Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 2
Non è causa di nullità della notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma primo, cod. proc. pen. l'omessa indicazione, nella relazione dell'ufficiale giudiziario, della qualità del consegnatario dell'atto, in mancanza di prova, da parte di costui, del difetto di detta qualità, nonché, quando prevista, della relazione di convivenza, altrimenti presunta.
Non è causa di nullità dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale l'irrituale presentazione della lista (nella specie per non essere stata tempestivamente depositata in cancelleria, ma trasmessa a mezzo telefax), rientrando tra i poteri del giudice assumere le prove anche d'ufficio.
Commentario • 1
- 1. Lista testimoniale via fax? Ammissibile purchè .. (Cass. 23343/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 settembre 2019
Il deposito materiale della lista in cancelleria - ove non contenga anche la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti, consulenti tecnici e soggetti di cui all'art. 210 c.p.p., - può avvenire anche a mezzo dei mezzi tecnici di trasmissione di cui all'art. 150 (ad esempio, il telefax), che bene assolvono, in ipotesi di corretta e completa ricezione, alla funzione di comunicazione, all'ufficio ed agli altri interessati, del contenuto di un atto; il soggetto trasmittente ha, tuttavia, l'onere di assicurarsi della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, in quanto su di lui incombe la responsabilità dell'eventuale carenza della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2008, n. 38161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38161 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 24/09/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1177
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 018311/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI IN, N. IL 18/11/1980;
avverso SENTENZA del 08/02/2008 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Iacoviello, che ha concluso per rigetto ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe, disattese talune censure in rito, ha confermato quella di primo grado con cui SA IN è stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione per il delitto di incendio del perimetro dell'abitazione e della stalla di PI Vania, con cui il SA aveva intrattenuto una relazione, ritenendo probanti a carico dell'imputato, in base alle deposizioni della PI e della di lei madre, le minacce telefoniche da costui rivolte alla donna poco prima del fatto nonché l'espressione "le lampe" dal medesimo proferita nel parlare con la persona offesa e giudicando integrati gli estremi oggettivi del reato contestato per le dimensioni significative e la diffusività del fuoco, che aveva reso necessario un intervento dei vigili del fuoco.
Ricorre l'imputato con atto personalmente sottoscritto, lamentando il mancato accoglimento delle doglianze relative alla dedotta nullità del decreto che dispose il giudizio per omessa indicazione della qualità del consegnatario dell'atto e per erronea indicazione delle generalità del giudice procedente, risultato diverso da quello indicato, in asserita violazione dell'art. 429 c.p.p., e art. 552 c.p.p., lett. d), nonché della censura concernente l'ordinanza ammissiva delle prove testimoniali richieste dal P.M. con nota non depositata in cancelleria ma irritualmente trasmessa per fax e non in originale, in violazione dell'art. 468 c.p.p. e art. 64 norme att. c.p.p., oltre che connotata da una "sbianchettatura", in violazione dell'art. 48 norme att. cit..
Il ricorrente denuncia, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ribadita attendibilità e valenza dimostrativa delle interessate e rancorose deposizioni testimoniali, non essendo il SA stato visto da alcuno appiccare il fuoco ed essendo l'affermazione di responsabilità basata su semplici sospetti, mentre non sarebbe neppure stata accertata la causa, asseritamente dolosa, dell'incendio, peraltro privo dei connotati oggettivi richiesti per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 423 c.p.. Da ultimo si lamenta la mancata concessione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., comma 2 sull'assunto dell'indebita reiezione della richiesta di ammissione a giudizio abbreviato condizionato all'esame dei testi d'accusa ed all'espletamento di perizia tecnica sulle cause e la natura del preteso incendio, nonché il mancato esame delle richieste di concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna oltre che della richiesta di rinnovazione del dibattimento per l'effettuazione dei predetti accertamenti peritali.
Le pretese nullità del decreto che ha disposto il giudizio non sussistono, non avendo trovato confutazione (e risultando, peraltro, confermata dalla verifica compiuta da questa corte) l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui l'atto, come risultante dalla relazione del messo notificatore, fidefacente in ordine a quanto da costui compiuto, venne notificato a mani del fratello dell'imputato, al quale ultimo sarebbe spettato allegare e dimostrare il difetto di tale qualità nonché della relazione di convivenza, altrimenti presunta (v. Cass., SS.UU., 9.7.2003, Mainente); egualmente infondata è l'eccezione relativa al mutamento della persona del giudice indicata nel decreto, dovendo la prescritta indicazione del giudice competente per il giudizio (v. art. 429 c.p., comma 1, lett. e)) intendersi come riferita impersonalmente all'ufficio giudiziario e non alla persona fisica del giudicante, mentre inconferente è il richiamo alla disciplina relativa alla rinnovazione degli atti in caso di mutamento del giudice, che riguarda l'ipotesi in cui detto mutamento si verifichi nel corso di un giudizio già iniziato, laddove nella specie si era verificata una semplice postergazione della data dell'udienza inizialmente stabilita, senza che fosse stato compiuto alcun atto del dibattimento.
Quanto alla denunciata illegittimità della trasmissione per fax della lista testimoniale del P.M. e conseguente nullità dell'ordinanza ammissiva delle prove dedotte dall'accusa, soccorre un radicato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'irritualità della presentazione della lista testimoniale da parte del P.M. (nei casi di cui alle sentenze citate per inosservanza del termine prescritto dalla legge) non inficia l'ordinanza ammissiva delle prove da costui dedotte, rientrando tra i poteri del giudice assumere le medesime anche d'ufficio (v. Cass., sez. 5, 11.11.2004, Scuderi, Ced Cass., rv. 230460 e sez. 6, 1.2.2005, Zaratin, id., rv. 231488); non pertinente appare il richiamo (fatto anche dalla sentenza impugnata) alle disposizioni dell'art. 64 norme att. c.p.p., che disciplina materie diverse, mentre nessuna sanzione processuale è prevista per l'inosservanza dell'art. 48 norme att. cit.. Infondate sono anche le doglianze in punto di valutazione delle prove testimoniali, risolvendosi le censure del ricorrente circa la ritenuta attendibilità dei testi in generiche deduzioni di fatto, mentre il giudizio di responsabilità risulta ribadito sulla base di una prova indiziaria validamente argomentata, essendo specificato nelle sentenze di merito che l'appiccamento del fuoco seguì a precise e specifiche minacce in tal senso formulate dall'imputato all'indirizzo della persona offesa, a nulla rilevando che il SA non sia stato visto nell'atto di provocare le fiamme. Dal contesto motivazionale si evince una valutazione di sostanziale superfluità di una rinnovazione del dibattimento per l'espletamento di una perizia onde accertare le cause dell'incendio, stante la ritenuta dimostrazione della sua dolosa riconducibilità alla condotta del prevenuto e la precisazione, contenuta nella sentenza di primo grado, che la stalla, pure attinta dal fuoco, non era neppure dotata di impianto elettrico. Circa le caratteristiche dell'evento causato dall'agente e la sua riconducibilità al concetto tecnico-giuridico di incendio, i giudici del gravame hanno evidenziato le dimensioni nonché la potenzialità diffusiva e distruttiva del fuoco, il cui spegnimento richiese, significativamente, l'intervento dei vigili del fuoco, mentre del pari giustificata deve ritenersi la mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 442, c.p.p., apparendo incensurabile la reiezione della richiesta di ammissione a giudizio abbreviato condizionato in quanto subordinata ad adempimenti istruttori superflui, con particolare riguardo alla sollecitata perizia sulle cause dell'incendio.
Già il primo giudice aveva, infine, puntualizzato che il SA non poteva godere dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione della pena (applicata nel minimo e con la massima riduzione per le generiche) per i precedenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2008