Sentenza 14 giugno 2000
Massime • 2
La categoria degli atti irripetibili è concettualmente unitaria ed il relativo regime di utilizzazione processuale mira a presidiare la cristallizzazione documentale di operazioni o accadimenti che, sul piano contenutistico, non possono essere rinnovati nella loro ontologica e materialistica essenza. Altro è, infatti, l'attività di constatazione o apprensione, documentata nelle apposite forme, altro è la "rinnovazione" descrittiva del relativo contenuto, giacché mentre la prima esiste e si esaurisce nel momento stesso in cui viene compiuta, la seconda è sempre rinnovabile, e dunque ripetibile, salvo che venga a mancare il suo autore. Al pari, dunque, di perquisizioni e sequestri, anche gli atti di constatazione e osservazione espletati dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini assumono gli stessi connotati di irripetibilità, con l'ovvia conseguenza di assegnare alla relativa documentazione il pertinente regime di utilizzabilità. (Nella specie, in applicazione di tali principi, sono state ritenute irripetibili, e pertanto legittimamente inserite nel fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art.431, comma 1, lett.B, c.p.p., le relazioni di servizio riflettenti attività di constatazione, ad opera della polizia giudiziaria, di fatti dai quali emergeva l'esistenza di determinati rapporti fra due imputati).
La normativa in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, nel richiedere come presupposto per il ricorso a questo mezzo di ricerca della prova l'esistenza di "gravi indizi di reato", non postula affatto che questi ultimi siano a carico esclusivo dei soggetti le cui conversazioni o comunicazioni debbono essere, a fine di indagine, intercettate.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2000, n. 8860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8860 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI PAOLO Presidente del 14/06/2000
1. Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2 Dott. CAMPO STEFANO " N. 685
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO " N. 00393/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS RO n. il 08.03.1967
2) CA PE n. il 30.12.1959
3) IE CO n. il 21.02.1965
4) OR NI n. il 25.10.1950
5) NA NI n. il 25.10.1950
avverso sentenza del 19.05.1999 C. ASS. APP. di CATANZARO
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta. dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO
OSSERVA
Con sentenza del 19 maggio 1999, la Corte di assise di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 23 dicembre 1995 dalla Corte di assise della medesima città, ha fra l'altro dichiarato AS OS, CA GI e IE CO colpevoli dei delitti loro rispettivamente ascritti e, unificati i delitti medesimi sotto il vincolo della continuazione e concesse a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ha condannato AS OS e CA GI alla pena complessiva di anni ventisette di reclusione ciascuno e IE CO alla pena di anni otto di reclusione, oltre alle pene accessorie. Ha nel resto confermato le statuizioni di primo grado, fra le quali anche, per quel che qui rileva, la condanna ad anni uno di reclusione inflitta a ORTO OL in quanto ritenuta responsabile del delitto di favoreggiamento personale alla medesima contestato.
I fatti avevano riguardato due attentati realizzati, il primo, il 27 agosto 1992 ai danni di CA RE, ed il secondo, il 3 novembre successivo, ai danni di ER GI e AN ET. In entrambi gli episodi delittuosi era stato utilizzato un fucile cal. 12 e nel secondo una delle tre persone a bordo della autovettura degli aggressori aveva fatto uso anche di una mitraglietta;
inoltre, in tutti e due gli agguati, dalle dichiarazioni dei sopravvissuti e da testimonianze dirette, si poteva accertare che gli sparatori avevano utilizzato un'autovettura Alfa Romeo e avevano fatto fuoco dopo essersi affiancanti alle automobili delle vittime. CA RE, vittima designata del primo agguato, benché ferito, riusciva a dileguarsi a bordo della autovettura ricevuta in prestito dal AN;
ER GI, invece, che si trovava a bordo di una Fiat Uno assieme a AN ET, decedeva a causa delle ferite riportate, mentre il suo compagno, che gli sedeva a fianco, riportava ferite poi guarite.
Malgrado l'assenza di indicazioni da parte dei superstiti dei familiari, l'ipotesi investigativa inquadrava gli agguati nel contesto di una contrapposizione tra gruppi malavitosi operanti nella zona: quello dei fratelli AS, degli aggregati IE e dei fratelli VI, e l'altro composto, pressoché esclusivamente, dalla famiglia AN. Tale ipotesi trovava conferma nelle conversazioni intercettate sulla utenza in uso a AS OS, nelle quali quest'ultimo si intratteneva spesso a colloquio con le persone vicine al suo gruppo. L'argomento che aveva maggiormente interessato le conversazioni svoltesi a ridosso delle iniziative intraprese contro il gruppo dei AN, aveva riguardato la scomparsa di VI LI, associato al loro gruppo assieme al fratello OR e trovato ucciso il 10 maggio 1992; tragico episodio, questo, al quale era seguito, il 3 luglio successivo, un attentato alla vita di IE TO e NA QU, anch'essi legati al gruppo dei AS. Le indagini sortivano una decisiva svolta il 7 luglio 1993, allorché i carabinieri di Vibo Valentia intercettavano, in prossimità della masseria dei AS, la vettura Alfa Romeo di AS OS con a bordo, oltre al medesimo, anche CA GI, IE TO e TI OR, trovati in possesso di cinque armi da fuoco, tra le quali un fucile semiautomatico Benelli e una pistola mitragliatrice Sites PE che risultavano esser state impiegate negli attentati oggetto del processo. Inoltre, tanto sul tessuto di rivestimento della autovettura Alfa Romeo sequestrata a IE CO subito dopo il primo attentato, così come sulla persona di questi, nonché sugli indumenti indossati dal AS OS all'epoca del secondo episodio, erano state rinvenute particelle di polvere da sparo;
analogamente, residui di polvere da sparo erano stati rinvenuti pure sulle mani di IE TO e VI OR.
All'esito del giudizio di primo grado, la Corte di assise di Catanzaro assolveva AS OS, CA GI, IE CO e IE TO dai delitti di tentato omicidio, omicidio e reati connessi, loro rispettivamente ascritti, e condannava, tra gli altri, OR OL per favoreggiamento personale. Avverso tale sentenza proponeva appello il pubblico ministero nei confronti di tutti gli imputati e il difensore della OR.
Nell'accogliere parzialmente l'impugnazione del pubblico ministero quanto alla penale responsabilità di AS OS, CA GI e IE CO, il Giudice dell'appello ha operato una integrale rivisitazione del materiale raccolto, procedendo ad una rilettura critica delle varie emergenze svalutate in prime cure. La Corte territoriale ha infatti assegnato univocità e gravità indiziaria al rinvenimento delle armi utilizzate nei due attentati, avvenuto in occasione dell'arresto del 7 luglio 1993, allorché AS OS, IE TO, CA GI e TI OR furono fermati a bordo di una autovettura in precedenza rubata e appena rientrati nella masseria dei AS perché incidentata. Evenienze, queste, che la Corte ha collegato alle notizie che TI OR avrebbe riferito al collaboratore LO IC e che quest'ultimo aveva poi propalato. Accanto a ciò, la Corte ha iscritto la disamina delle circostanze scaturite dalle intercettazioni, sulla cui base aveva ritenuto possibile operare la ricostruzione degli eventi, l'individuazione dei gruppi e delle singole responsabilità, la correlazione tra i vari episodi e il tenore dei colloqui, la causale dei delitti, ponendo in risalto i riscontri che lo specifico contenuto di alcune conversazioni aveva consentito di acquisire. Conclusivamente reputava la Corte che la connessione e l'interdipendenza degli elementi indiziari consentisse una ricostruzione, sul piano fattuale e partecipativo, che non dava luogo ad incertezze sui temi principali dell'accusa, rammentando come, a tal fine, un supporto ineludibile fosse pure offerto, oltre che dalla testimonianza dello LO, esternamente riscontrata dall'TI, anche dagli "alibi falsi - e non mancati - di AS OS." Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione IE CO, CA GI, AS OS e OR OL. I difensori di IE CO lamentano, come primo motivo, violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., in ordine alla acquisizione, operata dai giudici dell'appello, di relazioni di servizio poi utilizzate ai fini della decisione: atti dei quali si contesta la irripetibilità e che, dunque, avrebbero comportato la necessità di procedere alla audizione dei verbalizzanti quali testi. Si eccepisce, poi, la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, prospettandosi, al riguardo, tre distinti rilievi. Il primo vizio riguarderebbe la possibilità di utilizzare elementi raccolti in assenza della gravità o sufficienza indiziaria necessaria per poter emettere il decreto limitativo della libertà di comunicazione a norma dell'art. 267 del codice di rito, e si sottolinea la violazione di legge che sarebbe scaturita dalla prosecuzione di indagini, anziché nel procedimento aperto a carico dell'indagato, in altro nel quale il soggetto non risultava esser stato mai sottoposto ad indagine. In riferimento, poi, al decreto emesso il 9 giugno 1992, concernente l'utenza intestata CA AT, si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla deroghe previste dall'art.268, comma 3, cod. proc. pen., con il conseguente divieto di utilizzazione dei risultati dell'intercettazione successivi a quella data. In ordine, infine, all'utenza intestata a IE GI, la richiesta avanzata il 10 aprile 1992 - prospettano i difensori - non veniva effettuata per situazioni di necessità, ma per mere ragioni di opportunità, e, in particolare, il giudice accoglieva la richiesta, trasformandola, da domanda non accoglibile, in una situazione di necessità per le indagini non manifestate dall'organo richiedente". Si lamenta, poi, vizio di motivazione e travisamento del fatto in relazione a vari profili posti a base della decisione impugnata. Le intercettazioni, infatti, sarebbero ambigue, vuoi sul piano della sicura riconducibilità all'imputato delle conversazioni e dei brani che gli si intenderebbe attribuire, vuoi per ciò che attiene alla interpretazione dei relativi contenuti. La motivazione sarebbe poi carente ed i tatti sarebbero stati travisati anche in relazione al preteso riconoscimento operato da CA RE circa l'autovettura della quale l'imputato disponeva all'epoca dei fatti, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dal CA ed alla documentazione prodotta, dalla quale risultava il tipo e la motorizzazione dell'autovettura del IE e la circostanza che la vettura medesima era stata già incidentata alla data del delitto. Contraddittoria sarebbe poi la sentenza impugnata in merito alla individuazione della vettura, mentre incoerente e non rispondente ai fatti sarebbe l'asserito rinvenimento di residui di polvere da sparo sulle mani di IE TO, così come privo di coerenza si rivelerebbe l'assunto secondo il quale poteva reputarsi l'inserimento dei protagonisti in un supposto "clan dei fratelli AS". Per CA GI si deduce, quale primo motivo, la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, in quanto all'origine non sarebbero state rispettate le formalità previste dall'art. 268 cod. proc. pen. Si lamenta, poi, violazione di legge, giacché - a parere del ricorrente - non sembrerebbero elementi atti ad asseverare la partecipazione materiale dell'imputato all'episodio delittuoso in contestazione. Viene prospettata, infine, carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ipotesi del concorso morale, stante la equivocità e l'inconferenza degli elementi di accusa. Nei motivi aggiunti depositati nell'interesse del ricorrente, si è ulteriormente sottolineata l'evanescenza del quadro probatorio, segnalandosi come l'impugnata sentenza avrebbe adottato un modello sillogistico di argomentazione probatoria non di tipo analitico - deduttivo, ma fondato su base meramente congetturale. Nel ricorso proposto l'11 febbraio 2000 nell'interesse di OR OL, si deduce preliminarmente la tempestività del gravame in quanto il termine per la impugnazione doveva ritenersi decorrente dalla notifica, avvenuta il 9 febbraio 2000, della ordinanza di correzione dell'errore materiale pronunciata dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro il 18 gennaio 2000. Nel merito, si prospetta carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo quanto alla contestata fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen.. Nel ricorso proposto dai difensori di AS OS si eccepisce, quale primo motivo, l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, prospettandosi, a tal proposito, che tali intercettazioni erano state effettuate nell'ambito di altro procedimento a carico di ignoti, senza che il nominativo dell'imputato fosse iscritto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.. Si deduce, inoltre, la violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al decreto di proroga del 9 giugno 1992,
