Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2012, n. 5683
CASS
Sentenza 25 ottobre 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di usura si consuma non solo con la promessa o la dazione di interessi, ma anche nel caso in cui oggetto di pattuizione siano <>, da intendere come illegittimi profitti, di qualsiasi natura, che l' "accipiens" riceve e che, per il loro valore, raffrontato alla controprestazione, assumano carattere usurario. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che la clausola penale non può essere considerata come parte di quel corrispettivo suscettibile di assumere carattere di illiceità ai fini dell'integrazione del reato di usura).

Commentari5

  • 1USURA E TASSI DI MORA: le Sezioni Unite risolvono il dilemma, “scontentando” tutti
    Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 10 novembre 2020

  • 2Interessi moratori o usura? (Cass., 19597/2020)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 settembre 2020

    La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia …

     Leggi di più…

  • 3Mutui con usura: quali interessi entrano nel calcolo?
    Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 settembre 2020

  • 4CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO: inapplicabile la disciplina cd. consumeristica
    Avv. Marco Filesi · https://www.expartecreditoris.it/ · 5 marzo 2018

    ISSN 2385-1376 Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi LA MASSIMA: Il legislatore ha ritenuto di sanzionare espressamente con la nullità del contratto o delle singole clausole, i soli casi in cui, nel credito al consumo, vi sia stata un'indicazione non corretta del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo), ma non anche le ipotesi di non corretta indicazione dell'ISC nei contratti di mutuo, di anticipazione bancaria e di altri finanziamenti. È giuridicamente infondato l'argomento difensivo che intende equiparare l'indicazione dell'ISC contenuta nel contratto di mutuo ad una pubblicizzazione del costo complessivo dello stesso al fine di farne derivare la nullità …

     Leggi di più…

  • 5Interessi moratori ed usura
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 26 novembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2012, n. 5683
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5683
Data del deposito : 25 ottobre 2012

Testo completo