a) ad accertare la idoneita' psico-fisica, attraverso servizi generali e speciali, del personale dell'Aeronautica militare, l'idoneita' al volo ((e ai servizi di navigazione aerea)) del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonche' l'idoneita' psico-fisica e la persistenza di tale idoneita' degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;
b) a curare l'integrita' fisica e tutelare l'igiene del personale dell'Aeronautica militare, provvedendo, a tali fini, all'allestimento e ai rifornimenti dei servizi e dei materiali occorrenti;
c) allo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale dell'Aeronautica militare.
2. Il Corpo sanitario aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:
a) degli istituti ((di medicina aerospaziale)) dell'Aeronautica militare;
b) dei servizi sanitari ordinativamente costituiti;
c) di magazzini e stabilimenti vari.
3. Per le infermita' di carattere generale, si provvede altresi' al servizio sanitario dell'Aeronautica militare, con gli stabilimenti sanitari dell'Esercito italiano e della Marina militare, previ accordi con gli stati maggiori interessati.