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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/10/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 408/2025 R.G. promossa
Da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. G. Rodano
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. L. Gaezza
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione ad avviso di addebito – Gestione commercianti – spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2317 del 31 maggio 2025, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania, in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
, annullava l'avviso di addebito n. 593 2018 00040107 82 000,
[...]
notificatogli dall' il 21.8.2023 per il pagamento di € 1.507,19 a titolo di CP_1 omesso versamento dei contributi alla Gestione Commercianti, per il periodo dall'1/2017 al 12/2017.
Riteneva, in particolare, che l' non avesse provato, come era suo CP_1
precipuo onere, il possesso, da parte dello , dei requisiti previsti dalla Pt_1
legge per l'iscrizione d'ufficio nella Gestione Commercianti, nel periodo di cui all'avviso di addebito opposto, non potendosi considerare “sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali” la qualità di socio accomandatario, richiamando precedenti del giudice di legittimità (nello specifico Cass. n. 21511/2018).
Pertanto, ordinava all' la cancellazione del nominativo del ricorrente CP_1
dalla gestione commercianti per il periodo in esame.
Compensava le spese di giudizio “tenuto conto della presenza di orientamenti contrastanti in materia”.
Con appello del 18.6.2025, impugnava la sentenza Parte_1
limitatamente al capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite.
Resisteva al gravame l' . CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 30 settembre
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver compensato le spese di lite in violazione delle previsioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
Sostiene che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, nessun
“orientamento contrastante” si era registrato in materia. Precisa che, infatti, nella stessa sentenza gravata, sono riportati arresti giurisprudenziali tutti univoci e coerenti. Deduce, altresì, che il giudice di primo grado non ha individuato gli orientamenti contrapposti, non potendosi considerare motivazione esauriente il generico richiamo ad un contrasto giurisprudenziale.
2. L'appello è fondato.
2.1. Per pacifico orientamento della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche apportate dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n.77 del 2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta dal giudice, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, soltanto nella eventualità di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dalla stessa norma (cfr. ex multis, Cass.4696/2019; Cass. 13706/2020; 1373/2021).
Il tribunale, nel caso di specie, ha compensato le spese di giudizio in virtù della “presenza di orientamenti contrastanti in materia”. Al di là della genericità di detta motivazione, priva di specificazioni concrete, si osserva che, come correttamente dedotto dall'appellante, in ordine alle questioni oggetto del presente giudizio non è dato riscontrare alcun “orientamento contrastante”.
Nella stessa sentenza gravata, il tribunale ha richiamato consolidati orientamenti formatisi ben prima dell'instaurazione del giudizio. Il primo giudice ha, infatti, anzitutto rilevato che “l'onere probatorio al riguardo, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo”, richiamando, in proposito le sentenze della Suprema Corte, a partire dal 2002 (cfr. ex multis Cass. 20 aprile
2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600; Cass. 3 aprile 2017, n.
8613). Ha, poi, evidenziato che “la Suprema Corte ha più volte precisato (per ultimo con la sentenza n. 21511/2018) come la qualità di socio accomandatario non sia sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore”.
2.2. Ne consegue che, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92
c.p.c., il capo di sentenza che ha pronunciato la compensazione delle spese di lite deve essere riformato e, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., l' va condannato a rifondere le spese del primo grado di CP_1
giudizio.
2.3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo il valore del devolutum in appello, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00. Tutte le spese processuali vanno distratte in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento delle spese di lite di primo grado che liquida CP_1
in € 1.312,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario;
condanna l' al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che CP_1
liquida in € 1.458,00, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario;
conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 30 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 408/2025 R.G. promossa
Da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. G. Rodano
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. L. Gaezza
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione ad avviso di addebito – Gestione commercianti – spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2317 del 31 maggio 2025, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania, in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
, annullava l'avviso di addebito n. 593 2018 00040107 82 000,
[...]
notificatogli dall' il 21.8.2023 per il pagamento di € 1.507,19 a titolo di CP_1 omesso versamento dei contributi alla Gestione Commercianti, per il periodo dall'1/2017 al 12/2017.
Riteneva, in particolare, che l' non avesse provato, come era suo CP_1
precipuo onere, il possesso, da parte dello , dei requisiti previsti dalla Pt_1
legge per l'iscrizione d'ufficio nella Gestione Commercianti, nel periodo di cui all'avviso di addebito opposto, non potendosi considerare “sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali” la qualità di socio accomandatario, richiamando precedenti del giudice di legittimità (nello specifico Cass. n. 21511/2018).
Pertanto, ordinava all' la cancellazione del nominativo del ricorrente CP_1
dalla gestione commercianti per il periodo in esame.
Compensava le spese di giudizio “tenuto conto della presenza di orientamenti contrastanti in materia”.
Con appello del 18.6.2025, impugnava la sentenza Parte_1
limitatamente al capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite.
Resisteva al gravame l' . CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 30 settembre
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver compensato le spese di lite in violazione delle previsioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
Sostiene che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, nessun
“orientamento contrastante” si era registrato in materia. Precisa che, infatti, nella stessa sentenza gravata, sono riportati arresti giurisprudenziali tutti univoci e coerenti. Deduce, altresì, che il giudice di primo grado non ha individuato gli orientamenti contrapposti, non potendosi considerare motivazione esauriente il generico richiamo ad un contrasto giurisprudenziale.
2. L'appello è fondato.
2.1. Per pacifico orientamento della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche apportate dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n.77 del 2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta dal giudice, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, soltanto nella eventualità di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dalla stessa norma (cfr. ex multis, Cass.4696/2019; Cass. 13706/2020; 1373/2021).
Il tribunale, nel caso di specie, ha compensato le spese di giudizio in virtù della “presenza di orientamenti contrastanti in materia”. Al di là della genericità di detta motivazione, priva di specificazioni concrete, si osserva che, come correttamente dedotto dall'appellante, in ordine alle questioni oggetto del presente giudizio non è dato riscontrare alcun “orientamento contrastante”.
Nella stessa sentenza gravata, il tribunale ha richiamato consolidati orientamenti formatisi ben prima dell'instaurazione del giudizio. Il primo giudice ha, infatti, anzitutto rilevato che “l'onere probatorio al riguardo, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo”, richiamando, in proposito le sentenze della Suprema Corte, a partire dal 2002 (cfr. ex multis Cass. 20 aprile
2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600; Cass. 3 aprile 2017, n.
8613). Ha, poi, evidenziato che “la Suprema Corte ha più volte precisato (per ultimo con la sentenza n. 21511/2018) come la qualità di socio accomandatario non sia sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore”.
2.2. Ne consegue che, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92
c.p.c., il capo di sentenza che ha pronunciato la compensazione delle spese di lite deve essere riformato e, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., l' va condannato a rifondere le spese del primo grado di CP_1
giudizio.
2.3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo il valore del devolutum in appello, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00. Tutte le spese processuali vanno distratte in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento delle spese di lite di primo grado che liquida CP_1
in € 1.312,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario;
condanna l' al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che CP_1
liquida in € 1.458,00, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario;
conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 30 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi