Sentenza 15 maggio 2007
Massime • 1
In tema di reato permanente, la regola per cui nel caso di contestazione c.d. aperta (cioè senza l'indicazione della data di cessazione della condotta illecita) la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado ha valore esclusivamente processuale e non sostanziale, nel senso che non ricade sull'imputato l'onere di dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della data della condanna di primo grado. Ne consegue che, qualora dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, non è sufficiente il riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare se il giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento e, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza con l'ulteriore conseguenza che, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna (nella specie per associazione mafiosa), le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al condannato.
Commentari • 3
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza emessa il 28 settembre 2020, all'esito del dibattimento, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati oggi ricorrenti per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione per il mercato di merce recante marchi o segni distintivi di note maison contraffatti e ricettazione e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato: - Raffaele A. alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - Pietro N. alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; - Mustapha An. alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - …
Leggi di più… - 3. Lista testimoniale via fax? Ammissibile purchè .. (Cass. 23343/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 settembre 2019
Il deposito materiale della lista in cancelleria - ove non contenga anche la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti, consulenti tecnici e soggetti di cui all'art. 210 c.p.p., - può avvenire anche a mezzo dei mezzi tecnici di trasmissione di cui all'art. 150 (ad esempio, il telefax), che bene assolvono, in ipotesi di corretta e completa ricezione, alla funzione di comunicazione, all'ufficio ed agli altri interessati, del contenuto di un atto; il soggetto trasmittente ha, tuttavia, l'onere di assicurarsi della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, in quanto su di lui incombe la responsabilità dell'eventuale carenza della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2007, n. 25578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25578 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 15/05/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 715
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 32749/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
SI FR OL, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 18.5.2006 dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tornassi;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. Santi Consolo, con le quali si chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento 14.9.2004 il Magistrato di sorveglianza di Palermo rigettava parzialmente la richiesta di liberazione anticipata avanzata da FR OL SI e con ordinanza 7.12.2004 il Tribunale di sorveglianza respingeva il reclamo proposto avverso detta decisione dal SI.
2. A seguito di ricorso del SI la Sezione Prima di questa Corte annullava con rinvio l'ordinanza 7.12.2004 per illeggibilità della grafia con la quale era stata vergata.
3. Decidendo quale Giudice del rinvio il Tribunale di Palermo "rettificava" "l'indicazione temporale del rigetto" circoscrivendolo nel periodo corrente dal 20.1.1998 al 20.10.1998, "rigettava" per il resto le doglianze del SI dichiarando altresì manifestamente infondata la eccezione di legittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, commi 1 e 3, (Ordinamento
penitenziario) prospettata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.. 3.1. Osservava in particolare il Tribunale che era da condividere il giudizio di incompatibilità tra l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ("consacrata nel giudizio penale incontestabile" in quella sede) e il riconoscimento della partecipazione all'attività rieducativa (inconciliabile con la contemporanea partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso). Quanto all'eccezione di legittimità costituzionale, rilevava che il vulnus non discendeva dalla norma denunziata, bensì, semmai, dalla configurabilità del reato associativo quale reato permanente, a contestazione aperta con protrazione sino alla sentenza di primo grado, e che tale configurabilità (da cui derivava l'accertamento della data di commissione del fatto impeditivi della liberazione condizionale) poteva essere contestata nel processo di cognizione, non in quello di sorveglianza, che non poteva "che essere vincolato dal giudicato penale".
4. Ricorre il SI a mezzo del proprio difensore chiedendo l'annullamento dell'ordinanza, previa, ove del caso, proposizione di questione di legittimità costituzionale.
4.1. Denunzia con il primo motivo violazione di legge in relazione alle norme dell'ordinamento penitenziario e all'art. 54 di detto ordinamento, richiamando le considerazioni evidenziate nell'atto di reclamo sulla impossibilità di valutare quale fattore impeditivo della liberazione anticipata la data di commissione del reato di cui all'art. 416 bis c.p., ancorata alla data della pronunzia della sentenza di primo grado,
vuoi per la inconferenza di tale criterio con l'accertamento rivolto esclusivamente al comportamento relativo allo stato detentivo, vuoi per la dipendenza della data di commissione del fatto da una mera fictio iuris, vuoi per l'assenza di riferimenti nella norma a condizioni ostative costituite dalla commissione di altri reati prima della "concessione" del beneficio;
vuoi infine perché, in concreto, non emergeva alcun elemento che inducesse a ritenere il perdurare della partecipazione all'associazione mafiosa o altre condotte devianti nel periodo in esame, o dopo.
E lamenta che, senza neppure considerare quanto positivamente attestato dal servizio sociale, il Tribunale avrebbe completamente omesso di rispondere ai rilievi difensivi, limitandosi a richiamare il dato formale della cessazione della permanenza costituito dalla sentenza di condanna e confondendo l'intangibilità del giudicato con la necessità di valutare il giudicato ai fini della esecuzione penale (il ricorrente si diffonde in una serie di esempi e illustrazioni del suo rilievo).
4.2. Con ulteriore motivo, subordinato, denunzia l'illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 13, 24, 25, 27 e 111 Cost., dell'art. 54 ord. pen., nell'interpretazione ad esso riservato dal Tribunale, per violazione dei principi di legalità, ragionevolezza, determinatezza di ogni regola di diritto incidente sulla libertà. In particolare, (in relazione all'art. 3 Cost.) per l'irragionevole disparità di trattamento e l'irragionevolezza che scaturirebbe da una disciplina che priva solo una categoria di condannati della possibilità di beneficiare della liberazione anticipata per il periodo successivo all'arresto; (in relazione all'art. 13) per la conseguente indebita privazione della libertà personale;
(in relazione all'art. 25) per la violazione del principio di legalità (l'interpretazione censurata costituendo elusione delle norme positive); (in relazione infine all'art. 27 Cost.) perché frusterebbe la finalità rieducativa della pena a causa dell'automatismo del presupposto negativo, operante di diritto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In tema di reato permanente questa Corte ha più volte chiarito che la regola secondo cui, nel caso di contestazione in forma cosiddetta "aperta" (senza l'indicazione cioè della data di cessazione della condotta), non occorre in dibattimento contestazione suppletiva della condotta illecita che risulti proseguita dopo l'iniziale accertamento, potendo essa ritenersi compresa fino alla data della pronunzia di primo grado nella originaria imputazione, ha valore esclusivamente processuale e non certamente sostanziale, di inversione dell'onere della prova: "quasi che debba essere l'imputato, sol perché accusato di un reato di carattere permanente, a dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della data della condanna in primo grado" (per tutte, Cass. sez. U. 13.7.1998 n. 11029, Montanari;
sez. 1, 1^ 3.9.1999 n. 10640, Valerio). E s'è pertanto ribadito che, quando dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, "non può bastare il puro e semplice riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare ... ove si sia trattato di contestazione aperta, se il Giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento" e, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza (Sez. 1, Sentenza del 14.12.2004, n. 774, Lucarelli;
nello stesso senso Sez. 1, 17/11/2005, n. 46583, Piccolo). Principi questi che non possono non valere a maggior ragione in sede di verifica delle condizioni per il riconoscimento della liberazione anticipata, dal momento che detto riconoscimento è collegato esclusivamente alla valutazione, in concreto, di comportamenti;
e dal momento che è estraneo alla ratio e alla funzione del beneficio ogni automatismo collegato al sopravvenire di una condanna: in sede di revoca (cfr. C. cost. n. 186 del 1995) come, ovviamente, in sede di ammissione.
2. A siffatti canoni non risulta ispirata la decisione impugnata, la quale - per quanto è dato comprendere dalla scarna motivazione (v. in fatto sub 3.1.) - ha invece confuso la regola processuale di cui prima s'è detto con quella del giudicato sostanziale e non risulta abbia adempiuto all'onere di verificare, sulla scorta della motivazione della richiamata sentenza di condanna per associazione mafiosa, quali fossero in realtà le date cui andavano riferite (in concreto) ed entro le quali dovevano ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al ricorrente.
3. Il provvedimento impugnato deve di conseguenza essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Palermo che, in diversa composizione nel rispetto dell'art. 34 c.p.p., valuterà l'esistenza di comportamenti o condotte ostative alla concessione della liberazione anticipata attenendosi ai principi prima enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Palermo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2007