dell'ordinanza contumaciale e dell'intero procedimento di primo grado, essendo egli all'epoca detenuto all'estero in esecuzione di un titolo straniero;
- HA deduce la violazione dell'art. 2 L. 742/1969, la conseguente nullità dell'udienza del 12.09.2000 e di tutti gli atti successivi, stante la fissazione dell'udienza in periodo feriale;
- AD lamenta la violazione dell'art. 143 c.p.p. per mancata traduzione della richiesta di rinvio a giudizio;
- UT deduce la nullità assoluta della sentenza di primo grado in relazione alla condanna per un fatto mai contestato;
- UV denuncia la nullità ex art. 416, comma 1, c.p.p., della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti, per il mancato previo invito a rendere l'interrogatorio ex art. 375, comma 3, c.p.p.. Indipendentemente dalla fondatezza di tali eccezioni, si pone preliminarmente il problema della loro deducibilità dopo l'anzidetto patteggiamento.
Al riguardo il Collegio ritiene di aderire pienamente all'assunto della sentenza di questa Corte 14.10.2001, Pugliese, secondo cui la rinuncia ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena, una volta ratificata dal giudice di appello, consolida gli effetti della preclusione processuale sulle questioni rinunciate, anche se rilevabili d'ufficio.
DENUNCE DI VIZI POTENZIALMENTE INFICIANTI L'INTERO PROCESSO. Dedotta nullità della richiesta di rinvio a giudizio. OS, D'ES, AN, RA, RE e CA denunciano la nullità ex art. 416, comma 1, c.p.p., della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti, per il mancato previo invito a rendere l'interrogatorio ex art. 375, comma 3, c.p.p., alla stregua della disciplina all'epoca vigente, non potendosi all'uopo ritenere equipollente l'interrogatorio già reso a fini cautelari (in sede di convalida di arresto o fermo o a sensi dell'art. 294 c.p.p.). Il motivo è infondato.
Come, invero, ha ben puntualizzato Cass. sent. 23385/01, Zarienga, l'art. 416, primo comma, c.p.p., nella formulazione introdotta dalla L. 234/1997 (la cui applicabilità formale al presente procedimento, invocata nel ricorso di CA, non è minimamente in discussione) e anteriore alla c.d. GE CA (che ha profondamente innovato il sistema, e non può quindi essere richiamata a sussidio interpretativo della disciplina anteriore) non disponeva affatto che l'invito rivolto all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, terzo comma, c.p.p., dovesse fare seguito alla conclusione delle indagini della pubblica accusa, e l'art. 375 c.p.p., ivi richiamato, dettava le regole da osservarsi nell'emanazione dell'invito all'indagato (a presentarsi per il compimento di atti che ne richiedevano la presenza o a rendere l'interrogatorio), rimettendo alla pubblica accusa la individuazione delle esigenze probatorie che, in una fase qualsiasi delle indagini, rendevano necessaria l'emanazione di tale invito.
La ratio della disposizione introdotta nell'art. 416 dalla novella di cui all'art. 2 della L. n. 234/97 fu esclusivamente quella di consentire all'indagato, portandolo a conoscenza della contestazione, quale emergente dalle sommarie indagini svolte, di esporre le sue difese attraverso l'interrogatorio, al fine di evitare, attraverso la indicazione di idonei elementi di discolpa, e prima di vedersi recapitare il decreto di rinvio a giudizio, la prosecuzione del procedimento penale.
Era evidente, quindi, che l'espletamento concreto dell'interrogatorio, nell'ambito della stessa fase processuale (sommarie indagini del P.M.), previa contestazione dei fatti attribuiti all'indagato, al fine di consentirgli di esporre le opportune difese, rendeva superfluo l'inoltro dell'invito stesso, non rilevando, al riguardo, la diversità di funzione e di organo promotore dell'adempimento.
L'elemento caratterizzante l'invito di cui all'art. 416 c.p.p. era la contestazione della accusa, che doveva, peraltro, precedere anche l'interrogatorio a fini cautelari.
Nè, infine, nell'assetto normativo descritto appariva rilevante lo stato delle indagini in cui venivano formulate le contestazioni, salva l'ipotesi (non ricorrente nei casi in esame), di una sostanziale diversificazione del fatto prospettato nella richiesta di rinvio a giudizio, posto che nell'invito di cui al citato art. 375 non dovevano essere indicati gli elementi e le fonti di prova acquisiti dalla pubblica accusa - requisito prescritto solo nell'ipotesi di richiesta del giudizio immediato -, sicché l'eventuale acquisizione di nuove prove successivamente all'interrogatorio a fini cautelari nulla toglieva alla completezza della contestazione.
Solo in astratto si pone in contrasto con tali del tutto logici e condivisibili principi Cass., sent. 4526/02, Er Regraui M., posto che, nella fattispecie quivi esaminata, nella richiesta di rinvio a giudizio era stata aggiunta la contestazione di un nuovo reato. Dedotta violazione della disciplina sulla sospensione feriale dei termini ST, CA e ST deducono la violazione dell'art. 2 L. 742/1969, la conseguente nullità dell'udienza 12.09.2000 e degli atti successivi, per la fissazione dell'udienza in periodo feriale senza la notifica del provvedimento, non surrogabile dalla pronuncia dello stesso in udienza.
RI e ST rilevano altresì che detto provvedimento, emesso all'udienza del 13.07.2000, fu motivato genericamente e adottato comunque in mancanza dei presupposti di legge.
I motivi non sono accoglibili.
Quanto, invero, all'eccezione di omessa notifica del provvedimento, va rilevato che esso fa assunto in udienza e come tale validamente comunicato, alla stregua del principio (che non vi è ragione di ritenere non applicabile alla fattispecie "de qua", in relazione alla quale deve anche precisarsi che la previsione di cui al comma 5 dell'art. 2 della L. 742/1969 è formalmente riferibile solo alle ipotesi di cui al comma precedente) desumibile dagli artt. 148 comma quinto e 477 comma terzo cod. proc. pen. (Cass. sent. 138/00, ICtti;
sent. 5502/96, Zini) ai difensori presenti, che rappresentavano gli imputati assenti (Cass. sent. 7924/99, Caldarelli;
sent. 5502/96, Zini) e, al fine "de quo", anche i codifensori.
In ogni caso, a tale ultimo riguardo, e in relazione anche all'eccezione di illegittimità in sè del provvedimento - a parte ogni discorso sulla impugnabilità dello stesso, formalmente esclusa dalla legge (Cass. 463/88, Sanchez) - va rilevato che i difensori presenti, sia all'udienza di adozione del provvedimento che a quella successiva, omisero di sollevare qualsiasi obiezione, con conseguente operatività (stante la natura sicuramente non assoluta dei vizi dedotti: cfr. Cass. 2^ n. 242 cc. 11.02.1999, 1^ n. 3212 cc. 22.04.1999) della preclusione di cui al cpv. art. 182 c.p.p.(cfr. Cass. 5517/94, Salis;
. 4776/93, Rosadi). Nullità dell'anticipazione di udienza alla data dell'11.01.2000. ST denuncia la nullità dell'udienza 11.01.2000 introduttiva del dibattimento e degli atti successivi, posto che, fissata in un primo tempo per l'imputato l'udienza del 07.03.2000 dinanzi alla quarta sezione del Tribunale, su istanza del PM di riunione ad altro processo già fissato innanzi alla sesta sezione per l'11.01.2000, il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 17.12.1999, comunicata al difensore il 04.01.2000, disponeva che sulla richiesta riunione decidesse la stessa sesta sezione alla udienza dell'11.01.2000 cui le parti dovevano comparire: decisione che infatti veniva presa, con conseguente inizio del processo, il tutto in assenza del difensore:
il che aveva comportato un mutamento di udienza senza il prescritto provvedimento del Presidente del tribunale, con conseguente nullità, prontamente eccepita, del decreto dispositivo del giudizio per omessa, erronea o insufficiente indicazione del termine a comparire ex art. 429, comma 2, c.p.p.;
L'eccezione è infondata.
Il provvedimento del Presidente del Tribunale, infatti, ci fu e conteneva sia la delega alla sesta sezione quanto alla decisione sulla riunione, sia la anticipazione, in vista di tale decisione e della conseguente contestuale trattazione della causa, dell'udienza. Il provvedimento stesso venne comunicato sette giorni prima dell'udienza, senza che al riguardo e, in particolare, in ordine al mancato rispetto della natura "libera" di tale termine, sia mai stata sollevata eccezione nei gradi di merito (e avrebbe dovuto esserlo, alla stregua degli artt. 178, lett. c) e 180 c.p.p.). Parimenti nessuna eccezione risulta tempestivamente sollevata in ordine al rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 4 del 429, in ordine ai quali, comunque, l'art. 465 non può che esser letto nel senso che essi devono restare "fermi" in relazione al lasso temporale intercorrente fra la notifica del decreto a suo tempo effettuata e la nuova anticipata data dell'udienza.
Dedotta nullità per mancata traduzione di atti.
LA e RE lamentano la violazione dell'art. 143 c.p.p. per mancata traduzione della richiesta di rinvio a giudizio e dell'avviso dell'udienza preliminare, nonché - aggiunge RE - delle sentenze di primo e secondo grado. RE solleva anche questione di legittimità costituzionale degli artt. 143, 416, 546, 568 e 571 c.p.p., ove non prevede tali obblighi di traduzione.
L'eccezione è infondata.
Premesso, invero, che la sentenza impugnata da atto della tempestiva nomina dell'interprete, che ha provveduto alla immediata traduzione degli atti per gli imputati (presenti all'udienza preliminare e che, consapevoli delle accuse e delle prove a carico, fecero anche richiesta di rito abbreviato), rilevasi in diritto che l'art. 143 c.p.p., letto alla luce tanto dell'art. 6 della Convenzione
internazionale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n.848 e del novellato art. 111 Cost, quanto delle pronunce della Corte costituzionale n. 10/1993 e 64/1994, non impone affatto che la richiesta di rinvio a giudizio e l'avviso dell'udienza preliminare debbano essere redatti nella lingua nota all'imputato alloglotta, avendo quest'ultimo soltanto il diritto all'assistenza gratuita di un interprete - da nominarsi immediatamente - che provveda alla traduzione dell'atto (cfr. Cass. sent. 5599/99, Mustafic;
sent. 1733/97, Pepa). Le esposte osservazioni valgono a fortiori per l'omessa traduzione delle sentenze di merito, in relazione alle quali è evidentemente l'imputato che deve chiederne la traduzione in funzione dell'esercizio del diritto d'impugnazione, laddove (e ciò costituisce anche circostanza preclusiva dell'eccezione a sensi degli artt. 182 e 183 c.p.p.) non risulta nella specie che vi sia stata tale richiesta mentre nel contempo è stato adeguatamente esercitato il detto diritto (v. Cass. sent 1767/03, Xhon).
Circa la sollevata eccezione di legittimità costituzionale, essa è, per le ragioni sopra dette, irrilevante e manifestamente infondata. Dedotta nullità dell'udienza preliminare e del decreto dispositivo del giudizio, per l'omesso deposito dei videofilmati relativi ai servizi di osservazione di p.g..
L'eccezione, sollevata da OS, è priva di fondamento, in quanto l'imprecisa indicazione delle fonti di prova non è motivo di nullità, stante la tassativa previsione di cui al comma 2 dell'art. 429 c.p.p. e la circostanza (concretamente attestata in sentenza e che consente di escludere qualsiasi violazione dell'art. 178, lett. c, c.p.p.) che le fonti di prova sono agevolmente ricavatali dagli atti contenuti nel fascicolo del P.M. accessibili alle parti (cfr. Cass. 17-12-1996, Mazza;
1-7-1994, Mazzuoccolo). Dedotta nullità del decreto di rinvio a giudizio, in quanto contrastante con i principi del nov. art. 111 Cost., nel frattempo entrati in vigore.
L'eccezione, sollevata da LA, non ha pregio, essendosi l'accertamento istruttorio rilevante per l'affermazione di responsabilità (e garantito dall'art. 111 Cost.) svolto compiutamente nel contraddittorio dibattimentale. Denuncia di illegittimo omesso accoglimento di istanze di rinvio. OS e RA denunciano la violazione degli artt. 420 ter e 178 c.p.p., per l'omesso accoglimento delle istanze di rinvio di alcune udienze di gennaio, marzo e aprile 2001, motivate da concomitante impegno professionale del difensore, a nulla rilevando, in particolare, in presenza dei presupposti di legge dell'impedimento, il fatto che il calendario delle udienze fosse stato comunicato con largo anticipo ai difensori.
Come ha, invero, chiarito l'impugnata sentenza a p. 88, richiamando il tenore delle ordinanze del Tribunale dell'11.12.2000 e del 05.02.2001, il calendario delle udienze era stato comunicato con largo anticipo ai difensori. Questi, quindi, avevano il preciso onere (cui non risulta abbiano ottemperato) di attivarsi adeguatamente al fine di prevenire ed evitare le successive coincidenze. L'illustrata congrua giustificazione del rigetto non poteva ovviamente non estendersi anche alla reiterazione delle istanze effettuata nelle date del 23-1-01 e del 30.1.01.
Dedotta violazione degli artt. 17, 18 e 178 c.p.p.. OS e AN denunciano violazione degli artt. 17, 18 e 178 c.p.p., per avere il tribunale riunito il giudizio dei prevenuti a quello principale, dopo averlo irritualmente stralciato, nonostante che nel frattempo fossero state, nel procedimento principale, svolte attività istruttorie.
Per quanto concerne i provvedimenti di separazione e riunione, ne è, anzitutto, pacifica l'inoppugnabilità (Cass. sent. 225/99, Franzin;
4487/95, Moccia;
446/94, Buccafusca;
2675/93, Romeo;
3435/93, Pittori).
Circa, poi, l'espletamento, durante la separazione, di attività istruttoria, è evidente che, al riguardo, gli imputati (lungi dal poter invocare l'istituto dell'abnormità) avrebbero solo potuto eccepire l'inutilizzabilità nei propri confronti degli atti eseguiti in quel periodo ovvero il diritto di reiterarli per quanto eventualmente utile.
Dedotta violazione dell'art. 522 c.p.p., per la modifica sostanziale dell'imputazione avvenuta in dibattimento in riferimento alla collocazione temporale dei fatti ascritti.
AN denuncia la violazione dell'art. 522 c.p.p., per la modifica sostanziale dell'imputazione avvenuta in dibattimento, in riferimento alla collocazione temporale dei fatti ascritti), sollevando questione di legittimità costituzionale (in riferimento all'art. 111, comma 2, Cost.) dell'art. 516 c.p.p. ove consente tale modifica anche se il fatto diverso non tragga origine da fatti emersi in dibattimento. Sul motivo si osserva anzitutto che la modifica della collocazione temporale del fatto non ha integrato un fatto radicalmente nuovo ne' ha impedito all'imputato, secondo quanto puntualizzato dalla Corte d'appello, il pieno estrinsecarsi del suo diritto di difesa. La possibilità di modifica dell'imputazione, anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, è stata poi affermata, con argomenti che qui pienamente si condividono, dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 28.10.1998, Barbagallo). Circa la sollevata questione di legittimità costituzionale, ne è evidente la infondatezza, posto che la garanzia della rapida informazione sulla natura e sui motivi dell'accusa non viene in discussione a fronte di correzioni della contestazione che, come nel caso di specie, non ne investono il nucleo sostanziale. Dedotta violazione dell'art. 522 c.p.p., per la modifica sostanziale dell'imputazione avvenuta in dibattimento in riferimento alle modalità della condotta e al ruolo del prevenuto.
Il AN denuncia la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., in relazione al delitto di cui al capo 23, per essersi accertate modalità di condotta e ruolo del prevenuto diversi da quelli di cui alla contestazione.
Sul punto l'impugnata sentenza ha in maniera logica evidenziato che la precisazione dei ruoli del AN (intermediario) e del RA (destinatario finale) nell'episodio di acquisto dello stupefacente, rispetto a quanto indicato nel capo di imputazione (ove il AN appariva come destinatario finale e il RA come intermediario) non ha modificato la sostanza delle cose, rimasta immutata quanto a protagonisti, fatto storico, collocazione temporale e spaziale della vicenda, e non ha in alcun modo pregiudicato la difesa dell'imputato. Dedotta violazione degli artt. 33 ter e 33 septies c.p.p.. RE e AN denunciano la violazione degli artt. 33 ter e 33 septies c.p.p., per l'attribuzione della cognizione del delitto contestato al Tribunale collegiale, senza che ricorressero i presupposti di cui all'art. 33 quater c.p.p.. L'eccezione è infondata, in quanto, al momento (al quale bisogna far riferimento per la decisione della questione in esame) in cui iniziò il giudizio, non era ancora stato introdotto il nuovo primo comma dell'art. 33 ter c.p.p., che ha attribuito al tribunale in composizione monocratica i delitti ex art. 73 dpr 309/90, e valeva quindi il comma 2 ter dell'art. 247 D. L.vo 51/98, introdotto dall'art. 3 D.L. 145/99 conv. in L. 234/99, che attribuiva al tribunale in composizione collegiale i giudizi già di competenza del tribunale.
DENUNCE DI VIZI ATTINENTI ALLE PROVE.
Dedotta inutilizzabilità delle relazioni di servizio dei Carabinieri OS, D'ES, AN, RA, LA e RE eccepiscono l'inutilizzabilità delle relazioni di servizio dei carabinieri ROS di Milano, illegittimamente considerate quali atti irripetibili. OS, AN, RA e LA rilevano altresi che le dette relazioni sono state illegittimamente ritenute utilizzabili, benché ristampate e rifirmate a distanza dalle operazioni, pur in mancanza della produzione degli originali e in presenza delle contraddizioni emerse dalle testimonianze degli agenti operanti, e nonostante che per talune di esse manchino i filmati cui le stesse si riferiscono e, per altre, la sottoscrizione degli operatori m.lli Furnari e Carpino (vizio quest'ultimo denunciato anche da RI). L'eccezione basata sulla contestata irripetibilità delle relazioni è in sè fondatale comporta l'assorbimento delle altre doglianze). Secondo una parte della giurisprudenza di legittimità, l'irripetibilità è un concetto unitario e deve apprezzarsi in relazione al contenuto e non al tipo di atto, con la: conseguenza che vanno considerati irripetibili non solo le perquisizioni e i sequestri, ma anche gli atti di constatazione e di osservazione, compiuti dalla polizia giudiziaria durante le indagini, in quanto si esauriscono nel momento del loro compimento e, successivamente, ne è ripetibile la sola documentazione. Sono irripetibili, quindi, - in quest'ottica - gli atti che non possono essere rinnovati nella loro ontologica essenza, pur se rievocabili, tramite la lettura del verbale, in un'occasione cronologicamente successiva (cfr., fra le altre, Cass. sent. 8860/00, Guastalegname;
sent. 4095/97, Baldini;
sent. n. 7263/93, Delle Fave;
sent. 6504/00, De Stefani;
sent. 2802/02, Castellano). Secondo un altro indirizzo, invece, costituendo l'inserimento degli atti d'investigazione nel fascicolo per il dibattimento una deroga al principio dell'oralità, cui è improntato il processo penale, il concetto d'irripetibilità non può che coincidere con quello dell'impossibilità materiale e ontologica riferita alla rinnovazione in giudizio del medesimo atto compiuto durante le indagini. Pertanto, mentre sarebbero irripetibili le perquisizioni, i sequestri, le intercettazioni di comunicazioni, le rilevazioni urgenti in luoghi ovvero su cose e persone, tali non sarebbero le relazioni di servizio della polizia giudiziaria riportanti un'attività di constatazione e osservazione, ovvero documentanti le circostanze spazio-temporali di acquisizione della notitia criminis;
posto che, in tali ipotesi, sarebbe sempre assumibile la prova corrispondente attraverso l'esame orale dei verbalizzanti, nel contraddittorio tra le parti. In sostanza, secondo quest'indirizzo, che intende l'irripetibilità come situazione originaria o congenita all'atto, "atti irripetibili" sarebbero solo quelli non rinnovabili oralmente nel giudizio (cfr. fra le altre, Cass. sent. 37286/02, Marucci;
16.03.1999, Marafante;
23.01.1996, Comberiati).
Per risolvere correttamente il problema, appare imprescindibile, oggi, rifarsi al concetto di irripetibilità come risultante dal comma 5 inserito nell'art.. 111 Cost. dalla L. cost. 23 novembre 1999, n.
2. Alla luce di tale novellazione, il concetto si configura propriamente come una deroga (giustificata dall'esigenza di non dispersione della prova e collegata a situazioni non dipendenti dalla volontà di alcuno), non solo e non tanto al principio dell'oralità, quanto, più precisamente, a quello della dialettica istruttoria, ritenuta la via maestra per il migliore accertamento dei fatti.
Ne consegue la conclusione obbligata che l'ingresso nel dibattimento di atti formati anteriormente e unilateralmente può ammettersi solo se il quid probandum che ne costituisce l'oggetto non possa, per motivi di natura oggettiva, pervenire alla cognizione del giudice attraverso una prova assumibile in contraddittorio. L'irripetibilità, quindi, in quest'ottica - oltre che alla sorte personale del potenziale "narrante" - si ricollegherà solo a quegli atti (versati in apposito verbale), che, per la loro natura di riscontro puntuale, asettico e contestuale di una realtà spazio- temporale colta nella sua non riproducibile istantaneità, non sono materialmente e soddisfacentemente rinnovabili nel giudizio. È il caso, ad es., delle perquisizioni, dei sequestri, delle operazioni di intercettazione, degli arresti, dei fermi, delle rilevazioni urgenti di luoghi o su cose e persone, delle analisi di reperti non più disponibili.
Quando, invece, l'atto consiste nel riporto narrativo di una esperienza sensoriale "aperta", facilmente soggetta a più o meno consci "filtri" soggettivi di ordine selettivo e/o interpretativo, esso può, evidentemente, sempre essere rinnovato attraverso la deposizione dell'"esperiente" assunta nel contraddittorio delle parti, che consentirà anche di penetrare compiutamente ed efficacemente all'interno di quei filtri, in modo da assicurare la massima approssimazione alla verità dei fatti.
Applicando tali principi alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria - che sono, è bene ricordare, atti redatti per iscritto che, al contrario delle "comunicazioni" (informazioni iniziali diretta al P.M. circa una notizia di reato), e delle "annotazioni" (modalità ordinaria di documentazione, anche se a carattere eventualmente sommario, dell'attività d'indagine non soggetta a verbalizzazione), non sono disciplinati dal codice di rito e si rivolgono al responsabile dello stesso ufficio, per portarlo a conoscenza dell'attività compiuta (che può anche non attenere a funzioni di polizia giudiziaria) - è evidente che esse, allorché riportino, come nei casi oggetto di processo, resoconti di attività consistenti in appostamenti, pedinamenti, constatazioni e osservazioni, su cui è sempre possibile ottenere, nella compiutezza e trasparenza garantita dal contraddittorio, la rievocazione testimoniale dei verbalizzanti, non possono essere considerati atti "irripetibili" agli effetti della lett. b) del comma 1 dell'art. 431 c.p.p.. Ciò chiarito, deve peraltro rilevarsi, in relazione all'esito dell'eccezione seguente, che la accertata inutilizzabilità delle relazioni scritte come fonte diretta di prova non ha riflessi, in conseguenza del complessivo quadro probatorio emerso e, in particolare, delle sostitutive risultanze delle audizioni dibattimentali dei verbalizzanti, sulle posizioni degli imputati i cui ricorsi non vengono accolti (il tutto giusta quanto sarà illustrato in appresso).
Dedotta inutilizzabilità delle testimonianze rese dagli agenti firmatari delle relazioni di servizio.
OS, AN, RA, LA e RE rilevano che illegittimamente, sono state considerate utilizzabili, nonostante la trasmissione dei vizi degli atti redatti, le testimonianze rese dagli agenti firmatari delle suddette relazioni.
Il motivo è infondato.
In coerenza, invero, con l'ovvio assunto che nell'ipotesi in esame l'elemento di prova è costituito dalla (sola) dichiarazione del testimone (Cass. sent. 6791/99, Ventrice), e col chiaro tenore dell'art. 499, comma 5, c.p.p., che non richiede particolari requisiti per i documenti che lo stesso può essere autorizzato a consultare, tranne la loro redazione da parte sua, nessun rilievo inficiante sulla deposizione possono avere vizi comportanti l'inutilizzabilità dibattimentale dei medesimi.
Circa poi il citato requisito della redazione, va sottolineato che, poiché la formazione della documentazione de qua avviene per lo più in un momento successivo da parte del superiore gerarchico o del responsabile dell'ufficio, per redattori degli atti di documentazione dell'attività compiuta da testi che siano ufficiali od agenti di P.G. devono intendersi non solo i soggetti che li hanno materialmente compilati e quelli (eventualmente diversi) che, sottoscrivendoli, se ne siano assunta la paternità ma anche quanti abbiano comunque cooperato alla formazione degli atti stessi, riferendo al compilatore il proprio operato (Cass. sent. 6791/99, Ventrice, cit.). Ancora, va precisato - sempre in coerenza col dato, già ricordato, che nei casi in discorso la prova è costituita dalla deposizione testimoniale dei soggetti esaminati, e non dagli atti della polizia consultati - che nessun rilievo inficiante può avere neppure il fatto che la consultazione in aiuto della memoria comporti in concreto una lettura particolarmente estesa dell'atto (cfr. sul punto Cass. sent. 6791/99, Ventrice, cit.). Dedotta inutì llzzabilità delle intercettazioni telefoniche. RI e XH eccepiscono l'inutilizzabilita delle intercettazioni telefoniche per omessa motivazione sui presupposti di autorizzabilità e prorogabilità delle stesse.
RI eccepisce tale inutilizzabilità anche per l'omessa motivazione sui presupposti dell'utilizzo di impianti diversi da quelli della Procura procedente.
La seconda eccezione e la prima, quale formulata da XH, sono del tutto astratte e genetiche e non recano alcun riferimento atto a identificare le intercettazioni in discorso e a verificarne la concreta rilevanza in rapporto alla posizione dei ricorrenti. Generica deve essere considerata anche la prima eccezione, quale formulata dal RI (anche con riferimento alle intercettazioni ambientali), che, pur indicando alcuni estremi delle intercettazioni censurate, non ne opera un argomentato collegamento con le risultanze probatorie concretamente utilizzate nei suoi confronti e omette di chiarire con precisione se si riferisca a decreti di autorizzazione o di proroga.
Quanto comunque all'unica telefonata utilizzata dalla Corte di merito (n. 2750 dell'11 dicembre 1996 sull'utenza di FI n. 0 335/63 41591), per la quale può rilevarsi dall'impugnata sentenza coincidenza di estremi con una di quelle indicate in ricorso, si osserva che la stessa si inserisce nell'ambito delle numerose proroghe indotte dal persistere dell'attività criminosa dell'utente, facenti capo al decreto autorizzativo del 4 settembre 1996, fornito di ampia e pertinente motivazione.
Dedotta illegittimità della consentita rinuncia del P.M. a numerosi suoi testi e della successiva riammissione di alcuni di essi, unitamente a un altro non indicato dalle parti, ex art. 507 c.p.p.. OS e AN eccepiscono, unitamente a NZ, la violazione degli artt. 495, comma 4 bis, 178 e 185 c.p.p., per avere il Tribunale (la cui decisione è stata confermata dalla Corte di merito) consentito la rinuncia del P.M. a numerosi suoi testi pur nel dissenso delle difese, e pretendendo illegittimamente una deduzione, da parte delle medesime, di specifica utilità dei testi stessi. Deducono che poi il Tribunale ha illogicamente riammesso alcuni dei predetti testi (NO e Sapone), in una all'aggiunta ex art. 507 c.p.p., denunciata anche da RA, di altro teste (Cristiano).
L'eccezione è infondata.
Sulla scia, invero, di quanto ha già correttamente osservato la Corte di merito, richiamando quanto sul punto argomentato dal primo giudice, deve rilevarsi che l'introduzione, operata dall'art. 17 della L. 397/2000, del comma 4 bis nell'art. 495 c.p.p., alla cui stregua ciascuna parte può rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta, se, da un lato, ha indubbiamente inteso sciogliere (optando per la soluzione negativa) i dubbi interpretativi circa l'ammissibilità di una rinuncia unilaterale della parte ai propri testi, subordinandola al consenso dell'altra parte, con la conseguenza che, in presenza di questo, il giudice può senz'altro depennare i testi rinunciati, dall'altro lato ha sicuramente posto dei problemi di coordinamento fra l'opposizione alla rinuncia, che formalmente la paralizzerebbe, e la regola di cui all'art. 468, comma 1, c.p.p. (di cui è un riflesso quella dell'art. 499, comma 1, c.p.p.), che impone la previa specificazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame. Le circostanze su cui un teste rinunciato è stato ammesso, infatti, sono state indicate dalla parte rinunciante, che, con la sua rinuncia, ha univocamente segnalato, nella sua prospettiva, la supefluità della circostanza stessa o della specifica assunzione (già richiesta) su di essa. È evidente, dunque, che, mancando, pur dopo un espresso invito del giudice in tal senso (quale nella specie fu in concreto rivolto), una qualsiasi deduzione della controparte circa un persistente (e rovesciato) interesse all'assunzione ex adverso rinunciata, non può tacciarsi di illegittimità l'implicita adesiva valutazione di superfluità della prova che il giudice, nell'esercizio del potere di cui al comma 4 dell'art. 495 c.p.p., abbia operato, consentendone la rinuncia, pur in assenza del consenso dell'altra parte.
Nessun dubbio vi può essere poi sulla legittimità dell'assunzione, disposta dal giudice, di testi di cui era stata consentita la rinuncia, o mai indicati dalle parti, non potendo tali circostanze costituire un limite all'esercizio del potere officioso di cui all'art. 507 c.p.p., inteso a soddisfare pienamente l'esigenza di un accertamento imparziale e obiettivo dei fatti rilevanti per la definizione della causa (cfr. Corte cost. 111/1993). Dedotta illegittimità della mancata acquisizione degli interrogatori resi dal collaborante HA nel corso delle indagini preliminari. A venoso e NZ si dolgono della irritualmente ritenuta irreperibilità del già collaborante HA e della mancata acquisizione degli interrogatori da lui resi in fase di indagini preliminari a sensi dell'art. 512 c.p.p. ovvero, stante il consenso delle parti, a sensi dell'art. 493, comma 3, c.p.p. con sollevazione, in subordine, da parte del NZ, di questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 cpv. c.p.p. (là dove non prevede la possibilità dell'acquisizione de qua nell'ipotesi di successiva irreperibilità del dichiarante, anche se frutto di libera scelta del medesimo).
Le doglianze sono infondate.
I ricorrenti, infatti, non sono legittimati a invocare direttamente le citate norme codicistiche, in quanto in primo grado non chiesero affatto l'acquisizione degli interrogatori predibattimentali dello HA, ma anzi si opposero alla relativa richiesta formulata dal P.M., la quale fu respinta in ragione di una non illogica valutazione di volontarietà della irreperibilità dello HA. In relazione al giudizio di appello, ogni questione sull'acquisizione de qua - ammessa e non concessa la superabilità della detta valutazione - avrebbe quindi, da parte loro, potuto e dovuto essere sollevata solo alla luce del primo comma dell'art. 603 c.p.p. (cfr. Cass. sent. 4973/95, Scorzelli), e solo sotto tale profilo (non oggetto di specifica deduzione nei ricorsi) la sentenza di appello avrebbe conseguentemente potuto essere impugnata in questa sede. Irrilevante, alla luce di tanto, è la questione di legittimità costituzionale sollevata dal NZ, la cui manifesta infondatezza emerge del resto con chiarezza dal tenore del novellato art. 111 della Costituzione. Dedotta illegittimità della mancata acquisizione del verbale di altro dibattimento concernente l'esame del teste Comm. Martino. Su tale doglianza, sollevata da A venoso, l'impugnata sentenza ha reso congrua motivazione a p. 173 e nel ricorso non si segnala alcun concreto interesse alla sua reiterazione.
Dedotta illegittimità della mancata acquisizione dell'articolo apparso su "La Repubblica" in data 08.06.2000 e dei documenti allegati all'esposto anonimo, e dedotto immotivato diniego di accertare l'esistenza di eventuali procedimenti disciplinari a carico dei testi operanti dei ROS..
Su tale questione, articolata, in modo peraltro generico, da OS, l'impugnata sentenza ha reso congrua motivazione a p. 102. Dedotta illegittimità della mancata assunzione del teste PO e della mancata acquisizione di documentazione fiscale. ST denuncia la mancata assunzione del teste PO e la mancata acquisizione della documentazione fiscale richiesta per dimostrare i rapporti leciti con i due collaboranti. La Corte d'appello ha adeguatamente motivato (a pp. 134 s.) sulla irrilevanza delle istanze istruttorie menzionate e nel ricorso non si segnala alcun concreto (non vagliato) interesse al riguardo. Dedotta irritualità del riconoscimento vocale per via testimoniale. RI, RA, OS, AN, OD e ES rilevano che si è irritualmente proceduto al riconoscimento della voce degli interlocutori di telefonate attraverso la deposizione di un agente di p.g., senza disporre la necessaria perizia fonica (da RA espressamente richiesta).
La doglianza è infondata.
Non si rinviene, invero, nel sistema processuale alcun ostacolo alla piena legittimità di una deposizione (di cui va ovviamente e nella specie è stata vagliata con cura l'attendibilità) avente a oggetto il riconoscimento, operato dal teste, di una voce da lui conosciuta, senza che sia necessario disporre al riguardo perizia fonica, pur se richiesta dalla parte, considerato che la perizia non costituisce prova ma semplice mezzo, in sè neutro, di verifica e interpretazione delle prove vere e proprie, rappresentate esclusivamente dalle registrazioni delle conversazioni (Cass. 08.06.1994, Morabito). DENUNCE ATTINENTI ALLA MANCATA FRUIZIONE DEL RITO ABBREVIATO. Dedotta violazione dell'art. 4 ter D.L. 82/2000 e dell'art. 268, commi 7 e 8, c.p.p..
OS e RA lamentano la violazione dell'art. 4 ter D.L. 82/2000 e dell'art. 268, commi 7 e 8, c.p.p., per essersi loro impedito di scegliere il rito abbreviato previa la cognizione delle trascrizioni peritali delle intercettazioni telefoniche, già disposte ma non ancora espletate.
Il motivo non ha pregio.
Il diritto a optare per il rito abbreviato, restituito in via transitoria dall'alt. 223 del D. L.vo 19-2-98 n. 51, non implicava certo, infatti, anche quello a uno slittamento del processo utile a ulteriori acquisizioni. In ogni caso, poi, nella specie erano già disponibili le bobine, di valore probatorio sicuramente preminente rispetto alle (non ancora disponibili) trascrizioni peritali. Dedotta illegittimità del dissenso espresso dal P.M. in ordine alla richiesta del rito abbreviato.
AN e ST censurano il dissenso del P.M. sulla richiesta di rito abbreviato.
Il primo contesta in particolare l'assunto secondo cui male avrebbe fatto l'imputato a non tempestivamente avvalersi della facoltà di accedere a detto rito in forza della normativa transitoria di cui all'art. 223 del D. L.vo 51/1998 (come modificato dall'art. 56 della L. 16.12.1999, n. 479), e il secondo rileva che detto dissenso è
stato basato sulle ulteriori esigenze di indagine a carico del prevenuto, e avallato dalla Corte di merito col rilievo "a posteriori" dell'emersione in dibattimento di nuovi elementi a sostegno dell'accusa.
Le eccezioni sono da respingere.
Al di là, infatti, del riferimento (operato, invero, dalla Corte di merito per ritenere giustificata la preclusione all'ulteriore recuperabilità del rito speciale, prevista - a condizione del mancato inizio dell'istruttoria dibattimentale - dal D.L. 07.04.2000, n. 82, conv. nella L. 06.06.2000, n. 144) al mancato ricorso alla normativa transitoria di cui all'art. 223 del D. L.vo 51/1998 (come modificato dall'art. 56 della L. 16,12.1999, n. 479), l'impugnata sentenza ha fornito una non illogica motivazione circa la legittimità del dissenso del P.M., in relazione alla necessità di un approfondimento istruttorio nei riguardi dei due prevenuti, riscontrata dalle reali acquisizioni dibattimentali (vedi risultanze dell'analisi dei tabulati, quanto al ST, ed elementi per l'attribuzione del cellulare, quanto al AN, dimostrati dal passaggio motivazionale di p. 638 della sentenza di prime cure, ove si accenna al riconoscimento vocale della voce di RA registrata sull'utenza posta in collegamento con quella del AN). Dedotta illegittimità del rigetto della richiesta di rito abbreviato, reiterata prima dell'istruttoria dibattimentale RE assume che la richiesta del rito speciale, reiterata prima dell'istruttoria dibattimentale con subordinazione a integrazione probatoria, avrebbe dovuto essere valutata, secondo una lettura costituzionalmente corretta, alla luce delle modifiche introdotte dalla già vigente L. CA e, conseguentemente, accolta. Il motivo non è fondato.
La richiesta "condizionata" non era, infatti, ammessa dal regime transitorio (art. 223 del D. L.vo 51/1998 (come modificato dall'art. 56 della L. 16.12.1999, n. 479), applicabile al prevenuto al momento dell'anzidetta reiterazione.
La disparità di trattamento rispetto agli imputati rientranti, per lo stato del procedimento, sotto l'immediato vigore del rito speciale, come rimodellato dalla L. 16.12.1999, n. 479, è all'evidenza giustificata dalle inevitabili differenze temporali di disciplina che ogni nuova normativa produce.
Quanto invece al prospettabile discrimine rispetto alla più ampia rimessione in termini garantita dalla sopravvenuta disciplina transitoria introdotta dal D.L. 07.04.2000, n. 82, conv. nella L. 06.06.2000, n. 144, è evidente che l'imputato avrebbe dovuto subito,
e prima dell'espletamento di ulteriore attività istruttoria (che ha invece in sè determinato, poi, sulla questione, un insuperabile effetto preclusivo), invocarla a proprio favore, eccependo contestualmente l'incostituzionalità della sua inestensibilità alle situazioni (quale quella di specie) di istruzione dibattimentale avviata dopo il 2 gennaio 2000.
Dedotta illegittimità del diniego del rito abbreviato richiesto a seguito della modifica sostanziale dell'imputazione avvenuta in dibattimento.
AN denuncia l'illegittimità del diniego del rito abbreviato richiesto a seguito della modifica sostanziale dell'imputazione avvenuta in dibattimento, in riferimento alla collocazione temporale dei fatti ascritti, sollevando questione di legittimità costituzionale (in relazione agli artt. 111, 24 e 3 Cost.) della disciplina sul rito speciale nella parte in cui non consente, al verificarsi di tale modifica, la rimessione in termini per richiederlo.
È evidente che la richiesta del rito speciale avanzata a istruttoria iniziata non era in alcun modo accoglibile alla stregua della relativa disciplina processuale.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale, se ne sottolinea l'irrilevanza, posto che il AN aveva a suo tempo già richiesto il rito abbreviato, onde la modifica dell'imputazione avrebbe potuto semmai essere da lui invocata solo per desumerne, con articolate deduzioni, l'eventuale conseguente incongruenza dei motivi addotti dai giudici di merito a giustificazione del diniego della relativa diminuente.
QUESTIONI DI "MERITO".
RICORSI DEGLI IMPUTATI.
UT IO e OD MB.
