(Imprescrittibilita' dell'azione di nullita').
L'azione per far dichiarare la nullita' non e' soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
L'art. 1422 c.c., a norma del quale l'azione di nullità del contratto è imprescrittibile “salvi gli effetti dell'usucapione”, contrasta con l'art. 24 Costituzione, nonché con gli artt. 1421 c.c. e 948 c.c. . […]
Leggi di più…Ai sensi dell'art. 1422 c.c. l'azione di accertamento della nullità delle clausole dei detti contratti di c.c. non soggiace a prescrizione. […] Infatti, come evidenziato recentemente dalla Cassazione con sentenza del 15 febbraio 2021 n. 3858 (disponibile al link indicato tra i contenuti correlati), ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 cod. civ., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta, […]
Leggi di più…Consulenza legale Q202026544 (Articolo 1422 Codice Civile - Imprescrittibilità dell'azione di nullità) «Va premesso che, anche qualora la cessione della prima porzione immobiliare, stipulata nel 1999, fosse nulla, […]
Leggi di più…Che cosa significa "Azione di nullità"? È l'azione con la quale si chiede sia accertata e dichiarata la nullità di un negozio. La natura di tale azione è di mero accertamento, o dichiarativa, in quanto l'unico effetto della sentenza che accolga la domanda è quello di accertare la causa di nullità ed il fatto che il negozio è improduttivo di effetti sin dall'origine, ex tunc. L'azione diretta a far valere la nullità può essere esperita da chiunque vi abbia interesse (art. 1421 del c.c.) ed è imprescrittibile (art. 1422 del c.c.).
Leggi di più…[…] Tale conclusione viene supportata dalla considerazione che, utilizzando il c.d. “saldo rettificato”, si finirebbe per eludere il disposto dell'art. 1422 c.c., a tenore del quale “l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione“. […]
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