TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5787 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 57874 del
Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 2 aprile 2025, vertente
T R A
e elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati in Roma, alla via Cicerone n. 44, presso lo studio dell'avv. Laura
Carlone che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTI
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, dott. elettivamente domiciliata in Roma, alla via CP_2
Nino Oxilia n. 12/A, presso lo studio dell'avv. Ferdinando Ciancio che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
N O N C H È in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_3
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'avv. Sveva Bernardini che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto notaio di Treviso del Persona_1
16.1.2015, rep. 186905, racc. 30367, in atti in copia
1 TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: appalto – risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per i ricorrenti: “… Accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità della per i danni occorsi nell'appartamento sito in Roma, Controparte_4
Via del Fornetto n. 79, Scala C, piano 8°, INT. 26, indentificato al catasto al
Foglio 463, Part. 206, Sub. 90, di proprietà dei Sig.ri a causa Parte_1
delle intercorse infiltrazioni, condannare la in Controparte_4
persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Merulana n.
130, C.F. al risarcimento di tutti danni subiti dai Sig.ri P.IVA_1
come già quantificati in sede di Consulenza Tecnica preventiva in Parte_1
€ 14.000 oltre iva e/o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché alla refusione delle spese per la espletata Consulenza Tecnica
d'Ufficio, come liquidate dal Giudice dell'accertamento tecnico preventivo in
€ 2.798,17 oltre accessori di legge e delle spese per la Consulenza Tecnica di parte pari ad € 700,00, in favore dei ricorrenti Sig. e Sig.ra Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del Parte_2 giudizio di accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio”.
Per la convenuta: “… in via preliminare, autorizzare, per le ragioni meglio illustrate in narrativa, la chiamata in causa in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede via Marocchesa 14,
31021 Mogliano Veneto (TV) Italia, per effetto della polizza nr. n. 390870805 già vigente al momento del sinistro e periodicamente rinnovata, con contestuale differimento della prima udienza, quale soggetto tenuto, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, a manlevare e tenere indenne la da ogni eventuale conseguenza Controparte_1
negativa scaturente dal presente giudizio e, in ogni caso, tenuta a rimborsare alla quanto pagato sempre in conseguenza del Controparte_1
presente giudizio;
• sempre in via preliminare, accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto, è necessario disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario e per gli effetti fissare, ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c., l'udienza di 2 cui all'art. 183 c.p.c.; • nella denegata ipotesi di prosecuzione del rito semplificato, ferma la chiamata in causa di terzo nei termini sopra esposti, e in ogni caso, nel merito: - respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni già illustrate in narrativa. Con vittoria di spese
e competenze professionali”.
Per la terza chiamata in causa: “… Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, in via preliminare, disporre il differimento dell'udienza per poter chiamare in causa il subappaltatore, con sede in via dell'Asfodelo, 68, 70022 Controparte_5
Altamura ( BA), in persona dell'Amministratore Unico sig. Controparte_6
quale effettivo esecutore dei lavori, al fine di manlevare la da CP_4
qualsivoglia pregiudizio negativo possa derivare dal presente giudizio. In ogni caso, nel merito respingere il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto con caducazione della domanda di manleva azionata dall'Impresa nei confronti di comunque da respingersi per inoperatività, salvo prova contraria. CP_3
Vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato il 19 dicembre 2023, e hanno adito Parte_1 Parte_2
questo Tribunale per sentir condannare la Controparte_1
impresa a cui nel settembre 2021 erano stati affidati i lavori di manutenzione e riqualificazione energetica dello stabile condominiale di via del Fornetto n. 79 in Roma in cui è ubicato un appartamento di loro proprietà, al risarcimento in loro favore dei danni da infiltrazioni riportati dal loro appartamento in conseguenza della cattiva esecuzione dei lavori appaltati, danni già accertati dal CTU nell'ambito di un precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo;
• che la costituitasi in giudizio, ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza della domanda avversaria, anche alla luce delle inesattezze contenute nella CTU invocata dalla controparte, e ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia
3 assicuratrice al fine di essere da quest'ultima Controparte_3
manlevata dalle eventuali conseguenze negative del giudizio;
• che la costituitasi in giudizio, pur non contestando, Controparte_3
se non genericamente, l'operatività della copertura assicurativa, si è associata alle difese della società assicurata, chiedendo il rigetto del ricorso;
ha inoltre chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la società a cui erano stati subappaltati tutti i lavori per Controparte_5 cui è causa, affinché fosse quest'ultima a tenere indenne la convenuta da ogni conseguenza pregiudizievole del processo, richiesta che però è stata respinta nel corso del giudizio per ragioni di economia processuale;
• considerato che il consulente tecnico nominato da questo stesso Ufficio nell'ambito del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, a seguito di sopralluogo e di attento esame dello stato dell'opera per cui è controversia, con argomentazioni sufficientemente ampie, analitiche e prive di contraddizioni, che si condividono pienamente e alle quali in questa sede ci si riporta, ha rilevato che le lamentate infiltrazioni sono state causate esclusivamente dal malfunzionamento dei due bocchettoni di raccolta scarico delle acque meteoriche, posizionati in prossimità delle colonne verticali del servizio igienico e della cucina, e in particolare dal non perfetto collegamento fra l'innesto dei bocchettoni nei discendenti verticali, ubicati nella medesima posizione all'interno delle tamponature;
• che l'ausiliario del magistrato, ing. ha altresì precisato Persona_2
che la suddetta problematica è stata determinata dalle lavorazioni effettuate sul terrazzo di copertura condominiale dall'
[...]