in quanto non sarebbero state precisate le ragioni per le quali le operazioni di intercettazione dovevano essere effettuate a mezzo di impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica. Si denuncia, poi, vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata, ribaltando le conclusioni cui erano pervenuti i giudici di primo grado, si sarebbe limitata a recepire, con argomentazioni contraddittorie ed errori di fatto, le deduzioni poste a fondamento dei motivi di appello rassegnati dal pubblico ministero. La parte motiva del provvedimento impugnato offrirebbe, infatti, spunti per affermare che il criterio di valutazione del materiale probatorio sarebbe stato improntato a superficialità ed approssimazione, sia con riferimento al contenuto delle intercettazioni telefoniche, sia in rapporto agli esiti degli "stubs", sia per ciò che attiene all'esame della causale, sia soprattutto, con riferimento alla valutazione delle posizioni individuali che si rivelerebbe - a dire del ricorrente - palesemente contraddittoria. La sentenza impugnata violerebbe, poi, l'art. 649 cod. proc. pen., con riferimento alle contestazioni di cui ai capi
B), C), F) e G) della rubrica, essendo stato l'imputato già giudicato per tali reati dal Tribunale di Vibo Valentia con sentenza a suo tempo prodotta dal pubblico ministero. Il provvedimento oggetto di impugnativa, lamenta inoltre il ricorrente, sarebbe privo di motivazione sia per ciò che concerne la ritenuta sussistenza delle aggravanti della provocazione e di quella prevista dall'art. 61 n.5 cod. pen., sia in merito al giudizio di equivalenza - anziché di prevalenza, come richiesto dalla difesa - tra le attenuanti generiche e le aggravanti. Analoga censura viene infine rivolta anche in riferimento alla scelta della pena base, giacché - prospetta ancora il ricorrente - la decisione impugnata non avrebbe chiarito le ragioni per le quali aveva respinto la subordinata richiesta della difesa di considerare, come pena base, "quella prevista dal legislatore di anni ventuno che avrebbe condotto ad una pena di gran lunga inferiore a quella che in concreto è stata invece irrogata". Con altro atto di ricorso presentato il 17 dicembre 1999, parimenti nell'interesse di AS OS, si solleva, quale primo e secondo motivo di ricorso, l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per profili in parte coincidenti rispetto a quelli dedotti dagli altri difensori del ricorrente: in particolare, i decreti di autorizzazione non avrebbero formato oggetto di deposito dell'atto della richiesta di rinvio a giudizio, mentre sarebbero state motivate con clausola di stile o senza alcuna motivazione i provvedimenti che disponevano l'impiego di impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica. Viene prospettato, quale terzo motivo, violazione dell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 dello stesso codice, in quanto la declaratoria di responsabilità dell'imputato si sarebbe fondata su una motivazione palesemente illogica, ravvisandosi, comunque, omessa motivazione in ordine alla ritenuta valenza probatoria degli elementi indicati ai fini della condanna. Si contesta, a tal riguardo, la congruenza logica delle argomentazioni svolte dai giudici di secondo grado per ribaltate l'apprezzamento svolto dai primi giudici circa la non gravita dell'elemento indiziante rappresentato dal fatto che il ricorrente era stato trovato in possesso di armi già utilizzate per l'omicidio del ER ed il tentato omicidio di CA NA e AN ET. Del pari censurabile, perché fondato su elemento non univoco, è il rilievo assegnato al fatto che sulle macchine e sugli abiti degli imputati siano state trovate tracce di polvere da sparo, sottolineandosi, invece, la correttezza dei rilievi a tale proposito svolti dai giudici di primo grado.
