Articolo 116 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 108Articolo 117
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19 aprile 1942
Art. 116.

L'impugnazione prevista nell'art. 123, primo comma, del codice non puo' essere proposta dal coniuge impotente per i matrimoni anteriori al 1° luglio 1939.

I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1° luglio 1939 davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei testimoni non si possono piu' impugnare.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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