(Imprescrittibilita' dell'azione di nullita').
L'azione per far dichiarare la nullita' non e' soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
L'art. 1422 c.c., a norma del quale l'azione di nullità del contratto è imprescrittibile “salvi gli effetti dell'usucapione”, contrasta con l'art. 24 Costituzione, nonché con gli artt. 1421 c.c. e 948 c.c. . […]
Leggi di più…Che cosa significa "Azione di nullità"? È l'azione con la quale si chiede sia accertata e dichiarata la nullità di un negozio. La natura di tale azione è di mero accertamento, o dichiarativa, in quanto l'unico effetto della sentenza che accolga la domanda è quello di accertare la causa di nullità ed il fatto che il negozio è improduttivo di effetti sin dall'origine, ex tunc. L'azione diretta a far valere la nullità può essere esperita da chiunque vi abbia interesse (art. 1421 del c.c.) ed è imprescrittibile (art. 1422 del c.c.).
Leggi di più…[…] Tale conclusione viene supportata dalla considerazione che, utilizzando il c.d. “saldo rettificato”, si finirebbe per eludere il disposto dell'articolo 1422 c.c., a tenore del quale “l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, […] Pertanto, è vero che la pronunzia di nullità ha effetto retroattivo, ma è assorbente il rilievo che l'azione di ripetizione di somme è comunque assoggettata alla prescrizione decennale ex art. 1422 cod. civ. anche quando i versamenti diventino indebiti per la pronuncia di nullità. […] quindi, il disposto dell'art. 1422 c.c. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse “realmente” solutorie individuate in base al saldo ricalcolato. […]
Leggi di più…[…] LA NOTA La nullità delle indebite annotazioni effettuate dalla banca nel corso di un rapporto di conto corrente a fronte dell'eccezione di prescrizione della consequenziale azione di ripetizione ex articolo 2033 del codice civile, è stata oggetto di ampio dibattito, sostenendosi da parte dei fautori del cosiddetto “saldo banca” che utilizzando il saldo rettificato si finirebbe per eludere il disposto dell'articolo 1422 del codice civile, a tenore del quale l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione. […]
Leggi di più…[…] La correttezza di tale interpretazione, nonostante alcune pronunce di legittimità che sembrano andare in senso contrario, discende dalla stessa disciplina ex art.1422 c.c., che dispone che l'azione per la nullità è imprescrittibile salvi gli effetti, però, della prescrizione dell'azione di ripetizione; e ciò per ragioni di stabilità dei rapporti economici e di sicurezza nelle transazioni commerciali, chiaramente apprezzabili. […]
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