Sentenza 25 ottobre 2012
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Il reato di usura si consuma non solo con la promessa o la dazione di interessi, ma anche nel caso in cui oggetto di pattuizione siano <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2012, n. 5683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5683 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 25/10/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI M. - rel. Consigliere - N. 1854
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 15064/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE LI IN IS N. IL 17/02/1951;
avverso l'ordinanza n. 22/2012 TRIB. LIBERTÀ di VERONA, del 28/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
sentite le conclusioni del PG Dott. FODARONI Giuseppina che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Fracasso Emanuele che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DE LI IN VA, tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza 22/2012 del 28.2.2012 con la quale il Tribunale di Verona, respingendo l'istanza di riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo fino alla concorrenza di Euro 15.000 disposto Giudice delle Indagini preliminari 4.2.2012 nell'ambito del procedimento penale promosso a carico del ricorrente per la violazione dell'art. 644 c.p., commi 1 e 5, n.
4. Il ricorrente denuncia:
1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) l'erronea applicazione dell'art. 644 c.p.. 2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) l'erronea applicazione dell'art. 644 c.p., comma 5 con riferimento al "profitto del reato";
3.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) vizio di motivazione per contraddittorietà intercorrente tra la statuizione del giudice penale e la sentenza civile 1483/2008 del Tribunale di Verona. 4.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) vizio di motivazione in ordine all'"immotivata collocazione della somma di denaro dal DE LI" oltre i limiti stabiliti del Tribunale civile di Verona;
5.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) contraddittorietà tra quanto statuito nel provvedimento impugnato e la determinazione dell'"equamente dovuto" stabilito dal Giudice Civile. 6.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) vizio di mancanza di motivazione in relazione alle somme partitamente indicate nei motivi posti a sostegno della prima richiesta di riesame.
Dalla lettura del provvedimento impugnato e del ricorso si evince che il DE LI (in qualità di proprietario) ha stipulato un contratto di affitto di azienda con la società LD NC;
l'accordo prevedeva una "clausola penale" per il caso di inadempimento (o di ritardo) delle obbligazioni attinenti al pagamento del canone di locazione, degli oneri accessori e delle spese condominiali.
A seguito di inadempimento (per Euro 1.024,00) della società conduttrice, l'indagato, facendo valere la clausola penale otteneva un decreto ingiuntivo che prevedeva la condanna della LD NC al pagamento della somma di 2.000.000,00 Euro la quale, opponendosi all'ingiunzione, otteneva la riduzione della somma dovuta a titolo di penale.
Contestualmente al giudizio civile, veniva iniziato procedimento penale nei confronti del DE LI per il delitto di usura. Nel corso delle indagini veniva emesso nei confronti dello indagato un decreto di sequestro preventivo;
l'indagato proponeva opposizione che il Tribunale del riesame rigettava con ordinanza (qui oggetto di ricorso) con la quale veniva affermata la esistenza del fumus del delitto di usura, sulla scorta della valutata esistenza di una assoluta sproporzione tra le prestazioni imposte alla LD snc. RITENUTO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto con assorbimento degli ulteriori. Il ricorrente denuncia la insussistenza del fumus delicti, perché il Tribunale ha erroneamente ricollegato la violazione dell'art. 644 c.p. all'esecuzione di una clausola (penale) prevista in un contratto di locazione intercorrente tra T'indagato e la persona offesa contrattuale prevista per le ipotesi di inadempimento o di ritardo;
la difesa sostiene che la "clausola penale" sfugge, per sua natura, dalla previsione prevista dall'art.644 c.p. che contempla la diversa ipotesi di sperequazione fra prestazioni reciproche, mentre la clausola penale ha funzione "sanzionatoria" e "risarcitoria" e non "corrispettiva" o "retributiva". La difesa conclude affermando che la clausola in questione sfugge alla disciplina in esame con eccezione del caso in cui sia essa lo strumento di una simulazione predisposta con finalità elusive del precetto penale posto a tutela del regime negoziale delle prestazioni corrispettive, in ciò richiamando il diverso regime giuridico dettato dall'art. 1815 c.c. (ove è prevista la "nullità" della pattuizione degli interessi in misura usuraria) e art. 1384 c.c. (per la quale la clausola penale può essere diminuita "equamente" dal giudice).
Il ricorrente assume che una diversa interpretazione dell'art. 644 c.p. (estesa fino a ricomprendere anche le pattuizioni attinenti alla
"clausola penale") determinerebbe una lettura illegittima della norma, sotto il profilo costituzionale ponendosi il contrasto con l'art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2 e art. 41 Cost., mancando nella specie la possibilità di applicare la disciplina dettata dalla L. n. 109 del 1996, art. 2 con conseguente valutazione della "legittimità" (ex art. 644 c.p.) della clausola penale affidata alla sola discrezionalità del giudice. Il collegio pertanto osserva quanto segue.
L'art. 644 c.p. sanziona la ricezione (anche sotto forma di sola "promessa") di "interessi usurari" quale "corrispettivo" di una prestazione di denaro o di altra utilità; il reato si consuma non solo con la promessa o la dazione di "interessi" (richiamandosi qui la trama normativa dettata dagli artt. 1815 e 1284 c.c. e L. n. 108 del 1996, art. 2), ma anche se oggetto di pattuizione sono comunque
"vantaggi usurari". Questi ultimi sono illegittimi profitti, di qualsivoglia natura che l'accipiens riceve e che per il valore, raffrontato alla controprestazione, assumono carattere di usura cioè di interesse eccedente la norma. L'art. 644 c.p. nel suo dato testuale, pertanto, lega pone in stretta correlazione diretta: gli interessi o i vantaggi (usurari) conseguibili all'accipiens, con la prestazione da quest'ultimo effettuata (dazione di denaro o di altra utilità).
Il collegamento che il legislatore, ex art. 644 c.c. pone tra le prestazioni, rispettivamente dovute dall'accipiens e dal solvens, con l'uso del termine "corrispettivo", rende evidente come il "pagamento" (usurario) debba trovare causa e relazione diretta con quanto dato dal soggetto attivo. Da quanto sopra deriva, in via generale, che la "clausola penale" per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale, ma come effetto derivante da una diversa causa che è un inadempimento. Tale principio vale, ovviamente nella misura in cui le parti, con la "clausola penale" non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo (usurario), attraverso un "simulato" e "preordinato" inadempimento. Passando alla valutazione della fattispecie concreta si deve osservare che l'ordinanza del Tribunale del riesame in riferimento alla questione della sussistenza del fumus del delitto di cui all'art. 644 c.p. si caratterizza per un vizio di carenza di motivazione. La decisione, partendo da un'erronea configurazione dell'astratta sovrapponibilità della fattispecie astratta (art. 644 c.p.) con quella concreta (delineata nell'imputazione) giunge ad affermare che: "... la clausola penale costituendo elemento essenziale della controprestazione, venga ad assumere la funzione di integrare il corrispettivo dovuto dall'affittuario. È evidente che considerata come tale, la complessiva controprestazione assume un carattere decisamente usurario per la manifesta sproporzione tra la prestazione fornita dalla DE-BA s.r.l e la controprestazione ...". L'affermazione del Tribunale, sul piano giuridico, è immotivata, perche non spiega sulla base di quali fatti giuridicamente apprezzabili si possa desumere che le parti abbiano inteso la "clausola penale" (al di là della questione della sua legittimità ex se, per l'evidente eccessività) come componente (illegittima) di un "corrispettivo" direttamente connesso alle reciproche obbligazioni principali, derivanti dal contratto di locazione. Da questo punto di vista infatti è del tutto insufficiente se non illogico, l'affermazione per la quale il carattere di "corrispettività" del dovuto a "titolo di penale", è desumibile dal fatto che la clausola in esame avesse il carattere di essenzialità. Infatti, sul piano giuridico, l'assunto non costituisce ancora la spiegazione delle ragioni per le quali alla clausola debba essere attribuita una funzione causale diversa da quella apparente, derivante dalla lettura del contratto, ne' viene fornita spiegazione alcuna sulla esistenza di eventuali accordi simulatori tra le parti in tal senso. Il vizio di motivazione riguardante il punto esaminato, è essenziale nell'economia della decisione, tale da determinare l'annullamento di quest'ultima. In questo caso l'annullamento si impone senza rinvio, poiché il fatto ascritto all'indagato, nella sua espressione giuridica non trova corrispondenza con la fattispecie astratta oggetto di contestazione. La divaricazione (sul piano giuridico) fra caso concreto e fattispecie astratta, (la cui verifica si impone al giudice del riesame) incide sui requisiti di esistenza del fumus "delicti" che è presupposto essenziale tanto dell'ordinanza del Tribunale del riesame (qui gravata) quanto del provvedimento di sequestro;
entrambi i provvedimenti dovranno essere annullati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2013