Sentenza 13 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di forme delle notifiche dei provvedimenti, la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 148 cod. proc. pen. detta una disciplina generale che si applica anche alle ordinanze impositive di misura cautelare. (Fattispecie relativa ad ordinanza impositiva di misura cautelare emessa al termine della fase dibattimentale dalla Corte di Assise, alla presenza dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2000, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Franco Marrone Presidente del 13.1.2000
1. Dott. Pierfrancesco Marini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere N. 138
3. Dott. IU Sica Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere rel. N. 43776/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da CH IU VA, nato a [...] in data [...], detenuto presso la Casa Circondariale di AN;
Avverso la ordinanza emessa il 5 ottobre 1999 dal Tribunale del riesame di AN, che aveva confermato l'ordinanza emessa dalla Corte di Assise di Appello di AN il 13 agosto 1999, con la quale era stata rigettata l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di CH IU VA in relazione all'ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla Corte di Assise di AN il 4 settembre 1997 contro il CH stesso per il delitto di cui all'art. 74 DPR n. 309/90 Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal consigliere Dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
Uditi i difensori dell'imputato, avvocati IU Cucinotta e Alfredo Gaito, che hanno concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata;
La Corte di Cassazione osserva
CH VA IU veniva colpito da ordinanza impositiva della misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 74 DPR n. 309/90 emessa dalla Corte di Assise di AN il 4 settembre 1997.
Con sentenza in pari data il CH veniva condannato dalla stessa Autorità Giudiziaria alla pena di anni trenta di reclusione. Nel 1999 il CH presentava istanza di scarcerazione per essere decorso il termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 303 comma I lett. c) n. 3 c.p.p., non potendosi tenere conto della sospensione di 90 giorni di cui all'art. 304 comma I lett. c) c.p.p. relativa al tempo necessario per la stesura della motivazione della sentenza in quanto al momento della pronuncia del provvedimento di sospensione il CH era a piede libero e non si poteva quindi, sospendere una custodia cautelare non ancora iniziata.
Si sarebbe dovuto notificare il provvedimento di sospensione dei termini dopo la notifica dell'ordinanza di custodia cautelare, che era, invece, stata semplicemente letta e, quindi "annunciata" in udienza.
La Corte di Assise di Appello di AN, con provvedimento del 13 agosto 1999, rigettava tale istanza rilevando che il provvedimento cautelare era stato letto in udienza, lettura che, ai sensi dell'art.148 n. 5 c.p.p., doveva essere parificata ad una notifica.
Con istanza del 21 agosto 1999 il CH impugnava tale provvedimento ribadendo che nel sistema processuale vigente non era previsto alcun equipollente alla notifica del provvedimento impositivo di misura cautelare all'imputato detenuto per altra causa..
Con ordinanza del 5 ottobre 1999 il Tribunale del riesame di AN rigettava l'istanza del CH confermando il provvedimento della Corte di Assise di Appello della stessa città.
Proponeva ricorso per cassazione IU CH lamentando la violazione dell'art. 606 comma I lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 148 comma V, 545, 297 comma V, 303 comma I lett. c) n. 3, 304 comma I lett. c) c. p. p. ed il difetto di motivazione di cui all'art. 606 comma I lett. e) c.p.p.. Spiegava il ricorrente che la notifica dell'ordinanza impositiva della misura della custodia cautelare in carcere, prevista per l'imputato detenuto per altra causa dall'art. 297 comma V c.p.p., non prevedeva equipollenti nel sistema processuale vigente, riferendosi la disposizione dell'art. 148 comma V c.p.p. soltanto agli atti processuali per i quali tale forma di notifica fosse stata esplicitamente prevista dal legislatore.
Cosicché non essendovi stata notifica della predetta ordinanza non si poteva ritenere già in esecuzione la misura cautelare al momento della contestuale lettura della ordinanza di sospensione dei termini. Dal momento che è possibile sospendere soltanto i termini di una misura cautelare già in atto, nel caso di specie non si sarebbe dovuto tenere conto della sospensione ex art. 304 comma I lett. c), con conseguente decorrenza dei termini di cui all'art. 303 c.p.p.. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della ordinanza impugnata. All'odierna udienza il PG, nel motivare la richiesta di rigetto del ricorso, spiegava che vi era una differenza tra la "esecuzione" e la "notifica" del provvedimento cautelare, cosicché quello emesso contro il CH doveva ritenersi eseguito, ancorché non ancora notificato.
