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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N.113/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 113/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 27/03/2024
DA
(C.F.: ), proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
GRASSELLI AN IA, GG IT, GRASSELLI
FE e GRASSELLI AR per mandato allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente
- APPELLANTE -
CONTRO (P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale Dott.ssa giusta procura rilasciata Parte_2
in data 14.04.2021 in autentica di firma ai n. 6745 di rep e n. 4737 di racc.
Notaio di Milano, proc. dom. avv. Persona_1
MUNARI LAURA per mandato allegato alla comparsa di risposta depositata telematicamente il 26/09/2024
- APPELLATA -
E CONTRO
, (C.F. , in persona dei Controparte_2 P.IVA_2
Commissari Liquidatori SIi prof. avv. Giuliana Scognamiglio, avv.
e dott. , proc. dom. avv PAVAN Controparte_3 CP_4
GIULIANO per mandato allegato alla comparsa di risposta depositata telematicamente in grado di appello
- APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE -
OGGETTO: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa.
Appello avverso alla sentenza n. 53/2024 del 28/01/2024 del Tribunale di
Pordenone pubblicata in data 29/01/2024 e notificata a mezzo pec in data
26/02/2024.
Causa iscritta a ruolo il 02/04/2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 15/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante:
“La difesa di parte appellante, per i motivi esposti nell'atto d'appello,
richiamato ogni altro argomento, tesi ed istanza anche probatoria contenuti negli scritti di primo grado, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia riformare la sentenza n. 53/2024 del 28.01.2024, del Tribunale di Pordenone
(giudice Dott. Francesco Tonon), nella causa RG n. 1744/2022 pubblicata in data 29.01.2024 e notificata a mezzo pec in data 26.02.2024 e,
conseguentemente, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertati i fatti di causa, ogni contraria istanza respinta, in accoglimento dei motivi suesposti, che devono intendersi tutti qui richiamati, accogliere, alternativamente e/o cumulativamente, e comunque senza duplicazione degli importi, le seguenti domande:
IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE
ACCERTARE E DICHIARARE la legittimazione passiva e/o la titolarità
passiva (sostanziale e processuale) di nel Controparte_1
presente giudizio per i motivi esposti nel presente atto, nonché la mancanza di legittimazione/titolarità passiva (sostanziale e processuale) della LCA
oltre alla mancanza di interesse in causa (ex art. 100 c.p.c.) della LCA
medesima.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
2 ACCERTARE E DICHIARARE QUANTO SEGUE
A) la NULLITA' o l'ANNULLAMENTO o l'INEFFICACIA o l'INOPPONIBILITA' o comunque l'INVALIDITA' delle operazioni di acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari indicati in atti e di seguito descritti:
- 22/06/2010 Preordine 1.000 azioni (codice titolo Parte_3
65390) (doc. A – pagg. 9 e 10 e All. A5 – Preordine VB del 22/06/2010) -
01/02/2013 Adesione all'Offerta Pubblica di Vendita / Sottoscrizione (OPV)
(doc. A – pag. 11 e All. A6 – OPV 01/02/2013) CP_2
- Estratto conto titoli del 30/06/2015 – deposito 2103422 (ALL. A9 – ECT
30/06/2015 Furlanis)
- Estratto conto titoli del 30/06/2017 – deposito 2103422 (All. A 10 – ECT
VB 30/06/2017 Furlanis)
- Estratto conto titoli del 30/06/2017 – deposito 56821 (All. A 11 – ECT
ANT 30/06/2017 Furlanis)
- Estratto libro soci (All. A4 – ) Controparte_5
Ulteriormente precisate:
in atto di citazione: pagg. 6, 7;
dalla seguente documentazione prodotta in comparsa di costituzione dalle controparti: - ISP: 37. 38, 39, 40; - LCA: 17, 18, 22, 23
Per effetto della violazione delle norme di seguito specificate:
3 1. Articoli: 1325, 1418, 2043, 1343, 1344, 1322 C.C.; 21, TUF;
(carenze organizzative della banca/ carenze procedurali/ carenze nei controlli interni,
mancanza di causa contrattuale, illiceità della causa, negozio in frode alla legge, violazione del sinallagma contrattuale, mancanza di meritevolezza in termini di tutela giuridica dei contratti – alea irrazionale);
2. Articoli: 1321, 1325, 1346 C.C. (mancanza della volontà,
indeterminatezza dell'oggetto del contratto);
3. Articoli: 1375 C.C. (inesigibilità della prestazione);
4. Articoli: 1709, 1710, 1176 C.C. (normativa in materia di mandato);
5. Articoli: 21, 23 TUF;
1175, 1176, 1337, 1338, 1375, 1218 C.C. (principi di correttezza, buona fede, trasparenza e diligenza professionale, gravissimo inadempimento, responsabilità precontrattuale / contrattuale, mancata informativa su cause di invalidità)
6. Articoli: 45 e 46 Del. 16190/07; 21 TUF;
1375 C.C. (best execution,);
7. Articoli: 21 TUF;
31, 39, 41 e 42 Del. 16190/07 (conflitti di interesse,
obblighi informativi, inadeguatezza e inappropriatezza delle operazioni,
violazione orientamenti ESMA);
8. Articoli: 30, 31 TUF (attività fuori sede, utilizzo promotori finanziari);
9. Articoli: 1418 C.C. (violazione di norme imperative, violazione TUF,
violazione Direttiva 2004/39/CE – c.d. MIFID, Del. Consob 16190/07,
4 violazione della normativa in materia di tutela dell'interesse dei cliente e della integrità dei mercati);
10. Articoli: 23 TUF;
37 Del. Consob 16190/07; 1325, 1326, 1346, 1352,
2702, 2704, 1422, 1423 C.C. (obblighi di forma);
11. Articoli: 21 e 23 TUF (obblighi di consegna documentazione ai cliente);
12. Articoli: 2050 c.c. (attività pericolose);
13. Articoli: 77 bis (TUF- vigente all'epoca dei fatti), 19 , 49, 22 del regolamento mercati ( Del. Consob 20.10.2007 n. 16191);
14. Articoli: 2, 4, 41 Cost.;
15. Articoli: (responsabilità extracontrattuale) 2043, 2049, 2059, 2622,
2637, 2638, 1418 c.c.; 640 c.p.; 185 c.p.;
E conseguentemente condannare (anche ex artt. 2049 e Controparte_1
1228 c.c.) a:
restituire ai clienti ex artt. 2033 C.C., tutte le prestazioni effettuate dai
Co clienti in favore della banca e di , intendendosi per tali : tutte le somme
Con versate nel tempo a (poi e a a Parte_3 Controparte_1
qualsivoglia titolo a fronte delle operazioni e/o contratti oggetto della presente controversia, ivi compresi interessi, commissioni, spese e quant'altro, senza eccezione alcuna, nonché risarcire ai clienti medesimi tutte le perdite e i danni, sia di natura contrattuale che extracontrattuale,
patrimoniali e non patrimoniali, prevedibili e non prevedibili, spettanti agli
5 stessi a fronte delle violazioni come sopra specificate, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224 c.c. .
Allo stato, ed in via del tutto prudenziale si quantificano in importi non inferiori a quelli di seguito descritti, salva miglior determinazione in corso di causa:
- capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 408.414,61
Oltre:
- agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c.
Co sulle somme che dovrà restituire e/o corrispondere a qualsiasi titolo a
; Parte_1
- alla rivalutazione monetaria.
IN VIA SUBORDINATA
B) ACCERTARE E DICHIARARE QUANTO SEGUE:
- la violazione dei seguenti articoli: 1439, 1440 c.c. (dolo contrattuale);
1428, 1429 (n. 1 e n. 2), 1431 c.c. (errore essenziale);
e il conseguente diritto del cliente al risarcimento del danno che si quantifica negli importi non inferiori a quelli di seguito descritti, salva miglior determinazione in corso di causa:
- capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 408.414,61
Oltre:
6 - agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c.
Co sulle somme che dovrà restituire e/o corrispondere a qualsiasi titolo a
; Parte_1
- alla rivalutazione monetaria.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
C) ACCERTARE E DICHIARARE QUANTO SEGUE, per effetto della violazione delle norme come sopra specificate per la domanda in via principale (punto A), che devono intendersi tutte qui richiamate e trascritte:
1) La risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. dei negozi, contratti,
operazioni indicati al precedente punto A);
2) l'inadempimento della banca, la violazione degli obblighi di diligenza professionale nonché la responsabilità della banca stessa, di natura precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale;
3) l'obbligo di di risarcire in ogni caso i danni subiti Controparte_1
dal cliente;
e di conseguenza il diritto del cliente al risarcimento del danno che si quantifica negli importi non inferiori a quelli di seguito descritti, salva miglior determinazione in corso di causa:
- capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 408.414,61
Oltre:
7 - agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c.
Co sulle somme che dovrà restituire e/o corrispondere a qualsiasi titolo a
; Parte_1
- alla rivalutazione monetaria.
D) IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE
ACCERTARE E DICHIARARE QUANTO SEGUE:
- l'ingiustificato arricchimento di (ex art. 2041 Controparte_1
c.c.) e il conseguente diritto dei clienti al necessario indennizzo che si quantifica negli importi non inferiori a quelli di seguito descritti, salva miglior determinazione in corso di causa:
- capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 408.414,61
Oltre:
- agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c.
Co sulle somme che dovrà restituire e/o corrispondere a qualsiasi titolo a
; Parte_1
- alla rivalutazione monetaria.
e conseguentemente condannare in tutti i casi di Controparte_1
accoglimento ( anche di una sola ) delle domande come sopra formulate in via subordinata ( ai punti B, C, D) e in ogni caso ( ed anche ex artt. 1228 e
8 restituire al cliente , tutte le prestazioni dai medesimi effettuate in favore
Co della banca e (intendendosi per tali : tutte le somme versate nel tempo
Co alla banca e nel tempo a qualsivoglia titolo a fronte delle operazioni e/o contratti oggetto della presente controversia, ivi compresi interessi,
commissioni, spese e quant'altro, senza eccezione alcuna) nonché risarcire al cliente medesimo (anche a prescindere dagli obblighi restitutori predetti)
tutte le perdite e i danni, sia di natura contrattuale che extracontrattuale,
patrimoniali e non patrimoniali, prevedibili e non prevedibili, spettanti agli stessi a fronte delle violazioni come sopra specificate, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224 c.c.
Allo stato, ed in via del tutto prudenziale si quantificano negli importi suindicati, non inferiori a quelli di seguito descritti, salva miglior determinazione in corso di causa:
- capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 408.414,61
Oltre:
- agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c.
Co sulle somme che dovrà restituire e/o corrispondere a qualsiasi titolo a
; Parte_1
- alla rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, IVA e CPA come stabiliti per legge.
9 IN OGNI CASO:
In ogni caso accertare il danno non patrimoniale che si quantifica in un importo non inferiore ad Euro 100.000,00, oltre interessi moratori di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.
SI CHIEDE ANCHE CHE L'ILL.MO GIUDICANTE VOGLIA
COMUNQUE SOLLEVARE LA QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE DELLE NORME DI SEGUITO SPECIFICATE, PER
I MOTIVI ESPOSTI IN NARRATIVA E PER GLI ULTERIORI CHE
VORRÀ INDIVIDUARE:
- decreto legge n.99 del 25.06.2017, convertito con modifiche, nella legge n.
121 del 31 luglio 2017 con riferimento ai seguenti art. della predetta normativa: Art. 3 comma 1 lettere b) e c), Art. 3 comma 2, Art. 4 comma 4
lettera b), Art. 4 comma 6 , Art. 4 comma 7, Art. 5 comma 1;
- Incostituzionalità che appare sussistere con riferimento ai seguenti artt.
Della Costituzione: 1, 101, 2, 3, 23, 24, 111, 41, 42, 43, 47, 102, 117 (primo comma - in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4.8.1955 n. 848)
IN VIA ISTRUTTORIA
10 SI CHIEDE CHE VENGA DISPOSTA CTU
TECNICO/CONTABILE/ECNONOMETRICA FINALIZZATA A
QUANTO SEGUE:
CALCOLARE E QUANTIFICARE:
a) le perdite complessivamente subite dal cliente a fronte delle operazioni contestate nel presente atto;
b) il danno patrimoniale subito dal cliente a fronte delle operazioni predette
(anche ai sensi dell'art. 1224 c.c.);
c) gli obblighi restitutori e/o risarcitori nonchè di indennizzo ( ex art. 2041
c.c.) a carico della banca maggiorati degli interessi moratori di cui all'art. 1284 ( quarto comma) c.c. e della rivalutazione monetaria.
Con facoltà /obbligo per il CTU di:
- esaminare gli atti e i documenti di causa;
- acquisire eventuale ulteriore documentazione che non sia consultabile al pubblico ai sensi dell'art. 198 c.p.c., solo con il consenso di tutte le parti;
- operare sempre nel contraddittorio con i consulenti tecnici di parte (CTP);
- espletare ogni ulteriore accertamento e/o indagine che riterrà utili e/o opportuni e/o necessari;
- avvalersi di collaboratori specialisti di sua fiducia, dandone notizia ai consulenti tecnici di parte;
- riferire ogni altro elemento utili ai fini della causa;
11 - esperire il tentativo di conciliazione fra le parti e, in caso di esito positivo,
redigere verbale di conciliazione.
RICHIESTA DI ORDINE DI ESIBIZIONE
Si chiede inoltre che venga ordinata a Controparte_1
l'esibizione, ai sensi delle seguenti norme, della documentazione descritta nel prosieguo.
Co La richiesta è motivata dalla reticenza della banca prima e di dopo a fornire tutta la documentazione relativa ai rapporti contestati, nonostante le puntuali e reiterate richieste.
Documentazione peraltro reiteratamente richiesta in sede stragiudiziale alla
Co banca e a con comunicazioni specifiche citate in atti ( V. docc. da C/1 a
C/18) .
Le principali norme di riferimento
-artt. 119 e 127 bis D. Lgs. 385/1993 (TUB);
-art. 21 TUF;
-normativa sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.
18.8.2018 n. 101) oltre che del Reg. 679/2016 (GDPR);
-artt. 1175 , 1176 , 1218, 1375 c.c.;
-obblighi di trasparenza di cui al TUB (art. 115 e 116);
-artt. 210 e 263 c.p.c.
12 La seguente documentazione, della quale si chiede l'esibizione, è relativa ai rapporti intrattenuti (prima con e poi con Controparte_2 [...]
) da con riferimento al periodo CP_1 Parte_1
dall'1.1.2008 alla data del presente atto:
a) contratti relativi ad operazioni in strumenti finanziari e/o servizi di investimento in genere (es. contratti quadro di : negoziazione e/o raccolta d'ordini e/o modelli di sottoscrizione );
b) ordini di acquisto e/o sottoscrizione, nonché le note informative
(concernenti le conferme degli acquisti medesimi) relativi all'acquisto e/o alla sottoscrizione, in qualsiasi forma avvenuta, degli strumenti finanziari emessi dalla banca (azioni più volte specificati nel presente atto), con particolare riferimento a quelli indicati al punto A) delle presenti conclusioni;
c) schede attestanti il profilo di rischio del cliente: la sua personale esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
la situazione finanziaria;
gli obiettivi di investimento;
la propensione al rischio. Ci si riferisce espressamente alla documentazione prevista dalla delibera Consob
16190/2007 (art. 39, comma 1, lettere a), b), c), Del. Consob 16190/2007 ;
art. 21 TUF , lett. b)1;
d) documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari eventualmente sottoscritto dal cliente;
13 e) modulistica contrattuale di adeguamento alla c.d. “MIFID”;
f) contratti comunque collegati alle operazioni di cui ai punti precedenti, con particolare riferimento ai contratti relativi a conti correnti (ordinari,
accessori, speciali, di mera evidenza), accesi a nome del cliente (prima
Cont presso , poi , e poi presso Parte_3
[...]
); CP_1
g) tutta la modulistica comunque connessa e/o accessoria e/o collegata alle operazioni indicate nella presente;
h) documentazione contabile (ad es: estratti conto, rendiconti investimenti,
contabili, evidenze, ecc.) comunque relativa alle operazioni indicate al punto
A) delle presenti conclusioni;
La richiesta appare legittima ed ammissibile anche a fronte del fatto che:
a) l'assunzione dei predetti documenti (e informazioni) risulta indispensabile all'accertamento dei fatti di causa;
Co b) l'istante ha diligentemente formulato (alla banca prima e a dopo)
formale richiesta di acquisire copia delle predetta documentazione (e delle informazioni), ai sensi dell'art. 119 TUB (e delle ulteriori norme suindicate)
Co a cui la banca e hanno dato un sostanziale riscontro negativo;
c) l'istante non può altrimenti produrli in giudizio e si configura il presupposto della necessarietà richiesto dalle norme di riferimento;
14 Co d) la banca e erano tenute alla conservazione della documentazione predetta per assolvere agli relativi oneri probatori, come argomentato nel presente atto;
1 Art. 39, comma 1, lettere a),b), c), Del. Consob 16190/2007:
“(Informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli)
1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:
a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento.”
Art.. 21 TUF:
“1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
[..]
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
15 [...]”
e) l'esibizione dei predetti documenti non travalica i limiti di cui gli artt.
118 e 210 c.p.c..2”
Con condanna delle controparti al pagamento delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
Co Per l'appellata :
“piaccia a codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis:
- in via principale: respingere l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza gravata;
- in via subordinata, in denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado:
in via preliminare di merito, in subordine, rigettare le domande avversarie per l'intervenuta prescrizione per le ragioni esposte in narrativa;
in ulteriore subordine, in via principale di merito, rigettare tutte le domande formulate dall'appellante in quanto inammissibili e infondate, in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti, assolvendo da ogni Controparte_1
pretesa;
in via di estremo subordine, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, di alcuna delle domande formulate dall'appellante nei confronti di escludere o ridurre la Controparte_1
restituzione e/o il risarcimento tenuto conto delle difese ed eccezioni svolte
16 nel presente atto, e comunque quantificare il risarcimento in conformità alle regole di cui agli artt. 1223, 1225 e 1227 cod. civ., dedotto l'indennizzo percepito dal dott. dal FIR, pari ad € 92.111,46, oltre all'ulteriore Pt_1
10% liquidato in corso di causa;
in via istruttoria, rigettare le richieste dell'appellante di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio e di ordine di esibizione documentale;
in ogni caso, emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%).”.
