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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 16 Aprile 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8805 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Catania, via Firenze n. 90, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, presso lo studio dell'avv. Angela Arena, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato CP_1 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento invalidità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
23.09.2024, il ricorrente premetteva che in data 26.10.2023 aveva presentato domanda per l'accertamento del proprio stato di invalidità civile. CP_ L' , dopo aver sottoposto a visita l'interessato, lo dichiarava “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (Art 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) percentuale 67%”. Contro tale giudizio il ricorrente presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro - per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità.
Il procedimento si chiudeva con il riconoscimento di uno stato invalidante del 60%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Avverso dette conclusioni il ricorrente presentava atto di dissenso e successivo ricorso innanzi all'intestato Tribunale, avendo interesse a vedersi riconosciuto uno stato invalidante che desse luogo alla corresponsione dell'assegno di invalidità.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità della domanda sotto vari profili e nel merito l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza medico-legale sulla persona del ricorrente.
Con provvedimento del 18.11.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., veniva conferito incarico peritale al C.T.U. nominato e la causa rinviata per la decisione all'udienza del 03.03.2025, secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.03.2025
e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, dell'11.03.2025, con provvedimento del
Presidente della Sezione la causa veniva assegnata al sottoscritto giudicante.
Con decreto del 28.03.2025 veniva fissata l'udienza in prosecuzione del 16.04.2025 e fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c.
La causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 16.04.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite e ritenuta istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in quanto destituite CP_1 di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott. dott. , che qui deve Persona_2 intendersi integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudicante di rilevare come il CTU abbia accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica. Tali patologie hanno indotto il C.T.U. a ritenere il ricorrente invalido nella misura del 86% con diritto a godere dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa (26.10.2023).
Condividendo questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, immuni da vizi logici ed in assenza di contestazioni delle parti, la domanda può trovare accoglimento.
3. Spese.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione e quelle della fase di ATP (tenuto conto che il requisito sanitario è stato riconosciuto a far data dalla presentazione della domanda amministrativa) CP_ vanno poste, quindi, a carico dell' rimasto soccombente.
Le stesse vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 applicando i valori minimi avuto riguardo alla natura del procedimento e alla modesta rilevanza giuridica delle questioni affrontate. Va, inoltre, tenuto presente che il valore della causa va stabilito alla stregua del criterio previsto dall'articolo 13, comma 1,
c.p.c. (ciò richiamando quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 21 maggio 2015, n. 10454 e più di recente nella sua Ordinanza del 05.06.2020 n. 10791).
Ora, precisato che lo scaglione di riferimento è quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 e che ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 147/2022, comma 1, secondo periodo “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”, i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati, quanto alla fase di A.T.P., muovendo dalla Tabella 9 (procedimenti di istruzione preventiva). Essi sono stati determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle voci fase di studio (€
567,00) e fase introduttiva (€ 709,00) e del 70% (come consentito dalla norma appena riportata;
Cass. n.
28977 del 2018; Cass. n. 29130 del 2019) il valore medio relativo alla voce fase istruttoria (€ 1.061,00).
Ne consegue che, applicando i valori minimi, vanno liquidati per il procedimento per ATP € 283,50 per la fase di studio, € 354,50 per la fase introduttiva ed € 318,30 per la fase istruttoria. In totale € 956,30.
Quanto alla fase di opposizione ad A.T.P., trattandosi di causa inquadrabile nella Tabella 4 (cause di previdenza), essi sono determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle voci fase di studio (€
929,00), della fase introduttiva (€ 777,00) e della fase decisoria (€ 2.021,00) ed infine del 70% (come consentito dalla norma appena riportata;
Cass. n. 28977 del 2018; Cass. n. 29130 del 2019) il valore medio relativo alla voce fase istruttoria (€ 1.664,00). Ne consegue che, applicando i valori minimi, vanno liquidati per il procedimento di opposizione ad € 464,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase CP_2 introduttiva, € 499,20 per la fase istruttoria ed € 1.010,50 per la fase decisionale. In totale € 2.362,70.
Dunque, le spese di entrambe le fasi vanno liquidate in complessivi € 3.319,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA, nelle aliquote di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Vittorio Anselmi. CP_ Le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, vanno poste a carico dell' , ciò nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il CTU.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 23.09.2024 da contro l' Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
[...] così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario ai fini del godimento dell'assegno di invalidità a far data dalla domanda amministrativa. CP_
2. Condanna l a rifondere le spese di lite di entrambe le fasi, che liquida complessivamente in
€ 3.319,00, nelle aliquote di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv.