Analogo vizio affliggerebbe l'impugnata sentenza anche nella parte in cui ha inteso fornire valenza di univocità ai pretesi interessamenti del AS agli spostamenti delle vittime degli attentati, al fine di dimostrare l'esistenza di una effettiva contrapposizione tra i due gruppi, mentre nessun valore rappresentativo poteva attribuirsi alle dichiarazioni de relato rese dallo LO. Si deduce, infine, come quarto motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, della quale si lamenta la eccessività.
Tra le varie questioni che pregiudizialmente sollevano i difensori dei ricorrenti, comune a tutti è la doglianza - pur se variamente articolata e dedotta - relativa alla utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, posto che del relativo procedimento acquisitivo si contesta, per più profili, la legittimità. Censurano in particolare i ricorrenti la circostanza che tali intercettazioni sarebbero state disposte nell'ambito di altro procedimento, ove nessuno degli odierni imputati era attinto da sospetti, e si lamenta in particolare la circostanza che i relativi decreti di autorizzazione non avrebbero formato oggetto di deposito all'atto della richiesta di rinvio a giudizio. Il primo rilievo è palesemente destituito di fondamento, giacché esso si fonda sulla erronea presupposizione secondo la quale, alla base del decreto con il quale il giudice autorizza le operazioni previste dall'art. 266 cod. proc. pen., stia, quale condizione legittimatrice, la sussistenza di gravi indizi in capo al soggetto nei confronti del quale tali operazioni devono essere eseguite. Al contrario, va qui ribadito che la normativa in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, nel richiedere come presupposto per il ricorso a questo mezzo di ricerca della prova l'esistenza di "gravi indizi di reato", non postula affatto che questi ultimi siano a carico esclusivo dei soggetti le cui conversazioni debbano essere, a fine di indagine, intercettate (Cass., Sez. I, 10 luglio 1996, Corona), giacché, altrimenti, si determinerebbe una indebita estensione sul piano soggettivo ed individualizzante, di un corredo indiziario che il legislatore ha inteso al contrario circoscrivere all'interno del fatto, oggettivamente considerato. Un assunto, questo, che rinviene ineludibile conferma nella relazione che accompagnò il disegno di legge di conversione del d.l. n. 152 del 1991, la quale, nel chiarire le ragioni per le quali si ritenne di introdurre presupposti in parte diversi per le intercettazioni in materia di criminalità organizzata, si fece espresso riferimento alla necessità di impedire "una interpretazione distorta", secondo la quale la sussistenza dei gravi indizi dovesse esser "valutata soggettivamente e non con riferimento alla oggettiva commissione di un reato". Nè miglior pregio ha l'assunto secondo il quale i decreti di autorizzazione debbano sempre e in ogni caso esser depositati all'atto della richiesta di rinvio a giudizio, considerato che una simile tesi verrebbe ontologicamente a saldarsi al postulato che le intercettazioni provenienti da un diverso processo in tanto potrebbero essere utilizzate, in quanto la relativa acquisizione avvenga nel corso delle indagini preliminari. L'assunto, però, è all'evidenza fallace, giacché esso presupporrebbe l'espressa enunciazione nel sistema di un limite con effetti preclusivi che, al contrario, non soltanto non è dato rinvenire, ma è addirittura contraddetto dalla possibilità che, tanto nel dibattimento di primo grado che in sede di rinnovazione della istruzione dibattimentale in grado d'appello, siano, in presenza di determinati presupposti, introdotti nuovi mezzi di prova. D'altra parte, questa Corte non ha mancato di verificare la legittimità della tesi contraria a quella sulla quale si basano le odierne censure, anche sul piano della relativa conformità a Costituzione, dichiarando, appunto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 268 e 270 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 111 e 112 della Carta fondamentale, proprio nella parte in cui tali disposizioni, in mancanza di espressi divieti di legge o di specifica preclusione processuale, consentono l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche nell'ambito di un procedimento diverso da quello in cui esse sono state effettuate, anche se pervenuto alla fase dibattimentale (Cass., Sez. II, 19 giugno 1992, De Nictolis;
v., anche, Cass., Sez. VI, 15 giugno 1994, Burjan). Parimenti infondate sono le doglianze relative alla motivazione soltanto apparente che avrebbe corredato i provvedimenti con i quali il pubblico ministero aveva disposto il compimento delle operazioni di intercettazioni mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, giacché, una volta constatata l'indisponibilità degli impianti esistenti presso gli uffici di procura e attesa l'urgenza ontologicamente correlata alla sequenza delle indagini e delle stesse intercettazioni, non v'è chi non veda come l'obbligo di motivazione sul punto possa ritenersi adeguatamente soddisfatto. Ove, come nella specie, il pubblico ministero adeguatamente giustifichi, con pertinente motivazione, l'impossibilità di impiegare nelle intercettazioni gli impianti installati presso la procura della Repubblica, rimane dunque affidato alla discrezionalità del medesimo il compito di utilizzare gli strumenti ritenuti idonei al fine di pervenire al risultato tecnicamente più rispondente alle esigenze dell'ascolto e della registrazione (Cass., Sez. VI, 7 gennaio 1997, Pacini Battaglia).