I difensori, invece, dopo avere ricostruito la vicenda ribadivano gli argomenti posti a sostegno del ricorso e richiamavano anche una pronuncia favorevole alla loro tesi della Corte di Cassazione. I motivi posti a sostegno del ricorso non sono fondati. Per una esatta comprensione del problema è necessario ricordare che la Corte di Assise di AN al termine della fase dibattimentale aveva emesso una ordinanza impositiva della misura cautelare in carcere nei confronti di CH IU per il delitto di cui all'art. 74 del DPR 309/90, ed aveva dato lettura del provvedimento impositivo in aula alla presenza del CH stesso, che era a piede libero per quel processo, ma detenuto per altra causa. Dopo alcuni giorni la ordinanza predetta veniva notificata al CH in S. Vittore, ove trovavasi detenuto.
Con il dispositivo della sentenza, letto subito dopo la ordinanza impositiva della misura cautelare, venivano sospesi i termini di custodia cautelare per il tempo necessario alla stesura della sentenza - 90 giorni- (art. 304 comma I lett. c) c.p.p.). Secondo il ricorrente la lettura in udienza del provvedimento non poteva parificarsi alla notifica e, quindi, la misura cautelare non poteva ritenersi in atto al momento della sospensione dei termini avvenuta con la lettura del dispositivo della sentenza. La sospensione non poteva, allora, ritenersi efficace perché non è possibile sospendere termini che ancora non sono iniziati a decorrere.
Il problema, allora, consiste nel valutare la portata dell'art. 148 comma 5 c.p.p. e stabilire se la lettura in udienza della ordinanza impositiva di misura cautelare equivale alla notifica della stessa, poiché, ove mai si dovesse ritenere la necessità di una notifica del provvedimento cautelare con modalità differenti da quelle indicate dal comma V dell'art. 148 c.p.p. il ragionamento del ricorrente sarebbe fondato.
Il presupposto del ragionamento del ricorrente non è però condivisibile.
Il nuovo regime delle notificazioni disegnato dal codice di procedura penale del 1989 "da un lato persegue l'obiettivo di ridurre il c.d.
'formalismo legalè, e dall'altro si sforza di elaborare forme di notificazione che, se rispettate, diano una elevata probabilità che la conoscenza legale equivalga alla conoscenza e effettiva". Gli ultimi due commi dell'art. 148 c.p.p. attuano proprio quella semplificazione delle forme delle notificazioni auspicata dalla direttiva n. 9 della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81. Il comma quattro dell'art. 148 c.p.p. prevede, infatti, che "la consegna dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione".
Il comma V dello stesso articolo stabilisce, invece, che la lettura in udienza dei provvedimenti.... sostituisce le notificazioni". Con tale norma si è, quindi, mantenuto l'istituto degli avvisi "de praesenti" già disciplinato nell'art. 166 comma IV c.p.p. abrogato. Il legislatore, resosi conto che la stesura originaria della norma in esame "gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni" -, non dava piena attuazione alla direttiva richiamata, ha ampliato la portata dell'art. 148 comma V c.p.p. con la disposizione dell'art. 1 del d.leg. 14 gennaio 1991 n. 12.
Con tale norma è stata introdotta la regola generale, in ossequio al principio della massima semplificazione delle forme processuali in tema di notificazioni, valida tanto per il pubblico ministero che per il giudice, che la lettura dei provvedimenti alle persone presenti sostituisce le notificazioni.
La lettura costituisce attività sostitutiva delle notificazioni e ne produce gli effetti a condizione, però, che ricorrano due presupposti e, cioè, la presenza dei destinatari dei provvedimenti alla lettura e che di tale fatto sia dato atto nel verbale di udienza.
La espressione letterale della norma in esame conferisce, in modo non equivoco, alla stessa una portata generale ed alle stesse conclusioni si perviene con una interpretazione logico-sistematica della disposizione.
Essa è, infatti, contenuta nell'art. 148 c.p.p., che disciplina gli organi e le forme delle notificazioni in via generale e senza esclusione di alcun atto.
Inoltre essa dà concreta attuazione al principio della massima semplificazione delle forme di notificazione e del contenimento del c.d. formalismo legale e nello stesso tempo garantisce la massima sicurezza che l'atto letto dal giudice venga a conoscenza del destinatario, poiché per la validità di tale forma di notifica è prevista la presenza necessaria del destinatario dell'atto. Non si comprende, allora, perché una parte della giurisprudenza (vedi Cass. 24 novembre 1993, Cagnazzo, Giust. Pen. 1994, III, 41) abbia sostenuto che la lettura in udienza sia valida come forma di notificazione soltanto quando essa sia stata espressamente prevista dal legislatore, dal momento che, come si è più volte ripetuto, la forma di notificazione degli atti e dei provvedimenti di cui al comma V dell'art. 148 c.p.p. è prevista in via generale.
Una interpretazione come quella della citata sentenza riduce, invero, la portata della norma senza una plausibile ragione, frustrando gli obiettivi di massima semplificazione in tale settore perseguiti dal legislatore.
È vero che in taluni casi - vedi per esempio l'art. 391 comma 7 c.p.p. oppure l'art. 424 stesso codice - la legge esplicitamente prevede che il provvedimento possa essere letto in udienza e che ciò valga a tutti gli effetti come notificazione, mentre in altri casi una tale possibilità non è esplicitamente prevista, ma da tale omissione non è possibile trarre alcuna differenza nel regime di notificazione degli atti ed, in particolare, ritenere che la notifica mediante lettura in udienza sia possibile soltanto quando sia esplicitamente prevista.
Infatti il riconoscimento esplicito della adozione delle forme previste dall'art. 148 comma V c.p.p. aveva una sicura ragione di essere quando la stesura originaria della norma citata prevedeva un sistema orale di notifica, in via generale, soltanto per gli "avvisi" e non anche per i "provvedimenti".
Cosicché il legislatore aveva, giustamente, ritenuto che per estendere tale possibilità anche ad alcuni provvedimenti fosse necessaria la esplicita menzione. Ma con l'entrata in vigore dell'art. 1 d.leg. 14 gennaio 1991 n. 12 il legislatore ha previsto tale forma di notifica in via generale per tutti i provvedimenti, cosicché la previsione esplicita per alcuni casi soltanto ha perduto sia il suo significato originario sia la sua primitiva funzione. Essa, pertanto, in conseguenza della nuova formulazione dell'art. 148 comma V c.p.p. non ha più alcun significato preciso.
Ne sono, inoltre, possibili speculazioni interpretative sui termini "sostituiscono le notificazioni" usato dal legislatore - "la lettura.... e gli avvisi.... sostituiscono le notificazioni" -, per negare che si tratti di notificazioni nel vero senso della parola. Le parole indicate nel V comma non possono avere che un significato analogo alla espressione usata nel comma IV dell'art. 148 c.p.p. - "la consegna di copia....... ha valore di notificazione" -, proprio perché si tratta di norme concepite per raggiungere i medesimi obiettivi, come si e gia chiarito.
"Sostituire" significa che la lettura del provvedimento rende assolutamente superflua la notifica successiva del provvedimento, perché essa è già avvenuta, e che tutti gli effetti tipici della notifica di un atto si producono al momento della lettura in udienza. Insomma si vuol dire che quella prevista dal comma V dell'art. 148 c.p.p. è un equipollente delle notificazioni o meglio è una forma di notificazione prevista in via generale per qualsiasi tipo di provvedimento previsto dal codice di rito.
Ne vale obiettare che la lettura del provvedimento non prevede la consegna di copia dello stesso e che ciò potrebbe danneggiare l'interessato nell'esercizio dei suoi diritti, quale ad esempio quello di impugnare.
Invero, a parte il fatto che, ad esempio, l'art. 391 comma 7 c.p.p. dispone che "i termini per l'impugnazione - si tratta di 'provvedimenti de libertatè - decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza", non vi è alcun dubbio che la notifica del provvedimento mediante lettura preveda anche la consegna di copia dello stesso all'interessato, come è lecito desumere dal combinato disposto degli artt. 148 comma V, 293 comma I - che prevede espressamente la consegna di copia del provvedimento all'interessato - e 297 comma V, disposizioni che saranno meglio in seguito esaminate.
La consegna della copia consente all'indagato colpito da misura cautelare di conoscere immediatamente gli elementi dell'accusa e di eventualmente proporre impugnazione.
Per le ragioni indicate non si comprende perché la citata sentenza della Suprema Corte, peraltro contrastata da altre pronunce (vedi ad esempio Cass. 13 dicembre 1991, Cannito, Giur. it. 1992, II, 651) abbia escluso l'applicabilità della norma in esame alla lettura in udienza dei provvedimenti cautelari.
Se fosse fondata tale interpretazione si dovrebbe concludere per la assoluta inutilità della lettura del provvedimento in udienza oppure accedere alla stravagante tesi del ricorrente che si tratti della "annunciazione" di un provvedimento, istituto di cui, in verità, non vi è traccia nel nostro ordinamento. Sono comprensibili le ragioni di massima cautela, di sicuro necessarie quando si tratti di provvedimenti che immediatamente privano della libertà un cittadino ma francamente il sistema previsto dal legislatore, secondo la interpretazione fornita dalla presente motivazione, offre il massimo di garanzie possibili .
Si tratta, infatti, di provvedimenti adottati e letti alla presenza dell'interessato obbligatoriamente assistito nella specie, perché trattasi di pubblica udienza, da un difensore..
Vanno ora esaminati i rapporti tra l'art. 148 comma V e gli artt. 293 comma I e 297 comma V c.p.p..
Le ordinanze applicative di una misura cautelare della custodia in carcere vanno eseguite, se l'imputato sia a piede libero, oppure notificate se l'indagato sia già detenuto per altra causa, ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 297 comma V C.P.P. È difficile allora ritenere per un imputato già detenuto una diversificazione di tempi tra la esecuzione del provvedimento - che avverrebbe immediatamente - e la notifica dello stesso - che sarebbe prevista in un momento successivo -, come ha sostenuto il PG, poiché nel caso dell'imputato già detenuto l'unico modo per portare a sua conoscenza il provvedimento impositivo di misura cautelare consiste proprio nella notifica dello stesso, essendo l'esecuzione, che significa traduzione presso la casa circondariale, prevista soltanto per gli indagati in stato di libertà che vengano colpiti da un provvedimento restrittivo.
Da tutto quanto precede discende che la lettura in udienza del provvedimento di custodia cautelare in carcere al CH sia stata corretta, poiché tale forma di notificazione, necessaria in tal caso ai sensi dell'art. 297 comma V c.p.p., essendo il CH detenuto per altra causa, è consentita in via generale per ogni tipo di provvedimento compresi quelli in materia di misure cautelari dall'art. 148 comma V c.p.p. Una interpretazione diversa della citata normativa non appare plausibile come si è detto, perché contrastante con la interpretazione letterale e con quella logico-sistematica. Essa sarebbe, peraltro, meno vantaggiosa per l'imputato, perché, ad esempio i termini di custodia cautelare decorrerebbero da un momento successivo alla emissione del provvedimento, che pacificamente è quello della lettura dello stesso in udienza, ovvero dalla notifica formale con i metodi tradizionali del provvedimento, che potrebbe essere effettuata anche a distanza di tempo, non essendo dalla legge previsto un termine entro il quale essa necessariamente avvenire. La Suprema Corte che in proposito è molto rigorosa, perché si tratta della libertà dei cittadini nello stabilire che i termini di custodia decorrono dallo stesso giorno di privazione della libertà, ha chiarito che "gli effetti della custodia cautelare decorrono, se l'imputato è detenuto per altra causa, dal giorno in cui è notificata l'ordinanza che la dispone" (Cass. n. 3639 del 31 luglio 1995, Nunziata). Ciò significa che non è lecito interpretare le norme in modo da negare qualsiasi efficacia alla notifica dei provvedimenti mediante lettura in udienza e rinviare l'inizio della esecuzione della misura cautelare ad un momento successivo ed incerto.
Pertanto essendo stato il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere ritualmente notificato al CH, detenuto per altro, con la lettura in udienza, è da tale momento che si sono prodotti gli effetti di cui all'art. 297 comma V c.p.p. e, quindi, anche la decorrenza dei termini di custodia cautelare.
Ne consegue che i termini di custodia essendo pendenti, potevano essere sospesi ai sensi dell'art. 304 comma I lett. c) c.p.p.. Corrette appaiono, allora, le decisioni della Corte di Assise di Appello di AN e del Tribunale del riesame della stessa Città. In conclusione non sussiste la dedotta violazionè di legge processuale ne' sussiste il vizio di motivazione, poiché i giudici del Tribunale del riesame hanno sostenuto la tesi interpretativa dianzi esposta in modo logico e congruo.
Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato a pagare le spese del procedimento.
La Cancelleria è tenuta ad effettuare le comunicazioni e gli adempimenti di cui all'art. 94 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni previste dall'art. 94 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 13 gennaio 2000. Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2000