UT e OD - imputati del reato (capo 35) di cui agli artt. 110 c.p. e 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (commesso in Milano il 6-12-1996),
per avere, in concorso fra loro e con altri, illecitamente acquistato e detenuto eroina, condannati dal Tribunale, con sentenza confermata in appello, rispettivamente a 9 anni di reclusione e 60 milioni di multa, e a 10 anni di reclusione e 70 milioni di multa - denunciano col primo motivo:
- la manifesta illogicità dell'impugnata sentenza nella motivazione relativa alla valutazione delle chiamate in correità di SH e FI, che sono state ritenute genuine, spontanee e reciprocamente riscontrantisi, nonostante il riconosciuto interesse ai vantaggi della collaborazione e l'affidamento della difesa a un unico difensore;
- l'assenza comunque di precisi riscontri alle dette chiamate, tali non potendo essere considerati:
- quanto al OD:
- l'equivoco appunto nell'agenda di FI (tenuto anche conto di quanto riportato nell'agendina di HA El Sayed);
-i risultati incerti delle intercettazioni telefoniche, anche in riferimento all'individuazione della voce del OD inammissibilmente desunta dalla testimonianza del maresciallo NO;
-l'inverosimiglianza della visualizzazione dei carabinieri del 6-12- 1996;
- quanto all'UT:
-l'osservazione di P.G. del 6-12-1996 (che non attesta l'effettiva presenza dell'imputato);
-l'incongruenza dell'iter identificativo dell'imputato quale interlocutore di FI.
Col secondo motivo deducono mancata assunzione della prova decisiva, consistente nell'acquisizione della cartella clinica in possesso del difensore, attestante la data di un intervento chirurgico subito dal OD, inteso a dimostrare la falsità di quanto a proposito di esso riferito dall'FI.
Lamentano infine l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, pur in presenza di uno specifico motivo di gravame sul punto.
Il ricorso dell'UT è inammissibile per tardività. L'imputato, infatti, ha presentato il ricorso il 20.06.2003, laddove il termine scadeva il 19.06.2003 (che non era festivo), in quanto la motivazione della sentenza, emessa il 06.03.2003 con termine per il deposito di gg. 60 (scadenti il 05.05.2003), fu depositata nei termini. Il ricorso del OD è infondato.
In ordine al primo motivo, invero, si osserva:
- che l'impugnata sentenza ha dato ampia e congrua motivazione circa l'attendibilità intrinseca dei due collaboranti SH e FI, prendendo in specifica considerazione e logicamente confutando le obiezioni riproposte nel ricorso (v. in particolare pp. 106-109 della sentenza);
- che la valenza degli addotti riscontri documentali (appunto di HA relativo ad "Abu Coda"; annotazione sull'agenda di FI del numero di cellulare dell'imputato) alle già convergenti chiamate dei collaboranti non è sminuita dalle deduzioni del ricorrente, considerato, da un lato, che nella sentenza si evidenzia il soprannome con cui il prevenuto, personalmente individuato da FI, era conosciuto anche da SH, ma non si afferma che "coda" in arabo significa "codino", e, dall'altro, che quanto rilevato in ricorso in ordine all'appunto nell'agendina di HA integra circostanza di fatto peraltro in sè non in sè incompatibile con quanto affermato in sentenza;
- che l'individuazione del OD come interlocutore delle telefonate intercettate, oltre che dalla testimonianza del NO, emerge dal raccordo tra l'intercettazione e la osservazione dei CC (oggetto di deposizione testimoniale) e dall'utilizzo, nella telefonata del 6-12- 1996, del cellulare dell'UT.
- che la contestazione circa l'inverosimiglianza della visualizzazione dei carabinieri del 6-12-1996 rimane un puro asserto, restando comunque centrale e risolutivo - al di là di possibili errori di orario - il dato visualizzato dell'ingresso di FI, prima nel civico di De LO e poi nel civico del OD.
Quanto al secondo motivo di ricorso, si rileva che gli accertamenti disposti presso il carcere circa l'intervento chirurgico cui il OD sarebbe stato sottoposto durante la detenzione non hanno portato a nulla e che, in ogni caso, tale circostanza, che il difensore ha invano chiesto di provare con la produzione di una cartella clinica appare priva di rilievo, sia in relazione all'epoca (anteriore) di commissione dei fatti, sia ai fini della valutazione di attendibilità di FI, che ha riferito di aver visto una cicatrice sull'addome del OD, posto che, da un lato, tale cicatrice può afferire a fatto diverso e, dall'altro, il suo ricordo ben può risalire a un'epoca successiva ai fatti di causa. Circa, infine, il trattamento sanzionatorio, lo stesso risulta congruamente motivato in sentenza a p. 143.
LF OR e ZI ST.
LF, imputato del reato ex art. 74, comma 2, dpr 309/90 (appartenenza all'associazione finalizzata al narcotraffico capeggiata da LF RO: capo 4 della rubrica), condannato in primo grado a 10 anni di reclusione e patteggiale in appello la pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, e ZI, imputato del reato ex artt. 110 c.p. 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (concorso in importazione, trasporto e detenzione di Kg 1,1 di cocaina: capo 117), condannato in primo grado ad anni 9 di reclusione e 60 milioni di multa e patteggiante in appello la pena di anni 6 di reclusione ed euro 20658 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche, si lamentano del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza, posto che l'impugnata sentenza, a fronte del patteggiamento della pena fra le parti, ha dato congrua contezza delle convincenti prove emerse a carico dei prevenuti.
OS OL.
OS - imputato del reato ex artt. 81 cpv. c.p., 74, comma 2, dpr 309/90 (appartenenza all'associazione finalizzata al narcotraffico capeggiata da RA NC) (capo 5), del reato ex artt. 110 c.p., 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (ricevimento di due chili di eroina) (capo 20) e del reato ex artt. 110 c.p., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, dpr 309/90 (importazione, trasporto e cessione di Kg 22,5 di eroina) (capo 69), condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, alla pena di anni 16 di reclusione e 110 milioni di multa - deduce:
- il mancato congruo vaglio dell'attendibilità dei due chiamanti SH e FI, in relazione, in particolare, ai rapporti del primo con i servizi segreti e con il terrorismo internazionale, alla conoscenza della collaborazione reciproca e di quella di HA, alla comunanza del difensore, al ruolo ambiguo di CA VA e ai contatti della stessa con SH;
- l'incongrua e immotivata attribuzione del delitto associativo, nonostante le risultanze deponenti per un'attività del tutto individuale e l'assoluzione per lo stesso reato pronunciata dalla C. app. di Torino in data 01.03.2002;
- l'incongrua e immotivata attribuzione dei delitti fine, duplicati nonostante l'unitarietà e desunti dalle sole propalazioni degli inaffidabili SH e FI, rese ancora più incerte dalle carenze delle relazioni e delle indagini;
- l'immotivato diniego delle attenuanti generiche (nonostante l'incensuratezza e la giovane età) e dell'attenuante ex art. 114 c.p., nonché dei minimi edittali.
Il ricorso è infondato.
In relazione, invero, all'attendibilità dei collaboranti SH e FI, deve richiamarsi quanto già osservato per l'analogo motivo dedotto da OD, ribadendosi che l'impugnata sentenza, letta congiuntamente a quella di primo grado, non ignorando le gravi accuse rivolte all'SH in Egitto e prendendo adeguatamente in esame le specifiche obiezioni avanzate dal ricorrente, ha dato ampio e congruo conto delle ragioni di affidabilità e credibilità dei soggetto in questione.
Circa il delitto associativo, premesso che molti rilievi del ricorrente sono di ordine valutativo e fattuale, si osserva che la sussistenza del sodalizio è stata adeguatamente motivata dalla Corte di merito col riferimento alle dichiarazioni di SH e FI (indicative fra l'altro dei ruoli dei componenti), agli esiti di intercettazioni e controlli, ai dati contenuti in una agendina del AN, e, per quanto concerne in particolare la partecipazione dell'OS, alle dichiarazioni di ME, AF e FI, che collegano stabilmente l'imputato al gruppo del RA, agli esiti di controlli e alle circostanze stesse del suo arresto.(avvenuto in casa della fidanzata di AN).
Del tutto generico è poi in ricorso il richiamo alla sentenza assolutoria pronunciata dalla Corte d'appello di Torino in data 01.03.2002. Quanto ai delitti fine, premessa anche qui la natura valutativa e fattuale di molti rilievi del ricorrente, si osserva che a decisiva comprova delle accuse la Corte d'appello ha richiamato le convergenti chiamate di SH e FI e i riscontri costituiti dai risultati di intercettazioni telefoniche e da osservazioni di P.G. (oggetto di deposizione dibattimentale), confermativi della diretta partecipazione del prevenuto.
Nè per i delitti in esame può parlarsi di unico fatto, stante la netta separatezza di tempi e "direzione" delle consegne. Ampiamente e logicamente motivato (con riferimento al ruolo di OS nell'associazione e al suo speciale rapporto con il capo della stessa), infine, è il diniego delle attenuanti generiche (nonostante l'incensuratezza e la giovane età) e dell'attenuante ex art. 114 cp., nonché di qualsivoglia diminuzione di pena.
SK ER.
SK, imputato del reato ex artt. 81, 110 cp., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, dpr 309/90 (capo 78) (concorso in importazione, trasporto e detenzione di di Kg 19 di eroina), condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, ad anni 14 di reclusione e 80 milioni di multa, denuncia il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità (non avendo la Corte di merito dato conto dell'affidabilità dei chiamanti e della consistenza delle prove a carico), nonché sul diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile, in quanto generico e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, da un lato, accuratamente vagliato l'attendibilità dei chiamanti (v. pp. 106- 109), sulla cui duplice chiamata, riscontrata dai risultati di intercettazioni telefoniche, si è logicamente fondata l'affermazione di responsabilità, e, dall'altro, congniamente motivato (col riferimento al quantitativo di droga e al contesto criminale della condotta) sul diniego delle attenuanti generiche.
RD ON.
RD - imputato del reato ex artt. 110 cp. 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (concorso in importazione, trasporto e detenzione di eroina)
(capo 43), condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, alla pena di anni 1 di reclusione e 10 milioni di multa irrogata in aumento per continuazione sulla pena inflitta con sent C. app. Milano del 17.04.1998 -, oltre a lamentarsi del mancato accoglimento delle richieste subordinate, denuncia vizio di motivazione e violazione di legge, per avere la Corte di merito fondato la affermazione di responsabilità sull'unico insufficiente indizio che il prevenuto, alcuni giorni dopo il fatto relativo a un ignoto corriere di droga alla guida di una Opel Omega nera, sia stato trovato con della droga alla guida di una macchina dello stesso tipo. Il ricorso è fondato.
A carico dell'imputato, invero, vi è solo l'unico indizio costituito dalla circostanza che alla consegna della droga in data 1 giugno 1997 provvide un corriere alla guida di una Opel Omega nera e che in data 11 giugno 1997 il RD venne trovato a bordo di una macchina di tal tipo con 11,5 kg. di eroina.
Tale indizio è palesemente insufficiente a fondare da solo un'affermazione di responsabilità, tanto più se si considera che nella stessa sentenza impugnata si da atto che nell'organizzazione per conto della quale fu effettuata la consegna esisteva un soggetto che aveva lo specifico incarico di "reclutare e raccordare i corrieri" (che, quindi, erano più di uno) che da i paesi slavi portavano la droga in Italia.
Non emergendo dall'impugnata spazio alcuno per un approfondimento della posizione del RD, la stessa deve, pertanto, in relazione a tale imputato, essere annullata senza rinvio per non aver commesso il fatto.
RI NI.
RI, imputato del reato ex artt. 110 c.p., 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (detenzione continuata e cessione di ingente quantità di eroina) (capo 53) e del reato ex artt. 110 c.p., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, dpr 309/90 (illegittimo acquisto di ingente quantità di eroina) (capo 54), condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, alla pena di 16 anni di reclusione e 80 milioni di multa, deduce:
- l'inadeguata valutazione delle prove d'accusa, costituite essenzialmente dalle chiamate in correità, di cui non sono state rilevate le insufficienze, inesattezze e contraddizioni, anche in relazione al proscioglimento in primo grado dal delitto associativo;
- l'inesatta valutazione delle dich.ni di Di Prima Carmelo, che, in realtà, scagiona il prevenuto;
- il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, per l'omessa considerazione delle contraddizioni e delle incertezze delle chiamate, delle assoluzioni pronunciate nei confronti di correi e dell'incertezza sulla stessa identificazione del prevenuto;
- il vizio di motivazione sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche, nonché sulla sussistenza dell'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 80 dpr 309/90, ritenuta nonostante l'inferiorità del quantitativo di droga a quello, di 5 kg, considerato necessario al riguardo dallo stesso tribunale.
Il ricorso è infondato.
L'impugnata sentenza, invero, sottolineando la sicurezza della diretta identificazione del RI operata da SH e FI (al di là quindi di possibili erronee indicazioni indirette), ha dato adeguato e logico conto dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, col riferimento alle dichiarazioni dei predetti, corredate, quanto al reato di cui al capo 54, dai riscontri costituiti dai risultati delle intercettazioni telefoniche e, quanto al reato di cui al capo 53, dal riscontro logico costituito dalle necessarie "referenze" pregresse per "collaborare" con FI e da una telefonata confermativa di una particolare circostanza di fatto riferita da FI.
Quanto alle dichiarazioni del Di Prima, le stesse sono richiamate in sentenza per illustrare il contesto originario in cui si era mosso l'imputato.
Generici e/o non pertinenti sono i richiami di ricorso alle imprecisioni e contraddizioni dei chiamanti, all'assoluzione di altri soggetti e alla stessa assoluzione dell'imputato per il delitto associativo (che il primo giudice ancorò proprio alle modalità della provata commissione dei delitti specifici).
