Provvedimento: L'art 465 cod proc civ, richiamando l'art 453 dello stesso codice, rende obbligatoria la nomina del consulente tecnico nei procedimenti di appello relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, quando il gravame riguardi una decisione fondata su accertamenti tecnici, ma non pone alcuna gerarchia fra le consulenze di primo e di secondo grado, onde il giudice puo attingere, per la formazione del suo convincimento, elementi all'una o all'altra relazione di consulenza, ed occorrendo ad entrambè egli infatti, non e vincolato dalle conclusioni del consulente, ma quando dissente, deve dare adeguata motivazione delle ragioni del suo dissenso, in modo da consentire la possibilita di controllare gli elementi di cui si e avvalso per pervenire alla soluzione adottata.*
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