Diversa è, però, la situazione relativa al decreto in data 9 giugno 1992, nel quale - come i ricorrenti hanno concordemente evidenziato - non compare alcun tipo di motivazione a sostegno del provvedimento stesso, volto a disporre che le intercettazioni relative alla utenza intestata a CA AT non fossero eseguite per mezzo degli impianti installati presso la locale procura, ma attraverso quelli esistenti presso la Sezione Anticrimine dei Carabinieri di Catanzaro. Nè a tal proposito possono ritenersi dirimenti le considerazioni poste a fondamento della ordinanza in data 22 febbraio 1995, con la quale il giudice di primo grado disattese l'analoga censura sul presupposto che l'utenza indicata in quel decreto recava un numero (940484) diverso da quello risultante nelle trascrizioni (94048), posto che l'evidente errore materiale - agevolmente ricomponibile attraverso la sequenza dei provvedimenti ed il nominativo della intestataria dell'utenza - non impediva affatto di identificare con certezza la specifiche intercettazioni cui il decreto stesso si riferiva. Malgrado ciò, deve però escludersi che ad un siffatto vizio, pure rilevabile per tabulas, possano nella specie annettersi le conseguenze demolitorie che da esso i ricorrenti pretenderebbero desumere, giacché, per un verso, attesa l'autonomia strutturale e funzionale che contraddistingue ciascun provvedimento che il pubblico ministero adotti a norma dell'art. 268, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., risulta impraticabile qualsiasi tentativo che pretendesse di attrarre in un fenomeno di invalidazione consequenziale anche i successivi e legittimi provvedimenti dello stesso genere, mentre, sotto altro profilo, occorrerebbe pur sempre che delle intercettazioni compiute in violazione dello stesso art.268, comma 3, cod. proc. pen., assoggettate alla sanzione della inutilizzabilità a norma dell'art. 271, comma 1, dello stesso codice, abbiano formato oggetto di concreto e motivato apprezzamento da parte del giudice del merito. L'inutilizzabilità, infatti, si atteggia alla stregua di meccanismo sanzionatorio destinato ad incidere non sulla struttura dell'atto, che pertanto non viene ad essere in sè caducato, ma sul profilo funzionale che attiene alla destinazione probatoria che l'atto stesso è chiamato a svolgere nel sistema, sicché, dovendosi necessariamente prescindere da qualsiasi fenomeno di invalidazione, qualora l'atto inutilizzabile non sia stato impiegato nello schema decisorio - e sia stato, dunque, in concreto "non utilizzato" - ben potrà dirsi che il difetto da cui ha tratto origine la segnalata inidoneità funzionale risulterà per ciò stesso inconferente, proprio perché la "sanzione" cui esso andrebbe incontro sarebbe improduttiva di qualsiasi conseguenza giuridica. Ebbene, tale evenienza può ritenersi senz'altro ricorrente nel caso in esame, posto che dalla sentenza impugnata non emergono richiami a conversazioni intercettate che si iscrivano nel periodo in cui il decreto di cui si deduce la illegittimità ha prodotto i suoi effetti. D'altra parte, e più in generale, questa Corte non ha mancato di rammentare che anche in sede di legittimità può procedersi alla cosiddetta "prova di resistenza", nel senso di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura argomentativa della motivazione al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Cass., Sez. I, 2 dicembre 1998, Archinà). Il che, evidentemente, ulteriormente avvalora l'inconcludenza delle prospettate censure, agli effetti dello scrutinio che questa Corte è chiamata a compiere. Del tutto inconsistente si rivela, poi, l'ulteriore doglianza, sollevata dalla difesa del BARBERI, secondo la quale una richiesta di intercettazione prospettata dal pubblico ministero per ragioni di opportunità, sarebbe stata trasformata dal giudice, in sede di accoglimento della stessa, "in una situazione di necessità per le indagini non manifestata dall'organo richiedente". È del tutto evidente, infatti, che la richiesta di intercettazione non conferisce al pubblico ministero il potere di circoscrivere, in capo al giudice richiesto, l'attribuzione a quest'ultimo spettante di deliberare la sussistenza dei presupposti normativamente stabiliti per autorizzare l'attività di intercettazione: in sostanza, non si tratta di una domanda a schema argomentativo vincolante, giacché, ove così fosse, risulterebbe palesemente compromesso il principio sancito dall'art.101, secondo comma, della Costituzione, posto che il giudice,
anziché essere soggetto soltanto alla legge, finirebbe ineluttabilmente per essere assoggettato al "modo" ed agli argomenti utilizzati dal pubblico ministero per formulare la propria richiesta. Presupposto necessario e sufficiente è, dunque, l'esistenza di un petitum, restando invece del tutto inconferenti le ragioni o gli apprezzamenti che il pubblico ministero abbia potuto manifestare a sostegno della domanda, tanto sul piano della legittimità che sul merito stesso.
Del pari manifestamente infondata si rivela anche l'ulteriore eccezione, sollevata sempre dalla difesa del IE, secondo la quale sarebbero state illegittimamente acquisite, in quanto atti non irripetibili, relazioni di servizio che poi i giudici di appello avrebbero utilizzato in un passo della sentenza, nel quale (pag. 27), incidentalmente, si faceva ad essi riferimento come fonti dalle quali emergeva che i Carabinieri avevano avuto modo di osservare che il IE era stato l'autista del AS "in numerose e sospette visite notturne". La tesi del ricorrente è evidentemente fallace, in quanto opera una indebita commistione fra l'atto irripetibile e la sua eventuale riproducibilità "estrinseca", attraverso la narrazione di chi, quell'atto, ha formato o ha concorso a formare. La categoria degli atti irripetibili è, infatti, categoria concettualmente unitaria ed il relativo regime di utilizzazione processuale mira a presidiare la cristallizzazione documentale di operazioni o accadimenti che, sul piano contenutistico, non possono essere rinnovati nella loro ontologica e materialistica essenza. Altro è, infatti, l'attività di constatazione o apprensione, documentata nelle apposite forme, altro è la "rinnovazione" descrittiva del relativo contenuto, giacché mentre la prima esiste e si esaurisce nel momento stesso in cui viene compiuta, la seconda è sempre rinnovabile, e dunque ripetibile, salvo che venga a mancare il suo autore. Al pari, dunque, di perquisizioni e sequestri, anche l'atto di constatazione od osservazione espletato dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini assume gli stessi connotati di irripetibilità, con l'ovvia conseguenza di assegnare alla relativa documentazione il pertinente regime di utilizzabilità.
Priva di pregio si rivela, infine, l'eccezione sollevata dalla difesa del AS, secondo la quale l'impugnata sentenza si porrebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem sancito dall'art. 649 cod. proc. pen., con riferimento alle contestazioni di cui ai capi B), C), F) e G) della rubrica, essendo stato l'imputato già giudicato per tali reati dal Tribunale di Vibo Valentia con sentenza a suo tempo prodotta dal pubblico ministero. Anche a voler prescindere, infatti, dalla diversità delle epoche cui si riferiscono i fatti presi in considerazione in tale ultima sentenza, circostanza, questa, che di per sè basterebbe ad escludere l'identità delle condotte con riferimento alle ipotesi di illegale porto d'armi, v'è da dire, quanto alle restanti fattispecie, che la verifica in ordine alla identità o meno di fatti giudicati nelle rispettive sedi necessariamente presuppone - proprio per la diversità dei luoghi e delle date - un previo accertamento di merito del tutto incompatibile con la presente sede. Va infatti qui ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, è consentito superare i limiti del devolutum e della ordinata progressione dell'impugnazione, soltanto per le violazioni di legge che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, come nelle ipotesi di jus superveniens, e per questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento sul fatto, rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, mentre non sono proponibili per la prima volta in sede di legittimità le questioni giuridiche che presuppongono - come nella specie - una indagine di merito che, incompatibile con la natura del sindacato riservato a questa Corte, deve essere richiesta o almeno prospettata nella sua sede naturale. La mancata devoluzione delle accennate questioni in sede propria, preclude, dunque, ogni successiva doglianza e rende intangibile la decisione formatasi sul punto o capo, poi investito dal ricorso (Cass., Sez. V, 24 aprile 1998, Fichera;
Cass., Sez. V, 21 luglio 1998, Rillo). Come può agevolmente dedursi da quanto già si è detto in parte narrativa, le restanti censure dei ricorrenti si concentrano sui vizi che affliggerebbero la motivazione della impugnata sentenza, a tratti contestata per carenza e contraddittorietà di singoli passaggi argomentativi e con riverberi che hanno finito espressamente per coinvolgere anche profili di travisamento del fatto, e più in generale sottoposta a critica per la asserita labilità degli elementi - ritenuti di risalto meramente congetturale - sulla cui base i giudici dell'appello erano pervenuti a conclusioni opposte rispetto a quelle, liberatorie, rassegante dai primi giudici. A tal proposito, occorre qui subito ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve dunque essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato, come senz'altro è avvenuto nella specie, le ragioni del convincimento (cfr., da ultimo, Cass., Sez. un., 24 novembre 1999, Spina). Al tempo stesso, va pure ribadito che esula dai poteri del giudice della legittimità quello di procedere - come pure i ricorrenti pretenderebbero - ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis, Cass., Sez. un., 30 aprile 1997, Dessimome). A proposito, poi, del travisamento del fatto, pure evocato dai ricorrenti, va ugualmente riaffermato che il sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti impugnati, fuori della ipotesi estrema della mancanza di qualsiasi indicazione giustificativa del decisum, correttamente sussumibile nella previsione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto idoneo ad integrare un vizio di carenza grafica del corredo argomentativo, è consentito solo quando il vizio denunciato sia di tale imponenza da minare al suo interno le strutture della pronuncia (illogicità interna) a causa della evidente incoerenza ravvisabile nella serie concatenata di proposizioni finalizzate a convalidare l'assunto conclusivo. Non già, dunque, allorché per cogliere la disarmonia del discorso sviluppato del giudice di merito sia necessario ricorrere a criteri di valutazione mutuati dall'esterno (siano questi suggeriti dalla parte interessata o prescelti dallo stesso giudice di legittimità), sebbene essi possano, per avventura, essere ritenuti più consoni a modelli di ragionamento comuni (illogicità esterna). Il vizio di motivazione noto come "travisamento del fatto", pertanto, può sopravvivere soltanto nell'ipotesi, prevalentemente teorica e che certamente non ricorre nel caso di specie, in cui il giudice, dopo aver fatto propria una certa ricostruzione degli eventi, ne tragga, sul piano giuridico, conclusioni confliggenti con la medesima e supponenti, sotto il profilo logico, una ricostruzione diversa (cfr., da ultimo, Cass. Sez. I, 13 gennaio 1999, Di Cuonzo). Alla luce dei richiamati principi, le censure mosse dai ricorrenti in punto di motivazione si appalesano prive di giuridica consistenza. La decisione oggetto di impugnativa ha infatti adeguatamente scolpito e valorizzato le plurime e convergenti acquisizioni probatorie sulla cui base è pervenuta a conclusioni opposte a quelle rassegnate in primo grado, partendo - nella disamina critica del materiale assunto - proprio dalle considerazioni che avevano indotto i primi giudici a svilire qualsiasi risvolto probatorio alla circostanza che, due delle armi utilizzate in entrambi gli attentati, erano state rinvenute il 7 luglio 1993 in una vettura sul AS, a bordo della quale si trovava quest'ultimo, il CA, IE TO e TI OR. Con argomenti del tutto incensurabili, infatti, i secondi giudici hanno contestato la validità, quale regola di esperienza, della tesi - affermata nella sentenza di primo grado - per la quale sarebbe diffusa negli ambienti malavitosi la prassi di disfarsi delle armi utilizzate o comunque di