Per l'appellata VB in LCA:
“Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso,
in via di appello incidentale: in parziale riforma della Sentenza n. 53/2024
del Tribunale di Pordenone pubblicata in data 29 gennaio 2021, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso e per tutti i motivi di cui in atto, dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improseguibilità, ai sensi dell'art. 83 TUB, delle domande tutte ex adverso svolte nei confronti della LCA di Controparte_2
nel merito: respingersi integralmente l'appello avversario e le domande tutte formulate da parte appellante, in quanto anche del tutto inammissibili,
17 improcedibili nonché infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in atto, confermandosi per l'effetto la Sentenza del Tribunale di Pordenone n.
53/2024 sui capi ex adverso impugnati e accogliersi, comunque, per quanto occorrer possa le conclusioni già rassegnate dall'esponente Liquidatela in primo grado, qui ritrascritte
“conclusioni ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, anche in merito all'esclusiva legittimazione/titolarità passiva sostanziale di in LCA Controparte_2
come chiarito in narrativa (e con ogni conseguenza in punto estromissione
Co di );
in via preliminare: dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 83
TUB per tutti i motivi di cui in atti, respingendosi ogni avversaria richiesta;
nel merito: rigettarsi ogni domanda proposta da parte attrice poiché
inammissibile e/o prescritta e/o infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda di nullità o risoluzione dei negozi di acquisto di titoli, condannare parte attrice alla restituzione delle azioni CP_2
oggetto del presente giudizio nonché dei dividendi e cedole, nella misura che risulterà dall'istruttoria, percepiti dallo stesso;
18 in ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi del presente procedimento ed accessori, compreso il rimborso delle spese generali.
In via istruttoria: la LCA di senza alcuna inversione CP_2
dell'onere della prova, insiste per le istanze istruttorie già da essa formulate con la propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di data
17.4.2023 e, quindi, per l'ammissione di prova per interpello dell'attore e per testimoni sulle seguenti circostanze:
1) “vero che la dottoressa , quanto meno nel periodo 2008- Testimone_1
2013, ha operato quale funzionaria e dipendente di V.B. nel Team Private
dell'Area Friuli Piave Livenza, e, in particolare, nelle filiali di Udine (UD),
Pordenone (PN) e Portogruaro (VE)”;
2) “vero che la funzionaria sopra indicata, nel corso del rapporto, ha trattato con il SI la sottoscrizione del contratto quadro del 8 agosto Pt_1
2008 (e dei successivi documenti contrattuali del 4 giugno 2012 e 12
dicembre 2012) nonché gli acquisti di titoli V.B. afferenti agli anni 2010-
2013”;
3) “vero che il SI in data 8 agosto 2008, ha sottoscritto il Pt_1
contratto di “deposito titoli” e di “negoziazione, ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari” per mezzo del quale è stato informato in merito alla prestazione dei servizi di collocamento di prodotti finanziari e alla politica di gestione dei conflitti di interessi della Banca, nonché sulla
19 natura e i rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari, compreso quello di illiquidità”;
4) “vero che il SI in data 8 agosto 2008, ha ricevuto da Pt_1 CP_2
copia del contratto quadro nonché degli allegati, tra cui l'informativa
[...]
sulla “natura e i rischi degli strumenti finanziari””;
5) “vero che, nell'occasione di cui al capitolo 3) che precede, il SI
ha rilasciato le informazioni di cui alla normativa vigente recanti, Pt_1
tra l'altro, l'indicazione di una propensione al rischio 'media'; l'esperienza in strumenti finanziari 'alta'”;
6) “vero che il SI in data 4 giugno 2012, ha sottoscritto il Pt_1
contratto di “deposito titoli” nonché quello di “negoziazione, ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari” per mezzo del quale è stato informato in merito alla prestazione dei servizi di collocamento di prodotti finanziari e alla politica di gestione dei conflitti di interessi della Banca,
nonché sulla natura e i rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari, compreso quello di illiquidità”;
7) “vero che il SI in data 4 giugno 2012, ha ricevuto da Pt_1 CP_2
copia del contratto quadro nonché degli allegati, tra cui l'informativa
[...]
sulla “natura e i rischi degli strumenti finanziari”;
8) “vero che, nell'occasione di cui al capitolo 6) che precede, il SI
ha rilasciato le informazioni di cui alla normativa vigente recanti, Pt_1
20 tra l'altro, l'indicazione di una propensione al rischio 'media'; l'esperienza in strumenti finanziari 'alta'”;
9) “vero che il SI in data 12 dicembre 2012, ha sottoscritto il Pt_1
contratto di “deposito titoli” e di “negoziazione, ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari” per mezzo del quale è stato informato in merito alla prestazione dei servizi di collocamento di prodotti finanziari e alla politica di gestione dei conflitti di interessi della Banca, nonché sulla natura e i rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari, compreso quello di illiquidità”;
10) “vero che il SI in data 12 dicembre 2012, ha ricevuto da Pt_1
copia del contratto quadro nonché degli allegati, tra cui CP_2
l'informativa sulla “natura e i rischi degli strumenti finanziari””;
11) “vero che, nell'occasione di cui al capitolo 9) che precede, il SI
ha rilasciato le informazioni di cui alla normativa vigente recanti, Pt_1
tra l'altro, l'indicazione di una propensione al rischio 'media'; l'esperienza in strumenti finanziari 'alta' e un obbiettivo di investimento “medio alto””;
12) “vero che, al momento delle operazioni effettuate dal sig. del Pt_1
giugno 2010 (richiesta di acquisto di azioni del 7 giugno CP_2
2010 e preordine del 22 giugno 2010) e del 1 febbraio 2013 (adesione all'offerta di sottoscrizione di obbligazioni convertibili , i CP_2
funzionari di V.B. hanno illustrato all'attore la natura, le caratteristiche e i
21 rischi di cui al tipo d'investimento, con riferimento, in particolare, alla natura illiquida del titolo, alla sussistenza di un conflitto di interessi;
alle limitazioni che si sarebbero potute riscontrare in sede di successiva vendita e alle modalità di disinvestimento”;
13) “vero che i funzionari di V.B., per gli acquisti di cui al precedente capitolo 12), avevano, prima di ogni singolo ordine, eseguito i test previsti dalla normativa di Legge e regolamentare ratione temporis vigenti per gli ordini impartiti dal SI;
Pt_1
14) “vero che, pure al momento delle operazioni effettuate dal sig. Pt_1
del 29 novembre 2011 (richiesta di acquisto di azioni e del CP_2
19 gennaio 2012 (richiesta di acquisto di azioni i funzionari CP_2
di V.B. hanno illustrato all'attore la natura, le caratteristiche e i rischi di cui al tipo d'investimento, con riferimento, in particolare, alla natura illiquida del titolo, alla sussistenza di un conflitto di interessi;
alle limitazioni che si sarebbero potute riscontrare in sede di successiva vendita e alle modalità di disinvestimento”;
15) “vero che i funzionari di V.B., per gli acquisti di cui al precedente capitolo 14), avevano, prima di ogni singolo ordine, eseguito i test previsti dalla normativa di Legge e regolamentare ratione temporis vigenti per gli ordini impartiti dal SI;
Pt_1
22 16) “vero che il SI è stato informato, nel corso del rapporto, Pt_1
degli investimenti effettuati, e anche circa la natura illiquida dei titoli oggetto di acquisto come risulta, tra l'altro, dai rendiconti ricevuti”;
17) “vero che il SI nel periodo 2010-2017, ha ricevuto da Pt_1
l'accredito dei dividendi (e delle cedole) sui titoli V.B. per CP_2
cui è causa, come da documentazione, qui dimessa sub allegato 35 che si rammostra al teste”.
Si indica quale testimone la dottoressa , già Gestore Testimone_2
Coordinatore Team Private dell'Area Friuli Piave Livenza di CP_2
in bonis.
Con opposizione alle istanze istruttorie formulate da parte attrice, anche per tutti i motivi di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. di data
4.5.2023, già dimessa in favore della LCA di CP_2
Con rifusione di spese e compensi pure del presente grado di giudizio.” .
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27/07/2022 premesso Parte_1
che, fin dal 2008, aveva intrattenuto rapporti con che, Controparte_2
nell'ambito di tali rapporti, aveva sottoscritto e mantenuto nel suo portafoglio azioni ed obbligazioni della banca;
che le predette operazioni erano state effettuate su pressanti sollecitazioni e rassicurazioni ricevute dagli esponenti della banca stessa che avevano fornito numerose
23 informazioni risultate a posteriori non veritiere nonché valori e prezzi non coerenti con l'effettiva situazione societaria;
che la sollecitazione in strumenti finanziari era avvenuta fuori sede;
che, nel corso del tempo, come risultava dal libro soci, aveva proceduto all'acquisto di n. 1000 azioni in data 30/07/2010, n. 1000 azioni in data 30/12/2011, di n. 2000 azioni in data
31/01/2012 ed, infine, all'acquisto di n. 3995 obbligazioni (conversione obbligazioni) in data 27/06/2014; che tali investimenti erano avvenuti in violazione degli obblighi di adeguatezza e di appropriatezza disposti dal
TUF, dalla c.d. MIFID, oltre che dalla normativa di attuazione CONSOB
16190/07; che, a fronte dell'impossibilità di vendere le azioni e di una situazione sempre più critica della banca, si era rivolto a professionisti che,
già a partire da maggio del 2015, avevano formalizzato articolate contestazioni;
che erano intervenuti anche tentativi reiterati di individuare un accordo transattivo;
che, a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di si era rivolto a (d'ora in CP_2 Controparte_1
Co avanti ) riproponendo le medesime contestazioni svolte a suo tempo nei
Co confronti di che si era rifiutata farsi carico delle condotte CP_2
della banca non lasciando alcuno spazio ad ipotesi di soluzioni bonarie;
che il danno complessivamente subito era di importo non inferiore a €
Co 408.414,61, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
che era a conoscenza della controversia (stragiudiziale) insorta con la banca e che
24 quindi non poteva sollevare contestazioni circa la mancanza di legittimazione passiva;
che, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 3)
lett. c. del D.L. n. 99/2017 andava disapplicata stante il contrasto di tale norma con il diritto della UE ed, in particolare, con il principio di tutela giurisdizionale effettiva;
che, in ogni caso, il predetto D.L. presentava gravissimi profili di incostituzionalità; che qualsiasi azione nei confronti di in LCA sarebbe stata del tutto inutile o inammissibile alla luce Parte_4
del chiaro divieto dell'art. 83 D. Lgs. 385/1993 TUB;
conveniva in giudizio,
Co avanti al Tribunale di Pordenone, per sentir: a) in via preliminare accertare e dichiarare la legittimazione passiva e/o la titolarità passiva
(sostanziale e processuale) della convenuta;
b) in via principale di merito: la nullità o l'annullamento o l'inefficacia o l'inopponibilità o comunque l'invalidità delle operazioni di acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari di seguito descritti: 22/06/2010 Preordine 1.000 azioni Parte_3
(codice titolo 65390), 01/02/2013 Adesione all'Offerta Pubblica di
[...]
Vendita/Sottoscrizione (OPV) per effetto della violazione CP_2
degli artt. 1325, 1418, 2043, 1343, 1344, 1322 c.c. e 21 TUF (carenze organizzative della banca/ carenze procedurali/carenze nei controlli interni,
mancanza di causa contrattuale, illiceità della causa, negozio in frode alla legge, violazione del sinallagma contrattuale, mancanza di meritevolezza in termini di tutela giuridica dei contratti – alea irrazionale) nonché degli artt.
25 1321, 1325, 1346 c.c. (mancanza della volontà, indeterminatezza dell'oggetto del contratto), dell'art. 1375 c.c. (inesigibilità della prestazione), degli artt. 1709, 1710, 1176 c.c. (normativa in materia di mandato), degli artt. 21 e 23 TUF, 1175, 1176, 1337, 1338, 1375, 1218 c.c.
(principi di correttezza, buona fede, trasparenza e diligenza professionale,
gravissimo inadempimento, responsabilità precontrattuale/contrattuale,
mancata informativa su cause di invalidità), degli artt. 45 e 46 D.L.
16190/07, 21 TUF, 1375 c.c. (best execution), degli artt. 21 TUF, 31, 39, 41
e 42 D.L. 16190/07 (conflitti di interesse, violazione obblighi informativi,
inadeguatezza e inappropriatezza delle operazioni, violazione orientamenti
ESMA), degli artt. 30 e 31 TUF (attività fuori sede, utilizzo promotori finanziari), dell'art. 1418 c.c. (violazione di norme imperative, violazione
TUF, violazione Direttiva 2004/39/CE – c.d. MIFID e D.L. Consob
16190/07, violazione della normativa in materia di tutela dell'interesse dei clienti e della integrità dei mercati), degli artt. 23 TUF, 37 D.L. Consob
16190/07 nonché degli artt. 1325, 1326, 1346, 1352, 2702, 2704, 1422,
1423 c.c. (obblighi di forma), degli artt. 21 e 23 TUF (obblighi di consegna documentazione ai clienti), dell'art. 2050 c.c. (attività pericolose), degli artt.
77 bis TUF (vigente all'epoca dei fatti), 19 , 49, 22 D.L. Consob 20/10/2007
n. 16191, degli artt. 2, 4, 41 Cost., degli artt. 2043, 2049, 2059, 2622, 2637,
2638, 1418 c.c.; 640 c.p. e, infine, 185 c.p. (responsabilità
26 Co extracontrattuale), con condanna di (anche ex artt. 2049 e 1228 c.c.) a restituire “ai clienti” ex artt. 2033 c.c., tutte le prestazioni effettuate “dai
Co clienti” in favore della banca e di , intendendosi per tali : tutte le somme
Co versate nel tempo a (poi e a a Parte_3 Controparte_1
qualsivoglia titolo a fronte delle operazioni e/o contratti oggetto della presente controversia, ivi compresi interessi, commissioni, spese e quant'altro, senza eccezione alcuna, nonché risarcire “ai clienti medesimi”
tutte le perdite e i danni, sia di natura contrattuale che extracontrattuale,
patrimoniali e non patrimoniali, prevedibili e non prevedibili, spettanti “agli
stessi” a fronte delle violazioni come sopra specificate, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224 c.c. , quantificato in € 408.414,61 per capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020, oltre agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c. e oltre alla rivalutazione monetaria;
c)
in via subordinata, accertati la violazione delle disposizioni di cui agli artt.
1439 e 1440 c.c. (dolo contrattuale), 1428 e 1429 (n. 1 e n. 2) c.c., 1431 c.c.
(errore essenziale) e il conseguente diritto del cliente al risarcimento del danno, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 408.414,61,
oltre agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c.
e oltre alla rivalutazione monetaria;
d) in via ulteriormente subordinata,
accertare, per effetto della violazione delle norme come sopra specificate per la domanda in via principale, la risoluzione per inadempimento ex art. 27 1453 c.c. dei negozi, contratti e operazioni indicati al precedente punto a)
ovvero l'inadempimento della banca per violazione degli obblighi di diligenza professionale di natura precontrattuale e/o contrattuale e/o
Co extracontrattuale, con conseguente condanna di a risarcire i danni subiti quantificati in misura non inferiore ad € 408.414,61, oltre agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c. e alla rivalutazione monetaria;
e) in via di estremo subordine, accertato
Co l'ingiustificato arricchimento di ex art. 2041 c.c. e il conseguente diritto
dei clienti al necessario indennizzo, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 408.414,61, oltre agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c. ed oltre alla rivalutazione monetaria;
f) in
Co ogni caso condannare in tutti i casi di accoglimento (anche di una sola)
delle domande formulate a restituire al cliente, tutte le prestazioni dai
Co medesimi effettuate in favore della banca e (intendendosi per tali: tutte
Co le somme versate nel tempo alla banca e a qualsivoglia titolo a fronte delle operazioni e/o contratti oggetto della presente controversia, ivi compresi interessi, commissioni, spese e quant'altro, senza eccezione alcuna) nonché risarcire al cliente medesimo (anche a prescindere dagli obblighi restitutori predetti) tutte le perdite e i danni, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, patrimoniali e non patrimoniali,
prevedibili e non prevedibili, spettanti “agli stessi” a fronte delle violazioni
28 come sopra specificate, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224 c.c.
sempre quantificati “allo stato, ed in via del tutto prudenziale” in €
408.414,61, oltre agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c. e alla rivalutazione monetaria;
g) sempre in ogni caso
“accertare il danno non patrimoniale che si quantifica in un importo non
inferiore ad Euro 100.000,00, oltre interessi moratori di cui all'art. 1284,
quarto comma, c.c.”.
Co Si costituiva eccependo in via preliminare che tutte le domande proposte dall'attore erano connesse all'acquisto di titoli VB escluse dalla cessione ai sensi D.L. n. 99/2017; che, in questo contesto, non sussisteva il rischio di diniego di giustizia, atteso che le istanze degli azionisti di CP_2
dovevano essere coltivate ex art. 86 e segg. TUB;
che tale
[...]
ricostruzione era stata ribadita dalla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea resa nella causa C--410/20410/208 nell'ambito di una vicenda originata da una risoluzione bancaria regolata dalla Direttiva
2014/59 (Direttiva BRRD); che tale Direttiva rappresentava il quadro giuridico (sovranazionale) di riferimento;
che, nella predetta pronuncia, la
Corte aveva stabilito che l'azionista non poteva formulare domande risarcitorie, ovvero di nullità, ovvero restitutorie nei confronti dell'avente causa di un istituto di credito insolvente e sottoposto a una procedura di confronti di risoluzione;
che, pertanto, era infondata la tesi attorea secondo
29 Co cui il trasferimento a del contratto di deposito, custodia e amministrazione titoli n. 2103422 in corso tra l'attore e CP_2
Co costituiva un “elemento di fatto” rivelatore della volontà di di farsi carico dei debiti della atteso che, in tutte le procedure concorsuali, il CP_2
cessionario di azienda non rispondeva di qualsivoglia passività pregressa;
che infondata era anche la pretesa incostituzionalità del D.L. 99/17 come già
evidenziato dalla giurisprudenza di merito e dalla stessa Corte
Costituzionale con decisione 225/22.
