Sentenza 3 giugno 2010
Massime • 2
Ai fini della sussistenza degli estremi della desistenza volontaria di cui all'art. 56, comma terzo, cod. pen., nella specie con riguardo al reato di tentata estorsione, non è sufficiente, quando l'azione intimidatoria non si realizza in modo continuativo ma attraverso il succedersi di contatti verbali distanziati nel tempo, la pura e semplice condotta di inattività dell'agente nei periodi intermedi, richiedendosi che essa si sia protratta per un tempo sufficiente a dimostrare che vi sia stato un vero e proprio abbandono del progetto estorsivo.
Non è causa di nullità dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale né, pertanto, della sentenza che sull'esito di detta prova abbia fondato la decisione, l'irrituale presentazione della lista testi effettuata a mezzo fax, anziché nella prescritta forma del deposito in cancelleria, rientrando tra i poteri del giudice quello di assumere le prove anche d'ufficio.
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- 1. Il reato di estorsione tra tentativo e desistenza volontaria ex art. 56, co. 1 e 3, c.p.Marika Zanerolli · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Lista testimoniale via fax? Ammissibile purchè .. (Cass. 23343/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 settembre 2019
Il deposito materiale della lista in cancelleria - ove non contenga anche la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti, consulenti tecnici e soggetti di cui all'art. 210 c.p.p., - può avvenire anche a mezzo dei mezzi tecnici di trasmissione di cui all'art. 150 (ad esempio, il telefax), che bene assolvono, in ipotesi di corretta e completa ricezione, alla funzione di comunicazione, all'ufficio ed agli altri interessati, del contenuto di un atto; il soggetto trasmittente ha, tuttavia, l'onere di assicurarsi della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, in quanto su di lui incombe la responsabilità dell'eventuale carenza della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2010, n. 32742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32742 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 03/06/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 1403
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 3026/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC DA, N. IL 24/07/1954;
avverso la sentenza n. 1510/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del 13/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. LO RE Vincenzo in sostituzione L'Avv. Francesco Valerio Pizzuto;
udito il difensore Avv. Bernardo Pietro Garofano.
FATTO
Con sentenza in data 13 maggio 2009 la Corte d'Appello di Messina, in ciò confermando (salvo esclusione della continuazione) la decisione assunta dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha riconosciuto IN RD responsabile del delitto di tentata estorsione aggravata in danno L'imprenditore ME IO;
ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
La prova del commesso reato è stata ravvisata nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa, corroborate dalla deposizione del teste ME GE MI.
Ha proposto ricorso per cassazione l'RD, in base a motivi presentati sia per il tramite del difensore, sia personalmente. Col primo dei cinque motivi firmati dall'Avv. Bernardo Garofalo, il ricorrente rinnova in questa sede l'eccezione di inammissibilità della lista testimoniale presentata dal pubblico ministero per il giudizio di primo grado, siccome inoltrata a mezzo fax pur contenendo la richiesta di autorizzazione a citare i testi.
Col secondo motivo deduce carenza di motivazione in ordine all'attendibilità riconosciuta alla persona offesa, nonché omessa acquisizione di prove decisive, che indica in una annotazione di servizio del capitano Carnevale dei Carabinieri di Patti e nel chiesto confronto fra la persona offesa e l'imputato. Col terzo motivo invoca l'applicazione L'istituto della desistenza, rilevando non essere seguiti altri incontri fra lui e il IO dopo quello in cui, secondo l'accusa, sarebbe stata formulata la richiesta estorsiva.
Col quarto motivo il ricorrente ripropone la tesi difensiva facente riferimento al recesso attivo.
Col quinto motivo deduce vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Nei motivi a propria firma, presentati in forma manoscritta di ardua lettura, l'RD si diffonde in una ricostruzione dei fatti dai quali dovrebbe emergere, nelle sue intenzioni, la propria innocenza. DIRITTO
Occorre subito rimarcare che il ricorso personalmente presentato dall'RD, avente valore di memoria con motivi nuovi per la sua posteriorità rispetto al gravame proposto dal difensore, è inammissibile in quanto non contiene la denuncia di vizi riconducibili al novero di quelli contemplati dall'art. 606 c.p.p., ma soltanto argomentazioni proprie del giudizio di merito. In ordine al ricorso a firma L'Avv. Bernardo Garofalo si osserva, invece, quanto segue.