procedere al relativo "camuffamento", trattandosi di assunto del tutto apodittico, indimostrato e come tale insuscettibile di essere elevato al rango di massima di comune esperienza. Da tale premessa l'impugnata sentenza ha poi tratto spunto per operare una analitica ed esauriente disamina dei vari elementi probatoriamente significativi, pervenendo, all'esito di un coerente e ben articolato percorso argomentativo, alla ricostruzione dei fatti e delle singole responsabilità: il tutto, va sottolineato, in stretta aderenza ai puntuali ed esaustivi rilievi critici che i giudici dell'appello hanno rivolto alle diverse valutazioni, parcellizzate ed atomistiche, poste a fondamento della sentenza di primo grado. Ineccepibile si rivela, infatti, la disamina degli elementi scaturiti dalle intercettazioni telefoniche, così come del tutto appaganti appaiono essere i singoli spunti di verifica "esterna" al contenuto - a tratti del tutto esplicito - delle varie conversazioni, analiticamente descritti nella sentenza impugnata. Allo stesso modo più che esaurienti - per spessore e convergenza - devono reputarsi le circostanze sulla cui base i giudici dell'appello hanno proceduto alla identificazione dei singoli interlocutori, raccordato i colloqui ai fatti e ricondotto le varie vicende ed i partecipi all'interno di un unitario alveo ricostruttivo, il tutto in forza di un coeso ed inarrestato percorso logico-deduttivo, del tutto esente dalle segnalate censure ed aporie. Illuminanti sono, infatti, i colloqui svoltisi a ridosso della sparizione e l'omicidio di VI LI, i riferimenti alle sevizie inferte, al colpo di grazia, ai propositi di vendetta subito maturati, all'attentato realizzato il 2 luglio 1992 ai danni di IE TO e NA QU, alla "caccia" nei confronti del gruppo rivale ed alle sequenze che poi condussero al tentato omicidio di CA RE. Evento, quest'ultimo, a distanza di poche ore dal quale VI OR e IE CO venivano trovati in possesso di armi, mentre, tanto sulla vettura del IE che sugli indumenti e le mani di quest'ultimo e del VI - fratello dell'ucciso - era risultata la presenza di residui di polvere da sparo. Circostanze, queste, alle quali si saldavano intimamente le significative conversazioni, immediatamente precedenti, intercorse tra il AS ed il CA, dalle quali univocamente traspariva la dinamica secondo la quale si era articolata la vicenda ed il complessivo quadro delle singole responsabilità. La circostanza, quindi - prospettata dalla difesa del IE - che il CA NA, vittima designata dell'attentato, nel descrivere come veicolo utilizzato per l'aggressione, una autovettura Alfa Romeo Giulietta dello stesso tipo e colore di quella sequestrata al IE, si fosse in realtà riferito a vettura certamente diversa, finisce dunque per rappresentare una deduzione di mero fatto, per di più in sè inidonea ad incrinare il compendio probatorio posto a fondamento della gravata decisione.
Ugualmente convergenti e indubbiamente significative sul piano probatorio sono, poi, le varie conversazioni telefoniche relative al recupero delle armi nascoste da IE CO prima del suo arresto - evenienza, questa, che appare essere in sè idonea a dissolvere in radice le contrarie, assertive proposizioni circa le prassi "malavitose" in materia di armi, come si è detto evocate, quale "regola di esperienza", dai primi giudici - così come analitici, appaganti e del tutto privi delle segnalate incoerenze sono i rilievi svolti nella sentenza impugnata in merito all'omicidio del ER ed al ferimento del AN. Ineludibili sono, infatti, le risultanze scaturite dalle intercettazioni, che chiaramente coinvolgono il AS ed il CA, ed alle quali si coniugano, sovrapponendosi sul piano indiziario, non soltanto i falsi alibi costruiti dal primo, quanto, soprattutto, il rinvenimento, sugli abiti prelevati allo stesso AS poco dopo i fatti, di alcune particelle sicuramente derivanti da colpi di arma da fuoco. Un globale contesto, quello delineato in sentenza, rispetto al quale funge da ulteriore e conclusivo spunto di verifica, la stessa narrazione offerta, sia pure in via indiretta, dallo LO, senz'altro indicativa del contrasto e della animosità esistente tra i gruppi antagonisti, che ha indubbiamente rappresentato - al di là della sua più o meno pertinente qualificazione in termini di "faida" - il terreno di cultura all'interno del quale è maturata e si è venuta a snodare la sequenza degli episodi delittuosi. Inconsistenti si rivelano, poi, le doglianze prospettate dalla difesa del AS in ordine al trattamento sanzionatorio, sia perché non risultano formulate richieste subordinate in sede di merito, sia perché la motivazione sul punto sfugge da ogni censura, avuto riguardo, quanto alle ritenute aggravanti, alla natura ed alle modalità di fatti, come contestati e ritenuti in sentenza. I ricorsi del AS, del IE e del CA devono pertanto essere respinti, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Il ricorso presentato nell'interesse di OR OL deve essere invece dichiarato inammissibile perché tardivo. Si prospetta, infatti, la relativa tempestività sul presupposto che il dies a quo dovrebbe essere fatto a decorrere dalla notifica di una ordinanza di correzione materiale pronunciata dalla Corte di assise di appello di Catanzaro il 18 gennaio 2000: ma di tale provvedimento, ed a prescindere da qualsiasi rilievo in ordine alla correttezza della tesi prospettata dal ricorrente, non v'è traccia agli atti. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla casa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in lire 1.000.000
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di OR OL e rigetta gli altri ricorsi.
Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali;
OR OL, inoltre, al versamento di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2000