Congrua motivazione è poi contenuta in sentenza in ordine alla pena e al diniego delle attenuanti generiche.
Inconferente è infine la doglianza sull'aggravante dell'ingente quantità, posto che nel reato base di cui al capo 53 è in fatto contestata una cessione di ben più di 5 chili di droga. ES GI.
ES, imputato del reato ex art. 74, comma 2, dpr 309/90 (appartenenza all'associazione finalizzata al narcotraffico capeggiata da CA MB) (capo 1) e del reato ex artt. 110 c.p. 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (concorso in illecita detenzione e cessione di Kg 6 di eroina) (capo 17), condannato in primo grado alla pena di anni 11 di reclusione e lire 60 milioni di multa, ridotta in appello ad anni 7 di reclusione ed euro 20660 di multa:
- deduce che la Corte di merito ha dato erronea lettura delle risultanze processuali quanto al reato fine, ignorando circostanze evidenziate dal primo giudice e confondendo due episodi diversi e, di conseguenza, i riscontri utilizzati a conferma dell'accusa del collaborante FI;
- quanto al delitto associativo, censura l'utilizzo di episodi non provati e neppure contestati e di circostanze sostanzialmente neutre ai fini accusatori, non senza richiamare circostanze favorevoli ignorate dai giudici di merito e prove illegittimamente non ammesse;
- con motivi aggiunti ribadisce in particolare l'assenza di un quadro probatorio appagante in ordine al delitto associativo e censura altresì la ritenuta aggravante di cui all'art. 80 dpr 309/90, che, pur ritenuta prevalsa dalle generiche, ha comunque influito sul trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è infondato.
Riguardo al reato fine, invero, la responsabilità dell'imputato è affermata dalla Corte di merito sulla base della precisa accusa di FI e del riscontro costituito dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche fra lo stesso ES e FI e fra quest'ultimo e De LO TO.
Le articolate obiezioni mosse nel ricorso alla ricostruzione operata dalla Corte di merito sono sostanzialmente in fatto e tendono peraltro solo a una marginale ridefinizione di alcune coordinate dell'episodio criminoso.
Circa il delitto associativo, oltre alla precisa accusa di FI, vengono dalla Corte di merito persuasivamente richiamate le plurime frequentazioni, da parte del prevenuto, e nel contesto delle carrozzerie coinvolte nell'attività criminosa, di importanti personaggi inseriti nel traffico di stupefacenti, e un significativo episodio relativo a un contatto stabilito col prevenuto da BB AM.
Anche su tale ricostruzione il ricorrente solleva obiezioni valutative e di fatto e invoca altresì circostanze sui rapporti di lavoro da lui avuti col FF, che la Corte di appello non nega ma ritiene ragionevolmente ininfluenti al fine di incrinare la valenza degli esposti elementi d'accusa.
Inammissibile, in quanto dedotta solo nei motivi aggiunti, è la contestazione relativa all'aggravante dell'art. 80 dpr 309/90. RR OG.
RR, imputato del reato ex art. 74, comma 2, dpr 309/90 (appartenenza all'associazione finalizzata al narcotraffico capeggiata da Gashi Agim) e del reato ex artt. 110 c.p. 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (concorso in importazione, detenzione e cessione di Kg 2,5 di eroina) (capo 11), condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, ad anni 10 di reclusione, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito dato una lettura parziale e preconcetta delle relazioni di servizio circa il ruolo dell'autovettura del prevenuto e suo personale nelle vicende di droga curate principalmente dal cugino NE VA. In relazione in particolare all'episodio del 16-7-1996 vi sarebbero stati travisamenti e forzature nell'attribuire con certezza al prevenuto la cessione riscontrata.
Palesi forzature caratterizzerebbero anche la ravvisata partecipazione al sodalizio, laddove, al massimo, si sarebbe potuto ipotizzare un concorso esterno.
Il ricorso è infondato.
Sull'episodio specifico, invero, sono state decisivamente richiamate dalla Corte di merito la telefonata sulla utenza dell'imputato e la successiva consegna della droga da parte del conducente della sua autovettura, identificato da un operante proprio nel ricorrente. Le obiezioni mosse nel ricorso a tale ricostruzione sono di carattere valutativo e tendono, da un lato, a screditare la identificazione suddetta sol perché non riportata nella relazione di servizio (senza considerare che un collegamento fra più dati della propria memoria può a volte compiersi meglio a distanza di tempo e a mente fredda) e, dall'altro, ad avallare una versione alternativa dei fatti puramente ipotetica (prestito ad altri dell'autovettura, corredata di kit telefonico).
Per il delitto associativo, l'impugnata sentenza evidenzia un complesso di elementi idoneo a dimostrare uno stabile apporto collaborativo all'organizzata attività del cugino NE (telefonata del 23-6-1996, utilizzo dell'autovettura per i contatti relativi alla droga, episodio specifico e correlativa dimestichezza con (Castrati), che nel ricorso si tenta di contestare attraverso un minuzioso esame delle risultanze processuale, che non supera peraltro la soglia della ricostruzione e valutazione alternativa dei fatti. D'ES NO.
D'ES - imputato del reato ex artt. 110 c.p., 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (concorso in detenzione continuata e cessione di eroina e cocaina) (capo 101), condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, alla pena di anni 9 di reclusione e 60 milioni di multa - deduce:
- che l'affermazione di responsabilità si è basata sulla sola chiamata di SH, senza un congruo vaglio della sua credibilità personale e dell'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni e senza la presenza di validi riscontri esterni;
- che, in particolare, gli addotti riscontri si risolvono in circostanze del tutto neutre e, inoltre, non sono stati presi in considerazione una serie di riscontri addirittura "negativi";
- che, anche a credere allo SH, mancherebbero gli estremi per una vera responsabilità concorsuale.
Il ricorso è fondato.
A carico del prevenuto vi è, invero, la dichiarazione di SH, secondo il quale fu lui a presentargli La GR EO, dal quale l'egiziano ebbe poi a ricevere ingenti quantitativi di droga. Ora, da un lato, non può in diritto ritenersi che un mero e gratuito atto di presentazione di una persona ad un'altra in vista del generico possibile stabilirsi fra i due di una collaborazione criminosa integri di per sè - in mancanza di qualsiasi concreto elemento indicativo di una diretta connessione anche "volitiva" rispetto a un evento specifico (cfr. Cass. 14.02.1984, Ceriani) - una fattispecie di concorso del presentatore nella attività frutto di tale collaborazione, sia pure limitatamente (secondo quanto significativamente ritenuto dagli stessi giudici di merito) alla parte iniziale dell'attività stessa;
dall'altro, dall'impugnata sentenza risulta che la citata dichiarazione di SH non appare corredata di idonei riscontri esterni, tali non potendo certo considerarsi i semplici dati attinenti alle conoscenze, da parte del D'ES, del La GR e delle persone che, a detta di SH, presentarono a quest'ultimo il D'ES medesimo. L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio nei confronti del D'ES per non aver commesso il fatto. AN SC.
AN - condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, alla pena di anni 15 di reclusione e lire 100 milioni di multa per il reato ex artt. 81 cpv. c.p., 74, comma 2, dpr 309/90 (appartenenza all'associazione finalizzata al narcotraffico capeggiata da RA NC) (capo 5), il reato ex artt. 110 cp., 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (ricevimento di due chili di eroina) (capo 20) e il reato ex artt. 110 c.p, 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, dpr 309/90 (acquisto di Kg 5 di eroina) - deduce:
- il vizio di motivazione dell'impugnata sentenza in ordine: - alla valutazione dei due collaboranti SH e FI, ritenuti attendibili, nonostante i gravi, e trascurati, motivi di sospetto segnalati ed emersi;
- alla sussistenza oggettiva dell'associazione di narcotraffico, affermata sostanzialmente sulla base di una singola vicenda;
- alla responsabilità del prevenuto per i reati specifici, basata su problematici e irrituali riconoscimenti dei collaboratori e su una assai dubbia interpretazione di una conversazione telefonica;
- l'erronea applicazione della legge penale, per la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità nel delitto di cui al capo 23 sulla sola base del quantitativo lordo di 5 kg di eroina, senza altre verifiche e non tenendo conto della scadente qualità della droga stessa;
- la violazione di legge e il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, il cui riconoscimento avrebbe consentito di ricondurre ad equità il trattamento sanzionatorio, tenuto conto fra l'altro del raffronto con quello applicato all'imputato OS per fattispecie criminose sicuramente di maggior rilievo. Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne, invero, la questione dell'attendibilità dei due collaboranti SH e FI, si richiama quanto già rilevato in sede di esame degli analoghi motivi proposti da OD e OS. Circa l'esistenza dell'associazione, l'impugnata sentenza l'ha affermata sulla base di pregnanti e convergenti elementi (dichiarazioni dei collaboranti, possesso di un appartamento, risultati di intercettazioni, contatti fra gli associati, annotazioni sull'agenda del AN), e le obiezioni al riguardo opposte dal ricorrente sono essenzialmente di ordine valutativo e fattuale. Relativamente ai reati specifici, la motivazione resa dalla Corte di merito (avverso la quale il ricorrente oppone rilievi di ordine fattuale e valutativo, mettendo di discussione anche il riconoscimento fotografico effettuato da SH e FI, che, a parte gli altri elementi di conferma, riceve sostanziale validità dall'acclarata attendibilità dei due collaboranti) è congrua e logica e - sulla premessa del sicuro riconoscimento del prevenuto da parte di SH e FI - si basa, per il capo 20, sull'inequivoco contenuto di una intercettazione telefonica e, per il capo 23, sulle convergenti dichiarazioni dei predetti collaboranti, riscontrate da risultati di intercettazioni telefoniche.
La contestazione relativa all'aggravante dell'ingente quantità non può essere presa in considerazione in quanto non proposta nei motivi di appello.
Congrua, pur se succinta, motivazione è stata resa dalla Corte milanese anche sul trattamento sanzionatone) (sottolineandosi in particolare la pericolosità sociale dell'imputato), per la cui contestazione, del resto, è improprio il riferimento comparativo alla posizione di altri imputati.
RA NC.
RA - imputato del reato ex artt. 81 cpv. cp., 74, comma 1, dpr 309/90 (appartenenza all'associazione finalizzata al narcotraffico da lui capeggiata) (capo 5), del reato ex artt. 110 c.p., 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (ricevimento di tre chili di eroina) (capo 12), del reato ex artt. 110 c.p., 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (acquisto di eroina) (capo 16) e del reato ex artt. 110 c.p, 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, dpr 309/90 (acquisto di Kg 5 di eroina) (capo 23), del reato ex artt. 110 cp., 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (detenzione e cessione di eroina) (capo 40), del reato ex artt. 110 c.p, 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, dpr 309/90 (importazione, trasporto e cessione di Kg 22,5 di eroina) (capo 69) e del reato ex artt. 81, 100 cp., 10-12-14 L. 497/1974 (detenzione continuata di due pistole) (capo 110), condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, alla pena di anni 25 e mesi 6 di reclusione - deduce:
- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al delitto associativo, mancando la prova di episodi diversi da quello di cui al capo 69 (cui sono in sostanza riconducibili anche i reati, erroneamente contestati come diversi, di cui ai capi 12, 16 e 23) e non essendo certi e significativi gli altri elementi addotti dai giudici di merito (agenda, telefonate);
- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi 69,12,16 e 23, comunque da considerare un unico reato, stanti le incertezze e discrasie fra le due chiamate e la sostanziale assenza di riscontri;
- la violazione di legge circa la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità nel reato di cui al capo 23, considerato il quantitativo lordo di 5 kg e la bassa qualità della sostanza;
- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al delitto di cui al capo 40, stante la mancanza di validi riscontri individualizzanti alla chiamata, peraltro neppure soggettivamente certa, di ME RT:
- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al delitto di cui al capo 110, considerata l'inadeguatezza delle sole chiamate, non convergenti e non indipendenti, di SH e FI;
- il difetto di motivazione sul diniego delle genetiche e sulla misura della pena.
Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne, invero, il delitto associativo, si richiama quanto riferito, in sede di esame del ricorso del AN, sugli elementi comprovanti l'esistenza dell'organizzazione, capeggiata proprio dal prevenuto era il capo, ai quali possono aggiungersi anche gli elementi ricordati dal primo giudice nell'esame del capo 40 (p. 571).
Le obiezioni sollevate al riguardo nel ricorso sono di ordine fattuale e valutativo.
Circa gli specifici delitti di cui ai capi 69, 12, 16 e 23, la motivazione dell'impugnata sentenza (avverso cui il ricorrente oppone rilievi di ordine sostanzialmente fattuale e valutativo) richiama in modo pertinente e persuasivo i decisivi elementi dimostrativi, costituiti, rispettivamente: quanto ai capi 69, 12 e 23 dalle dichiarazioni dei collaboranti e dai risultati di intercettazioni telefoniche;
quanto al capo 16 dalla chiamata di FI, riscontrata da due telefonate.
Che poi per i delitti in esame non possa parlarsi di unico fatto, si evince dalla netta separatezza di tempi e "direzione" delle consegne. La contestazione relativa all'aggravante dell'ingente quantità per il capo 23 non può essere presa in considerazione in quanto non proposta negli originali motivi di appello e, comunque, appare irrilevante in quanto riferita a un reato satellite. Quanto al reato di cui al capo 40, la sua sussistenza risulta adeguatamente dimostrata e motivata, col riferimento al dato di cui all'agenda del D'Angeli, alle dichiarazioni del ME e ai risultati (ampiamente richiamati nella sentenza di primo grado) di intercettazioni telefoniche.