Il primo motivo non è fondato. Questa Corte Suprema ha già enunciato il principio, che va qui ribadito, secondo cui non è causa di nullità L'ordinanza ammissiva della prova testimoniale (nè, dunque, della sentenza che sull'esito di tale prova abbia fondato la decisione) l'irrituale presentazione della lista effettuata a mezzo fax, anziché nella prescritta forma del deposito in cancelleria, rientrando tra i poteri del giudice quello di assumere le prove anche d'ufficio (Cass. 24 settembre 2008 n. 38161). Dell'interpretazione così data all'art. 507 c.p.p., nel solco di un orientamento da tempo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Un. 6 novembre 1992 n. 11227), la Consulta ha recentemente riconosciuto la conformità al dettato costituzionale con sentenza n. 73 del 10 febbraio 2010. Parimenti da disattendere è il secondo motivo. Il controllo di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dalla persona offesa si esplica attraverso una valutazione di coerenza e linearità del contenuto, oltre che sulla verifica di assenza di qualsiasi intento calunnatorio. A tali criteri il giudice di merito ha dimostrato di attenersi scrupolosamente, tant'è che la motivazione addotta da conto della spontaneità, genuinità, coerenza, logicità, disinteresse e completezza del narrato di ME IO;
a ciò si è aggiunta la considerazione secondo cui il dichiarante non avrebbe avuto alcun motivo per calunniare l'imputato, così da esporsi senza ragione non soltanto alle conseguenze giuridiche di una tale condotta, ma altresì al rischio di richiamare su di sè l'attenzione di una pericolosa cosca criminale operante sul territorio;
ha inoltre considerato quel collegio, quale elemento rafforzante il giudizio sulla sincerità del IO, che costui ebbe in allora a confidare a ME MI le preoccupazioni destate in lui dalla visita al cantiere fatta, in sua assenza, dall'RD.
E dunque del tutto ingiustificato il rimprovero di carenza motivazionale sul punto, mosso dal ricorrente alla Corte d'Appello. Così come, del resto, è priva di fondamento la denuncia di omessa motivazione circa il diniego di acquisizione di un'annotazione di servizio della p.g. e del confronto fra l'imputato e la persona offesa. Il giudice di appello, invero, ha chiaramente espresso le ragioni che l'hanno indotto a respingere le istanze istruttorie, rimarcandone l'irrilevanza a fronte degli elementi già acquisiti;
oltre a ciò va considerato che, affinché sia evidenziabile il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), occorre che la prova non acquisita si dimostri decisiva ai fini del giudizio: il che non è a dirsi nel caso di specie, mancando fra l'altro l'indicazione, da parte del ricorrente stesso, delle ragioni di tale pretesa decisività.
Gli istituti della desistenza e del recesso attivo, invocati col terzo e col quarto motivo, non sono richiamati a proposito. In ordine al primo va detto che l'azione estorsiva intrapresa dall'RD nei confronti del IO, per quanto si trae dall'accertamento in fatto scaturito dal giudizio di merito, non era destinata a compiersi in un unico contesto temporale;
tant'è vero che l'approccio alla persona offesa, finalizzato alla reciproca conoscenza e alla successiva introduzione di argomenti di conversazione nei quali innestare la richiesta di denaro, si è sviluppato in più fasi progressive. E indubbiamente l'invito a corrispondere la somma di 1.500,00 Euro, così ridotta "per intercessione" dello stesso RD a fronte di un'originaria pretesa di 18.000, secondo il convincimento della Corte di merito era destinato ad essere seguito da altre più pressanti iniziative (in applicazione, va osservato, dello schema tipico del metodo mafioso), al fine di indurre la vittima a cedere alla richiesta. Orbene, quando l'azione intimidatoria non si realizza in modo continuativo, ma attraverso il succedersi di contatti verbali distanziati nel tempo, non è possibile riconoscere la desistenza nella pura e semplice inattività L'agente nei periodi intermedi, se non quando essa si sia protratta per un tempo sufficiente a dimostrare che vi sia stato un vero e proprio abbandono del progetto estorsivo. Nel caso di specie la Corte d'Appello, nell'esercizio della facoltà di apprezzamento che è propria del giudice di merito, ha giudicato che l'arco temporale di circa un mese, decorso fra l'ultimo atto propedeutico all'estorsione e l'arresto L'RD, non fosse sufficiente a far ritenere abbandonato il proposito criminoso. E la conclusione così raggiunta, quale risultato di un processo logico ineccepibile, si sottrae a censura in sede di legittimità.
In ordine al recesso attivo va detto che alla sua configurabilità si oppongono due ordini di ragioni: 1) il mancato completamento L'azione criminosa, tale da rendere operante il meccanismo causale capace di produrre l'evento - cioè la consegna del denaro - senza il compiersi di ulteriori atti ad opera L'RD (sarebbe stata necessaria, quanto meno, una sollecitazione della risposta, oltre alle indicazioni sulle modalità del passaggio di mano della somma estorta); 2) la mancanza di una condotta attiva diretta a impedire che l'estorsione venisse portata a termine, non bastando a tal fine la mera inerzia L'agente.
Il quinto motivo esula dal novero di quelli consentiti dall'art. 606 c.p.p., in quanto volto a criticare la mancata applicazione delle attenuanti generiche. Trattasi, invero, di statuizione che l'ordinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità, quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica. Nel caso di specie la Corte d'Appello non ha mancato di motivare la propria decisione sul punto, con l'evidenziare non soltanto l'assenza di particolari ragioni positivamente apprezzabili in funzione di un'apposita mitigazione della pena, ma altresì l'argomento contrario costituito dall'esistenza di plurimi precedenti penali a carico L'imputato per reati di varia natura. Siffatta linea argomentativa non presta il fianco a censura, non essendo necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., ma essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che, nel discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Alla parte civile, che ha presenziato a mezzo del difensore e presentato le sue conclusioni scritte, spetta la rifusione delle spese di difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità. La liquidazione è effettuata in Euro 1.600,00, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese a favore della parte civile costituita, che liquida in Euro 1.600,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010