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18 gennaio 2001
18 gennaio 2001
Art. 17. 1. All' articolo 495 del codice di procedura penale , dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti puo' rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta".
Nota all'art. 17:
- Il testo dell' art. 495 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 495 (Provvedimenti del giudice in ordine alla prova). - 1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis. Quando e' stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento.
2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.
3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facolta' di esaminare i documenti di cui e chiesta l'ammissione.
4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilita' delle prove. Il giudice, sentite le parti, puo' revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove gia' escluse.
4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti puo' rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta.".
"4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti puo' rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta".
Nota all'art. 17:
- Il testo dell' art. 495 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 495 (Provvedimenti del giudice in ordine alla prova). - 1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis. Quando e' stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento.
2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.
3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facolta' di esaminare i documenti di cui e chiesta l'ammissione.
4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilita' delle prove. Il giudice, sentite le parti, puo' revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove gia' escluse.
4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti puo' rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta.".
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2021, n. 20759Provvedimento: […] Del resto, l'aggiunta del comma 4-bis, nell'ambito dell'art. 495 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 17 della legge n. 397/2000, si fonda proprio sull'argomento sistematico che una volta introdotto un teste nella dinamica dibattimentale attraverso l'ordinanza di ammissione, la sua escussione non è più rimessa esclusivamente alla volontà della parte che lo ha richiesto, in quanto tale fonte di prova è entrata a far parte della disponibilità di tutti i soggetti del processo, stante la riconosciuta pertinenza al tema di prova, salvo il potere del giudice di motivare in modo esplicito sulla non assunzione in ragione della sopravvenuta superfluità. […]Leggi di più...
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