Le obiezioni sollevate al riguardo nel ricorso sono di ordine fattuale e valutativo.
La responsabilità per il reato di cui al capo 110 è stata adeguatamente dimostrata e motivata col riferimento alle dichiarazioni dei due collaboranti, riscontrate da quelle di SS DA.
Le obiezioni sollevate al riguardo nel ricorso sono generiche. Circa, infine, il trattamento sanzionatorio, l'impugnata sentenza ne conferma l'immodificabilità attraverso l'implicito ma pertinente riferimento ai pesantissimi elementi emersi carico del prevenuto agli effetti delle valutazioni di cui agli artt. 133 e 62 bis c.p.. FI NI.
FI, condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, alla pena di anni 11 di reclusione 80 milioni di multa per il reato ex artt. 81, 110 c.p. 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (concorso in detenzione e cessione di eroina) (capo 40) e il reato ex artt. 81, 110 c.p. 73 dpr 309/90 (concorso in detenzione e cessione di eroina e cocaina) (capo 113), denuncia il vizio di motivazione, rilevando:
- quanto al capo 40, che le intercettazioni non provano nulla e che poco vale anche l'appunto sull'agenda del RA, laddove, poi, il riferimento al pentito ME è privo delle necessaria valutazione di attendibilità dello stesso;
- quanto al capo 113, la vaghezza delle accuse, le carenze valutative sul TI e l'incongruenza del richiamo a una sentenza di condanna dei presunti correi.
Il ricorso è infondato.
La impugnata sentenza, invero, ha reso congrua e logica motivazione dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, con riferimento alle dichiarazioni del TI - sulla cui credibilità, già vagliata dal primo giudice, viene richiamata anche la sentenza emessa nel processo a carico dei correi del reato di cui al capo 113 (mentre vago è il riferimento di ricorso a una sentenza in cui il ME non sarebbe stato ritenuto credibile) -, corroborate, quanto al capo 40, dai risultati delle intercettazioni telefoniche (sul cui indicativo contenuto si è ampiamente soffermato il primo giudice) e da un appunto dell'agenda del AN, e, quanto al capo 113, dai rilevati contatti personali e telefonici avuti dall'imputato col ME all'epoca dei fatti.
ST NT.
ST - condannato in primo grado alla pena di anni 11 di reclusione e 80 milioni di multa, ridotta in appello ad anni 10 di reclusione ed euro 38735 di multa, per il reato ex artt. 81, 110 c.p., 73, comma 1, dpr 309/90 (detenzione e cessione di gr. 500 di eroina) (capo 26) e il reato ex artt. 81, 110 cp., 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (detenzione e cessione di eroina) (capo 85), - deduce:
- la violazione di legge e il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 26, stanti le non valutate discrasie nelle dichiarazioni dei collaboranti e, in genere, nella descrizione dell'episodio, e gli insuperabili dubbi sull'identificazione del prevenuto quale interlocutore di alcune decisive telefonate, inammissibilmente desunta dal riconoscimento vocale del m.llo NO, che pure non ha accennato (come del resto i collaboranti) alla balbuzie da cui è affetto l'imputato;
- la violazione di legge e il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 85 per le stesse ragioni di cui al numero precedente;
- la violazione di legge e il vizio di motivazione sul diniego della prevalenza delle attenuanti genetiche e sulla misura della pena applicata in aumento per continuazione interna ed esterna. Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne, invero, il reato di cui al capo 26, la Corte di merito ha dato congrua contezza della sicura identificazione del prevenuto quale interlocutore delle telefonate che ne dimostrano la responsabilità, richiamando non solo il riconoscimento vocale operato dal NO (non infirmato in sè dal mancato esplicito riferimento alla balbuzie del ricorrente), ma anche ulteriori elementi che chiaramente conducono a lui (chiamate dalla stessa utenza ai genitori del predetto).
In via generale, poi, l'impugnata sentenza sottolinea come i due collaboranti SH e FI hanno identificato il ST in fotografia (il che rende ovviamente poco significative le discrasie che ci sarebbero fra di loro su circostanze marginali, quali denunciate nel ricorso) e, per quel che concerne in particolare il reato di cui al capo 85, lo hanno fatto oggetto di una convergente chiamata in correità, puntualmente riscontrata da intercettazioni di conversazioni telefoniche (anche qui attendibilmente attribuite al prevenuto dal m.llo NO).
Congrua, anche se succinta, motivazione c'è, infine, nell'impugnata sentenza in ordine al trattamento sanzionatorio.
RI NI.
RI - condannato in primo grado alla pena di anni 10 di reclusione, ridotta in appello ad anni 7 di reclusione, per il reato ex artt. 81 cpv. c.p., 74, comma 2, dpr 309/90 (appartenenza all'associazione finalizzata al narcotraffico capeggiata da CA MB) (capo 1) e il reato ex artt. 110 c.p., 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (illegittima detenzione e cessione di tre chili di eroina) (capo 37), - deduce:
- vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, basata sulle dichiarazioni dei collaboranti, privi dei requisiti di credibilità richiesti;
- vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, basata sulle dichiarazioni dei collaboranti, prive di attendibilità, di sostanziali riscontri e inidonee anche a costituire riscontro reciproco.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Va, invero, richiamato, riguardo alla credibilità in generale di SH e FI, quanto già osservato nell'esaminare gli analoghi motivi di altri ricorrenti, non senza aggiungere qui, circa lo specifico punto relativo alla circostanza che i predetti erano all'inizio difesi da un unico difensore, che, se è vero che, come correttamente riconosce la stessa Corte milanese, ciò potè indubbiamente contribuire all'assunzione della decisione di collaborare, non può da questo desumersi, in mancanza di concreti elementi, che il contenuto stesso delle narrazioni sia stato influenzato da una scorretta opera di intermediazione informativa da parte del legale.
Ciò premesso, rilevasi, quanto al delitto associativo, che, alla stregua di quanto motivato dai giudici di merito, la convergente chiamata di SH e FI risulta corroborata dagli ulteriori rilevanti elementi costituiti sia dalle frequentazioni del prevenuto sia dai dati rinvenuti su una sua agenda e su suoi appunti. Circa invece il reato specifico di cui al capo 37, relativo alla consegna di tre chili di eroina, emerge, dalla più dettagliata sentenza di primo grado, che la chiamata di FI si riferisce a un intervento del RI successivo alla consegna e relativo a un cambio di parte di essa, mentre l'FI e gli altri elementi di riscontro addotti si riferiscono solo al fatto ma non coinvolgono direttamente la persona del prevenuto.
Ne consegue che al riguardo il quadro probatorio offerto dalle motivazioni delle sentenze di merito non può essere considerato conforme a quanto richiesto dall'art. 192 c.p.p., con la conseguenza che l'impugnata sentenza deve sul punto essere annullata con rinvio (non ravvisandosi i presupposti per un sicuro giudizio di incolmabilità dell'insufficienza probatoria riscontrata, tale da imporre un immediato proscioglimento in questa sede) al giudice di merito, che procederà a nuovo giudizio nel rispetto del codice di rito.
OV VA e SP JA.
OV e SP, condannati ciascuno in primo grado, con sentenza confermata in appello, ad anni 9 di reclusione per il reato ex artt. 81, 110 c.p. 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (concorso in detenzione e cessione di Kg 1,410 di eroina) (capo 116), deducono:
- il vizio di motivazione e la violazione di legge sull'affermazione di responsabilità, non essendo emersa una loro effettiva partecipazione al reato;
- la violazione, quanto allo SP, dell'alt. 192 cpp, non essendovi riscontro alle dichiarazioni del Camerlingo sulla presenza del prevenuto al momento della consegna della droga;
- il vizio di motivazione e la violazione di legge sul diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 114 cp. Il ricorso di SP è infondato.
A suo carico sono state, invero, persuasivamente richiamate le dichiarazioni del Camerlingo, riscontrate dall'ispettore Caruso, che lo danno significativamente e deliberatamente presente nel momento decisivo - culmine di una complessa operazione ben descritta in sentenza - del ricevimento della droga.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche e di qualsivoglia altra diminuzione di pena (anche, quindi, a sensi dell'art. 114 cp.), l'impugnata sentenza richiama l'assenza di elementi positivi al riguardo, e tale motivazione deve ritenersi sufficiente, considerati, da un lato, l'assenza di deduzioni specifiche in appello a sostegno della richiesta delle attenuanti generiche e, dall'altro, l'evidente mancanza di qualsiasi presupposto per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cp. Fondato è invece il ricorso della OV.
Dalla sequenza dei fatti come riferiti in sentenza, invero, non emerge alcun contributo fattivo della donna all'episodio criminoso contestato, non potendosi esso rinvenire nella circostanza di essersi accompagnata al convivente Keresevic, ne' nelle telefonate compiute (di cui si ignorano i destinatari e il preciso contenuto) e ancor meno nel fatto di essere stata semplicemente citata in altre telefonate.
L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio nei confronti della OV per non aver commesso il fatto. JA TE.
JA, condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, ad anni 11 di reclusione per il reato ex art. 74, comma 2, dpr 309/90 (appartenenza all'associazione finalizzata al narcotraffico capeggiata da PI IT) (capo 8) e il reato ex artt. 110 cp. 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (concorso in importazione, detersione e cessione di eroina) (capo 41):
- deduce la assenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisito del delitto associativo, non dimostrando gli elementi addotti dalla sentenza altro che un rapporto personale con altro soggetto;
- sul reato specifico contesta la ricostruzione del fatto compiuta in sentenza;
- lamenta poi il vizio di motivazione sul diniego delle generiche (basato solo sulla pericolosità criminale del gruppo di appartenenza).
Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne, invero, il reato specifico la impugnata sentenza reca una motivazione congrua e logica, con riferimento agli univoci dati emergenti dalle intercettazioni telefoniche, sia anteriori che successive alla consegna dello stupefacente.
Circa poi il delitto associativo, la responsabilità del JA viene non illogicamente desunta dalla Corte milanese dai risultati delle intercettazioni telefoniche, che indicano l'imputato come uno che lavora per RA MI e che lo vedono interessato alle sorti delle operazioni e dei consociati in un modo da cui traspare chiaramente il vincolo sodale.
Pienamente adeguata appare infine la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
UR TR.
UR - condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, alla pena di anni 4 di reclusione e 40 milioni di multa in aumento per continuazione ai fatti di cui alla sentenza della C. app. di Milano dell'8-6-1998, per il reato ex art. 74, comma 2, dpr 309/90 (appartenenza all'associazione finalizzata al narcotraffico capeggiata da DE IS) (capo 7), il reato ex artt. 110 cp. 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, dpr 309/90 (concorso in importazione, detenzione e cessione di Kg 17 di eroina) (capo 44) e il reato ex artt. 110 cp. 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (concorso in detenzione e cessione di Kg 4 di eroina) (capo 48), - deduce il vizio di motivazione sul delitto associativo, ritenuto solo in base ai delitti fine, e lamenta il difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, basato solo sulla gravita dei reati. Il ricorso è inammissibile, posto che con esso si contesta genericamente l'impossibilità di desumere il delitto associativo dai delitti fine, ignorando, da un lato, che nella specie, i delitti fine assumono una consistenza del tutto eccezionale, già di per sè sintomatica di rapporti importanti nell'ambiente del narcotraffico, che in concreto poi, come si evince dai correi, era quello dell'organizzazione del DE e, dall'altro, che vengono dai giudici di merito indicate altre circostanze dimostrative del vincolo sodale (vedi ospitalità data al DE, frequentazioni con i consociati, di cui riferisce il primo giudice).
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, il riferimento alla gravita dei reati (intesa ovviamente come gravita in concreto e non come gravita edittale) deve all'evidenza ritenersi sufficiente ai fini motivazionali, tanto più in assenza di indicazione di elementi favorevoli atti in qualche modo a bilanciarla.
XH UR.
XH - condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, ad anni 18 di reclusione e 130 milioni di multa per il reato ex artt. 81, 110 cp., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, dpr 309/90 (detenzione e cessione di 12 chili di eroina) (capo 56), del reato ex artt. 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, dpr 309/90 (importazione, trasporto e detenzione di 84 chili di cocaina) (capo 65) e il reato ex artt. 81, 110 cp., 10-12-14 L. 497/1974 (illegittima acquisto continuato di kalashnikov e pistole mitragliatrici) (capo 112),- deduce:
- l'inadeguata motivazione sulla valutazione delle chiamate in correità;
- il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, mancando in particolare la certezza dell'identificazione del prevenuto;
- il vizio di motivazione sul diniego delle generiche e sulla misura della pena. Il ricorso è inammissibile.
Con esso, infatti, oltre alla generica e astratta eccezione sulle intercettazioni telefoniche, già esaminata sopra, si sono formulate censure largamente generiche sulla valutazione delle prove e, per il resto, incentrate sulla asserita mancata identificazione del prevenuto quale interlocutore delle telefonate che ne conclamano la responsabilità, laddove l'impugnata sentenza ha indicato con chiarezza gli elementi attraverso i quali è stata raggiunta la prova della colpevolezza e dell'identificazione del ricorrente, con riferimento, in particolare, alle dichiarazioni di FI e SH, alle risultanze di intercettazioni telefoniche, agli esiti di una perizia fonica (in cui si stabilisce una corrispondenza del 75%, altamente significativa nel complessivo quadro probatorio), a riscontri d'indagine e di terzi (circa l'uso di autovettura di FI) e documentali (appunti di hanafi El Sayed).
