(Risarcimento del danno).
Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere cosi' la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
[…] La sentenza in commento evidenzia che il giudice territoriale è incorso in errore di diritto ponendosi in contrasto con il citato principio secondo il quale «Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, […] Vi si legge che «il risarcimento del danno deve essere integrale: cioè comprendere tanto la perdita subita, quanto il mancato guadagno (art. 1223 c.c.). […]
Leggi di più…Quesito con risposta a cura di Ilenia Grasso Ai sensi dell'art. 1223 c.c. sono risarcibili i soli pregiudizi patrimoniali che siano conseguenza diretta e immediata dell'evento sul piano della causalità giuridica, con ciò dovendosi escludere il risarcimento di quei danni rispetto ai quali il fatto illecito non si pone in rapporto di necessità o regolarità causale, ma ne costituisce una semplice occasione non determinante del loro verificarsi. […] invece operante solo per la responsabilità da inadempimento ex art. 1225 cod. civ., con l'eccezione del caso di dolo; d) ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., richiamato dall'art. 2056 cod. civ., […]
Leggi di più…[…] art. 1223 c.c.), avvalendosi della collaborazione di un Esperto. La determinazione della […] Ai sensi dell'art. 1223 del c.c., il danno patrimoniale da risarcire viene determinato
Leggi di più…[…] Le norme di riferimento, utili ai fini della ricostruzione del nesso di causalità giuridica sono l'art. 1223 cc. e l'art. 1227 cc., in particolare comma secondo. […] quantomeno in ragione dell'essere essa rilevante per il diritto (come invero sostanzialmente adombrato già dalla suindicata Cass. n. 15991 del 2011), il diverso ed autonomo (successivo) momento della determinazione del risarcimento dovuto attiene in realtà propriamente non già al piano della “causalità giuridica” bensì a quello dei criteri di delimitazione dell'ambito del danno risarcibile, come risulta confermato anche dalla segnalata interpretazione che riceve l'art. 1223 cc. […]
Leggi di più…[…] La vicenda si presenta interessante poiché tratta la questione dell'esistenza di precedente menomazione del paziente; in tale caso –come noto- spetta il danno differenziale il cui calcolo deve essere fatto attraverso la sottrazione del valore monetario dell'invalidità complessiva inclusiva di menomazione preesistente e di quella causata dall'illecito, del valore monetario di quella preesistente all'illecito. “Operare il calcolo del risarcimento solo sulla differenza dei punti percentuali dell'invalidità, senza prima convertirli in somme di denaro, comporta una sottostima del danno da risarcire in violazione dell'art. 1223 c.c.”: tale principio di diritto, ormai, può dirsi pacifico. […]
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