Co In via preliminare di merito eccepiva la prescrizione nonché l'exceptio
doli generalis.
Co Nel merito contestava ogni specifica violazione con riguardo all'an.
Co Con riferimento al quantum contestava la sussistenza del danno lamentato escludendo di dovere alcunché evidenziando comunque che non si comprendeva la quantificazione della somma richiesta, tenuto conto che gli investimenti contestati avevano comportato un esborso complessivo di €
188.550,00.
Co Tutto ciò premesso chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Interveniva volontariamente in LCA (d'ora in avanti VB Controparte_2
Co in LCA) eccependo il difetto di titolarità sostanziale passiva in capo ad nonché l'improcedibilità delle domande proposte ex art. 83 TUB,
contestando nel merito sia l'an che il quantum debeatur.
30 Ciò premesso l'intervenuta chiedeva, in via preliminare, che le domande attoree venissero dichiarate improcedibili ex art. 83 TUB e, nel merito, che venissero rigettate.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Pordenone rigettava tutte le domande attoree, condannando il alle spese di lite sia nei Pt_1
Co confronti di che nei confronti di VB in LCA.
Affermava il primo Giudice che sussisteva l'eccepito difetto di
Co legittimazione/titolarità passiva in capo ad in virtù dell'art. 3 del D.L.
99/2017, in quanto il contenzioso non rientrava tra le attività/passività
Co trasferite a , avendo l'attore concluso i contratti di cui era causa anteriormente alla cessione e non avendo rilievo lo scambio di corrispondenza tra i legali di parte attrice e quelli di ai fini CP_2
della pendenza della lite;
che le censure di incostituzionalità svolte da parte attrice con riferimento al contrasto della normativa interna alla Convenzione
Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché con riguardo all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Carta Costituzionale, erano formulate genericamente e risultavano smentite dagli arresti giurisprudenziali più
recenti; che la differenziazione nel trattamento delle diverse categorie dei creditori della cedente trovava ragionevole spiegazione nella primaria necessità di regolare la cessione dei rapporti facenti capo alla in LCA CP_2
31 in modo ordinato e controllato nonché di scongiurare ripercussioni negative sull'intero tessuto socioeconomico;
che nessuna domanda era stata svolta dall'attore nei confronti di in LCA, di tal che nessuna CP_2
statuizione andava pronunciata in punto procedibilità; che l'eccezione di carenza di interesse ad intervenire nel presente giudizio da parte VB in LCA
svolta da parte attrice era infondata atteso che l'intervento era pienamente giustificato.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello (composto da ben 96
pagine) il fondandolo su dieci motivi. Pt_1
Con il primo motivo la difesa del lamenta l'omessa pronuncia da Pt_1
parte del Giudice di primo grado su un punto decisivo della controversia
Co riguardante la legittimazione passiva di sotto il profilo della condotta tenuta nell'esecuzione del contratto, incompatibile con la volontà di avvalersi del D.L. 99/2017, sostenendo che avrebbe ignorato una serie di elementi di fatto (quali: l'invio di documentazione contabile, la conoscenza della controversia stragiudiziale insorta con la banca prima della messa in liquidazione coatta amministrativa, ecc..) da cui emergeva la continuità dei rapporti (anche di fido) intrattenuti con il cliente e la sostanziale rinuncia ad avvalersi delle disposizioni di cui al citato decreto acquisendo tutti i vantaggi economici derivanti dai versamenti effettuati dal nel corso Pt_1
32 del tempo in favore di VB ed ingenerando il legittimo affidamento di quest'ultimo sulla continuità del rapporto.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia su “un
Co punto nevralgico della causa relativo alla continuità dei rapporti in
anche sotto il profilo della natura e della fattispecie dei contratti relativi a
servizi di investimento”, richiamando tutto quanto esposto con il primo motivo ed evidenziando, in particolare, la lettera di accoglienza nel Gruppo
Intesa contestualmente all'ammissione della banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, sostenendo l'impossibilità di operare una scissione tra situazioni debitorie e situazioni creditorie nascenti dallo
Co Co stesso rapporto contrattuale fra e il cliente, atteso che era subentrata senza riserve in tutti i contratti stipulati a suo tempo con VB valutando anche “i rischi che sarebbero derivati dal rifiuto di accogliere centinaia di
migliaia di clienti truffati o dalla retrocessione di tutti i rapporti relativi a
clienti/risparmiatori truffati dalla banca (ora in LCA)”.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erronea interpretazione delle disposizioni di cui al D.L. 99/17 laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto non sussistente la legittimazione passiva della banca ribadendo,
innanzitutto, quanto già affermato nei primi due motivi circa la continuità
Co dei rapporti tra ed il cliente ed evidenziando, in secondo luogo, che la predetta normativa non delimitava il concetto di “controversia” e che,
33 pertanto, “qualsiasi integrazione, deroga, modifica e limitazione della
normativa statale ad opera di disposizioni contrattuali pattuite tra le parti
destinatarie della disposizione legislativa” era illegittima, non essendo ammissibile che soggetti di diritto privato potessero, “ai fini di rendere più
appetibile una cessione, limitare le responsabilità e i costi imposti alla
cessionaria dal legislatore in totale spregio della normativa di riferimento e
delle conseguenze subite dai risparmiatori ceduti ad un nuovo soggetto”,
anche in forza del disposto dell'art. 24 Cost. Di conseguenza, poiché la controversia (stragiudiziale) era sorta anteriormente all'intervenuta cessione
Co fra VB e , il Giudice di prime cure avrebbe dovuto affermare la titolarità
Co passiva di non essendo pertinente il richiamo all'art. 39 c.p.c e dovendo applicarsi viceversa la normativa TUB ed, in particolare, l'art. 10. In ogni caso l'appellante lamenta che la sentenza ha erroneamente attribuito al contratto di cessione ed al successivo atto ricognitivo efficacia e validità,
mentre lo stesso non era opponibile al cliente e comunque conteneva clausole nulle e/o inefficaci e/o invalide ex artt. 1418, 1344 e 1322 c.c.
Co nonché ex artt. 2 e 4 Cost.“..in quanto garantiscono a benefici
economici molto rilevanti, che derivano da atti illeciti perpetrati dagli
esponenti di , oggetto di procedimenti penali….” . Controparte_2
Con il quarto motivo il lamenta l'omessa pronuncia da parte del Pt_1
Giudice di primo grado relativamente alla domanda di indebito
34 arricchimento facendo ricorso al principio dell'assorbimento senza tener conto che la domanda era ammissibile ed accoglibile in considerazione
Co dell'ingiustificato arricchimento prima di VB e poi di ai danni del cliente.
Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto non fondate le questioni di incostituzionalità sollevate con riguardo al D.L.
99/17 perché generiche, in quanto in realtà tutte le questioni erano state puntualmente e dettagliamente esposte negli atti di primo grado sotto plurimi profili (artt. 1, 2, 3, 4, 23, 24, 41,42,43,47, 101 e 117), non avendo rilevanza nella fattispecie la sentenza 225/22 della Corte Costituzionale.
Con il sesto motivo il lamenta l'erroneità della sentenza laddove ha Pt_1
rigettato l'eccezione di difetto di interesse ad agire da parte dell'intervenuta,
tenuto conto che nessuna domanda era stata formulata nei confronti della
Cont
e che quindi la stessa non era portatrice di alcun interesse giuridico nella vicenda.
Con il settimo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale di Pordenone
non si è pronunciato relativamente alle domande formulate con riferimento all'emissione obbligazionaria “….convertendo in violazione
dell'informativa fornita al cliente dalla banca che, in sede di vendita, ha
invece prospettato un investimento in obbligazioni convertibili…”.
35 Con l'ottavo motivo il censura la sentenza laddove il Giudice di Pt_1
primo grado avrebbe erroneamente ricostruito le conclusioni limitando in modo apodittico le contestazioni a solo due delle quattro operazioni effettuate, senza motivare. L'affermazione del Giudice di prime cure sarebbe, secondo l'appellante, comunque infondata nel merito in quanto, da
Co un lato, la relativa eccezione di non era mai stata adeguatamente coltivata;
dall'altro nelle conclusioni di cui all'atto di citazione (pag. 88) e alla prima memoria (pag. 40) l'attore aveva espressamente chiesto di accertare e dichiarare la nullità o l'annullamento o l'inefficacia o l'inopponibilità o comunque l'invalidità “delle operazioni di
acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari indicati in atti”, con indiscusso riferimento a tutto il quadro di operazioni di acquisto descritte ripetutamente in tutto il corpo dell'atto di citazione.
Con il nono motivo il censura la sentenza laddove il Giudice di Pt_1
primo grado lo ha condannato alle spese di lite non considerando, da un lato,
che, stante l'esistenza di orientamenti contrari a quello sostenuto dal
Giudice di prime cure, le spese avrebbero dovuto essere quantomeno compensate;
dall'altro che nessuna domanda era stata proposta nei confronti di VB in LCA.
Con il decimo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda formulata ex art. 96 c.p.c., considerato che la
36 convenuta e l'intervenuta avevano tenuto un comportamento contrario a buona fede e correttezza. In particolare, intervenendo senza CP_7
nessuna necessità nel giudizio aveva violato i principi cardini del processo civile e dell'economia processuale.
Nel merito la difesa del ha riproposto tutte domande, eccezioni ed Pt_1
istanze istruttorie svolte in primo grado.
Co Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e comunque riproponendo nel merito tutte le eccezioni formulate in primo grado.
Si è costituita VB in LCA chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale relativamente alla parte della sentenza nella quale il
Giudice di primo grado non ha riconosciuto l'effetto estensivo automatico delle domande di parte attrice nei confronti della Liquidatela di V.B. per effetto dello spiegato intervento, con conseguente espressa declaratoria di improcedibilità delle domande.
All'udienza del 23/10/2024, il P.I., esperito senza esito il tentativo di conciliazione, disponeva la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art
127 ter c.p.c. concedendo i termini di legge ex art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
Indi la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15/01/2025.
37 Ciò premesso in fatto, preliminarmente, con riguardo all'eccezione di nullità
Co della procura rilasciata da , sollevata per la prima volta dalla difesa dell'appellante a pag. 25 della comparsa conclusionale per difetto della prova della qualifica di procuratore speciale della in capo alla dott.ssa CP_2
va rilevata l'infondatezza della stessa, in quanto dal Parte_2
fascicolo di primo grado depositato dalla banca - visibile in telematico -
risulta che alla è stata, rilasciata rituale procura in data 14/04/2021 Pt_2
in autentica di firma della Dott.ssa Notaio Persona_1
in Milano n. Rep. 6745 n. Racc. 4737 (cfr. doc. 1 convenuta).
Nel merito, va esaminato, innanzitutto, l'ottavo motivo di appello che riguarda il perimetro delle domande formulate dal Pt_1
Ancorché, infatti, il Tribunale di Pordenone, nel riportare il fatto (cfr. pag.
Co 13 della sentenza impugnata) seguendo la tesi propugnata da in primo grado (e ribadita in questo grado – cfr. pag. 30 della comparsa di risposta),
abbia limitato il contenzioso solo a due delle quattro operazioni contestate in citazione, non vi è dubbio, che dal contenuto complessivo del predetto atto,
nonché dalla lettura complessiva delle conclusioni rassegnate, emerge inequivocabilmente (sebbene il riferimento testuale sia - si ripete - solo a due delle operazioni effettuate) che il con la presente azione ha Pt_1
chiesto la condanna di “…Intesa in tutti i casi di CP_1
accoglimento ( anche di una sola ) delle domande come sopra formulate
38 ….a: restituire al cliente, tutte le prestazioni dai medesimi effettuate in
Co favore della banca e (intendendosi per tali : tutte le somme versate nel
Co tempo alla banca e nel tempo a qualsivoglia titolo a fronte delle
operazioni e/o contratti oggetto della presente controversia, ivi compresi
interessi, commissioni, spese e quant'altro, senza eccezione alcuna) nonché
risarcire al cliente medesimo (anche a prescindere dagli obblighi restitutori
predetti) tutte le perdite e i danni, sia di natura contrattuale che
extracontrattuale, patrimoniali e non patrimoniali, prevedibili e non
prevedibili, spettanti agli stessi a fronte delle violazioni come sopra
specificate, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224 c.c….”(cfr. pag. 91
dell'atto di citazione nonché pag. 41 della memoria ex art. 183, 6° comma,
n.1, c.p.c.).
Co Da ciò discende che tutte le domande del nei confronti di Pt_1
ricomprendono tutte le operazioni indicate a pag. 6 dell'atto di citazione,
vale a dire: 1) quella effettuata il 30/07/2010 di acquisto VB Hdgs, quantità:
1.000; 2) quella effettuata il 30/12/2011 di acquisto VB Hdgs quantità:
1.000; 3) quella effettuata il 31/01/2012 di acquisto VB Hdgs quantità:
2.000; 4) quella effettuata il 27/06/2014 di conversione obbligazioni VB
Hdgs quantità: 3.995, per un totale azioni pari a Parte_5
7.995 (cfr. lo specchietto inserito a pag. 6 dell'atto di citazione).
39 Accertato il petitum, con riguardo al primo, al secondo e al terzo motivo di appello si intende, innanzitutto, dare continuità all'orientamento già
espresso (cfr. Corte d'Appello di Trieste 23/05/2024 n. 234; Corte
d'Appello di Trieste 23/05/2024 n. 229; Corte d'Appello di Trieste
09/11/2023 n. 524; Corte d'Appello di Trieste 08/06/2023 n. 304; Corte
d'Appello di Trieste 09/12/2022 n. 480, e Corte d'Appello di Trieste
28/06/2022 n.267), che, seguendo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (ampiamente documentato in questa sede sia dalla
Co difesa di che dalla difesa di VB in LCA), ha ritenuto condivisibile l'interpretazione che afferma che la normativa di cui al D.L. 99/17 si pone come ius singulare in deroga rispetto alla legislazione ordinaria, in quanto non ha ad oggetto una normale cessione d'azienda o un suo ramo, ma solo determinate “attività e passività” presenti nel patrimonio della banca in
Cont
, fra le quali è espressamente contemplata dal punto di vista sostanziale
- per escluderla - ogni conseguenza derivante dal misselling di azioni della banca in LCA sul cessionario, ed è posto, dal punto di vista processuale, un rigoroso limite temporale inerente il trasferimento del contenzioso (cfr. sul punto per tutte anche Corte d'Appello di Bologna 19/10/2022).
Entrambe le previsioni hanno una loro peculiare ratio.
Il primo aspetto è conforme ai principi del burden sharing e del bail in di cui alla direttiva 2014/59/UE cd. BRRD (Bank Resolution and Recovery
40 Directive), recepita in Italia con D.lgs. 180/2015 e 181/2015, per i quali le conseguenze delle crisi bancarie vanno, a scalare, in primis sopportate da azionisti, obbligazionisti, altri creditori, correntisti e non dal sistema pubblico, di tal che ogni risvolto inerente la posizione di socio e la vendita delle azioni deve trovare il suo regolamento all'interno della procedura concorsuale e non riversarsi su terzi soggetti esterni, fra cui il cessionario
(tale principio non è del resto estraneo al diritto concorsuale interno,
contenuto sia nella legge fallimentare che nel TUB e neppure deroga al principio della par condicio, posto che gli azionisti sono soci e vanno eventualmente soddisfatti dopo ogni altro creditore).
Il secondo aspetto non è ugualmente estraneo ai normali principi concorsuali e civilistici (si pensi all'art. 63, comma quinto, del D.Lgs. 270/1999 sulla vendita delle aziende di imprese in amministrazione straordinaria o alla disposizione di cui all'art. 105, comma quarto, l.f., sostituito dall'art. 214,
comma terzo, CCII).
La deroga è quindi più apparente che reale, considerato anche il rinvio dell'art. 80, comma sesto, TUB alla legge fallimentare e, quindi, attualmente al Codice della Crisi.
Lo scopo delle disposizioni sopra ricordate è quella di rendere più appetibile l'azienda e di favorire l'individuazione di un potenziale cessionario, al costo di sacrificare la soddisfazione di alcune categorie di creditori della cedente.
41 Quanto sopra detto si ricava non solo e non tanto dalla lettera b) del citato art. 3 D.Lgs. 99/17, ma soprattutto dalla lettera c) dello stesso articolo che esclude che le controversie e i relativi debiti ed effetti negativi per fatti occorsi prima della cessione (“….Restano in ogni caso esclusi dalla
cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile….c) le
controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte
successivamente ad essa, e le relative passività… .”).
Co L'orientamento secondo cui tutte le passività potenzialmente gravanti su che discendono dalle condotte delle Banche venete prima della cessione e che non sono oggetto di contenzioso prima della migrazione, sono escluse dall'Insieme Aggregato è stata avallato, del resto, anche dal S.C. che, in una recente ordinanza, così testualmente si è espresso “…l'art. 3, primo comma,
d.l. n. 99 del 2017 nel disciplinare il contenuto dei contratti di cessioni di
azienda, singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili
in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di
ciascuna di esse, della e della Controparte_8 [...]
dispone che «Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche CP_2
in deroga all'articolo 2741 del codice civile … i debiti delle Banche nei
confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle
operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate
delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi
42 di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi
compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di
transazione presentate dalle banche stesse» (lett. b) e «… le controversie
relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente
ad essa, e le relative passività» (lett. c); - l'interpretazione letterale di tali
previsioni conduce a ritenere che anche qualora, come nel caso in esame, si
prospetti un credito nei confronti di una di tali banche discendente
dall'esecuzione di un contratto nullo e, dunque, non da un attività giuridica
bensì da un'attività materiale, consistente in una attribuzione patrimoniale
privo di alcun titolo, lo stesso risulta essere escluso dalla cessione
disciplinata dalla richiamata disposizione, in quanto tra origine da un fatto
occorso prima della cessione, da cui è scaturita una controversia in epoca
successiva a tale cessione….” (cfr. Cass. 22/12/2023 n. 35820).
Sostiene parte appellante, con il primo e secondo motivo di appello, che tutta la giurisprudenza sopra richiamata, oltre a non essere condivisibile,
sarebbe inconferente nel caso di specie, in quanto, in primo luogo, la controversia sarebbe sorta stragiudizialmente prima della cessione.
Sul punto va escluso, innanzitutto, che la sentenza sia viziata da omessa motivazione.
Invero il Tribunale di Pordenone dopo aver delineato il quadro normativo e contrattuale in cui si inserisce la vicenda ha affermato che il presente
43 contenzioso rientra tra quelli esclusi, essendo “….indubbio che il termine
'controversia', come risulta dal D.L. 99/2017, dall'accordo 26/06/2017 e
dal negozio ricognitivo, si riferisce alle controversie giudiziali…..”
rilevando che lo scambio di corrispondenza tra i legali di parte attrice e quelli di - valorizzato anche nel presente procedimento CP_2
dall'appellante – non può in nessun caso essere intesa quale pendenza del contenzioso.
Acclarato che la sentenza è motivata, va ritenuto altresì che il ragionamento del Giudice non meriti alcuna censura.
Va ribadito, infatti, che: a) il contratto di cessione 26/06/2017, integrando la disciplina di cui al D.L. 99/2017, ha previsto all'art. 3.1.4.: “Restano in ogni
caso esclusi dall'oggetto del presente Contratto e, pertanto, non fanno né
faranno parte dell'insieme Aggregato e non sono né potranno essere
Co acquisite da (né trasferite a) , le Attività Escluse e le Passività Escluse
Cont sia di i sia di VB. Ai fini del presente Contratto:… (b) per Passività
Escluse si intende ogni passività, obbligazione (anche in relazione a
contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo,
minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità
(anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in
essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenze e
difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida
44 o illiquida, diretta o indiretta, che indipendentemente dal fatto che in futuro
Co
ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o
Co conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del
trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per
effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, la
conseguenza dell'attività di /o VB svolta in passato e sino alla Data CP_10
di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa
bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale
ovvero non siano considerate come Passività Incluse. A titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e, quindi,
Co non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a :….
(iv) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività
derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di
commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili
delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione
presentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi.
(…) Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e
potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad Attività Incluse,
Passività Incluse e in generale a rapporti giuridici ceduti e alla data
odierna non siano già oggetto di Contenzioso pregresso, sono e dovranno
essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti,
45 secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in generale
ai rapporti giuridici non ceduti…”; b) l'allegato n.
1.1 del secondo accordo ricognitivo precisa che va ricondotto al contenzioso escluso il “contenzioso
giudiziale civile passivo sorto dopo il 26 giugno, da chiunque promosso,
relativo ad atti/fatti accaduti prima della cessione” a mente dell'“art. 3,
comma 1, lett. c), DL n. 99/2017 nonché dell'“art 3.1. 4. lett. b, (vi) e ultimo
comma, del contratto”; c) il predetto contratto di cessione intercorso unitamente all'accordo ricognitivo è opponibile ai terzi in quanto iscritto al competente Registro delle Imprese di Treviso e Belluno.
Consapevole di ciò la difesa del ha sostenuto, da un lato, che il caso Pt_1
Co di specie sarebbe peculiare e particolarissimo in quanto , sostanzialmente
“rinunciando” alla “facoltà” concessegli dalla legge e dal contratto, avrebbe continuato il rapporto con il cliente subentrando in tutto e per tutto a VB;
dall'altro, ha sostenuto, in primis, che le norme di legge non potrebbero essere integrate da un contratto anche in violazione dell'art. 24 Cost ed, in secondo luogo, che le pattuizioni contenute nel contratto sarebbero nulle sotto molteplici profili.
Ora quanto al primo punto non si può non evidenziare che il legislatore ha voluto dettare una disciplina speciale per permettere di trasferire alla cessionaria dei rapporti non sindacabili giudizialmente, tra parte ceduta e cessionaria, per fatti precedenti la cessione, e ciò al fine di permettere, da un
46 lato, la continuità dell'esercizio dell'impresa bancaria - gravemente compromessa dalla situazione finanziaria della banca - tutelando il risparmio degli ex correntisti;
dall'altro, di dare certezza all'acquirente circa i possibili oneri cui andava incontro con la cessione.
Non è corretto, infatti, leggere riduttivamente il dato normativo in base ad una interpretazione secondo cui la cessionaria manterrebbe tutti i diritti mentre il cliente ceduto non potrebbe opporre alcuna eccezione, dovendo considerarsi, nel bilanciamento dei vari interessi, sia le rilevanti finalità di interesse pubblico sopra indicate poste alla base dell'intervento legislativo
(la tutela del risparmio e i diritti dei depositanti), sia le necessarie garanzie date alla cessionaria in sede di trattativa per l'acquisto, la quale ha ragionevolmente concluso l'operazione di cessione alle condizioni previamente concordate con le autorità pubbliche e con la banca in liquidazione.
In definitiva il decreto legge citato e l'atto di cessione che ne costituisce l'attuazione hanno determinato una peculiare vicenda modificativa del rapporto negoziale, in virtù della quale, pur essendovi stato il subentro della cessionaria nei diritti nascenti dai contratti in essere con il questa Pt_1
non può al contempo rispondere delle “passività” (dovendosi intendere per tali non soltanto i debiti in senso tecnico, ma anche la responsabilità e la stessa soggezione alle possibili azioni, ivi incluse quelle di accertamento e
47 costitutive, inerenti al rapporto ceduto ma la cui causa petendi sia ascrivibile a condotte della cedente), potenzialmente derivanti dallo stesso e che non si fossero già manifestate, con l'insorgenza del contenzioso, in data anteriore alla cessione.
In questo contesto la vicenda che ci occupa non è affatto peculiare perché
Co
è subentrata in tutti i rapporti in essere con i clienti già VB, con le limitazioni sopra dette.
Quanto al secondo aspetto giova sottolineare innanzitutto che, in base all'art. 3 lett. b) del citato D.L. 99/17, sono esclusi dalla cessione: “…i
debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti
subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni
o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa
sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime
azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti
verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle
banche stesse…”.
Di tal che l'esclusione dell'asserito credito vantato dal deriva Pt_1
direttamente dalla legge, posto che pacificamente il predetto chiede il risarcimento del danno relativamente n.
7.995 azioni Parte_5
(cfr. lo specchietto inserito a pag. 6 dell'atto di citazione).
[...]
48 In ogni caso, va ritenuto che la dedotta nullità dei contratti di cessione e dei contratti ricognitivi è del tutto priva di fondamento posto che l'art. 3 del citato D.L. 99/17, così come convertito, rimette espressamente ai commissari liquidatori e al cessionario individuato il compito di determinare l'oggetto della cessione, e cioè il trasferimento dell'azienda, ovvero dei suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco,
oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare “in
ogni caso esclusi” dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c).
Dunque, è lo stesso D.L. 99/2017 a rimettere alle parti le convenzioni di cessione, ponendo esclusivamente un divieto di trasferimento di alcune poste (cfr. anche sul punto Corte Cost. sentenza 07/11/2022 n. 225), tra cui per l'appunto sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni, nonché, in generale, tutte le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa.
49 In questo contesto – si ripete – l'asserito credito vantato dal è CP_11
inequivocabilmente escluso non solo con riferimento alla lettera c), essendo la controversia sorta pacificamente successivamente alla cessione (non potendosi certo considerare lo scambio di missive avvenuto tra l'azionista e la banca), ma anche in base alla lett. b).
Quanto all'affermata incostituzionalità dell'art. 3 lett. c) del D.L. 99/17 con riguardo all'art. 24 della Costituzione ed al principio di tutela giurisdizionale effettiva di cui all'art. 47 del Trattato sull'Unione Europea,
va rilevato innanzitutto che – come si è sopra detto – il preteso credito del
è escluso anche ai sensi dell'art. 3 lett. b). Pt_1
In ogni caso, questa Corte ha già affermato che la disciplina contenuta nelle disposizioni sopra citate non è derogatoria di quella generale, in quanto il al pari di qualsiasi creditore di un soggetto sottoposto a procedura Pt_1
concorsuale, ha la possibilità di far valere i propri diritti insinuandosi al passivo della L.C.A. facendo valere tutti gli eventuali crediti vantati, tra cui quelli risarcitori derivanti dall'asserita violazione delle norme bancarie.
Non essendo precluso il diritto di azione avverso la liquidazione coatta amministrativa, seppure nelle forme dell'insinuazione al passivo nella procedura fallimentare, a nulla vale replicare, sul piano giuridico, che in tal modo la tutela non sarebbe effettiva in quanto sarebbe difficile ottenere un risarcimento.
50 Sul punto va osservato che, in base all'art. 2740 c.c., delle obbligazioni il debitore risponde soltanto con il proprio patrimonio, e che nel caso di insolvenza i creditori subiscono necessariamente delle perdite, senza poter contare di regola su altri patrimoni (salvo garanzie prestate da terzi) per il soddisfacimento dei propri diritti rimasti insoddisfatti.
Con riguardo al quarto ed al settimo motivo va ritenuto che le relative doglianze correttamente non sono state esaminate dal Giudice di prime cure
Co perché ritenute assorbite dalla mancanza di titolarità passiva in capo a .
Quanto al quinto motivo di appello, una volta esclusa la legittimità
costituzionale delle norme in questione in relazione all'art. 24 Cost., va ritenuto che correttamente, anche alla luce della citata sentenza della Corte
Costituzionale 225/22 (che si è pronunciata su un caso del tutto analogo a quello che ci occupa), il Tribunale di Pordenone abbia ritenuto di non aderire alla richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) e c).
Tale norma, infatti, oltre a non essere in contrasto con l'art. 24 non è in contrasto nemmeno con gli artt. 1, 2, 3,41, 42, 43, 47, 101, 102 e 111 della
Cost. atteso che – si ripete - non è derogatoria di quella generale.
Va ritenuto, infatti, che la norma in questione si inserisca nell'ambito dei principi generali delle procedure concorsuali in virtù dei quali il cessionario non risponde di alcun debito pregresso, salvo patto espresso contrario per
51 effetto del quale può scegliere di accollarsi alcune passività a titolo di pagamento del prezzo.
Quanto al sesto motivo di appello principale ed all'appello incidentale svolto da VB va, innanzitutto, condiviso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'intervento volontario ex art 105 c.p.c. concerne non la “causa”,
ma il “processo tra altre persone”, e il terzo, una volta intervenuto, diventa parte egli stesso. Ne consegue che qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile, assumendo - come nella specie - essere lui (o anche lui), e non altra parte originaria del giudizio, il soggetto del rapporto sostanziale dedotto in lite, egli diviene contraddittore di tutte le altre parti in causa, sicché la domanda della controparte, anche in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale,
perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni (cfr.
Cass. 29/03/2023 n. 8877; Cass. 25/11/2021, n. 36639; Cass. 19/01/2012, n.
743; Cass. 01/07/2008, n. 17954).
In particolare, la facoltà, concessa ad ogni interessato, di intervenire nel processo vertente tra altre persone per far valere, nei confronti di tutte o di alcune delle parti, un diritto proprio relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio, sussiste indipendentemente dall'effettiva esistenza,
o meno, nell'attore principale, delle condizioni necessarie all'esperimento dell'azione. È perciò ammissibile una sostituzione, per via di intervento, del
52 soggetto legittimato al non legittimato nell'esercizio dell'azione, ferme,
tuttavia, la unicità del rapporto processuale e la unicità della pronuncia, in quanto l'accessione di un terzo al giudizio pendente è strumento di cui l'ordinamento si serve per legare l'esito del processo al diritto sostanziale ed evitare l'adozione di statuizioni contraddittorie, nonché discrasie sul piano dell'effettività della tutela. Tali scopi sarebbero tutti elusi ove si consentisse al terzo di intervenire nel processo soltanto per far valere in funzione sostitutiva le posizioni giuridiche attive derivanti dal rapporto litigioso,
evitando di essere altresì individuato quale titolare delle posizioni passive correlate al medesimo rapporto sostanziale.
Nella specie, VB in LCA è intervenuta volontariamente in giudizio facendo valere nei confronti dell'attrice, un diritto relativo all'oggetto del processo medesimo (art. 105, comma 1°, c.p.c.), qualificandosi come unico soggetto dell'intero complesso rapporto sostanziale dedotto in giudizio,
determinando così l'estensione automatica degli effetti della domanda
Co (proposta pacificamente nei soli confronti di ) nei confronti dell'intervenuta.
Da ciò consegue che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto pronunciarsi anche sulla domanda proposta dall'intervenuta legittimata passiva sostanziale.
53 Ciò premesso, come già affermato in precedenti pronunce, non può non rilevarsi, nella specie, come la portata inibitoria dell'art. 83 del TUB ad iniziative processuali individuali nei confronti della banca messa in LCA sia più ampia rispetto a quella prevista dall'art. 51 della L. Fall. (ora art. 150
CCII)
Il richiamato art. 83 è tassativo, al comma terzo, nell'ammettere nei confronti della banca posta in liquidazione coatta amministrativa le sole azioni di opposizione allo stato passivo, di insinuazione allo stato passivo e di contestazione del bilancio finale di liquidazione, vale a dire solo la proposizione di domande che presuppongono l'insediamento degli organi liquidatori e la revisione o modifica del loro operato.
Soprattutto, la legge bancaria non distingue tra azioni dirette, pur nella sola forma di accertamento e non di condanna, a far valere un credito nei confronti della banca sottoposta alla procedura concorsuale e azioni dirette ad accertare l'inesistenza di un debito nei confronti di quella.
Pertanto, il divieto di promuovere l'azione e di proseguire il giudizio nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa non riguarda solo l'accertamento dello stato passivo, ma si estende anche a quello dell'attivo. Questo perché la disciplina dettata dal TUB, al fine della piena realizzazione della par condicio creditorum, mira a garantire la consistenza del patrimonio della banca sottoposta alla procedura concorsuale,
54 consistenza che si presta ad essere alterata non solo da pretese creditorie azionate al di fuori della procedura concorsuale, ma anche da domande,
come nella fattispecie in esame, volte ad accertare ed affermare l'inesistenza di un debito nei confronti della banca sottoposta a procedura concorsuale.
E', infatti, di intuitiva evidenza che l'interesse del creditore ammesso allo stato passivo di poter contare sulla più ampia massa patrimoniale della banca in LCA, verrebbe inciso illegittimamente nel caso in cui al soggetto che si assume non debitore della banca fosse consentito di proporre ovvero di proseguire nella domanda di accertamento negativo del suo debito al di fuori della procedura concorsuale.
Da ciò consegue che, in accoglimento dell'appello incidentale, le domande proposte dal vanno dichiarate improcedibili nei confronti di VB in Pt_1
LCA.
Peraltro, considerato che l'intervento è stato volontario e non richiesto da alcuna parte, che il non ha mai svolto alcuna difesa nei confronti Pt_1
dell'intervenuta ed anzi ha sostenuto la tesi dell'improcedibilità, va ritenuto,
in parziale accoglimento del nono motivo di appello, che il Tribunale di
Pordenone avrebbe dovuto compensare le spese tra le due parti.
Di tal che, in parziale riforma del capo 3) dell'impugnata sentenza va disposta l'integrale compensazione delle spese tra VB in LCA ed il Pt_1
55 Ciò comporta, stante l'espressa richiesta svolta a pag. 82 dell'atto di citazione in appello, la condanna di VB in LCA a restituire al Pt_1
quanto versato a titolo di spese in ossequio al capo 3) della sentenza impugnata pari ad € 18.101,68 (cfr. doc. 9 appellante).
Co Viceversa, la condanna alle spese va confermata con riguardo ad , tenuto conto che è ben vero che vi sono state alcune sono pronunce di merito (cfr.
la sentenza Tribunale di Verona dell'11/02/2020 più volte citata dall'appellante) che hanno escluso la carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellata, ma l'orientamento ormai maggioritario, avallato si ripete anche dal S.C., è ormai in senso contrario.
Va infine senz'altro rigettato il decimo motivo di appello atteso che – come
è noto – non è possibile pronunciare la condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti delle parti vittoriose.
Dato l'esito complessivo del presente giudizio, l'appellante va condannata al
Co pagamento dei 4/5 delle spese del grado in favore di e liquidate in base allo scaglione fino ad € 520.000,00 nei valori medi per le fasi introduttiva,
di studio e decisoria e nei valori minimi (diversamente da quanto richiesto nella nota spese) per la fase di trattazione/istruttoria (risoltasi in una sola udienza), in considerazione della quasi totale soccombenza, compensando il restante quinto.
56 Co Vanno invece integralmente compensate le spese tra l'appellante e in
LCA, tenuto conto della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
e così provvede: CP_1 Controparte_2
- in parziale accoglimento dell'appello principale, accerta e dichiara che le
Co domande del nei confronti di ricomprendono tutte le operazioni Pt_1
indicate a pag. 6 dell'atto di citazione, vale a dire: 1) quella del 30/07/2010
di acquisto VB Hdgs quantità: 1.000; 2) quella del 30/12/2011 di acquisto
VB Hdgs quantità: 1.000; 3) quella del 31/01/2012 di acquisto VB Hdgs
quantità: 2.000; 4) quella del 27/06/2014 di conversione obbligazioni VB
Hdgs quantità: 3.995;
- in parziale accoglimento dell'appello principale ed in riforma del capo 3)
dell'impugnata sentenza n. 53/24 del Tribunale di Pordenone, compensa integralmente le spese di lite di primo grado tra il e Pt_1 CP_2
[...]
- condanna VB in LCA a restituire al la somma di € 18.101,68 Pt_1
versata in ossequio al capo 3) della sentenza impugnata;
- rigetta per il resto l'appello principale;
57 - in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_2
dichiara improcedibili le domande proposte dal nei
[...] Pt_1
confronti di Controparte_2
- condanna l'appellante al pagamento dei 4/5 delle spese del presente grado di giudizio in favore di che liquida, in detta misura, in Controparte_1
complessivi € 17.179,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge, compensando il restante quinto;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e Controparte_2
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 15/01/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
58 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2049 c.c.), a:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 113/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 27/03/2024
DA
(C.F.: ), proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
GRASSELLI AN IA, GG IT, GRASSELLI
FE e GRASSELLI AR per mandato allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente
- APPELLANTE -
CONTRO (P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale Dott.ssa giusta procura rilasciata Parte_2
in data 14.04.2021 in autentica di firma ai n. 6745 di rep e n. 4737 di racc.
Notaio di Milano, proc. dom. avv. Persona_1
MUNARI LAURA per mandato allegato alla comparsa di risposta depositata telematicamente il 26/09/2024
- APPELLATA -
E CONTRO
, (C.F. , in persona dei Controparte_2 P.IVA_2
Commissari Liquidatori SIi prof. avv. Giuliana Scognamiglio, avv.
e dott. , proc. dom. avv PAVAN Controparte_3 CP_4
GIULIANO per mandato allegato alla comparsa di risposta depositata telematicamente in grado di appello
- APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE -
OGGETTO: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa.
Appello avverso alla sentenza n. 53/2024 del 28/01/2024 del Tribunale di
Pordenone pubblicata in data 29/01/2024 e notificata a mezzo pec in data
26/02/2024.
Causa iscritta a ruolo il 02/04/2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 15/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante:
“La difesa di parte appellante, per i motivi esposti nell'atto d'appello,
richiamato ogni altro argomento, tesi ed istanza anche probatoria contenuti negli scritti di primo grado, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia riformare la sentenza n. 53/2024 del 28.01.2024, del Tribunale di Pordenone
(giudice Dott. Francesco Tonon), nella causa RG n. 1744/2022 pubblicata in data 29.01.2024 e notificata a mezzo pec in data 26.02.2024 e,
conseguentemente, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertati i fatti di causa, ogni contraria istanza respinta, in accoglimento dei motivi suesposti, che devono intendersi tutti qui richiamati, accogliere, alternativamente e/o cumulativamente, e comunque senza duplicazione degli importi, le seguenti domande:
IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE
ACCERTARE E DICHIARARE la legittimazione passiva e/o la titolarità
passiva (sostanziale e processuale) di nel Controparte_1
presente giudizio per i motivi esposti nel presente atto, nonché la mancanza di legittimazione/titolarità passiva (sostanziale e processuale) della LCA
oltre alla mancanza di interesse in causa (ex art. 100 c.p.c.) della LCA
medesima.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
2 ACCERTARE E DICHIARARE QUANTO SEGUE
A) la NULLITA' o l'ANNULLAMENTO o l'INEFFICACIA o l'INOPPONIBILITA' o comunque l'INVALIDITA' delle operazioni di acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari indicati in atti e di seguito descritti:
- 22/06/2010 Preordine 1.000 azioni (codice titolo Parte_3
65390) (doc. A – pagg. 9 e 10 e All. A5 – Preordine VB del 22/06/2010) -
01/02/2013 Adesione all'Offerta Pubblica di Vendita / Sottoscrizione (OPV)
(doc. A – pag. 11 e All. A6 – OPV 01/02/2013) CP_2
- Estratto conto titoli del 30/06/2015 – deposito 2103422 (ALL. A9 – ECT
30/06/2015 Furlanis)
- Estratto conto titoli del 30/06/2017 – deposito 2103422 (All. A 10 – ECT
VB 30/06/2017 Furlanis)
- Estratto conto titoli del 30/06/2017 – deposito 56821 (All. A 11 – ECT
ANT 30/06/2017 Furlanis)
- Estratto libro soci (All. A4 – ) Controparte_5
Ulteriormente precisate:
in atto di citazione: pagg. 6, 7;
dalla seguente documentazione prodotta in comparsa di costituzione dalle controparti: - ISP: 37. 38, 39, 40; - LCA: 17, 18, 22, 23
Per effetto della violazione delle norme di seguito specificate:
3 1. Articoli: 1325, 1418, 2043, 1343, 1344, 1322 C.C.; 21, TUF;
(carenze organizzative della banca/ carenze procedurali/ carenze nei controlli interni,
mancanza di causa contrattuale, illiceità della causa, negozio in frode alla legge, violazione del sinallagma contrattuale, mancanza di meritevolezza in termini di tutela giuridica dei contratti – alea irrazionale);
2. Articoli: 1321, 1325, 1346 C.C. (mancanza della volontà,
indeterminatezza dell'oggetto del contratto);
3. Articoli: 1375 C.C. (inesigibilità della prestazione);
4. Articoli: 1709, 1710, 1176 C.C. (normativa in materia di mandato);
5. Articoli: 21, 23 TUF;
1175, 1176, 1337, 1338, 1375, 1218 C.C. (principi di correttezza, buona fede, trasparenza e diligenza professionale, gravissimo inadempimento, responsabilità precontrattuale / contrattuale, mancata informativa su cause di invalidità)
6. Articoli: 45 e 46 Del. 16190/07; 21 TUF;
1375 C.C. (best execution,);
7. Articoli: 21 TUF;
31, 39, 41 e 42 Del. 16190/07 (conflitti di interesse,
obblighi informativi, inadeguatezza e inappropriatezza delle operazioni,
violazione orientamenti ESMA);
8. Articoli: 30, 31 TUF (attività fuori sede, utilizzo promotori finanziari);
9. Articoli: 1418 C.C. (violazione di norme imperative, violazione TUF,
violazione Direttiva 2004/39/CE – c.d. MIFID, Del. Consob 16190/07,
4 violazione della normativa in materia di tutela dell'interesse dei cliente e della integrità dei mercati);
10. Articoli: 23 TUF;
37 Del. Consob 16190/07; 1325, 1326, 1346, 1352,
2702, 2704, 1422, 1423 C.C. (obblighi di forma);
11. Articoli: 21 e 23 TUF (obblighi di consegna documentazione ai cliente);
12. Articoli: 2050 c.c. (attività pericolose);
13. Articoli: 77 bis (TUF- vigente all'epoca dei fatti), 19 , 49, 22 del regolamento mercati ( Del. Consob 20.10.2007 n. 16191);
14. Articoli: 2, 4, 41 Cost.;
15. Articoli: (responsabilità extracontrattuale) 2043, 2049, 2059, 2622,
2637, 2638, 1418 c.c.; 640 c.p.; 185 c.p.;
E conseguentemente condannare (anche ex artt. 2049 e Controparte_1
1228 c.c.) a:
restituire ai clienti ex artt. 2033 C.C., tutte le prestazioni effettuate dai
Co clienti in favore della banca e di , intendendosi per tali : tutte le somme
Con versate nel tempo a (poi e a a Parte_3 Controparte_1
qualsivoglia titolo a fronte delle operazioni e/o contratti oggetto della presente controversia, ivi compresi interessi, commissioni, spese e quant'altro, senza eccezione alcuna, nonché risarcire ai clienti medesimi tutte le perdite e i danni, sia di natura contrattuale che extracontrattuale,
patrimoniali e non patrimoniali, prevedibili e non prevedibili, spettanti agli
5 stessi a fronte delle violazioni come sopra specificate, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224 c.c. .
Allo stato, ed in via del tutto prudenziale si quantificano in importi non inferiori a quelli di seguito descritti, salva miglior determinazione in corso di causa:
- capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 408.414,61
Oltre:
- agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c.
Co sulle somme che dovrà restituire e/o corrispondere a qualsiasi titolo a
; Parte_1
- alla rivalutazione monetaria.
IN VIA SUBORDINATA
B) ACCERTARE E DICHIARARE QUANTO SEGUE:
- la violazione dei seguenti articoli: 1439, 1440 c.c. (dolo contrattuale);
1428, 1429 (n. 1 e n. 2), 1431 c.c. (errore essenziale);
e il conseguente diritto del cliente al risarcimento del danno che si quantifica negli importi non inferiori a quelli di seguito descritti, salva miglior determinazione in corso di causa:
- capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 408.414,61
Oltre:
6 - agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c.
Co sulle somme che dovrà restituire e/o corrispondere a qualsiasi titolo a
; Parte_1
- alla rivalutazione monetaria.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
C) ACCERTARE E DICHIARARE QUANTO SEGUE, per effetto della violazione delle norme come sopra specificate per la domanda in via principale (punto A), che devono intendersi tutte qui richiamate e trascritte:
1) La risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. dei negozi, contratti,
operazioni indicati al precedente punto A);
2) l'inadempimento della banca, la violazione degli obblighi di diligenza professionale nonché la responsabilità della banca stessa, di natura precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale;
3) l'obbligo di di risarcire in ogni caso i danni subiti Controparte_1
dal cliente;
e di conseguenza il diritto del cliente al risarcimento del danno che si quantifica negli importi non inferiori a quelli di seguito descritti, salva miglior determinazione in corso di causa:
- capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 408.414,61
Oltre:
7 - agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c.
Co sulle somme che dovrà restituire e/o corrispondere a qualsiasi titolo a
; Parte_1
- alla rivalutazione monetaria.
D) IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE
ACCERTARE E DICHIARARE QUANTO SEGUE:
- l'ingiustificato arricchimento di (ex art. 2041 Controparte_1
c.c.) e il conseguente diritto dei clienti al necessario indennizzo che si quantifica negli importi non inferiori a quelli di seguito descritti, salva miglior determinazione in corso di causa:
- capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 408.414,61
Oltre:
- agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c.
Co sulle somme che dovrà restituire e/o corrispondere a qualsiasi titolo a
; Parte_1
- alla rivalutazione monetaria.
e conseguentemente condannare in tutti i casi di Controparte_1
accoglimento ( anche di una sola ) delle domande come sopra formulate in via subordinata ( ai punti B, C, D) e in ogni caso ( ed anche ex artt. 1228 e
8 restituire al cliente , tutte le prestazioni dai medesimi effettuate in favore
Co della banca e (intendendosi per tali : tutte le somme versate nel tempo
Co alla banca e nel tempo a qualsivoglia titolo a fronte delle operazioni e/o contratti oggetto della presente controversia, ivi compresi interessi,
commissioni, spese e quant'altro, senza eccezione alcuna) nonché risarcire al cliente medesimo (anche a prescindere dagli obblighi restitutori predetti)
tutte le perdite e i danni, sia di natura contrattuale che extracontrattuale,
patrimoniali e non patrimoniali, prevedibili e non prevedibili, spettanti agli stessi a fronte delle violazioni come sopra specificate, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224 c.c.
Allo stato, ed in via del tutto prudenziale si quantificano negli importi suindicati, non inferiori a quelli di seguito descritti, salva miglior determinazione in corso di causa:
- capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020: euro 408.414,61
Oltre:
- agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c.
Co sulle somme che dovrà restituire e/o corrispondere a qualsiasi titolo a
; Parte_1
- alla rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, IVA e CPA come stabiliti per legge.
9 IN OGNI CASO:
In ogni caso accertare il danno non patrimoniale che si quantifica in un importo non inferiore ad Euro 100.000,00, oltre interessi moratori di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.
SI CHIEDE ANCHE CHE L'ILL.MO GIUDICANTE VOGLIA
COMUNQUE SOLLEVARE LA QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE DELLE NORME DI SEGUITO SPECIFICATE, PER
I MOTIVI ESPOSTI IN NARRATIVA E PER GLI ULTERIORI CHE
VORRÀ INDIVIDUARE:
- decreto legge n.99 del 25.06.2017, convertito con modifiche, nella legge n.
121 del 31 luglio 2017 con riferimento ai seguenti art. della predetta normativa: Art. 3 comma 1 lettere b) e c), Art. 3 comma 2, Art. 4 comma 4
lettera b), Art. 4 comma 6 , Art. 4 comma 7, Art. 5 comma 1;
- Incostituzionalità che appare sussistere con riferimento ai seguenti artt.
Della Costituzione: 1, 101, 2, 3, 23, 24, 111, 41, 42, 43, 47, 102, 117 (primo comma - in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4.8.1955 n. 848)
IN VIA ISTRUTTORIA
10 SI CHIEDE CHE VENGA DISPOSTA CTU
TECNICO/CONTABILE/ECNONOMETRICA FINALIZZATA A
QUANTO SEGUE:
CALCOLARE E QUANTIFICARE:
a) le perdite complessivamente subite dal cliente a fronte delle operazioni contestate nel presente atto;
b) il danno patrimoniale subito dal cliente a fronte delle operazioni predette
(anche ai sensi dell'art. 1224 c.c.);
c) gli obblighi restitutori e/o risarcitori nonchè di indennizzo ( ex art. 2041
c.c.) a carico della banca maggiorati degli interessi moratori di cui all'art. 1284 ( quarto comma) c.c. e della rivalutazione monetaria.
Con facoltà /obbligo per il CTU di:
- esaminare gli atti e i documenti di causa;
- acquisire eventuale ulteriore documentazione che non sia consultabile al pubblico ai sensi dell'art. 198 c.p.c., solo con il consenso di tutte le parti;
- operare sempre nel contraddittorio con i consulenti tecnici di parte (CTP);
- espletare ogni ulteriore accertamento e/o indagine che riterrà utili e/o opportuni e/o necessari;
- avvalersi di collaboratori specialisti di sua fiducia, dandone notizia ai consulenti tecnici di parte;
- riferire ogni altro elemento utili ai fini della causa;
11 - esperire il tentativo di conciliazione fra le parti e, in caso di esito positivo,
redigere verbale di conciliazione.
RICHIESTA DI ORDINE DI ESIBIZIONE
Si chiede inoltre che venga ordinata a Controparte_1
l'esibizione, ai sensi delle seguenti norme, della documentazione descritta nel prosieguo.
Co La richiesta è motivata dalla reticenza della banca prima e di dopo a fornire tutta la documentazione relativa ai rapporti contestati, nonostante le puntuali e reiterate richieste.
Documentazione peraltro reiteratamente richiesta in sede stragiudiziale alla
Co banca e a con comunicazioni specifiche citate in atti ( V. docc. da C/1 a
C/18) .
Le principali norme di riferimento
-artt. 119 e 127 bis D. Lgs. 385/1993 (TUB);
-art. 21 TUF;
-normativa sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.
18.8.2018 n. 101) oltre che del Reg. 679/2016 (GDPR);
-artt. 1175 , 1176 , 1218, 1375 c.c.;
-obblighi di trasparenza di cui al TUB (art. 115 e 116);
-artt. 210 e 263 c.p.c.
12 La seguente documentazione, della quale si chiede l'esibizione, è relativa ai rapporti intrattenuti (prima con e poi con Controparte_2 [...]
) da con riferimento al periodo CP_1 Parte_1
dall'1.1.2008 alla data del presente atto:
a) contratti relativi ad operazioni in strumenti finanziari e/o servizi di investimento in genere (es. contratti quadro di : negoziazione e/o raccolta d'ordini e/o modelli di sottoscrizione );
b) ordini di acquisto e/o sottoscrizione, nonché le note informative
(concernenti le conferme degli acquisti medesimi) relativi all'acquisto e/o alla sottoscrizione, in qualsiasi forma avvenuta, degli strumenti finanziari emessi dalla banca (azioni più volte specificati nel presente atto), con particolare riferimento a quelli indicati al punto A) delle presenti conclusioni;
c) schede attestanti il profilo di rischio del cliente: la sua personale esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
la situazione finanziaria;
gli obiettivi di investimento;
la propensione al rischio. Ci si riferisce espressamente alla documentazione prevista dalla delibera Consob
16190/2007 (art. 39, comma 1, lettere a), b), c), Del. Consob 16190/2007 ;
art. 21 TUF , lett. b)1;
d) documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari eventualmente sottoscritto dal cliente;
13 e) modulistica contrattuale di adeguamento alla c.d. “MIFID”;
f) contratti comunque collegati alle operazioni di cui ai punti precedenti, con particolare riferimento ai contratti relativi a conti correnti (ordinari,
accessori, speciali, di mera evidenza), accesi a nome del cliente (prima
Cont presso , poi , e poi presso Parte_3
[...]
); CP_1
g) tutta la modulistica comunque connessa e/o accessoria e/o collegata alle operazioni indicate nella presente;
h) documentazione contabile (ad es: estratti conto, rendiconti investimenti,
contabili, evidenze, ecc.) comunque relativa alle operazioni indicate al punto
A) delle presenti conclusioni;
La richiesta appare legittima ed ammissibile anche a fronte del fatto che:
a) l'assunzione dei predetti documenti (e informazioni) risulta indispensabile all'accertamento dei fatti di causa;
Co b) l'istante ha diligentemente formulato (alla banca prima e a dopo)
formale richiesta di acquisire copia delle predetta documentazione (e delle informazioni), ai sensi dell'art. 119 TUB (e delle ulteriori norme suindicate)
Co a cui la banca e hanno dato un sostanziale riscontro negativo;
c) l'istante non può altrimenti produrli in giudizio e si configura il presupposto della necessarietà richiesto dalle norme di riferimento;
14 Co d) la banca e erano tenute alla conservazione della documentazione predetta per assolvere agli relativi oneri probatori, come argomentato nel presente atto;
1 Art. 39, comma 1, lettere a),b), c), Del. Consob 16190/2007:
“(Informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli)
1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:
a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento.”
Art.. 21 TUF:
“1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
[..]
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
15 [...]”
e) l'esibizione dei predetti documenti non travalica i limiti di cui gli artt.
118 e 210 c.p.c..2”
Con condanna delle controparti al pagamento delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
Co Per l'appellata :
“piaccia a codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis:
- in via principale: respingere l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza gravata;
- in via subordinata, in denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado:
in via preliminare di merito, in subordine, rigettare le domande avversarie per l'intervenuta prescrizione per le ragioni esposte in narrativa;
in ulteriore subordine, in via principale di merito, rigettare tutte le domande formulate dall'appellante in quanto inammissibili e infondate, in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti, assolvendo da ogni Controparte_1
pretesa;
in via di estremo subordine, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, di alcuna delle domande formulate dall'appellante nei confronti di escludere o ridurre la Controparte_1
restituzione e/o il risarcimento tenuto conto delle difese ed eccezioni svolte
16 nel presente atto, e comunque quantificare il risarcimento in conformità alle regole di cui agli artt. 1223, 1225 e 1227 cod. civ., dedotto l'indennizzo percepito dal dott. dal FIR, pari ad € 92.111,46, oltre all'ulteriore Pt_1
10% liquidato in corso di causa;
in via istruttoria, rigettare le richieste dell'appellante di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio e di ordine di esibizione documentale;
in ogni caso, emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%).”.
Per l'appellata VB in LCA:
“Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso,
in via di appello incidentale: in parziale riforma della Sentenza n. 53/2024
del Tribunale di Pordenone pubblicata in data 29 gennaio 2021, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso e per tutti i motivi di cui in atto, dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improseguibilità, ai sensi dell'art. 83 TUB, delle domande tutte ex adverso svolte nei confronti della LCA di Controparte_2
nel merito: respingersi integralmente l'appello avversario e le domande tutte formulate da parte appellante, in quanto anche del tutto inammissibili,
17 improcedibili nonché infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in atto, confermandosi per l'effetto la Sentenza del Tribunale di Pordenone n.
53/2024 sui capi ex adverso impugnati e accogliersi, comunque, per quanto occorrer possa le conclusioni già rassegnate dall'esponente Liquidatela in primo grado, qui ritrascritte
“conclusioni ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, anche in merito all'esclusiva legittimazione/titolarità passiva sostanziale di in LCA Controparte_2
come chiarito in narrativa (e con ogni conseguenza in punto estromissione
Co di );
in via preliminare: dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 83
TUB per tutti i motivi di cui in atti, respingendosi ogni avversaria richiesta;
nel merito: rigettarsi ogni domanda proposta da parte attrice poiché
inammissibile e/o prescritta e/o infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda di nullità o risoluzione dei negozi di acquisto di titoli, condannare parte attrice alla restituzione delle azioni CP_2
oggetto del presente giudizio nonché dei dividendi e cedole, nella misura che risulterà dall'istruttoria, percepiti dallo stesso;
18 in ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi del presente procedimento ed accessori, compreso il rimborso delle spese generali.
In via istruttoria: la LCA di senza alcuna inversione CP_2
dell'onere della prova, insiste per le istanze istruttorie già da essa formulate con la propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di data
17.4.2023 e, quindi, per l'ammissione di prova per interpello dell'attore e per testimoni sulle seguenti circostanze:
1) “vero che la dottoressa , quanto meno nel periodo 2008- Testimone_1
2013, ha operato quale funzionaria e dipendente di V.B. nel Team Private
dell'Area Friuli Piave Livenza, e, in particolare, nelle filiali di Udine (UD),
Pordenone (PN) e Portogruaro (VE)”;
2) “vero che la funzionaria sopra indicata, nel corso del rapporto, ha trattato con il SI la sottoscrizione del contratto quadro del 8 agosto Pt_1
2008 (e dei successivi documenti contrattuali del 4 giugno 2012 e 12
dicembre 2012) nonché gli acquisti di titoli V.B. afferenti agli anni 2010-
2013”;
3) “vero che il SI in data 8 agosto 2008, ha sottoscritto il Pt_1
contratto di “deposito titoli” e di “negoziazione, ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari” per mezzo del quale è stato informato in merito alla prestazione dei servizi di collocamento di prodotti finanziari e alla politica di gestione dei conflitti di interessi della Banca, nonché sulla
19 natura e i rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari, compreso quello di illiquidità”;
4) “vero che il SI in data 8 agosto 2008, ha ricevuto da Pt_1 CP_2
copia del contratto quadro nonché degli allegati, tra cui l'informativa
[...]
sulla “natura e i rischi degli strumenti finanziari””;
5) “vero che, nell'occasione di cui al capitolo 3) che precede, il SI
ha rilasciato le informazioni di cui alla normativa vigente recanti, Pt_1
tra l'altro, l'indicazione di una propensione al rischio 'media'; l'esperienza in strumenti finanziari 'alta'”;
6) “vero che il SI in data 4 giugno 2012, ha sottoscritto il Pt_1
contratto di “deposito titoli” nonché quello di “negoziazione, ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari” per mezzo del quale è stato informato in merito alla prestazione dei servizi di collocamento di prodotti finanziari e alla politica di gestione dei conflitti di interessi della Banca,
nonché sulla natura e i rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari, compreso quello di illiquidità”;
7) “vero che il SI in data 4 giugno 2012, ha ricevuto da Pt_1 CP_2
copia del contratto quadro nonché degli allegati, tra cui l'informativa
[...]
sulla “natura e i rischi degli strumenti finanziari”;
8) “vero che, nell'occasione di cui al capitolo 6) che precede, il SI
ha rilasciato le informazioni di cui alla normativa vigente recanti, Pt_1
20 tra l'altro, l'indicazione di una propensione al rischio 'media'; l'esperienza in strumenti finanziari 'alta'”;
9) “vero che il SI in data 12 dicembre 2012, ha sottoscritto il Pt_1
contratto di “deposito titoli” e di “negoziazione, ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari” per mezzo del quale è stato informato in merito alla prestazione dei servizi di collocamento di prodotti finanziari e alla politica di gestione dei conflitti di interessi della Banca, nonché sulla natura e i rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari, compreso quello di illiquidità”;
10) “vero che il SI in data 12 dicembre 2012, ha ricevuto da Pt_1
copia del contratto quadro nonché degli allegati, tra cui CP_2
l'informativa sulla “natura e i rischi degli strumenti finanziari””;
11) “vero che, nell'occasione di cui al capitolo 9) che precede, il SI
ha rilasciato le informazioni di cui alla normativa vigente recanti, Pt_1
tra l'altro, l'indicazione di una propensione al rischio 'media'; l'esperienza in strumenti finanziari 'alta' e un obbiettivo di investimento “medio alto””;
12) “vero che, al momento delle operazioni effettuate dal sig. del Pt_1
giugno 2010 (richiesta di acquisto di azioni del 7 giugno CP_2
2010 e preordine del 22 giugno 2010) e del 1 febbraio 2013 (adesione all'offerta di sottoscrizione di obbligazioni convertibili , i CP_2
funzionari di V.B. hanno illustrato all'attore la natura, le caratteristiche e i
21 rischi di cui al tipo d'investimento, con riferimento, in particolare, alla natura illiquida del titolo, alla sussistenza di un conflitto di interessi;
alle limitazioni che si sarebbero potute riscontrare in sede di successiva vendita e alle modalità di disinvestimento”;
13) “vero che i funzionari di V.B., per gli acquisti di cui al precedente capitolo 12), avevano, prima di ogni singolo ordine, eseguito i test previsti dalla normativa di Legge e regolamentare ratione temporis vigenti per gli ordini impartiti dal SI;
Pt_1
14) “vero che, pure al momento delle operazioni effettuate dal sig. Pt_1
del 29 novembre 2011 (richiesta di acquisto di azioni e del CP_2
19 gennaio 2012 (richiesta di acquisto di azioni i funzionari CP_2
di V.B. hanno illustrato all'attore la natura, le caratteristiche e i rischi di cui al tipo d'investimento, con riferimento, in particolare, alla natura illiquida del titolo, alla sussistenza di un conflitto di interessi;
alle limitazioni che si sarebbero potute riscontrare in sede di successiva vendita e alle modalità di disinvestimento”;
15) “vero che i funzionari di V.B., per gli acquisti di cui al precedente capitolo 14), avevano, prima di ogni singolo ordine, eseguito i test previsti dalla normativa di Legge e regolamentare ratione temporis vigenti per gli ordini impartiti dal SI;
Pt_1
22 16) “vero che il SI è stato informato, nel corso del rapporto, Pt_1
degli investimenti effettuati, e anche circa la natura illiquida dei titoli oggetto di acquisto come risulta, tra l'altro, dai rendiconti ricevuti”;
17) “vero che il SI nel periodo 2010-2017, ha ricevuto da Pt_1
l'accredito dei dividendi (e delle cedole) sui titoli V.B. per CP_2
cui è causa, come da documentazione, qui dimessa sub allegato 35 che si rammostra al teste”.
Si indica quale testimone la dottoressa , già Gestore Testimone_2
Coordinatore Team Private dell'Area Friuli Piave Livenza di CP_2
in bonis.
Con opposizione alle istanze istruttorie formulate da parte attrice, anche per tutti i motivi di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. di data
4.5.2023, già dimessa in favore della LCA di CP_2
Con rifusione di spese e compensi pure del presente grado di giudizio.” .
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27/07/2022 premesso Parte_1
che, fin dal 2008, aveva intrattenuto rapporti con che, Controparte_2
nell'ambito di tali rapporti, aveva sottoscritto e mantenuto nel suo portafoglio azioni ed obbligazioni della banca;
che le predette operazioni erano state effettuate su pressanti sollecitazioni e rassicurazioni ricevute dagli esponenti della banca stessa che avevano fornito numerose
23 informazioni risultate a posteriori non veritiere nonché valori e prezzi non coerenti con l'effettiva situazione societaria;
che la sollecitazione in strumenti finanziari era avvenuta fuori sede;
che, nel corso del tempo, come risultava dal libro soci, aveva proceduto all'acquisto di n. 1000 azioni in data 30/07/2010, n. 1000 azioni in data 30/12/2011, di n. 2000 azioni in data
31/01/2012 ed, infine, all'acquisto di n. 3995 obbligazioni (conversione obbligazioni) in data 27/06/2014; che tali investimenti erano avvenuti in violazione degli obblighi di adeguatezza e di appropriatezza disposti dal
TUF, dalla c.d. MIFID, oltre che dalla normativa di attuazione CONSOB
16190/07; che, a fronte dell'impossibilità di vendere le azioni e di una situazione sempre più critica della banca, si era rivolto a professionisti che,
già a partire da maggio del 2015, avevano formalizzato articolate contestazioni;
che erano intervenuti anche tentativi reiterati di individuare un accordo transattivo;
che, a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di si era rivolto a (d'ora in CP_2 Controparte_1
Co avanti ) riproponendo le medesime contestazioni svolte a suo tempo nei
Co confronti di che si era rifiutata farsi carico delle condotte CP_2
della banca non lasciando alcuno spazio ad ipotesi di soluzioni bonarie;
che il danno complessivamente subito era di importo non inferiore a €
Co 408.414,61, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
che era a conoscenza della controversia (stragiudiziale) insorta con la banca e che
24 quindi non poteva sollevare contestazioni circa la mancanza di legittimazione passiva;
che, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 3)
lett. c. del D.L. n. 99/2017 andava disapplicata stante il contrasto di tale norma con il diritto della UE ed, in particolare, con il principio di tutela giurisdizionale effettiva;
che, in ogni caso, il predetto D.L. presentava gravissimi profili di incostituzionalità; che qualsiasi azione nei confronti di in LCA sarebbe stata del tutto inutile o inammissibile alla luce Parte_4
del chiaro divieto dell'art. 83 D. Lgs. 385/1993 TUB;
conveniva in giudizio,
Co avanti al Tribunale di Pordenone, per sentir: a) in via preliminare accertare e dichiarare la legittimazione passiva e/o la titolarità passiva
(sostanziale e processuale) della convenuta;
b) in via principale di merito: la nullità o l'annullamento o l'inefficacia o l'inopponibilità o comunque l'invalidità delle operazioni di acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari di seguito descritti: 22/06/2010 Preordine 1.000 azioni Parte_3
(codice titolo 65390), 01/02/2013 Adesione all'Offerta Pubblica di
[...]
Vendita/Sottoscrizione (OPV) per effetto della violazione CP_2
degli artt. 1325, 1418, 2043, 1343, 1344, 1322 c.c. e 21 TUF (carenze organizzative della banca/ carenze procedurali/carenze nei controlli interni,
mancanza di causa contrattuale, illiceità della causa, negozio in frode alla legge, violazione del sinallagma contrattuale, mancanza di meritevolezza in termini di tutela giuridica dei contratti – alea irrazionale) nonché degli artt.
25 1321, 1325, 1346 c.c. (mancanza della volontà, indeterminatezza dell'oggetto del contratto), dell'art. 1375 c.c. (inesigibilità della prestazione), degli artt. 1709, 1710, 1176 c.c. (normativa in materia di mandato), degli artt. 21 e 23 TUF, 1175, 1176, 1337, 1338, 1375, 1218 c.c.
(principi di correttezza, buona fede, trasparenza e diligenza professionale,
gravissimo inadempimento, responsabilità precontrattuale/contrattuale,
mancata informativa su cause di invalidità), degli artt. 45 e 46 D.L.
16190/07, 21 TUF, 1375 c.c. (best execution), degli artt. 21 TUF, 31, 39, 41
e 42 D.L. 16190/07 (conflitti di interesse, violazione obblighi informativi,
inadeguatezza e inappropriatezza delle operazioni, violazione orientamenti
ESMA), degli artt. 30 e 31 TUF (attività fuori sede, utilizzo promotori finanziari), dell'art. 1418 c.c. (violazione di norme imperative, violazione
TUF, violazione Direttiva 2004/39/CE – c.d. MIFID e D.L. Consob
16190/07, violazione della normativa in materia di tutela dell'interesse dei clienti e della integrità dei mercati), degli artt. 23 TUF, 37 D.L. Consob
16190/07 nonché degli artt. 1325, 1326, 1346, 1352, 2702, 2704, 1422,
1423 c.c. (obblighi di forma), degli artt. 21 e 23 TUF (obblighi di consegna documentazione ai clienti), dell'art. 2050 c.c. (attività pericolose), degli artt.
77 bis TUF (vigente all'epoca dei fatti), 19 , 49, 22 D.L. Consob 20/10/2007
n. 16191, degli artt. 2, 4, 41 Cost., degli artt. 2043, 2049, 2059, 2622, 2637,
2638, 1418 c.c.; 640 c.p. e, infine, 185 c.p. (responsabilità
26 Co extracontrattuale), con condanna di (anche ex artt. 2049 e 1228 c.c.) a restituire “ai clienti” ex artt. 2033 c.c., tutte le prestazioni effettuate “dai
Co clienti” in favore della banca e di , intendendosi per tali : tutte le somme
Co versate nel tempo a (poi e a a Parte_3 Controparte_1
qualsivoglia titolo a fronte delle operazioni e/o contratti oggetto della presente controversia, ivi compresi interessi, commissioni, spese e quant'altro, senza eccezione alcuna, nonché risarcire “ai clienti medesimi”
tutte le perdite e i danni, sia di natura contrattuale che extracontrattuale,
patrimoniali e non patrimoniali, prevedibili e non prevedibili, spettanti “agli
stessi” a fronte delle violazioni come sopra specificate, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224 c.c. , quantificato in € 408.414,61 per capitale e interessi moratori sino al 31/08/2020, oltre agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c. e oltre alla rivalutazione monetaria;
c)
in via subordinata, accertati la violazione delle disposizioni di cui agli artt.
1439 e 1440 c.c. (dolo contrattuale), 1428 e 1429 (n. 1 e n. 2) c.c., 1431 c.c.
(errore essenziale) e il conseguente diritto del cliente al risarcimento del danno, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 408.414,61,
oltre agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c.
e oltre alla rivalutazione monetaria;
d) in via ulteriormente subordinata,
accertare, per effetto della violazione delle norme come sopra specificate per la domanda in via principale, la risoluzione per inadempimento ex art. 27 1453 c.c. dei negozi, contratti e operazioni indicati al precedente punto a)
ovvero l'inadempimento della banca per violazione degli obblighi di diligenza professionale di natura precontrattuale e/o contrattuale e/o
Co extracontrattuale, con conseguente condanna di a risarcire i danni subiti quantificati in misura non inferiore ad € 408.414,61, oltre agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c. e alla rivalutazione monetaria;
e) in via di estremo subordine, accertato
Co l'ingiustificato arricchimento di ex art. 2041 c.c. e il conseguente diritto
dei clienti al necessario indennizzo, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 408.414,61, oltre agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c. ed oltre alla rivalutazione monetaria;
f) in
Co ogni caso condannare in tutti i casi di accoglimento (anche di una sola)
delle domande formulate a restituire al cliente, tutte le prestazioni dai
Co medesimi effettuate in favore della banca e (intendendosi per tali: tutte
Co le somme versate nel tempo alla banca e a qualsivoglia titolo a fronte delle operazioni e/o contratti oggetto della presente controversia, ivi compresi interessi, commissioni, spese e quant'altro, senza eccezione alcuna) nonché risarcire al cliente medesimo (anche a prescindere dagli obblighi restitutori predetti) tutte le perdite e i danni, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, patrimoniali e non patrimoniali,
prevedibili e non prevedibili, spettanti “agli stessi” a fronte delle violazioni
28 come sopra specificate, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224 c.c.
sempre quantificati “allo stato, ed in via del tutto prudenziale” in €
408.414,61, oltre agli ulteriori interessi moratori di cui all'art. 1284 (quarto comma) c.c. e alla rivalutazione monetaria;
g) sempre in ogni caso
“accertare il danno non patrimoniale che si quantifica in un importo non
inferiore ad Euro 100.000,00, oltre interessi moratori di cui all'art. 1284,
quarto comma, c.c.”.
Co Si costituiva eccependo in via preliminare che tutte le domande proposte dall'attore erano connesse all'acquisto di titoli VB escluse dalla cessione ai sensi D.L. n. 99/2017; che, in questo contesto, non sussisteva il rischio di diniego di giustizia, atteso che le istanze degli azionisti di CP_2
dovevano essere coltivate ex art. 86 e segg. TUB;
che tale
[...]
ricostruzione era stata ribadita dalla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea resa nella causa C--410/20410/208 nell'ambito di una vicenda originata da una risoluzione bancaria regolata dalla Direttiva
2014/59 (Direttiva BRRD); che tale Direttiva rappresentava il quadro giuridico (sovranazionale) di riferimento;
che, nella predetta pronuncia, la
Corte aveva stabilito che l'azionista non poteva formulare domande risarcitorie, ovvero di nullità, ovvero restitutorie nei confronti dell'avente causa di un istituto di credito insolvente e sottoposto a una procedura di confronti di risoluzione;
che, pertanto, era infondata la tesi attorea secondo
29 Co cui il trasferimento a del contratto di deposito, custodia e amministrazione titoli n. 2103422 in corso tra l'attore e CP_2
Co costituiva un “elemento di fatto” rivelatore della volontà di di farsi carico dei debiti della atteso che, in tutte le procedure concorsuali, il CP_2
cessionario di azienda non rispondeva di qualsivoglia passività pregressa;
che infondata era anche la pretesa incostituzionalità del D.L. 99/17 come già
evidenziato dalla giurisprudenza di merito e dalla stessa Corte
Costituzionale con decisione 225/22.