Anche quanto al trattamento sanzionatorio le doglianze di ricorso sono generiche, a fronte di una motivazione che fa leva sugli elementi (traffico di elevate quantità di droga, uso di armi e e di false generalità) indicativi dell'alta capacità criminale del soggetto.
LA IR alias DR IR.
LA - condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, alla pena di anni 12 di reclusione e lire 80 milioni di multa per il reato ex artt. 110 cp., 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (importazione, trasporto e detenzione di eroina) (capo 87), - deduce:
- il vizio di motivazione in ordine all'identificazione del prevenuto;
- l'erronea valutazione delle prove - considerata la tardività delle accuse di SH, la genericità di quelle di AM, l'inconsistenza degli addotti riscontri - e la eccessività della pena inflitta. Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne, invero, l'identificazione del prevenuto, oltre alle dichiarazioni dei collaboranti, vengono validamente richiamati dalla Corte di merito il riconoscimento vocale del m.llo NO e le circostanze relative al collegamento del prevenuto con una Mercedes targata Genova, coinvolta in un incontro con FI. Circa il materiale probatorio, esso è logicamente valutato dai giudici di merito e le contestazioni al riguardo mosse in ricorso sono sostanzialmente di carattere fattuale.
Adeguatamente motivato in sentenza è anche il trattamento sanzionatorio.
La GR IT.
La GR V., condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, alla pena di anni 11 di reclusione e 80 milioni di multa per il reato ex artt. 81, 110 cp. 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (concorso in detenzione e cessione continuata di eroina) (capo 101), deduce che l'impugnata sentenza ha motivato in modo inadeguato sia sull'affermazione di responsabilità (mancando in particolare i riscontri alle accuse), sia sul diniego delle attenuanti generiche, basato incongruamente sulla gravita dei fatti e su un solo (peraltro risalente) precedente.
Il ricorso è infondato.
Nell'impugnata sentenza, infatti, la responsabilità del prevenuto è adeguatamente motivata col riferimento alla duplice chiamata di correo di SH e FI, riscontrata dalle osservazioni di P.G. e dalle dichiarazioni del Di Firmo.
Anche il trattamento sanzionatorio riceve in sentenza una congrua motivazione (nella quale il riferimento alla gravita dei fatti è da intendersi ovviamente correlato alla fattispecie concreta), che il ricorrente pretende di contestare con argomentazioni improprie e/o sul piano dello stretto merito.
RE KO.
RE, condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, alla pena di anni 9 di reclusione e 60 milioni di multa per il reato ex artt. 110 cp., 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (importazione, trasporto e detenzione di eroina) (capo 117), deduce:
- il vizio di motivazione sulla responsabilità, affermata in base ad elementi inconsistenti (rapporti fra GJ e ZI, coinvolgimento di quest'ultimo e interesse del cane antidroga) e senza minimamente valutare le molteplici allegazioni e deduzioni difensive e tanto meno accogliere l'avanzata richiesta di perizia;
- il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena, non avendo la Corte di merito valutato i numerosi elementi favorevoli addotti in giudizio;
- l'erronea applicazione dell'aggravante del numero delle persone, posta la non omogeneità dei ruoli dalle stesse assunti. È fondato, nei sensi di cui appresso, il motivo di ricorso in ordine all'affermazione di responsabilità (con conseguente assorbimento degli altri due motivi sopra riportati).
Dalle motivazioni delle due sentenze di merito, invero, emerge indubbiamente nei confronti del RE un quadro indiziario - sul quale poca influenza possono avere le dedotte circostanze circa i motivi leciti (che ben potevano aggiungersi a quelli illeciti) per cui si trovava in Italia o la richiesta della perizia, ormai insuscettibile di offrire risultati utili, sugli effetti personali dell'imputato - circa il suo coinvolgimento in un'operazione intesa a una cessione di stupefacenti. Militano in tal senso le risultanze delle intercettazioni telefoniche, l'incontro con ZI ST, la coincidenza di esso con il luogo indicato nelle conversazioni, la reazione del cane antidroga riguardo al borsone del prevenuto. Cionondimeno, tale quadro presenta smagliature e incoerenze che rendono illogica la conclusiva affermazione di responsabilità. Anzitutto, invero, nessuno scambio di cose fu notato fra il RE e l'ZI. Non è chiaro, poi, perché il primo, ove avesse consegnato qualcosa al secondo, ne continuasse a seguire l'autovettura. Ancora, dalle conversazioni intercettate, la quantità di droga annunciata appariva ben più consistente di quella poi rinvenuta nell'auto di servizio ove venne trasportato l'ZI. Alla stregua di tanto, la riferibilità di quest'ultima al RE non può ritenersi logicamente desumibile dalle illustrate risultanze istruttorie, onde s'impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio, da condursi in modo immune da vizi logici e tenendo altresì presente, per quanto occorra, la ricordata inutilizzabilità, come fonte diretta di prova, delle relazioni di servizio della P.G..
MI ME.
MI - condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, alla pena di 28 anni di reclusione per il reato ex art. 74, comma 2, dpr 309/90 (appartenenza all'associazione finalizzata al narcotraffico capeggiata da DE IS) (capo 7), il reato ex artt. 110 cp. 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, dpr 309/90 (importazione e detenzione di Kg 9,5 di eroina) (capo 13), il reato ex artt. 110 cp. 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, dpr 309/90 (importazione e detenzione di Kg 20 di eroina) (capo 47), il reato ex artt. 110 cp. 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, dpr 309/90 (importazione, trasporto, detenzione e cessione di Kg 19 di eroina) (capo 50) e il reato ex artt. 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, dpr 309/90 (importazione e detenzione di Kg 52 di stupefacente) (capo 51), - deduce vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità in ordine al delitto associativo, desunto solo dai delitti fine, nonché in ordine a tali delitti e in particolare a quello di cui al capo 51, per il quale non risultano elementi di coinvolgimento a suo carico.
Il ricorso è inammissibile, posto che con esso, oltre alla contestazione generica di tutti i delitti fine e puramente fattuale di quello di cui al capo 51, si allega l'impossibilità in astratto di desumere il delitto associativo dai delitti fine, ignorando che nella specie, questi ultimi, per come emerge dalla sentenza impugnata, assumono consistenza e modalità chiaramente indicative dello stabile e importante rapporto con l'organizzazione del DE. HA AH EI HA.
HA AH - condannato in primo grado alla pena di anni 12 di reclusione per il reato ex art. 74, comma 2, dpr 309/90, patteggiarle in appello la pena di 8 anni di reclusione - deduce il mancato proscioglimento ex art. 129 cpp. Il ricorso è inammissibile, perché, oltre a sollevare un'eccezione processuale preclusa dal patteggiamento in appello, lamenta un insussistente difetto di motivazione sulla mancanza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cpp., pretendendo altresì una diretta e alternativa lettura di alcune risultanze processuali. AN SC.
AN - condannato in primo grado, per il reato di cui agli artt. 81 cp, 71 e 74, comma 1, n. 2, L. 685/1975 (concorso in detenzione e cessione continuata di eroina (capo 100), alla pena di anni 8 di reclusione e 20 milioni di multa, ridotta in appello ad anni 3 di reclusione ed euro 5165 di multa quale aumento per continuazione alla pena per i fatti di cui alla sent C. app. Milano del 23.11.1999 - deduce il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, siccome basata sulla sola accusa di SH, non accompagnata da riscontri individualizzanti.
Il ricorso è fondato.
A carico del prevenuto viene invero riportata la chiamata di SH, fornita però di riscontri (frequentazione di AL e D'ES, indicati dal chiamante come coinvolti, direttamente il primo e indirettamente il secondo, nell'illecito rapporto con l'imputato; coinvolgimenti in attività di narcotraffico, risultanti da precedenti e dalle dichiarazioni del Di Prima), che, pur essendo individualizzanti, non presentano, nella descrizione resa dai giudici di merito, una connessione diretta con le coordinate storiche del fatto addebitato.
La conseguente inadeguatezza della esposta motivazione a supportare in maniera esaustiva l'affermazione di responsabilità dell'imputato comporta l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio, da condursi in modo logico e conforme al codice di rito.
NI Santi.
NI - condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, alla pena di 15 anni di reclusione per il reato ex artt. 110 cp. 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (importazione, trasporto e detenzione di Kg 30 di eroina) (capo 82), - deduce vizio di motivazione e violazione di legge sull'affermazione di responsabilità, basata sulle sole chiamate di SH e FI, prive di riscontri, nonché difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, posto che con esso, da un lato, si contesta l'esistenza di riscontri alle chiamate di SH e FI, laddove le due chiamate si riscontrano reciprocamente e in sentenza viene riportato un preciso riscontro telefonico, e, dall'altro, si nega apoditticamente e illogicamente l'adeguatezza (che è invece senz'altro ravvisabile nel riferimento alla portata delle azioni criminali del prevenuto, operante non solo per gli egiziani) della motivazione resa dalla sentenza impugnata in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
DO AS e PA AD.
DO e PA - imputati di tre reati ex artt. 110 cp. 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (concorso in importazione, trasporto e detenzione di eroina) (capi 75, 76 e 77), condannati in primo grado alla pena di anni 14 di reclusione e 100 milioni di multa, assolti in appello per il solo capo 76, con rideterminazione della pena in anni 11 di reclusione ed euro 36150 di multa - deducono che l'affermazione di responsabilità è basata solo sulle chiamate di SH e FI, non adeguatamente vagliate e lamentano il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, segnalando la propria incensuratezza.
I ricorsi sono inammissibili, posto che, da un lato, a fronte di una motivazione sulla responsabilità saldamente basata sulle convergenti accuse di SH e FI, riscontrate dagli appunti di HA, si limitano a una contestazione generica (integrata, nei motivi aggiunti per la DO, da mere valutazioni alternative), e, dall'altro, lamentano il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, quando nell'atto di appello avevano formulato, al riguardo, motivi del tutto generici.
OV IO.
OV, condannato in primo grado, per il reato ex artt. 110 cp., 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (concorso in importazione, detenzione e cessione di kg 2,5 di eroina) (cap. n. 11), previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di 9 anni di reclusione e lire 60 milioni di multa, ridotta in appello, previo riconoscimento della prevalenza delle generiche, ad anni 6 di reclusione ed euro 20660 di multa:
- deduce che la Corte di merito non ha effettuato in maniera compiuta e rigorosa la valutazione sull'attendibilità del correo CC e sulla pertinenza e idoneità dei riscontri;
- lamenta che non risulta provato l'elemento soggettivo del reato;
- solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 dpr 309/90 per indeterminatezza della fattispecie, che avrebbe consentito di ravvisare il reato nella condotta del mero "staffettatore";
- denuncia infine il vizio di motivazione sul diniego dell'attenuante ex art 114 cp. Il ricorso è infondato. Dalle congiunte motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, invero, emerge a carico del prevenuto - in chiaro superamento delle obiezioni con cui nel ricorso si tenta di accreditare, anche attraverso la denuncia di travisamenti, una diversa lettura degli atti - un pregnante quadro probatorio evidenziante il suo consapevole ruolo di "staffettatore" del Berto, costituito dalle precise dichiarazioni del CC (di cui è stata dal primo giudice vagliata la credibilità), riscontrate dalle osservazioni dei Carabinieri (oggetto di deposizione testimoniale) circa i vari movimenti messi in atto dai protagonisti della vicenda fino all'epilogo della consegna e del sequestro della droga, e, altresì, dalle stesse dichiarazioni, in parte inverosimili (vedi causale di mero accompagnamento amicale del Berto nel viaggio a Milano, poi improvvisamente venuta meno con l'immediato ritorno a Padova) e in parte contraddittorie (vedi negatoria della conoscenza del CC, ammessa invece davanti al GIP, con la precisazione che fu proprio costui a dirgli di tornarsene a casa) rese dal OV, il quale, si noti, è stato con sicurezza riconosciuto dai testi in dibattimento in ragione della sua mole.
Quanto alla sollevata questione di costituzionalità, la stessa è all'evidenza irrilevante, venendo in gioco, nella specie, la tematica del concorso in attività tipica.
Quanto all'invocata attenuante ex art. 114 cp., la stessa è nella specie preclusa dal disposto di cui al comma 2 di tale articolo. NZ AC.
NZ, imputato del reato ex artt. 110 cp., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, dpr 309/90 (concorso in importazione, trasporto e cessione di kg 22,5 di eroina) (capo 69), condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, alla pena di anni 18 e mesi 6 di reclusione e lire 135 milioni di multa, di cui 5 anni e 6 mesi e 55 milioni di multa per i fatti, legati in continuazione, di cui alla sentenza C. app. Milano del 02.06.1999, deduce:
- che la Corte distrettuale ha disinvoltamente sminuito la circostanza che i due accusatori SH e FI fossero difesi dallo stesso difensore, che difendeva e ospitava anche HA;
- incongruità legali e vizi motivazionali nella determinazione della pena. Il ricorso è infondato.
Quanto, invero, alla credibilità dei collaboranti SH e FI, si è già ricordato come l'impugnata sentenza ne abbia dato logica e compiuta contezza, anche in relazione alla circostanza della comunanza del difensore.
