(Inammissibilita' della convalida).
Il contratto nullo non puo' essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.
[…] La deduzione non merita però di essere condivisa, atteso che, come si è detto, la legge nel caso di specie espressamente sanziona la mancata indicazione del compenso dell'amministratore di condominio, all'atto della sua nomina o dell'accettazione dell'incarico, con la previsione della nullità della nomina stessa, con l'effetto che nel caso di specie, per coerenza logica e sistematica, debbono trovare applicazione le norme sulla nullità del contratto, a cui pacificamente la delibera condominiale in quanto manifestazione di volontà soggiace, tra cui quella dell'art. 1423 cod. civ., che esclude la convalida del negozio nullo, se non diversamente disposto dalla legge. […]
Leggi di più…[…] Invero, la convalida del contratto ex articoli 1423, 1444 Codice Civile è quel fenomeno secondo cui viene stabilizzato retroattivamente l'effetto del contratto viziato mediante una dichiarazione del contraente contenente la menzione del negozio affetto dal vizio e la volontà di sanarlo. […] In linea generale, l'articolo 1423 Codice Civile è stato per lungo tempo considerato privo di un qualsiasi contenuto precettivo in base alla considerazione secondo cui la nullità sarebbe un sinonimo di inesistenza del contratto. […]
Leggi di più…[…] risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, con effetto ex nunc, esula dall'ipotesi di inammissibilità della convalida del negozio nullo, ai sensi dell'art. 1423 c.c., norma finalizzata a impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti ex tunc, ma non a comprimere la libertà delle parti di reiterare, depurandola dal vizio invalidante, […]
Leggi di più…[…] Inoltre, a tale registrazione tardiva, non poteva “attribuirsi efficacia sanante rispetto alla nullità derivante dalla mancata registrazione del contratto nel termine di legge, considerata l'esistenza del principio generale di insanabilità della nullità discendente dal disposto dell'art. 1423 codice civile”. Dunque, il giudice precisa che, anche se il contratto viene registrato in ritardo, tale registrazione tardiva non fa comunque venir meno la nullità, dal momento che l'art. 1423 c.c. prevede espressamente che la nullità non possa essere in alcun modo sanata. […]
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