Sentenza 17 gennaio 2013
Massime • 2
In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo quale immediata espressione della volontà decisoria del giudice non è assoluta ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi di detta volontà.
Il porto senza giustificato motivo di armi od oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, lungi dal presupporre una precedente detenzione nei luoghi in cui il porto è considerato comunque lecito, è punito per il solo fatto che lo si eserciti in luoghi diversi dall'abitazione e dalle sue appartenenze.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2013, n. 8363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8363 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 17/01/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 129
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 40429/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da difensore di:
BA OL, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 17/12/2010 della Corte d'appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo B) e per il rigetto nel resto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Massimiliano Iovino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 dicembre 2010 la Corte d'appello di Bologna confermava la condanna alla pena di giustizia pronunziata a seguito di giudizio abbreviato nei confronti di BA OL per i reati di lesioni personali gravi e porto ingiustificato di arma da taglio.
2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore il BA articolando quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce vizi motivazionali della sentenza impugnata in merito al ritenuto porto di un'arma da taglio, non avendo la Corte territoriale giustificato ne' l'identificazione come tale dell'oggetto asseritamente utilizzato per provocare le lesioni subite dalla persona offesa, ne' l'esclusione dell'eventualità che lo stesso fosse stato reperito dall'imputato in loco.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l'estinzione della suddetta contravvenzione per intervenuta prescrizione il cui termine si sarebbe compiuto già prima della pronunzia della sentenza impugnata, la quale dunque erroneamente non l'avrebbe rilevata.
2.3 Con il terzo motivo si denuncia la mancata rilevazione della nullità della sentenza di primo grado determinata dalla contraddittorietà tra il dispositivo letto in udienza, quello riportato in calce alla sentenza medesima e la motivazione di quest'ultimo in ordine all'esito del giudizio di bilanciamento tra le contestate aggravanti e le concesse attenuanti generiche e del risarcimento del danno, lamentandosi in proposito come erroneamente la Corte territoriale avrebbe respinto l'analoga eccezione sollevata con i motivi d'appello richiamandosi al principio di prevalenza del dispositivo sulla motivazione, sia perché in realtà nel caso di specie vi sarebbe altresì contrasto tra dispositivi, sia in quanto la più recente giurisprudenza ha progressivamente attenuato l'assolutezza di tale principio, ammettendo che possa ricostruirsi l'effettiva volontà del giudicante attraverso la motivazione, qualora essa contenga elementi certi di interpretazione della medesima, eventualità che ricorrerebbe nel caso di specie atteso che il giudice di prime cure aveva specificamente argomentato sulla necessità di ritenere le attenuanti prevalenti sulle contestate aggravanti, anziché solo equivalenti come indicato nel dispositivo. Non di meno i giudici d'appello avrebbero altresì violato il divieto di reformatio in peius, giacché si sarebbero spinti fino a svolgere in maniera autonoma il giudizio di bilanciamento con esito diverso da quello formulato nel primo grado di giudizio.
2.4 Con il quarto ed ultimo motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 582 e 583 c.p. per aver la Corte territoriale riconosciuto le lesioni come gravi, pur avendo avuto la malattia derivata dalla lesione una durata inferiore ai quaranta giorni, denunciando sostanzialmente il travisamento della documentazione medica acquisita agli atti del processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti che di seguito verranno illustrati.
1.1 Il primo motivo è invero inammissibile. Quanto
all'identificazione della natura dell'oggetto utilizzato per provocare la lesione sostanzialmente il ricorrente deduce questioni di merito, sollecitando una rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente ai dati probatori richiamati ed immune da vizi logici. È infatti del tutto logico dedurre, come hanno fatto i giudici dell'appello, dalla morfologia della ferita subita dalla persona offesa che la stessa sia stata prodotta da uno strumento da punta o da taglio. Peraltro la questione sollevata risulta del tutto irrilevante. Infatti, il reato contestato non è quello del porto di arma bianca propria di cui all'art. 699 c.p., bensì quello di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 e, dunque, una volta accertato che la lesione è stata causata attraverso un oggetto chiaramente utilizzato per l'offesa della persona, la sua esatta identificazione diviene superflua, giacché, ai sensi della norma succitata, sussiste assoluta equipollenza tra strumenti da punta e da taglio ed altri oggetti.
