Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2010, n. 32742
CASS
Sentenza 3 giugno 2010

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Ai fini della sussistenza degli estremi della desistenza volontaria di cui all'art. 56, comma terzo, cod. pen., nella specie con riguardo al reato di tentata estorsione, non è sufficiente, quando l'azione intimidatoria non si realizza in modo continuativo ma attraverso il succedersi di contatti verbali distanziati nel tempo, la pura e semplice condotta di inattività dell'agente nei periodi intermedi, richiedendosi che essa si sia protratta per un tempo sufficiente a dimostrare che vi sia stato un vero e proprio abbandono del progetto estorsivo.

Non è causa di nullità dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale né, pertanto, della sentenza che sull'esito di detta prova abbia fondato la decisione, l'irrituale presentazione della lista testi effettuata a mezzo fax, anziché nella prescritta forma del deposito in cancelleria, rientrando tra i poteri del giudice quello di assumere le prove anche d'ufficio.

Commentari2

  • 1Il reato di estorsione tra tentativo e desistenza volontaria ex art. 56, co. 1 e 3, c.p.
    Marika Zanerolli · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Lista testimoniale via fax? Ammissibile purchè .. (Cass. 23343/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 settembre 2019

    Il deposito materiale della lista in cancelleria - ove non contenga anche la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti, consulenti tecnici e soggetti di cui all'art. 210 c.p.p., - può avvenire anche a mezzo dei mezzi tecnici di trasmissione di cui all'art. 150 (ad esempio, il telefax), che bene assolvono, in ipotesi di corretta e completa ricezione, alla funzione di comunicazione, all'ufficio ed agli altri interessati, del contenuto di un atto; il soggetto trasmittente ha, tuttavia, l'onere di assicurarsi della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, in quanto su di lui incombe la responsabilità dell'eventuale carenza della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2010, n. 32742
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32742
Data del deposito : 3 giugno 2010

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