Circa il trattamento sanzionatone" e il diniego delle attenuanti generiche, l'impugnata sentenza (al di là delle dichiarate e generali intenzioni programmatiche del primo giudice) li motiva congruamente col riferimento alla gravita del fatto e dei precedenti. Nè può costituire in sè vizio producente nullità la circostanza che l'aumento a titolo di continuazione non sia stato specificato nelle sue singole componenti, così come nessun rilievo può attribuirsi al del tutto generico riferimento comparativo alla posizione di altri imputati.
IF JO.
IF - imputata del reato ex art. 74, comma 2, dpr 309/90 (appartenenza all'associazione finalizzata al narcotraffico capeggiata da PI) IT (capo 8) e del reato ex artt. 110 cp., 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (concorso in importazione,
detenzione e cessione di eroina) (capo 41), condannata in primo grado, con sentenza confermata in appello, alla pena di anni 11 di reclusione - deduce l'assoluta inadeguatezza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo e il difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è infondato.
Circa, invero, il delitto associativo, l'impugnata sentenza richiama in modo logicamente pertinente e persuasivo il legame della prevenuta con RA MI, col quale interagisce disinvoltamente e a cui all'occorrenza si sostituisce, l'ospitalità data a RA EL e CI LI, il suo farsi diretto carico delle preoccupazioni circa il possibile cedimento di un corriere arrestato. A tali elementi può aggiungersi anche la circostanza, riferita dal primo giudice, che l'imputata aveva stipulato contratti di locazione di appartamenti nella disponibilità dell'organizzazione.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, lo stesso risulta congruamente motivato dalla Corte di merito col riferimento al ruolo attivo ricoperto nel gruppo criminoso.
RI RE.
RI - imputato del reato ex artt 110 cp., 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (concorso in detenzione e acquisto di un preparato contenente eroina e cocaina) (capo 68), condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, alla pena di anni 10 di reclusione e lire 70 milioni di multa - deduce che l'affermazione di responsabilità si basa sulle sole insufficienti accuse di SH e FI e si lamenta anche del mancato accoglimento delle subordinate.
Il ricorso è inammissibile, in quanto, da un lato, ignorando la pregnanza e precisione delle chiamate in correità di SH e FI, ne denuncia in modo generico e assertivo l'insufficienza, pretendendo anche di svalutare del tutto l'avvenuto riconoscimento fotografico e i richiamati riscontri sui rapporti del prevenuto con PO GI, e, dall'altro, lamenta in modo completamente vago e generico il mancato accoglimento delle richieste "subordinate". CA NB.
CA - imputato del reato ex artt. 81 cpv. cp., 74, comma 1, dpr 309/90 (appartenenza all'associazione finalizzata al narcotraffico da lui capeggiata) (capo 1), del reato ex artt. 110 cp., 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (concorso in detenzione e cessione continuata di eroina) (capo 52), condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, alla pena di anni 4 di reclusione in aumento per continuazione a quella per i fatti di cui alla sentenza della Corte d'appello di Milano del 29.05.1999 - deduce:
- la violazione del divieto del bis in idem, per avere i giudici di merito escluso illogicamente, forzando anche i dati temporali di fatti accertati col giudicato, che l'imputazione di cui al capo 1 del presente processo fosse coperta da una sentenza di condanna definitiva per lo stesso reato;
- l'erronea applicazione della legge penale, avendo i giudici di merito ritenuto la fattispecie associativa in assenza dei requisiti previsti.
Il ricorso è infondato.
L'impugnata sentenza ha, invero, dimostrato con dovizia di argomenti come tra l'associazione già oggetto del precedente giudicato e quella di cui al presente processo vi fosse, al di là di una parziale sovrapposizione temporale e di possibili intersecazioni di attività, una netta differenza di componenti e luoghi di riferimento, in una al diverso ruolo rivestito, nell'una e nell'altra, proprio dallo CA.
Quanto poi ai requisiti del delitto associativo, gli stessi sono stati ampiamente indicati e dimostrati dall'impugnata sentenza, che ha, in particolare, evidenziato gli stabili luoghi di riferimento e di incontro degli associati, gli specifici ruoli di alcuni di essi, la, pur ridotta, dotazione comune (autovettura Peugeot). ST OR.
ST - imputato del reato ex artt. 81 cpv. 110 cp., 73, comma 1, dpr 309/90 (ricevimento di gr. 500 di eroina) (capo 26) e del reato ex artt. 81 cpv. 110 cp., 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (concorso in detenzione e cessione continuata di eroina) (capo 85), condannato in primo grado alla pena di anni 11 di reclusione e lire 80 milioni di multa, ridotta in appello ad anni 10 di reclusione ed euro 38735 di multa - deduce il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, basata sulle sole accuse di FI, non corroborate da idonei riscontri, stanti fra l'altro, quanto a quelli indicati per il capo 26, evidenti travisamenti di fatto.
Il ricorso è infondato.
Dall'impugnata sentenza, invero, emerge un quadro probatorio a carico del prevenuto idoneo a legittimare pienamente l'avvenuta affermazione di responsabilità. Alla puntuale chiamata in correità dell'FI, infatti, fanno riscontro, per il capo 26, (rendendo fra l'altro ininfluenti anche i denunciati travisamenti) l'obiettivo collegamento fra l'autovettura che forzò il blocco dei Carabinieri e lo ST e la telefonata tra FI e SH, in cui (con evidente riferimento proprio al detto inconveniente) si accenna ali fatto, comunicato telefonicamente da IO, che OR "è stato morso dal cane". Che il OR qui citato sia lo ST emerge, oltre che dal contesto complessivo dei fatti, dalla circostanza che l'IO, interlocutore di numerose telefonate con l'FI in quel tomo di tempo e compartecipe al fatto, è stato con certezza identificato in ST IO, collegato dal collaborante, dalle indagini e dalla comune origine calabrese proprio allo ST.
Analoghi efficaci riscontri telefonici, in una all'episodio del capo 26, vengono richiamati a supporto della precisa chiamata di FI per il capo 85.
NT OR.
TE, imputato del reato ex art. 74, comma 2, dpr 309/90 (appartenenza all'associazione finalizzata al narcotraffico capeggiata da IC RN IO (capo 3)e del reato ex artt. 110 cp., 73, comma 1, dpr 309/90 (concorso in detenzione di Kg 2 di cocaina) (capo 73), condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, alla pena di anni 11 di reclusione:
- deduce il vizio di motivazione sul reato specifico, in relazione soprattutto alla mancata considerazione della circostanza dell'assenza dall'Italia del presunto correo DI IO e della sostanziale mancanza di reali riscontri all'accusa di FI;
- sul delitto associativo evidenzia le discrasie fra i tempi di supposta frequentazione col De LO e quelli di operatività di FI;
- lamenta l'inadeguatezza della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla pena. Il ricorso è parzialmente fondato.
Per quanto concerne, invero, il reato specifico, l'affermazione di responsabilità del prevenuto è stata congruamente motivata dalla sentenza impugnata, letta in congiunzione con quella di primo grado, con riferimento alle convergenti chiamate di FI e SH, riscontrate dai risultati di intercettazioni telefoniche, nelle quali compare come persona citata e interlocutrice, un "OR", che ragionevolmente è stato identificato nello NT, stante in particolare la corrispondenza fra il suo collegamento, nei fatti, con DI (le cui alternanti continue presenze in Francia, mancando una tempestiva prova od offerta di prova più pregnante al riguardo, non appaiono incompatibili con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito) e De LO e la rilevata frequentazione degli stessi in quel periodo da parte sua (risultante da sua stessa ammissione).
Circa, invece, il delitto associativo, dalle motivazioni delle due sentenze di merito emerge un quadro probatorio inadeguato, basato sostanzialmente sulle sole dichiarazioni di De LO, posto che quelle degli egiziani attengono a un periodo diverso e la telefonata in cui l'imputato dice che sta "lavorando per tutti" è troppo generica per costituire un valido ed esaustivo riscontro alle accuse dette.
L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata su detto capo con rinvio al giudice di merito, per nuovo giudizio, da condursi in modo logico e conforme al codice di rito.
I motivi sul trattamento sanzionatorio (ivi compresa la contestazione del diniego delle attenuanti generiche) sono ovviamente assorbiti dall'annullamento della sentenza sul reato più grave. ZO SE CO.
ZO S. R. - imputato del reato ex artt. 110 cp., 73, commi 1 e 6, dpr 309/90 (concorso in detenzione e cessione continuata di eroina) (capo 85), condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, alla pena di anni 9 di reclusione e lire 60 milioni di multa - deduce che la responsabilità è stata affermata sulla base di due chiamate incerte e prive di riscontri e lamenta che non è stata riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche. Il ricorso è infondato.
Con esso, infatti, oltre a formulare contestazioni di fatto, si censura l'insufficienza del quadro probatorio a sensi dell'art. 192 cpp., laddove dall'impugnata sentenza emerge la duplice convergente chiamata di FI e SH, che, già di per sè bastevole a supportare un giudizio di responsabilità, riceve anche il riscontro aggiuntivo delle dichiarazioni di SS DA (confermative delle frequentazioni con SH) e delle intercettazioni relative a un periodo di poco successivo all'epoca dei fatti (confermative della dimestichezza col mercato degli stupefacenti).
Quanto al giudizio di comparazione delle circostanze, l'impugnata sentenza ha confermato quello di equivalenza con il logico riferimento ai gravi precedenti.
Non hanno formulato motivi di merito UV, AD, IC e UT (il quale ultimo ha anche rinunciato al ricorso), i cui ricorsi sono pertanto inammissibili per quanto già sopra osservato in relazione alla preclusione delle eccezioni processuali formulate. RICORSO DEL P.G..
Il PG ricorrente censura la impugnata sentenza nei confronti di FE SC nella parte in cui ha ritenuto mancare i riscontri alla chiamata di SH, non tenendo conto che specifico riscontro è rappresentato dalla sentenza di condanna 1434/2000 della Corte d'appello di Milano, stante la compatibilita del contesto temporale e ambientale.
Il ricorso è inammissibile, in quanto non evidenzia in modo specifico fatti idonei a incrinare la tenuta logica della motivazione assolutoria della Corte milanese, che della sentenza invocata nel ricorso ha con logicità sottolineato i limiti contenutistici (mancati collegamenti al "giro" di SH) per la assunzione della qualità di valido elemento di riscontro all'accusa di SH. CONCLUSIONI:
Da tutto quanto sopra e per le ragioni illustrate conseguono le decisioni già precisate e che qui si riepilogano:
- annullamento senza rinvio nei confronti di RD ON, D'ES NO e OV VA.
- annullamento con rinvio parziale nei confronti di RI NI e TE OR, e totale nei confronti di RE KO e AN SC;
- declaratoria di inammissibilità dei ricorsi del Procuratore Generale e degli imputati UT IO, LF OR, RI IC, ZI ST, SK ER, IC RN, UR TR, XH UR, BA DA. MI ME, HA HM, AD ED, NI AM, DO AS, PA AD, RI RE, UT LO, UV IA;
- rigetto dei ricorsi di OS OL, RI NI, OD MB, ES GI, CO OG, AN SC, RA NC, FI NI, ST NT, SP JA, JA LE, LA IR, La GR IT, OV IO, NZ AC, IF MA, CA NB, ST OR, ZO SE.
Segue, in relazione ai motivi della disposta inammissibilità, la condanna di LF OR, ZI ST, IC RN, BA DA, HA HM, AD ED, UT LO e UV IA a versare ciascuno la somma (stimata equa) di euro 2000 alla cassa delle ammende, e la condanna di UT IO, RI IC, SK ER, UR TR, XH UR, MI ME, NI AM, DO AS, PA AD e RI RE a versare ciascuno la somma (stimata equa) di euro 1000 alla cassa delle ammende.
Segue altresì la condanna solidale di tutti gli imputati il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile o rigettato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615,616,620 e 623 cpp., Dichiara manifestamente infondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RD ON, D'ES NO e OV VA per non avere commesso il fatto.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RI NI limitatamente al reato di cui al capo 37) e di TE OR limitatamente al reato di cui al capo 3) e nei confronti di RE KO e AN SC e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano;
rigetta nel resto i ricorsi di RI e TE.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Dichiara inammissibili i ricorsi di UT IO, LF OR, RI IC, ZI ST, SK ER, IC RN, UR TR, XH UR, BA DA, MI ME, HA HM, AD ED, NI AM, DO AS, PA AD, RI RE, UT LO, UV IA.
Rigetta i ricorsi di OS OL, RI NI, OD MB, ES GI, RR OG, AN SC, RA NC, FI NI, ST NT, SP JA, JA LE, LA IR, La GR IT, OV IO, NZ AC, IF MA, CA NB, ST OR, ZO SE.
Condanna LF OR, ZI ST, IC RN, BA DA, HA HM, AD ED, UT LO e UV IA a versare ciascuno la somma di euro 2000 alla cassa delle ammende. Condanna UT IO, RI IC, SK ER, UR TR, XH UR, MI ME, NI AM, DO AS, PA AD e RI RE a versare ciascuno la somma di euro 1000 alla Cassa delle Ammende.
Condanna UT IO, LF OR, RI IC, ZI ST, SK ER, IC RN, UR TR, XH UR, BA DA. MI ME, HA HM, AD ED, NI AM, DO AS, PA AD, RI RE, UT LO, UV IA, OS OL, RI NI, OD MB, Cì calese GI, RR OG, AN SC, RA NC, FI NI, ST NT, SP JA, JA TE, LA IR, La GR IT, OV IO, NZ AC, IF MA, CA NB, ST OR e ZO SE al pagamento in solido delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4, il 5 e il 8 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2004