Angela Arena. CP_
3. Condanna l' a rifondere le spese di C.T.U. sia della fase di A.T.P. che di quella espletata in questo giudizio, liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Catania, 16.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 16 Aprile 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8805 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Catania, via Firenze n. 90, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, presso lo studio dell'avv. Angela Arena, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato CP_1 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento invalidità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
23.09.2024, il ricorrente premetteva che in data 26.10.2023 aveva presentato domanda per l'accertamento del proprio stato di invalidità civile. CP_ L' , dopo aver sottoposto a visita l'interessato, lo dichiarava “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (Art 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) percentuale 67%”. Contro tale giudizio il ricorrente presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro - per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità.
Il procedimento si chiudeva con il riconoscimento di uno stato invalidante del 60%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Avverso dette conclusioni il ricorrente presentava atto di dissenso e successivo ricorso innanzi all'intestato Tribunale, avendo interesse a vedersi riconosciuto uno stato invalidante che desse luogo alla corresponsione dell'assegno di invalidità.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità della domanda sotto vari profili e nel merito l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza medico-legale sulla persona del ricorrente.
Con provvedimento del 18.11.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., veniva conferito incarico peritale al C.T.U. nominato e la causa rinviata per la decisione all'udienza del 03.03.2025, secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.03.2025
e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, dell'11.03.2025, con provvedimento del
Presidente della Sezione la causa veniva assegnata al sottoscritto giudicante.
Con decreto del 28.03.2025 veniva fissata l'udienza in prosecuzione del 16.04.2025 e fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c.
La causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 16.04.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite e ritenuta istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in quanto destituite CP_1 di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott. dott. , che qui deve Persona_2 intendersi integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudicante di rilevare come il CTU abbia accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica. Tali patologie hanno indotto il C.T.U. a ritenere il ricorrente invalido nella misura del 86% con diritto a godere dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa (26.10.2023).
Condividendo questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, immuni da vizi logici ed in assenza di contestazioni delle parti, la domanda può trovare accoglimento.
3. Spese.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione e quelle della fase di ATP (tenuto conto che il requisito sanitario è stato riconosciuto a far data dalla presentazione della domanda amministrativa) CP_ vanno poste, quindi, a carico dell' rimasto soccombente.
Le stesse vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 applicando i valori minimi avuto riguardo alla natura del procedimento e alla modesta rilevanza giuridica delle questioni affrontate. Va, inoltre, tenuto presente che il valore della causa va stabilito alla stregua del criterio previsto dall'articolo 13, comma 1,
c.p.c. (ciò richiamando quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 21 maggio 2015, n. 10454 e più di recente nella sua Ordinanza del 05.06.2020 n. 10791).
Ora, precisato che lo scaglione di riferimento è quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 e che ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 147/2022, comma 1, secondo periodo “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”, i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati, quanto alla fase di A.T.P., muovendo dalla Tabella 9 (procedimenti di istruzione preventiva). Essi sono stati determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle voci fase di studio (€
567,00) e fase introduttiva (€ 709,00) e del 70% (come consentito dalla norma appena riportata;
Cass. n.
28977 del 2018; Cass. n. 29130 del 2019) il valore medio relativo alla voce fase istruttoria (€ 1.061,00).
Ne consegue che, applicando i valori minimi, vanno liquidati per il procedimento per ATP € 283,50 per la fase di studio, € 354,50 per la fase introduttiva ed € 318,30 per la fase istruttoria. In totale € 956,30.
Quanto alla fase di opposizione ad A.T.P., trattandosi di causa inquadrabile nella Tabella 4 (cause di previdenza), essi sono determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle voci fase di studio (€
929,00), della fase introduttiva (€ 777,00) e della fase decisoria (€ 2.021,00) ed infine del 70% (come consentito dalla norma appena riportata;
Cass. n. 28977 del 2018; Cass. n. 29130 del 2019) il valore medio relativo alla voce fase istruttoria (€ 1.664,00). Ne consegue che, applicando i valori minimi, vanno liquidati per il procedimento di opposizione ad € 464,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase CP_2 introduttiva, € 499,20 per la fase istruttoria ed € 1.010,50 per la fase decisionale. In totale € 2.362,70.
Dunque, le spese di entrambe le fasi vanno liquidate in complessivi € 3.319,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA, nelle aliquote di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Vittorio Anselmi. CP_ Le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, vanno poste a carico dell' , ciò nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il CTU.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 23.09.2024 da contro l' Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
[...] così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario ai fini del godimento dell'assegno di invalidità a far data dalla domanda amministrativa. CP_
2. Condanna l a rifondere le spese di lite di entrambe le fasi, che liquida complessivamente in
€ 3.319,00, nelle aliquote di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv.
Angela Arena. CP_
3. Condanna l' a rifondere le spese di C.T.U. sia della fase di A.T.P. che di quella espletata in questo giudizio, liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Catania, 16.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales