Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3440 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 18671/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa
Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 18671/21 R.G.
TRA
P. Iva n. con sede in Napoli, in via Toledo n. 383, in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rapp.te pro tempore, sig. , nato a Napoli in [...] Parte_2
13.07.1981 con c.f. n. elettivamente domiciliata in Marano di C.F._1
Napoli (NA), in via A. De Curtis n. 3, presso lo Studio Legale dell'avv. Agostino
Savanelli ( ) che la rappresenta e difende C.F._2
-Attrice- Opponente-
E
con sede legale in 80022 Arzano (NA), Via Vico I Controparte_1
Annunziata n. 17, in persona del suo legale rappresentante, Signor , partita CP_2
IVA/codice fiscale: 06583671216, assistita e rappresentata dagli Avvocati Laura Paola
Mastellone del Foro di Milano (C.F.: – fax 02.39449526 – PEC: C.F._3
e Giulia Verdoliva del Foro di Nocera Email_1
Inferiore (C.F.: fax 081946773 – PEC: CodiceFiscale_4
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_2 quest'ultima, sito in 84012 Angri (SA), Via Cervinia n. 39
- Convenuta - Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 7
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la chiedeva ingiungersi alla Controparte_1 il pagamento della somma complessiva di euro 29.380,61, in virtù di Parte_1 fatture emesse dalla prima per forniture di merce (prodotti ortofrutticoli) eseguite in favore della seconda.
L'istante deduceva che le suddette fatture, tutte scadute, non erano state pagate dalla resistente e che a nulla erano valsi i ripetuti solleciti.
Il Giudice emetteva il decreto ingiuntivo n.5063/2021 per la somma di euro 22.439,66
(corrispondente al totale degli importi di cui alle fatture allegate), oltre interessi ex
DL.vo n.231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo.
Avverso il provvedimento monitorio de quo, notificato all'ingiunta in data 29.6.2021, proponeva opposizione la con atto di citazione notificato in data 19- Parte_1
7-2021, contestando, innanzitutto, il valore probatorio delle fatture commerciali nella presente sede oppositiva, trattandosi di atti a formazione unilaterale, provenienti dalla stessa parte interessata.
Parte resistente, inoltre, eccepiva che la aveva regolarmente effettuato il Parte_1 pagamento di tutte le fatture relative al periodo dal 1/8/2019 al 31/10/2019, a mezzo assegni emessi in favore della del 22.08.2019, 30.09.2019 e Controparte_1
12.11.2019, nonché con pagamenti in contanti allo scarico e/o consegna della merce.
La ingiunta ha, dunque, chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo impugnato e condannarsi la controparte al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio parte opposta mediante comparsa depositata in data 17-2-
2022, impugnando quanto dedotto dalla controparte.
In particolare, la stessa replicava, all'eccezione di pagamento, proposta dall'opponente, che “- l'assegno di Euro 10.493,91= del 22 agosto 2019 ha saldato le fatture di relative al mese di giugno 2019 e, difatti, non azionate in Controparte_1 sede monitoria;
- l'assegno di Euro 14.450,25= del 30 settembre 2019 ha saldato le fatture di CP_1 del mese di luglio 2019, anch'esse non azionate in sede monitoria. In data 31
[...] ottobre 2019, invece, la avrebbe dovuto incassare le fatture del mese di CP_1
pagina 2 di 7 agosto 2019 (per complessivi Euro 10.935,90) a mezzo assegno bancario Unipol n.
1023436544-00 di Euro 10.936,00. Senonché detto assegno, su espressa richiesta dell'opponente, non veniva posto all'incasso, e provvedeva a Parte_1 sostituire il predetto titolo con altro di pari importo, datato 12 novembre 2019 (assegno
MPS n. 0940305240-04 di Euro 10.936,00=) che, tuttavia, risultava insoluto per mancanza di fondi. Tale circostanza, inoltre, si verificava nuovamente con l'assegno MPS n. 0940305174-03 di Euro 8.720,00=, del 30 novembre 2019, versato in data 2 dicembre 2019 e risultato impagato per mancanza di fondi il successivo 3 dicembre
2019. Detto assegno avrebbe dovuto saldare le fatture relative al mese di settembre 2019
(per complessivi Euro 8.719,98)”.
La ricorrente concludeva, dunque, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione. In subordine, chiedeva condannare la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, in favore di dell'importo complessivo di Controparte_1
Euro 29.380,73=, oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/02, dalle singole scadenze al saldo.
Con ordinanza in data 24-2-2022 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 nn.1, 2 e
3 cpc;
all'esito, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, non essendo state articolate istanze istruttorie.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Parte opponente, con l'atto di opposizione, ha, innanzitutto, negato il valore probatorio delle fatture commerciali, in quanto atti a formazione unilaterale, provenienti dalla stessa parte interessata.
Nel contempo, però, l'intimata ha eccepito di avere integralmente pagato tutte le fatture emesse dalla relative al periodo dal 1/8/2019 al 31/10/2019, con CP_1 ciò implicitamente riconoscendo il rapporto contrattuale tra le parti e la ricezione della merce oggetto delle fatture relative a quei tre mesi, poste a base del ricorso monitorio.
A sostegno dell'eccezione di pagamento la resistente ha depositato tre matrici di assegni bancari.
Si rammenta che in base ai principi affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite
n.13533/2001 “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per pagina 3 di 7 l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Ebbene, nella fattispecie in esame, in base a quanto sopra argomentato, può dirsi che risulti acclarata la fonte (negoziale) del diritto fatto valere in giudizio dalla CP_1
avendo la implicitamente riconosciuto la sussistenza del
[...] Parte_1 rapporto contrattuale tra le parti e la consegna delle merci, oggetto delle fatture allegate nella fase monitoria.
Non può dirsi, invece, che l'opponente abbia fornito adeguata prova del fatto estintivo dell'altrui diritto, da essa eccepito.
La stessa ha dedotto di avere provveduto al pagamento di tutte le fatture emesse dalla controparte relativamente al periodo dal 1-8-2019 al 31-10-2019 a mezzo assegni emessi in favore della del 22.08.2019, 30.09.2019 e 12.11.2019, Controparte_1 nonché con pagamenti in contanti allo scarico e/o consegna della merce.
Innanzitutto, si osserva che degli asseriti pagamenti in contanti - peraltro, solo genericamente indicati -, parte resistente non ha fornito prova alcuna. In proposito si evidenzia che la medesima non si avvaleva dei termini ex art.183 comma 6 cpc, pur avendoli richiesti.
Per quanto attiene, poi, ai dedotti pagamenti mediante assegni bancari, si rileva che la si è limitata a produrre tre matrici di assegni, che, in quanto tali, sono del Parte_1 tutto inidonee a comprovare l'effettivo accredito degli importi in esse indicati in favore del beneficiario dei titoli.
Parte opposta, costituendosi in giudizio, ha, tuttavia riconosciuto di avere ricevuto il pagamento dei due assegni bancari del 22-8-2019 e del 30-9-2019, - di cui l'opponente pagina 4 di 7 ha depositato le matrici,- solo deducendo una diversa imputazione dei detti effetti.
Inoltre, ha eccepito che l'assegno del 12-11-2019 rimaneva insoluto per mancanza di fondi.
Più specificamente, la ricorrente ha replicato che:
“- l'assegno di Euro 10.493,91= del 22 agosto 2019 ha saldato le fatture di
[...] relative al mese di giugno 2019 e, difatti, non azionate in sede monitoria;
CP_1
- l'assegno di Euro 14.450,25= del 30 settembre 2019 ha saldato le fatture di CP_1 del mese di luglio 2019, anch'esse non azionate in sede monitoria. In data 31
[...] ottobre 2019, invece, la avrebbe dovuto incassare le fatture del mese di CP_1 agosto 2019 (per complessivi Euro 10.935,90) a mezzo assegno bancario Unipol n.
1023436544-00 di Euro 10.936,00. Senonché detto assegno, su espressa richiesta dell'opponente, non veniva posto all'incasso, e provvedeva a Parte_1 sostituire il predetto titolo con altro di pari importo, datato 12 novembre 2019 (assegno
MPS n. 0940305240-04 di Euro 10.936,00=) che, tuttavia, risultava insoluto per mancanza di fondi. Tale circostanza, inoltre, si verificava nuovamente con l'assegno MPS n. 0940305174-03 di Euro 8.720,00=, del 30 novembre 2019, versato in data 2 dicembre 2019 e risultato impagato per mancanza di fondi il successivo 3 dicembre
2019. Detto assegno avrebbe dovuto saldare le fatture relative al mese di settembre 2019
(per complessivi Euro 8.719,98)”.
Ebbene, osserva il Tribunale che parte opposta ha documentato, all'atto della sua costituzione in giudizio, che l'assegno del 12-11-2019 (assegno MPS n. 0940305240-
04 di Euro 10.936,00=) e l'assegno MPS n. 0940305174-03 di Euro 8.720,00=, del 30 novembre 2019, rimanevano insoluti (v.assegni prodotti sub docc.8 e 9 del fascicolo di parte opposta con allegati estratti conto, da cui risulta che i detti assegni rimanevano insoluti).
Inoltre, si evidenzia che l'opponente, negli scritti difensivi successivi alla costituzione in giudizio dell'opposta (v.note scritte depositate dall'opponente in data 16-2-2022), non contestava la circostanza che i suddetti assegni bancari (insoluti) avrebbero dovuto saldare le fatture relative, rispettivamente, al mese di agosto 2019 e al mese di settembre 2019, né contestava che gli stessi rimanevano insoluti.
Parimenti, l'opponente non contestava, nelle notte scritte depositate il 16-2-2022, successivamente alla costituzione in giudizio dell'opposta, che in effetti, gli assegni del pagina 5 di 7 22-8-2019 e del 30-9-2019, di cui ella aveva prodotto le matrici, avevano saldato, rispettivamente, le fatture del mese di giugno 2019 e del mese di luglio 2019, non azionate nel presente giudizio.
Deve dunque ritenersi acclarato che con i due suddetti assegni del 22-8-2019 e del 30-
9-2019 la resistente ha pagato le fatture del mese di giugno 2019 e del mese di luglio 2019 (fatture non azionate nel presente procedimento).
Peraltro, ad abudantiam, va aggiunto che qualora l'imputazione del pagamento sia contestata dal creditore, incombe sul debitore convenuto l'onere di provare il collegamento del titolo di credito prodotto con il credito azionato (Cass. 31429/21). In altri termini, secondo costante orientamento della Corte di Cassazione, il principio che pone a carico del creditore l'onere della prova circa l'imputazione del pagamento non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali. Difatti, qualora sussistano tali presupposti, l'onere probatorio si ribalta a carico del debitore che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (in tal senso Cass. n.
26275 del 2017).
Ebbene, la (debitore) non ha fornito prova alcuna del collegamento dei Parte_1 titoli di credito (assegni del 22.8.2019 e del 30-9-2019) - di cui ha prodotto le matrici
- con i crediti azionati dalla CP_1
Deve, infine, ritenersi, in base a quanto sopra argomentato, che parte opposta ha documentato che rimanevano insoluti gli assegni destinati al pagamento delle fatture del mese di agosto 2019 e del mese di settembre 2019.
I motivi di opposizione appaiono, dunque, infondati e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Va da ultimo osservato che non può essere accolta la domanda dell'opposta nella misura di euro 29.380,73, posto che il ricorso veniva accolto limitatamente alla somma di euro 22.439,66, corrispondente all'ammontare complessivo delle fatture allegate nella procedura per ingiunzione di pagamento, e, pertanto, la presente opposizione, radicata avverso un decreto ingiuntivo emesso per euro 22.439,66, può avere ad oggetto soltanto l'accertamento del credito consacrato nel provvedimento opposto, non potendo estendersi alla residua parte di credito rigettata nella fase monitoria.
pagina 6 di 7 Non si provvede in ordine alla istanza di rigetto della richiesta di risarcimento dei danni, articolata dall'opposta, posto che con l'atto di opposizione, in sede di conclusioni, l'opponente si è limitata a formulare una “riserva di agire, in questa o in altra sede, per il risarcimento dei danni”, ma, in effetti, non ha avanzato nessuna espressa domanda di risarcimento dei danni.
Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione XII civile, in persona del Giudice dott.ssa Luigia
Stravino, definitivamente pronunciando in primo grado, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 5063/21, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3) Condanna l'opponente al rimborso in favore dell'opposta delle spese del presente procedimento di opposizione, che si liquidano in euro 3397,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 4-4-2025
Il Giudice
( dott.ssa Luigia Stravino)
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