Articolo 1223 del Codice civile
Articolo 1222Articolo 1224
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19 aprile 1942
Art. 1223.

(Risarcimento del danno).

Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere cosi' la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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