Co In via preliminare di merito eccepiva la prescrizione nonché l'exceptio
doli generalis.
Co Nel merito contestava ogni specifica violazione con riguardo all'an.
Co Con riferimento al quantum contestava la sussistenza del danno lamentato escludendo di dovere alcunché evidenziando comunque che non si comprendeva la quantificazione della somma richiesta, tenuto conto che gli investimenti contestati avevano comportato un esborso complessivo di €
188.550,00.
Co Tutto ciò premesso chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Interveniva volontariamente in LCA (d'ora in avanti VB Controparte_2
Co in LCA) eccependo il difetto di titolarità sostanziale passiva in capo ad nonché l'improcedibilità delle domande proposte ex art. 83 TUB,
contestando nel merito sia l'an che il quantum debeatur.
30 Ciò premesso l'intervenuta chiedeva, in via preliminare, che le domande attoree venissero dichiarate improcedibili ex art. 83 TUB e, nel merito, che venissero rigettate.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Pordenone rigettava tutte le domande attoree, condannando il alle spese di lite sia nei Pt_1
Co confronti di che nei confronti di VB in LCA.
Affermava il primo Giudice che sussisteva l'eccepito difetto di
Co legittimazione/titolarità passiva in capo ad in virtù dell'art. 3 del D.L.
99/2017, in quanto il contenzioso non rientrava tra le attività/passività
Co trasferite a , avendo l'attore concluso i contratti di cui era causa anteriormente alla cessione e non avendo rilievo lo scambio di corrispondenza tra i legali di parte attrice e quelli di ai fini CP_2
della pendenza della lite;
che le censure di incostituzionalità svolte da parte attrice con riferimento al contrasto della normativa interna alla Convenzione
Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché con riguardo all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Carta Costituzionale, erano formulate genericamente e risultavano smentite dagli arresti giurisprudenziali più
recenti; che la differenziazione nel trattamento delle diverse categorie dei creditori della cedente trovava ragionevole spiegazione nella primaria necessità di regolare la cessione dei rapporti facenti capo alla in LCA CP_2
31 in modo ordinato e controllato nonché di scongiurare ripercussioni negative sull'intero tessuto socioeconomico;
che nessuna domanda era stata svolta dall'attore nei confronti di in LCA, di tal che nessuna CP_2
statuizione andava pronunciata in punto procedibilità; che l'eccezione di carenza di interesse ad intervenire nel presente giudizio da parte VB in LCA
svolta da parte attrice era infondata atteso che l'intervento era pienamente giustificato.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello (composto da ben 96
pagine) il fondandolo su dieci motivi. Pt_1
Con il primo motivo la difesa del lamenta l'omessa pronuncia da Pt_1
parte del Giudice di primo grado su un punto decisivo della controversia
Co riguardante la legittimazione passiva di sotto il profilo della condotta tenuta nell'esecuzione del contratto, incompatibile con la volontà di avvalersi del D.L. 99/2017, sostenendo che avrebbe ignorato una serie di elementi di fatto (quali: l'invio di documentazione contabile, la conoscenza della controversia stragiudiziale insorta con la banca prima della messa in liquidazione coatta amministrativa, ecc..) da cui emergeva la continuità dei rapporti (anche di fido) intrattenuti con il cliente e la sostanziale rinuncia ad avvalersi delle disposizioni di cui al citato decreto acquisendo tutti i vantaggi economici derivanti dai versamenti effettuati dal nel corso Pt_1
32 del tempo in favore di VB ed ingenerando il legittimo affidamento di quest'ultimo sulla continuità del rapporto.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia su “un
Co punto nevralgico della causa relativo alla continuità dei rapporti in
anche sotto il profilo della natura e della fattispecie dei contratti relativi a
servizi di investimento”, richiamando tutto quanto esposto con il primo motivo ed evidenziando, in particolare, la lettera di accoglienza nel Gruppo
Intesa contestualmente all'ammissione della banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, sostenendo l'impossibilità di operare una scissione tra situazioni debitorie e situazioni creditorie nascenti dallo
Co Co stesso rapporto contrattuale fra e il cliente, atteso che era subentrata senza riserve in tutti i contratti stipulati a suo tempo con VB valutando anche “i rischi che sarebbero derivati dal rifiuto di accogliere centinaia di
migliaia di clienti truffati o dalla retrocessione di tutti i rapporti relativi a
clienti/risparmiatori truffati dalla banca (ora in LCA)”.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erronea interpretazione delle disposizioni di cui al D.L. 99/17 laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto non sussistente la legittimazione passiva della banca ribadendo,
innanzitutto, quanto già affermato nei primi due motivi circa la continuità
Co dei rapporti tra ed il cliente ed evidenziando, in secondo luogo, che la predetta normativa non delimitava il concetto di “controversia” e che,
33 pertanto, “qualsiasi integrazione, deroga, modifica e limitazione della
normativa statale ad opera di disposizioni contrattuali pattuite tra le parti
destinatarie della disposizione legislativa” era illegittima, non essendo ammissibile che soggetti di diritto privato potessero, “ai fini di rendere più
appetibile una cessione, limitare le responsabilità e i costi imposti alla
cessionaria dal legislatore in totale spregio della normativa di riferimento e
delle conseguenze subite dai risparmiatori ceduti ad un nuovo soggetto”,
anche in forza del disposto dell'art. 24 Cost. Di conseguenza, poiché la controversia (stragiudiziale) era sorta anteriormente all'intervenuta cessione
Co fra VB e , il Giudice di prime cure avrebbe dovuto affermare la titolarità
Co passiva di non essendo pertinente il richiamo all'art. 39 c.p.c e dovendo applicarsi viceversa la normativa TUB ed, in particolare, l'art. 10. In ogni caso l'appellante lamenta che la sentenza ha erroneamente attribuito al contratto di cessione ed al successivo atto ricognitivo efficacia e validità,
mentre lo stesso non era opponibile al cliente e comunque conteneva clausole nulle e/o inefficaci e/o invalide ex artt. 1418, 1344 e 1322 c.c.
Co nonché ex artt. 2 e 4 Cost.“..in quanto garantiscono a benefici
economici molto rilevanti, che derivano da atti illeciti perpetrati dagli
esponenti di , oggetto di procedimenti penali….” . Controparte_2
Con il quarto motivo il lamenta l'omessa pronuncia da parte del Pt_1
Giudice di primo grado relativamente alla domanda di indebito
34 arricchimento facendo ricorso al principio dell'assorbimento senza tener conto che la domanda era ammissibile ed accoglibile in considerazione
Co dell'ingiustificato arricchimento prima di VB e poi di ai danni del cliente.
Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto non fondate le questioni di incostituzionalità sollevate con riguardo al D.L.
99/17 perché generiche, in quanto in realtà tutte le questioni erano state puntualmente e dettagliamente esposte negli atti di primo grado sotto plurimi profili (artt. 1, 2, 3, 4, 23, 24, 41,42,43,47, 101 e 117), non avendo rilevanza nella fattispecie la sentenza 225/22 della Corte Costituzionale.
Con il sesto motivo il lamenta l'erroneità della sentenza laddove ha Pt_1
rigettato l'eccezione di difetto di interesse ad agire da parte dell'intervenuta,
tenuto conto che nessuna domanda era stata formulata nei confronti della
Cont
e che quindi la stessa non era portatrice di alcun interesse giuridico nella vicenda.
Con il settimo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale di Pordenone
non si è pronunciato relativamente alle domande formulate con riferimento all'emissione obbligazionaria “….convertendo in violazione
dell'informativa fornita al cliente dalla banca che, in sede di vendita, ha
invece prospettato un investimento in obbligazioni convertibili…”.
35 Con l'ottavo motivo il censura la sentenza laddove il Giudice di Pt_1
primo grado avrebbe erroneamente ricostruito le conclusioni limitando in modo apodittico le contestazioni a solo due delle quattro operazioni effettuate, senza motivare. L'affermazione del Giudice di prime cure sarebbe, secondo l'appellante, comunque infondata nel merito in quanto, da
Co un lato, la relativa eccezione di non era mai stata adeguatamente coltivata;
dall'altro nelle conclusioni di cui all'atto di citazione (pag. 88) e alla prima memoria (pag. 40) l'attore aveva espressamente chiesto di accertare e dichiarare la nullità o l'annullamento o l'inefficacia o l'inopponibilità o comunque l'invalidità “delle operazioni di
acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari indicati in atti”, con indiscusso riferimento a tutto il quadro di operazioni di acquisto descritte ripetutamente in tutto il corpo dell'atto di citazione.
Con il nono motivo il censura la sentenza laddove il Giudice di Pt_1
primo grado lo ha condannato alle spese di lite non considerando, da un lato,
che, stante l'esistenza di orientamenti contrari a quello sostenuto dal
Giudice di prime cure, le spese avrebbero dovuto essere quantomeno compensate;
dall'altro che nessuna domanda era stata proposta nei confronti di VB in LCA.
Con il decimo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda formulata ex art. 96 c.p.c., considerato che la
36 convenuta e l'intervenuta avevano tenuto un comportamento contrario a buona fede e correttezza. In particolare, intervenendo senza CP_7
nessuna necessità nel giudizio aveva violato i principi cardini del processo civile e dell'economia processuale.
Nel merito la difesa del ha riproposto tutte domande, eccezioni ed Pt_1
istanze istruttorie svolte in primo grado.
Co Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e comunque riproponendo nel merito tutte le eccezioni formulate in primo grado.
Si è costituita VB in LCA chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale relativamente alla parte della sentenza nella quale il
Giudice di primo grado non ha riconosciuto l'effetto estensivo automatico delle domande di parte attrice nei confronti della Liquidatela di V.B. per effetto dello spiegato intervento, con conseguente espressa declaratoria di improcedibilità delle domande.
All'udienza del 23/10/2024, il P.I., esperito senza esito il tentativo di conciliazione, disponeva la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art
127 ter c.p.c. concedendo i termini di legge ex art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
Indi la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15/01/2025.
37 Ciò premesso in fatto, preliminarmente, con riguardo all'eccezione di nullità
Co della procura rilasciata da , sollevata per la prima volta dalla difesa dell'appellante a pag. 25 della comparsa conclusionale per difetto della prova della qualifica di procuratore speciale della in capo alla dott.ssa CP_2
va rilevata l'infondatezza della stessa, in quanto dal Parte_2
fascicolo di primo grado depositato dalla banca - visibile in telematico -
risulta che alla è stata, rilasciata rituale procura in data 14/04/2021 Pt_2
in autentica di firma della Dott.ssa Notaio Persona_1
in Milano n. Rep. 6745 n. Racc. 4737 (cfr. doc. 1 convenuta).
Nel merito, va esaminato, innanzitutto, l'ottavo motivo di appello che riguarda il perimetro delle domande formulate dal Pt_1
Ancorché, infatti, il Tribunale di Pordenone, nel riportare il fatto (cfr. pag.
Co 13 della sentenza impugnata) seguendo la tesi propugnata da in primo grado (e ribadita in questo grado – cfr. pag. 30 della comparsa di risposta),
abbia limitato il contenzioso solo a due delle quattro operazioni contestate in citazione, non vi è dubbio, che dal contenuto complessivo del predetto atto,
nonché dalla lettura complessiva delle conclusioni rassegnate, emerge inequivocabilmente (sebbene il riferimento testuale sia - si ripete - solo a due delle operazioni effettuate) che il con la presente azione ha Pt_1
chiesto la condanna di “…Intesa in tutti i casi di CP_1
accoglimento ( anche di una sola ) delle domande come sopra formulate
38 ….a: restituire al cliente, tutte le prestazioni dai medesimi effettuate in
Co favore della banca e (intendendosi per tali : tutte le somme versate nel
Co tempo alla banca e nel tempo a qualsivoglia titolo a fronte delle
operazioni e/o contratti oggetto della presente controversia, ivi compresi
interessi, commissioni, spese e quant'altro, senza eccezione alcuna) nonché
risarcire al cliente medesimo (anche a prescindere dagli obblighi restitutori
predetti) tutte le perdite e i danni, sia di natura contrattuale che
extracontrattuale, patrimoniali e non patrimoniali, prevedibili e non
prevedibili, spettanti agli stessi a fronte delle violazioni come sopra
specificate, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224 c.c….”(cfr. pag. 91
dell'atto di citazione nonché pag. 41 della memoria ex art. 183, 6° comma,
n.1, c.p.c.).
Co Da ciò discende che tutte le domande del nei confronti di Pt_1
ricomprendono tutte le operazioni indicate a pag. 6 dell'atto di citazione,
vale a dire: 1) quella effettuata il 30/07/2010 di acquisto VB Hdgs, quantità:
1.000; 2) quella effettuata il 30/12/2011 di acquisto VB Hdgs quantità:
1.000; 3) quella effettuata il 31/01/2012 di acquisto VB Hdgs quantità:
2.000; 4) quella effettuata il 27/06/2014 di conversione obbligazioni VB
Hdgs quantità: 3.995, per un totale azioni pari a Parte_5
7.995 (cfr. lo specchietto inserito a pag. 6 dell'atto di citazione).
39 Accertato il petitum, con riguardo al primo, al secondo e al terzo motivo di appello si intende, innanzitutto, dare continuità all'orientamento già
espresso (cfr. Corte d'Appello di Trieste 23/05/2024 n. 234; Corte
d'Appello di Trieste 23/05/2024 n. 229; Corte d'Appello di Trieste
09/11/2023 n. 524; Corte d'Appello di Trieste 08/06/2023 n. 304; Corte
d'Appello di Trieste 09/12/2022 n. 480, e Corte d'Appello di Trieste
28/06/2022 n.267), che, seguendo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (ampiamente documentato in questa sede sia dalla
Co difesa di che dalla difesa di VB in LCA), ha ritenuto condivisibile l'interpretazione che afferma che la normativa di cui al D.L. 99/17 si pone come ius singulare in deroga rispetto alla legislazione ordinaria, in quanto non ha ad oggetto una normale cessione d'azienda o un suo ramo, ma solo determinate “attività e passività” presenti nel patrimonio della banca in
Cont
, fra le quali è espressamente contemplata dal punto di vista sostanziale
- per escluderla - ogni conseguenza derivante dal misselling di azioni della banca in LCA sul cessionario, ed è posto, dal punto di vista processuale, un rigoroso limite temporale inerente il trasferimento del contenzioso (cfr. sul punto per tutte anche Corte d'Appello di Bologna 19/10/2022).
Entrambe le previsioni hanno una loro peculiare ratio.
Il primo aspetto è conforme ai principi del burden sharing e del bail in di cui alla direttiva 2014/59/UE cd. BRRD (Bank Resolution and Recovery
40 Directive), recepita in Italia con D.lgs. 180/2015 e 181/2015, per i quali le conseguenze delle crisi bancarie vanno, a scalare, in primis sopportate da azionisti, obbligazionisti, altri creditori, correntisti e non dal sistema pubblico, di tal che ogni risvolto inerente la posizione di socio e la vendita delle azioni deve trovare il suo regolamento all'interno della procedura concorsuale e non riversarsi su terzi soggetti esterni, fra cui il cessionario
(tale principio non è del resto estraneo al diritto concorsuale interno,
contenuto sia nella legge fallimentare che nel TUB e neppure deroga al principio della par condicio, posto che gli azionisti sono soci e vanno eventualmente soddisfatti dopo ogni altro creditore).
Il secondo aspetto non è ugualmente estraneo ai normali principi concorsuali e civilistici (si pensi all'art. 63, comma quinto, del D.Lgs. 270/1999 sulla vendita delle aziende di imprese in amministrazione straordinaria o alla disposizione di cui all'art. 105, comma quarto, l.f., sostituito dall'art. 214,
comma terzo, CCII).
La deroga è quindi più apparente che reale, considerato anche il rinvio dell'art. 80, comma sesto, TUB alla legge fallimentare e, quindi, attualmente al Codice della Crisi.
Lo scopo delle disposizioni sopra ricordate è quella di rendere più appetibile l'azienda e di favorire l'individuazione di un potenziale cessionario, al costo di sacrificare la soddisfazione di alcune categorie di creditori della cedente.
41 Quanto sopra detto si ricava non solo e non tanto dalla lettera b) del citato art. 3 D.Lgs. 99/17, ma soprattutto dalla lettera c) dello stesso articolo che esclude che le controversie e i relativi debiti ed effetti negativi per fatti occorsi prima della cessione (“….Restano in ogni caso esclusi dalla
cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile….c) le
controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte
successivamente ad essa, e le relative passività… .”).
Co L'orientamento secondo cui tutte le passività potenzialmente gravanti su che discendono dalle condotte delle Banche venete prima della cessione e che non sono oggetto di contenzioso prima della migrazione, sono escluse dall'Insieme Aggregato è stata avallato, del resto, anche dal S.C. che, in una recente ordinanza, così testualmente si è espresso “…l'art. 3, primo comma,
d.l. n. 99 del 2017 nel disciplinare il contenuto dei contratti di cessioni di
azienda, singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili
in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di
ciascuna di esse, della e della Controparte_8 [...]
dispone che «Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche CP_2
in deroga all'articolo 2741 del codice civile … i debiti delle Banche nei
confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle
operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate
delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi
42 di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi
compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di
transazione presentate dalle banche stesse» (lett. b) e «… le controversie
relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente
ad essa, e le relative passività» (lett. c); - l'interpretazione letterale di tali
previsioni conduce a ritenere che anche qualora, come nel caso in esame, si
prospetti un credito nei confronti di una di tali banche discendente
dall'esecuzione di un contratto nullo e, dunque, non da un attività giuridica
bensì da un'attività materiale, consistente in una attribuzione patrimoniale
privo di alcun titolo, lo stesso risulta essere escluso dalla cessione
disciplinata dalla richiamata disposizione, in quanto tra origine da un fatto
occorso prima della cessione, da cui è scaturita una controversia in epoca
successiva a tale cessione….” (cfr. Cass. 22/12/2023 n. 35820).
Sostiene parte appellante, con il primo e secondo motivo di appello, che tutta la giurisprudenza sopra richiamata, oltre a non essere condivisibile,
sarebbe inconferente nel caso di specie, in quanto, in primo luogo, la controversia sarebbe sorta stragiudizialmente prima della cessione.
Sul punto va escluso, innanzitutto, che la sentenza sia viziata da omessa motivazione.
Invero il Tribunale di Pordenone dopo aver delineato il quadro normativo e contrattuale in cui si inserisce la vicenda ha affermato che il presente
43 contenzioso rientra tra quelli esclusi, essendo “….indubbio che il termine
'controversia', come risulta dal D.L. 99/2017, dall'accordo 26/06/2017 e
dal negozio ricognitivo, si riferisce alle controversie giudiziali…..”
rilevando che lo scambio di corrispondenza tra i legali di parte attrice e quelli di - valorizzato anche nel presente procedimento CP_2
dall'appellante – non può in nessun caso essere intesa quale pendenza del contenzioso.
Acclarato che la sentenza è motivata, va ritenuto altresì che il ragionamento del Giudice non meriti alcuna censura.
Va ribadito, infatti, che: a) il contratto di cessione 26/06/2017, integrando la disciplina di cui al D.L. 99/2017, ha previsto all'art. 3.1.4.: “Restano in ogni
caso esclusi dall'oggetto del presente Contratto e, pertanto, non fanno né
faranno parte dell'insieme Aggregato e non sono né potranno essere
Co acquisite da (né trasferite a) , le Attività Escluse e le Passività Escluse
Cont sia di i sia di VB. Ai fini del presente Contratto:… (b) per Passività
Escluse si intende ogni passività, obbligazione (anche in relazione a
contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo,
minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità
(anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in
essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenze e
difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida
44 o illiquida, diretta o indiretta, che indipendentemente dal fatto che in futuro
Co
ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o
Co conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del
trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per
effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, la
conseguenza dell'attività di /o VB svolta in passato e sino alla Data CP_10
di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa
bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale
ovvero non siano considerate come Passività Incluse. A titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e, quindi,
Co non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a :….
(iv) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività
derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di
commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili
delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione
presentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi.
(…) Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e
potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad Attività Incluse,
Passività Incluse e in generale a rapporti giuridici ceduti e alla data
odierna non siano già oggetto di Contenzioso pregresso, sono e dovranno
essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti,
45 secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in generale
ai rapporti giuridici non ceduti…”; b) l'allegato n.
1.1 del secondo accordo ricognitivo precisa che va ricondotto al contenzioso escluso il “contenzioso
giudiziale civile passivo sorto dopo il 26 giugno, da chiunque promosso,
relativo ad atti/fatti accaduti prima della cessione” a mente dell'“art. 3,
comma 1, lett. c), DL n. 99/2017 nonché dell'“art 3.1. 4. lett. b, (vi) e ultimo
comma, del contratto”; c) il predetto contratto di cessione intercorso unitamente all'accordo ricognitivo è opponibile ai terzi in quanto iscritto al competente Registro delle Imprese di Treviso e Belluno.
Consapevole di ciò la difesa del ha sostenuto, da un lato, che il caso Pt_1
Co di specie sarebbe peculiare e particolarissimo in quanto , sostanzialmente
“rinunciando” alla “facoltà” concessegli dalla legge e dal contratto, avrebbe continuato il rapporto con il cliente subentrando in tutto e per tutto a VB;
dall'altro, ha sostenuto, in primis, che le norme di legge non potrebbero essere integrate da un contratto anche in violazione dell'art. 24 Cost ed, in secondo luogo, che le pattuizioni contenute nel contratto sarebbero nulle sotto molteplici profili.
Ora quanto al primo punto non si può non evidenziare che il legislatore ha voluto dettare una disciplina speciale per permettere di trasferire alla cessionaria dei rapporti non sindacabili giudizialmente, tra parte ceduta e cessionaria, per fatti precedenti la cessione, e ciò al fine di permettere, da un
46 lato, la continuità dell'esercizio dell'impresa bancaria - gravemente compromessa dalla situazione finanziaria della banca - tutelando il risparmio degli ex correntisti;
dall'altro, di dare certezza all'acquirente circa i possibili oneri cui andava incontro con la cessione.
Non è corretto, infatti, leggere riduttivamente il dato normativo in base ad una interpretazione secondo cui la cessionaria manterrebbe tutti i diritti mentre il cliente ceduto non potrebbe opporre alcuna eccezione, dovendo considerarsi, nel bilanciamento dei vari interessi, sia le rilevanti finalità di interesse pubblico sopra indicate poste alla base dell'intervento legislativo
(la tutela del risparmio e i diritti dei depositanti), sia le necessarie garanzie date alla cessionaria in sede di trattativa per l'acquisto, la quale ha ragionevolmente concluso l'operazione di cessione alle condizioni previamente concordate con le autorità pubbliche e con la banca in liquidazione.
In definitiva il decreto legge citato e l'atto di cessione che ne costituisce l'attuazione hanno determinato una peculiare vicenda modificativa del rapporto negoziale, in virtù della quale, pur essendovi stato il subentro della cessionaria nei diritti nascenti dai contratti in essere con il questa Pt_1
non può al contempo rispondere delle “passività” (dovendosi intendere per tali non soltanto i debiti in senso tecnico, ma anche la responsabilità e la stessa soggezione alle possibili azioni, ivi incluse quelle di accertamento e
47 costitutive, inerenti al rapporto ceduto ma la cui causa petendi sia ascrivibile a condotte della cedente), potenzialmente derivanti dallo stesso e che non si fossero già manifestate, con l'insorgenza del contenzioso, in data anteriore alla cessione.
In questo contesto la vicenda che ci occupa non è affatto peculiare perché
Co
è subentrata in tutti i rapporti in essere con i clienti già VB, con le limitazioni sopra dette.
Quanto al secondo aspetto giova sottolineare innanzitutto che, in base all'art. 3 lett. b) del citato D.L. 99/17, sono esclusi dalla cessione: “…i
debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti
subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni
o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa
sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime
azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti
verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle
banche stesse…”.
Di tal che l'esclusione dell'asserito credito vantato dal deriva Pt_1
direttamente dalla legge, posto che pacificamente il predetto chiede il risarcimento del danno relativamente n.
7.995 azioni Parte_5
(cfr. lo specchietto inserito a pag. 6 dell'atto di citazione).
[...]
48 In ogni caso, va ritenuto che la dedotta nullità dei contratti di cessione e dei contratti ricognitivi è del tutto priva di fondamento posto che l'art. 3 del citato D.L. 99/17, così come convertito, rimette espressamente ai commissari liquidatori e al cessionario individuato il compito di determinare l'oggetto della cessione, e cioè il trasferimento dell'azienda, ovvero dei suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco,
oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare “in
ogni caso esclusi” dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c).
Dunque, è lo stesso D.L. 99/2017 a rimettere alle parti le convenzioni di cessione, ponendo esclusivamente un divieto di trasferimento di alcune poste (cfr. anche sul punto Corte Cost. sentenza 07/11/2022 n. 225), tra cui per l'appunto sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni, nonché, in generale, tutte le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa.
49 In questo contesto – si ripete – l'asserito credito vantato dal è CP_11
inequivocabilmente escluso non solo con riferimento alla lettera c), essendo la controversia sorta pacificamente successivamente alla cessione (non potendosi certo considerare lo scambio di missive avvenuto tra l'azionista e la banca), ma anche in base alla lett. b).
Quanto all'affermata incostituzionalità dell'art. 3 lett. c) del D.L. 99/17 con riguardo all'art. 24 della Costituzione ed al principio di tutela giurisdizionale effettiva di cui all'art. 47 del Trattato sull'Unione Europea,
va rilevato innanzitutto che – come si è sopra detto – il preteso credito del
è escluso anche ai sensi dell'art. 3 lett. b). Pt_1
In ogni caso, questa Corte ha già affermato che la disciplina contenuta nelle disposizioni sopra citate non è derogatoria di quella generale, in quanto il al pari di qualsiasi creditore di un soggetto sottoposto a procedura Pt_1
concorsuale, ha la possibilità di far valere i propri diritti insinuandosi al passivo della L.C.A. facendo valere tutti gli eventuali crediti vantati, tra cui quelli risarcitori derivanti dall'asserita violazione delle norme bancarie.
Non essendo precluso il diritto di azione avverso la liquidazione coatta amministrativa, seppure nelle forme dell'insinuazione al passivo nella procedura fallimentare, a nulla vale replicare, sul piano giuridico, che in tal modo la tutela non sarebbe effettiva in quanto sarebbe difficile ottenere un risarcimento.
50 Sul punto va osservato che, in base all'art. 2740 c.c., delle obbligazioni il debitore risponde soltanto con il proprio patrimonio, e che nel caso di insolvenza i creditori subiscono necessariamente delle perdite, senza poter contare di regola su altri patrimoni (salvo garanzie prestate da terzi) per il soddisfacimento dei propri diritti rimasti insoddisfatti.
Con riguardo al quarto ed al settimo motivo va ritenuto che le relative doglianze correttamente non sono state esaminate dal Giudice di prime cure
Co perché ritenute assorbite dalla mancanza di titolarità passiva in capo a .
Quanto al quinto motivo di appello, una volta esclusa la legittimità
costituzionale delle norme in questione in relazione all'art. 24 Cost., va ritenuto che correttamente, anche alla luce della citata sentenza della Corte
Costituzionale 225/22 (che si è pronunciata su un caso del tutto analogo a quello che ci occupa), il Tribunale di Pordenone abbia ritenuto di non aderire alla richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) e c).
Tale norma, infatti, oltre a non essere in contrasto con l'art. 24 non è in contrasto nemmeno con gli artt. 1, 2, 3,41, 42, 43, 47, 101, 102 e 111 della
Cost. atteso che – si ripete - non è derogatoria di quella generale.
Va ritenuto, infatti, che la norma in questione si inserisca nell'ambito dei principi generali delle procedure concorsuali in virtù dei quali il cessionario non risponde di alcun debito pregresso, salvo patto espresso contrario per
51 effetto del quale può scegliere di accollarsi alcune passività a titolo di pagamento del prezzo.
Quanto al sesto motivo di appello principale ed all'appello incidentale svolto da VB va, innanzitutto, condiviso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'intervento volontario ex art 105 c.p.c. concerne non la “causa”,
ma il “processo tra altre persone”, e il terzo, una volta intervenuto, diventa parte egli stesso. Ne consegue che qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile, assumendo - come nella specie - essere lui (o anche lui), e non altra parte originaria del giudizio, il soggetto del rapporto sostanziale dedotto in lite, egli diviene contraddittore di tutte le altre parti in causa, sicché la domanda della controparte, anche in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale,
perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni (cfr.
Cass. 29/03/2023 n. 8877; Cass. 25/11/2021, n. 36639; Cass. 19/01/2012, n.
743; Cass. 01/07/2008, n. 17954).
In particolare, la facoltà, concessa ad ogni interessato, di intervenire nel processo vertente tra altre persone per far valere, nei confronti di tutte o di alcune delle parti, un diritto proprio relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio, sussiste indipendentemente dall'effettiva esistenza,
o meno, nell'attore principale, delle condizioni necessarie all'esperimento dell'azione. È perciò ammissibile una sostituzione, per via di intervento, del
52 soggetto legittimato al non legittimato nell'esercizio dell'azione, ferme,
tuttavia, la unicità del rapporto processuale e la unicità della pronuncia, in quanto l'accessione di un terzo al giudizio pendente è strumento di cui l'ordinamento si serve per legare l'esito del processo al diritto sostanziale ed evitare l'adozione di statuizioni contraddittorie, nonché discrasie sul piano dell'effettività della tutela. Tali scopi sarebbero tutti elusi ove si consentisse al terzo di intervenire nel processo soltanto per far valere in funzione sostitutiva le posizioni giuridiche attive derivanti dal rapporto litigioso,
evitando di essere altresì individuato quale titolare delle posizioni passive correlate al medesimo rapporto sostanziale.
Nella specie, VB in LCA è intervenuta volontariamente in giudizio facendo valere nei confronti dell'attrice, un diritto relativo all'oggetto del processo medesimo (art. 105, comma 1°, c.p.c.), qualificandosi come unico soggetto dell'intero complesso rapporto sostanziale dedotto in giudizio,
determinando così l'estensione automatica degli effetti della domanda
Co (proposta pacificamente nei soli confronti di ) nei confronti dell'intervenuta.
Da ciò consegue che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto pronunciarsi anche sulla domanda proposta dall'intervenuta legittimata passiva sostanziale.
53 Ciò premesso, come già affermato in precedenti pronunce, non può non rilevarsi, nella specie, come la portata inibitoria dell'art. 83 del TUB ad iniziative processuali individuali nei confronti della banca messa in LCA sia più ampia rispetto a quella prevista dall'art. 51 della L. Fall. (ora art. 150
CCII)
Il richiamato art. 83 è tassativo, al comma terzo, nell'ammettere nei confronti della banca posta in liquidazione coatta amministrativa le sole azioni di opposizione allo stato passivo, di insinuazione allo stato passivo e di contestazione del bilancio finale di liquidazione, vale a dire solo la proposizione di domande che presuppongono l'insediamento degli organi liquidatori e la revisione o modifica del loro operato.
Soprattutto, la legge bancaria non distingue tra azioni dirette, pur nella sola forma di accertamento e non di condanna, a far valere un credito nei confronti della banca sottoposta alla procedura concorsuale e azioni dirette ad accertare l'inesistenza di un debito nei confronti di quella.
Pertanto, il divieto di promuovere l'azione e di proseguire il giudizio nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa non riguarda solo l'accertamento dello stato passivo, ma si estende anche a quello dell'attivo. Questo perché la disciplina dettata dal TUB, al fine della piena realizzazione della par condicio creditorum, mira a garantire la consistenza del patrimonio della banca sottoposta alla procedura concorsuale,
54 consistenza che si presta ad essere alterata non solo da pretese creditorie azionate al di fuori della procedura concorsuale, ma anche da domande,
come nella fattispecie in esame, volte ad accertare ed affermare l'inesistenza di un debito nei confronti della banca sottoposta a procedura concorsuale.
E', infatti, di intuitiva evidenza che l'interesse del creditore ammesso allo stato passivo di poter contare sulla più ampia massa patrimoniale della banca in LCA, verrebbe inciso illegittimamente nel caso in cui al soggetto che si assume non debitore della banca fosse consentito di proporre ovvero di proseguire nella domanda di accertamento negativo del suo debito al di fuori della procedura concorsuale.
Da ciò consegue che, in accoglimento dell'appello incidentale, le domande proposte dal vanno dichiarate improcedibili nei confronti di VB in Pt_1
LCA.
Peraltro, considerato che l'intervento è stato volontario e non richiesto da alcuna parte, che il non ha mai svolto alcuna difesa nei confronti Pt_1
dell'intervenuta ed anzi ha sostenuto la tesi dell'improcedibilità, va ritenuto,
in parziale accoglimento del nono motivo di appello, che il Tribunale di
Pordenone avrebbe dovuto compensare le spese tra le due parti.
Di tal che, in parziale riforma del capo 3) dell'impugnata sentenza va disposta l'integrale compensazione delle spese tra VB in LCA ed il Pt_1
55 Ciò comporta, stante l'espressa richiesta svolta a pag. 82 dell'atto di citazione in appello, la condanna di VB in LCA a restituire al Pt_1
quanto versato a titolo di spese in ossequio al capo 3) della sentenza impugnata pari ad € 18.101,68 (cfr. doc. 9 appellante).
Co Viceversa, la condanna alle spese va confermata con riguardo ad , tenuto conto che è ben vero che vi sono state alcune sono pronunce di merito (cfr.
la sentenza Tribunale di Verona dell'11/02/2020 più volte citata dall'appellante) che hanno escluso la carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellata, ma l'orientamento ormai maggioritario, avallato si ripete anche dal S.C., è ormai in senso contrario.
Va infine senz'altro rigettato il decimo motivo di appello atteso che – come
è noto – non è possibile pronunciare la condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti delle parti vittoriose.
Dato l'esito complessivo del presente giudizio, l'appellante va condannata al
Co pagamento dei 4/5 delle spese del grado in favore di e liquidate in base allo scaglione fino ad € 520.000,00 nei valori medi per le fasi introduttiva,
di studio e decisoria e nei valori minimi (diversamente da quanto richiesto nella nota spese) per la fase di trattazione/istruttoria (risoltasi in una sola udienza), in considerazione della quasi totale soccombenza, compensando il restante quinto.
56 Co Vanno invece integralmente compensate le spese tra l'appellante e in
LCA, tenuto conto della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
e così provvede: CP_1 Controparte_2
- in parziale accoglimento dell'appello principale, accerta e dichiara che le
Co domande del nei confronti di ricomprendono tutte le operazioni Pt_1
indicate a pag. 6 dell'atto di citazione, vale a dire: 1) quella del 30/07/2010
di acquisto VB Hdgs quantità: 1.000; 2) quella del 30/12/2011 di acquisto
VB Hdgs quantità: 1.000; 3) quella del 31/01/2012 di acquisto VB Hdgs
quantità: 2.000; 4) quella del 27/06/2014 di conversione obbligazioni VB
Hdgs quantità: 3.995;
- in parziale accoglimento dell'appello principale ed in riforma del capo 3)
dell'impugnata sentenza n. 53/24 del Tribunale di Pordenone, compensa integralmente le spese di lite di primo grado tra il e Pt_1 CP_2
[...]
- condanna VB in LCA a restituire al la somma di € 18.101,68 Pt_1
versata in ossequio al capo 3) della sentenza impugnata;
- rigetta per il resto l'appello principale;
57 - in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_2
dichiara improcedibili le domande proposte dal nei
[...] Pt_1
confronti di Controparte_2
- condanna l'appellante al pagamento dei 4/5 delle spese del presente grado di giudizio in favore di che liquida, in detta misura, in Controparte_1
complessivi € 17.179,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge, compensando il restante quinto;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e Controparte_2
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 15/01/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
58 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2049 c.c.), a: