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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/07/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3797 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. ) nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Zuccoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bientina (PI), Borgo del Pozzo 8, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ) nato a [...], il [...], CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Zuccoli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bientina (PI), Borgo del Pozzo 8, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale * * *
Hanno agito in giudizio con ricorso congiunto i IG.ri e deducendo che: Parte_1 CP_1
- Hanno avuto una convivenza more uxorio a partire dall'anno 2003, che negli ultimi mesi è divenuta intollerabile e pertanto hanno deciso di cessarla. Dal mese di luglio del 2024 il IG. ha lasciato la casa familiare e si è trasferito in un immobile sito in Buti, Piazza CP_1
Garibaldi;
- Sono genitori di nato a [...], il [...] e nata a [...]_2
Camaiore (LU), il 2.7.2007 – maggiorenne il 02.07.2025 -;
- La casa coniugale, situata a Buti (PI), via Matteotti 59/B, è di proprietà esclusiva di CP_1
acquistata con un mutuo di complessivi euro 150.000,00 di cui ad oggi residuano ancora
[...] circa euro 80.000,00;
- Con riguardo alle reciproche posizioni dichiarano sin d'ora di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro per nessun titolo e che provvederanno a sé stessi ognuno con le proprie sostanze;
- Oltre ai proventi lavorativi, le parti non hanno altra entrata né altre sostanze.
Le parti come sopra indicate, con ricorso congiunto depositato in data 27.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
1) La figlia viene affidata ad entrambi in genitori con la modalità di affidamento condiviso paritario Per_2
fino alla data del compimento della maggiore età il 2.7.25.
2) La figlia avrà collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, alla quale, in forza Per_2
della collocazione prevalente presso di sé della figlia, viene assegnata la casa familiare, sita in Buti, via Mattotti
59/B di proprietà esclusiva del padre;
CP_1
3) La figlia fino alla data del 2.7.2025, trascorrerà presso il padre un week end alternato con la Per_2
madre e almeno tre giorni nella settimana, tenendo comunque in conto delle eIGenze scolastiche, ludiche della ragazza e le eIGenze di lavoro dei genitori. I genitori di comune accordo stabiliscono di provvedere al mantenimento diretto della figlia provvedendo a tutte le sue eIGenze nel periodo che la stessa trascorre con l'uno o con l'altro genitore;
Le spese straordinarie, mediche e scolastiche verranno versate dai genitori al 50%.
4) I genitori seguiranno le linee guida del CNF del 2007, che qui si riportano, quanto alle psese straordinarie:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giomaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o SPESE EXTRA
ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quall non è richlesta la previa concertazione:libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori." Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE
EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1.
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'eIGenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
5) La parti con riferimento alla sottoscrizione del piano genitoriale per la figlia tenuto conto della Per_2
prossima maggiore età e che la stessa figlia al momento non pratica alcuno sport e non svolge altre attività extrascolastiche tali da dover prevedere un piano strutturato, di comune accordo dichiarano di rinunziare alla sottoscrizione di un piano genitoriale, riportandosi agli accordi di cui al punto 5. Danno atto tuttavia di essere entrambi ben consapevoli delle eIGenze della figlia e di provvedervi rispettivamente nel periodo di tempo che la figlia trascorra con l'uno o con l'altro genitore
6) La IG.ra percepirà il 100% dell'assegno Unico per la figlia pari ad euro 200,00. Parte_1
7) Il figlio , ormai maggiorenne , è iscritto all'Università, ma ha un lavoro a tempo determinato che gli Per_1
permette di essere autonomo, autosufficiente e di mantenersi da sé, per cui i genitori decidono di non stabilire per lui alcun mantenimento.
8) L'autovettura Opel Agila tg DT542JF di proprietà di continuerà ad essere utilizzata dalla CP_1
IG.ra e dal figlio L'assicurazione verrà pagata dal padre, mentre tutte le pese di Parte_1 Per_1 manutenzione dell'autovettura verranno pagate dalla IG.ra . Parte_1
9) Sulla casa familiare, di proprietà del IG. , assegnata alla IG.ra , vi è un mutuo CP_1 Parte_1
fondiario con una rata mensile di circa 710 euro, che continuerà ad essere pagato integralmente dal CP_1
Tutte le spese ordinarie dell'immobile saranno invece a carico della IG.ra (bollette, spese ordinarie
[...] Pt_1 di manutenzione, tari, ecc).
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di rinunciare alla comparizione personale all'udienza del
15.05.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e al deposito delle linee guida CNF a cui rimandano per quanto non espressamente disciplinato.
Considerato il raggiungimento della maggiore età della figlia, nulla si dispone in punto di affidamento e regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Visto quanto sopra, la domanda congiunta delle parti può essere omologata dal Tribunale in quanto regolamenta in maniera compiuta le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e considerato che le condizioni concordate inoltre appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico.
La natura congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G 3797/2024 così provvede:
DISPONE che i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia provvedendo a tutte le sue Per_2
eIGenze nel periodo che la stessa trascorre con l'uno o con l'altro genitore e pone le spese straordinarie, mediche e scolastiche verranno versate dai genitori al 50%. I genitori seguiranno le linee guida del CNF del 2007, che qui si riportano, quanto alle psese straordinarie: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI
MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giomaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o SPESE
EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quall non è richlesta la previa concertazione:libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori." Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA
ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'eIGenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. 3.
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. IL RIMBORSO AL
GENITORE ANTICIPATARIO In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
DA' ATTO che il figlio , ormai maggiorenne , è iscritto all'Università, ma ha un lavoro a tempo Per_1
determinato che gli permette di essere autonomo, autosufficiente e di mantenersi da sé, per cui i genitori decidono di non stabilire per lui alcun mantenimento.
DA' ATTO che l'autovettura Opel Agila tg DT542JF di proprietà di continuerà ad essere CP_1
utilizzata dalla IG.ra e dal figlio L'assicurazione verrà pagata dal padre, mentre tutte le Parte_1 Per_1 pese di manutenzione dell'autovettura verranno pagate dalla IG.ra . Parte_1
DISPONE che la casa familiare, di proprietà del IG. , in cui abitano la madre con i figli, sia CP_1
assegnata alla IG.ra , Parte_1
DA' ATTO che per l'acquisto della casa familiare vi è un mutuo fondiario con una rata mensile di circa 710 euro, che continuerà ad essere pagato integralmente dal . CP_1
DA' ATTO che tutte le spese ordinarie dell'immobile saranno invece a carico della IG.ra (bollette, spese Pt_1
ordinarie di manutenzione, tari, ecc).
Spese di lite compensate.
Così deciso, nella Camera di ConIGlio del Tribunale di Pisa, il 07.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3797 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. ) nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Zuccoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bientina (PI), Borgo del Pozzo 8, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ) nato a [...], il [...], CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Zuccoli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bientina (PI), Borgo del Pozzo 8, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale * * *
Hanno agito in giudizio con ricorso congiunto i IG.ri e deducendo che: Parte_1 CP_1
- Hanno avuto una convivenza more uxorio a partire dall'anno 2003, che negli ultimi mesi è divenuta intollerabile e pertanto hanno deciso di cessarla. Dal mese di luglio del 2024 il IG. ha lasciato la casa familiare e si è trasferito in un immobile sito in Buti, Piazza CP_1
Garibaldi;
- Sono genitori di nato a [...], il [...] e nata a [...]_2
Camaiore (LU), il 2.7.2007 – maggiorenne il 02.07.2025 -;
- La casa coniugale, situata a Buti (PI), via Matteotti 59/B, è di proprietà esclusiva di CP_1
acquistata con un mutuo di complessivi euro 150.000,00 di cui ad oggi residuano ancora
[...] circa euro 80.000,00;
- Con riguardo alle reciproche posizioni dichiarano sin d'ora di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro per nessun titolo e che provvederanno a sé stessi ognuno con le proprie sostanze;
- Oltre ai proventi lavorativi, le parti non hanno altra entrata né altre sostanze.
Le parti come sopra indicate, con ricorso congiunto depositato in data 27.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
1) La figlia viene affidata ad entrambi in genitori con la modalità di affidamento condiviso paritario Per_2
fino alla data del compimento della maggiore età il 2.7.25.
2) La figlia avrà collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, alla quale, in forza Per_2
della collocazione prevalente presso di sé della figlia, viene assegnata la casa familiare, sita in Buti, via Mattotti
59/B di proprietà esclusiva del padre;
CP_1
3) La figlia fino alla data del 2.7.2025, trascorrerà presso il padre un week end alternato con la Per_2
madre e almeno tre giorni nella settimana, tenendo comunque in conto delle eIGenze scolastiche, ludiche della ragazza e le eIGenze di lavoro dei genitori. I genitori di comune accordo stabiliscono di provvedere al mantenimento diretto della figlia provvedendo a tutte le sue eIGenze nel periodo che la stessa trascorre con l'uno o con l'altro genitore;
Le spese straordinarie, mediche e scolastiche verranno versate dai genitori al 50%.
4) I genitori seguiranno le linee guida del CNF del 2007, che qui si riportano, quanto alle psese straordinarie:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giomaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o SPESE EXTRA
ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quall non è richlesta la previa concertazione:libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori." Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE
EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1.
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'eIGenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
5) La parti con riferimento alla sottoscrizione del piano genitoriale per la figlia tenuto conto della Per_2
prossima maggiore età e che la stessa figlia al momento non pratica alcuno sport e non svolge altre attività extrascolastiche tali da dover prevedere un piano strutturato, di comune accordo dichiarano di rinunziare alla sottoscrizione di un piano genitoriale, riportandosi agli accordi di cui al punto 5. Danno atto tuttavia di essere entrambi ben consapevoli delle eIGenze della figlia e di provvedervi rispettivamente nel periodo di tempo che la figlia trascorra con l'uno o con l'altro genitore
6) La IG.ra percepirà il 100% dell'assegno Unico per la figlia pari ad euro 200,00. Parte_1
7) Il figlio , ormai maggiorenne , è iscritto all'Università, ma ha un lavoro a tempo determinato che gli Per_1
permette di essere autonomo, autosufficiente e di mantenersi da sé, per cui i genitori decidono di non stabilire per lui alcun mantenimento.
8) L'autovettura Opel Agila tg DT542JF di proprietà di continuerà ad essere utilizzata dalla CP_1
IG.ra e dal figlio L'assicurazione verrà pagata dal padre, mentre tutte le pese di Parte_1 Per_1 manutenzione dell'autovettura verranno pagate dalla IG.ra . Parte_1
9) Sulla casa familiare, di proprietà del IG. , assegnata alla IG.ra , vi è un mutuo CP_1 Parte_1
fondiario con una rata mensile di circa 710 euro, che continuerà ad essere pagato integralmente dal CP_1
Tutte le spese ordinarie dell'immobile saranno invece a carico della IG.ra (bollette, spese ordinarie
[...] Pt_1 di manutenzione, tari, ecc).
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di rinunciare alla comparizione personale all'udienza del
15.05.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e al deposito delle linee guida CNF a cui rimandano per quanto non espressamente disciplinato.
Considerato il raggiungimento della maggiore età della figlia, nulla si dispone in punto di affidamento e regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Visto quanto sopra, la domanda congiunta delle parti può essere omologata dal Tribunale in quanto regolamenta in maniera compiuta le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e considerato che le condizioni concordate inoltre appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico.
La natura congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G 3797/2024 così provvede:
DISPONE che i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia provvedendo a tutte le sue Per_2
eIGenze nel periodo che la stessa trascorre con l'uno o con l'altro genitore e pone le spese straordinarie, mediche e scolastiche verranno versate dai genitori al 50%. I genitori seguiranno le linee guida del CNF del 2007, che qui si riportano, quanto alle psese straordinarie: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI
MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giomaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o SPESE
EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quall non è richlesta la previa concertazione:libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori." Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA
ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'eIGenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. 3.
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. IL RIMBORSO AL
GENITORE ANTICIPATARIO In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
DA' ATTO che il figlio , ormai maggiorenne , è iscritto all'Università, ma ha un lavoro a tempo Per_1
determinato che gli permette di essere autonomo, autosufficiente e di mantenersi da sé, per cui i genitori decidono di non stabilire per lui alcun mantenimento.
DA' ATTO che l'autovettura Opel Agila tg DT542JF di proprietà di continuerà ad essere CP_1
utilizzata dalla IG.ra e dal figlio L'assicurazione verrà pagata dal padre, mentre tutte le Parte_1 Per_1 pese di manutenzione dell'autovettura verranno pagate dalla IG.ra . Parte_1
DISPONE che la casa familiare, di proprietà del IG. , in cui abitano la madre con i figli, sia CP_1
assegnata alla IG.ra , Parte_1
DA' ATTO che per l'acquisto della casa familiare vi è un mutuo fondiario con una rata mensile di circa 710 euro, che continuerà ad essere pagato integralmente dal . CP_1
DA' ATTO che tutte le spese ordinarie dell'immobile saranno invece a carico della IG.ra (bollette, spese Pt_1
ordinarie di manutenzione, tari, ecc).
Spese di lite compensate.
Così deciso, nella Camera di ConIGlio del Tribunale di Pisa, il 07.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore Dott.ssa Stefana Curadi