Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2008, n. 38161
CASS
Sentenza 24 settembre 2008

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Non è causa di nullità della notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma primo, cod. proc. pen. l'omessa indicazione, nella relazione dell'ufficiale giudiziario, della qualità del consegnatario dell'atto, in mancanza di prova, da parte di costui, del difetto di detta qualità, nonché, quando prevista, della relazione di convivenza, altrimenti presunta.

Non è causa di nullità dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale l'irrituale presentazione della lista (nella specie per non essere stata tempestivamente depositata in cancelleria, ma trasmessa a mezzo telefax), rientrando tra i poteri del giudice assumere le prove anche d'ufficio.

Commentario1

  • 1Lista testimoniale via fax? Ammissibile purchè .. (Cass. 23343/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 settembre 2019

    Il deposito materiale della lista in cancelleria - ove non contenga anche la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti, consulenti tecnici e soggetti di cui all'art. 210 c.p.p., - può avvenire anche a mezzo dei mezzi tecnici di trasmissione di cui all'art. 150 (ad esempio, il telefax), che bene assolvono, in ipotesi di corretta e completa ricezione, alla funzione di comunicazione, all'ufficio ed agli altri interessati, del contenuto di un atto; il soggetto trasmittente ha, tuttavia, l'onere di assicurarsi della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, in quanto su di lui incombe la responsabilità dell'eventuale carenza della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2008, n. 38161
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38161
Data del deposito : 24 settembre 2008

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