Sentenza 23 ottobre 2002
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dell'art.431, comma 1, lett. b), c.p.p. (ai sensi del quale, in deroga al principio dell'oralità cui è ispirata la disciplina del processo penale, è consentito l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria), il concetto di irripetibilità deve ritenersi coincidente con quello di impossibilità materiale e ontologica di rinnovare nel giudizio il medesimo atto compiuto nella fase delle indagini preliminari, come si verifica, ad esempio, con riguardo ad atti quali le perquisizioni, i sequestri, le intercettazioni di comunicazioni, le rilevazioni urgenti in luoghi ovvero su cose o persone. Ne deriva che non possono qualificarsi come atti irripetibili le "informative" o le "relazioni di servizio" della polizia giudiziaria, qualora esse riflettano una mera attività di constatazione e osservazione, ovvero documentino semplicemente le circostanze di tempo e di luogo in cui è stata acquisita la notizia di reato, dovendosi in tali ipotesi ritenere possibile la rinnovazione descrittiva del contenuto degli atti anzidetti, da parte dei verbalizzanti, nel contraddittorio delle parti.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 18/12/2006 n° 41281Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2002, n. 37286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37286 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 23/10/2002
1. Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 816/2002
3. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 018536/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RU LA N. IL 11/01/1952;
avverso SENTENZA del 14/03/2002 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Frasso che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza in data 14.3.2002 la Corte d'appello di Bari confermava quella 15.10.2001 del Tribunale di Lucera, che aveva dichiarato CC NI colpevole del reato p. e p. dall'art. 9 comma 1 l. 1423/56 condannandolo alla pena di mesi 5 e giorni 12 di arresto. Entrambi i giudici di merito valorizzavano, a fondamento dell'affermazione di responsabilità, le "informative"' di p.g. dei CC. e della Polizia di Stato - da cui risultava l'assenza dell'imputato nella sua abitazione in occasione dei prescritti controlli -, ritenute probatoriamente utilizzabili siccome "atti irripetibili".
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunziando, con un unico motivo di gravame, violazione di legge in punto di immediata utilizzazione per la decisione delle relazioni degli agenti di p.g., le quali non sarebbero invece configurabili come atti irripetibili.
2. - La censura del ricorrente è fondata.
L'art. 431.1 lett. b) c.p.p., in virtù del quale è consentito l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento dei verbali degli atti "non ripetibili" compiuti dalla polizia giudiziaria, rappresenta una deroga al principio dell'oralità cui è ispirata la disciplina del processo penale e costituisce norma eccezionale di stretta interpretazione. Di talché il concetto di irripetibilità deve coincidere con quello di impossibilità materiale ed ontologica di rinnovare nel giudizio il medesimo atto compiuto nella fase delle indagini preliminari, come avviene nel caso di perquisizioni, sequestri, intercettazioni, rilevazioni urgenti in luoghi ovvero su cose o persone.
Costituisce lineare corollario di siffatto principio l'ulteriore affermazione - pure oggetto di contrasto giurisprudenziale - per la quale le "informative" o "relazioni di servizio" della polizia giudiziaria, qualora riflettano una mera attività di constatazione e osservazione, ovvero documentino semplicemente le circostanze di tempo e luogo in cui è stata acquisita la notizia di reato, non possono considerarsi atti non ripetibili, del cui contenuto non sia possibile la rinnovazione descrittiva da parte dei verbalizzanti nel contraddittorio fra le parti. Con la logica conseguenza che, essendo illegittimo il loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento mediante la sola lettura, in luogo della necessaria, pur richiesta, escussione dei verbalizzanti nel giudizio in qualità di testimoni, esse non possono essere utilizzate e valutate dal giudice come fonte di prova (Cass., Sez. 1^, 27.3.2000, Di Rocco;
Sez. 1^, 18.3.1999, Marafante, rv. 213706; Sez. 1^, 3.3.1997, D'Onghia, rv. 207816; Sez. 2^, 26.3.1997, Baldini, rv. 207827). La sentenza impugnata dev'essere pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari perché, previa eventuale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma principale riguardante l'affermazione di responsabilità dell'art. 603.3 c.p.p., riesamini la questione principale riguardante l'affermazione di responsabilità dell'imputato, uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Bari per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2002