1.2 Con riguardo invece alla mancata dimostrazione che l'imputato avesse portato l'arma (in senso lato intesa) con sè da casa, il motivo risulta manifestamente infondato e frutto di una errata lettura della norma incriminatrice. Infatti, la L. n. 110 del 1975, art. 4, punisce comunque il porto senza giustificato motivo degli oggetti ivi descritti in luoghi diversi dall'abitazione e dalle sue appartenenze e non solo quando gli stessi siano stati precedentemente detenuti nei luoghi in cui il porto è considerato comunque lecito. In altri termini il senso del precetto è quello di vietare il porto di tali oggetti, salvo che nei luoghi espressamente indicati dal legislatore. La Corte territoriale non aveva dunque alcun obbligo di determinare dove avesse avuto inizio la condotta dell'imputato, una volta accertato che l'arma era stata comunque portata dall'imputato nella strada dove si è consumata l'aggressione.
2. Infondato è invece il secondo motivo di ricorso.
2.1 L'orientamento di questa Corte si è oramai evoluto - come ricordato dallo stesso ricorrente - nel senso di ritenere non inderogabile il principio per cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, debba prevalere il primo sulla seconda, ma ciò non significa che si sia affermato quello diametralmente opposto. Più semplicemente la giurisprudenza di legittimità reputa che, pur rimanendo tendenzialmente valida la regola della prevalenza del dispositivo in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, debba potersi valutare caso per caso l'eventuale pregnanza degli elementi ricavabili dall'apparato giustificativo della sentenza ai fini dell'interpretazione di tale volontà. E la Corte territoriale si è sostanzialmente ispirata a questi principi facendone buon governo. Infatti la sentenza impugnata non si è limitata ad invocare il principio di prevalenza del dispositivo, ma ha compiuto una esauriente ricognizione critica della motivazione proprio al fine di accertare la natura del contrasto tra le due componenti essenziali della sentenza, stabilendo attraverso argomentazioni coerenti sul piano logico che la discrasia esistente tra gli stessi in merito al giudizio di bilanciamento risulti più apparente che reale e che la reale volontà del giudice di primo grado sia stata effettivamente quella di ritenere l'equivalenza tra attenuanti ed aggravanti. Condivisibilmente decisiva è stata ritenuta in tal senso la circostanza che nel calcolo della pena il G.i.p. abbia operato esclusivamente la riduzione corrispondente alla diminuente processuale connessa al rito alternativo scelto dall'imputato;
circostanza che una volta letta alla luce del contenuto del dispositivo letto in udienza consente di giungere per l'appunto alle conclusioni assunte dai giudici dell'appello e di considerare frutto di un mero refuso il passaggio motivazionale in cui il giudice di primo grado ha invece menzionato un diverso esito del giudizio di bilanciamento.
2.2 È poi inconferente evocare, come fa invece il ricorrente, la violazione dell'art. 546 c.p.p., comma 3, atteso che la nullità prevista dalla suddetta disposizione riguarda la diversa fattispecie della mancanza o incompletezza del dispositivo, che non ricorre nel caso di specie. Nè rileva il fatto che il dispositivo posto in calce all'originale della sentenza non riproduca esattamente quello effettivamente letto in udienza, omettendo il riferimento all'attenuante del risarcimento del danno. A parte che tale omissione è del tutto inconferente rispetto al tema trattato con il motivo in oggetto e che invece, per quanto di effettivo interesse, il dispositivo "secondario" è conforme a quello "primario" in relazione all'equivalenza delle circostanze (sintomo ulteriore di quale sia stata l'effettiva decisione del giudice di prime cure), è appena il caso di ricordare il consolidato insegnamento di questa Corte per cui l'omessa o incompleta trascrizione nell'originale della sentenza del dispositivo letto in pubblica udienza non integra la nullità di cui all'art. 546 c.p.p., comma 3, trattandosi di una mera assenza grafica sanabile con la procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 dello stesso codice (Sez. 6, n. 12308 del 3 marzo 2008, Bolognini, Rv. 239329).
2.3 Deve infine ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di violazione del divieto di reformatio in peius formulata sempre nel secondo motivo dal ricorrente. Per un verso la stessa si basa sul, come si è visto, erroneo presupposto che la volontà del giudice di primo grado sia stata quella di dichiarare le attenuanti prevalenti sulle contestate aggravanti, per l'altro la Corte territoriale si è limitata ad analizzare sul piano logico l'inverosimiglianza di tale ipotesi al fine di rafforzare le conclusioni cui era già in precedenza approdata in merito alla ricostruzione dell'effettivo contenuto di tale volontà.
3. Il quarto motivo di ricorso è nuovamente inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, denunciando una violazione di legge invero non dedotta con il gravame di merito.
Peraltro il motivo sarebbe comunque manifestamente infondato perché basato sull'erroneo presupposto che l'assenza di "deficit funzionali" rilevata nel certificato del 20 dicembre 2005 dovesse essere interpretato come certificazione dell'avvenuta risoluzione della "malattia" generata dalla lesione. Ma così non è, come si evince anche solo da un superficiale esame del documento nel suo complesso (ritualmente allegato al ricorso) dal quale emerge all'evidenza che l'espressione in oggetto è riferita esclusivamente all'interferenza con la deambulazione (funzione cui per l'appunto era deputato l'arto inferiore attinto) di una malattia ancora in atto, come testimoniato dal fatto che la ferita fosse ancora dolente e con "secrezione clinicamente siero purulenta", tanto da determinare la previsione di ulteriori venti giorni di prognosi. Deve pertanto concludersi che il decorso della malattia patita dalla persona offesa abbia avuto la durata di almeno cinquatotto giorni e non trentotto come sostenuto dalla difesa, il che pienamente giustificava la qualificazione del fatto anche ai sensi dell'art. 583 c.p.. 4. Fondato è invece il secondo motivo di ricorso. Effettivamente la contravvenzione di cui al capo B) d'imputazione si è estinta per prescrizione prima della pronunzia della sentenza d'appello e cioè al più tardi il 12 novembre 2010 ovvero il 12 maggio dello stesso anno se si tiene conto del più favorevole termine previsto dal testo previgente dell'art. 157 c.p. Nè rileva in proposito che la questione non sia stata dedotta nel corso del giudizio d'appello, giacché l'imputato prende cognizione di tale omissione solo a seguito dell'emissione della sentenza e, quindi, non potrebbe dedurre la violazione di legge se non, per l'appunto, con il ricorso al giudice di legittimità (Sez. 4 n. 6835 del 15 gennaio 2009, Casadei, rv 243649).
Pertanto la sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente al capo relativo alla contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art.
4. L'annullamento può essere poi disposto senza rinvio potendosi direttamente provvedere in questa sede alla conseguente rimodulazione del trattamento sanzionatorio, atteso che per la parte relativa al reato dichiarato prescritto questo era stato determinato come aumento per la continuazione sulla pena irrogata per il più grave reato di lesioni personali, la cui eliminazione non comporta dunque valutazioni di esclusiva competenza del giudice di merito. In tal senso la pena applicata all'imputato deve essere rideterminata escludendo i due mesi di reclusione imputati al reato prescritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) per essere lo stesso estinto per prescrizione e per l'effetto elimina l'aumento di pena per continuazione di due mesi di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013