nell'ambito dell'appalto presso lo stabile condominiale, Controparte_7
e ha conseguentemente stimato in €14.000,00, oltre Iva, il costo dei lavori necessari per l'eliminazione dei danni provocati dalle infiltrazioni;
• che, diversamente da quanto adombrato dalla società convenuta, il CTU ha categoricamente escluso che le infiltrazioni per cui è causa possano essere state causate dalla scarsa tenuta del sistema di
4 impermeabilizzazione del terrazzo condominiale, evidenziando come la scarsa tenuta della guaina impermeabilizzante può dar luogo soltanto alle classiche infiltrazioni superficiali mentre le ben più violente ed invasive infiltrazioni verificatesi nel caso in esame sono senz'altro riconducibili al più grave malfunzionamento accertato, quello cioè riguardante i discendenti (v. pag. 11 delle relazione di CTU di cui al doc. 2 allegato al ricorso);
• che le ulteriori obiezioni della convenuta in merito all'inutilizzabilità della relazione del CTU siccome redatta all'esito di operazioni peritali a cui non ha preso parte la compagnia assicuratrice sono del tutto infondate e vanno disattese, dovendosi qui richiamare il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità a mente del quale la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (v. Cass., 24.3.2023, n. 8496);
• che, del resto, la stessa pur associandosi Controparte_3
genericamente alle difese della società convenuta, non ha mosso alcuna specifica obiezione tecnica rispetto alle conclusioni cui è giunto il CTU;
• considerato altresì che i difetti accertati dal CTU possono ben essere sussunti nei “gravi difetti” di cui discorre l'art. 1669 c.c., trattandosi a ben vedere di vizi che pur non attenendo alla stabilità dell'edificio, incidono gravemente sull'abitabilità delle zone interessate dalle infiltrazioni (v. Cass., 11.4.2023, n. 9620, secondo cui nei gravi difetti di costruzione per i quali è operante a carico dell'appaltatore la garanzia prevista dall'articolo 1669 del c.c. rientrano le infiltrazioni d'acqua
5 perché incidono sulla funzionalità dell'opera menomandone il godimento);
• ritenuto che, in conclusione, la debba essere Controparte_1
condannata al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2
a titolo risarcitorio, della somma di €14.000,00#, oltre Iva,
[...]
oltre interessi legali dalla data della domanda;
• che l'ulteriore somma di €700,00 richiesta dai ricorrenti a titolo di rimborso delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte nominato nel procedimento di istruzione preventiva non possa essere loro riconosciuta, non essendovi prova del sostenimento di tale esborso e non potendo considerarsi a tal fine sufficiente, per il suo carattere del tutto informale, il mero preavviso di notula di cui al doc. 8 fascicolo attoreo;
• che la che non ha specificamente contestato, se Controparte_3
non con una formula di mero stile, l'esistenza e l'operatività della copertura assicurativa invocata dalla convenuta, debba essere condannata a manlevare quest'ultima delle conseguenze pregiudizievoli della condanna giudiziale: conseguenze pregiudizievoli nella specie consistenti nelle spese di soccombenza (quelle cioè che l'assicurato è condannato a pagare a favore dei ricorrenti) e nelle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, essendo invece escluse dalla manleva le spese di resistenza, quelle cioè sostenute per contrastare l'azione dei ricorrenti, in quanto non formanti oggetto di specifica domanda (in tal senso v. Cass.,
16.2.2024, n. 4275);
• che le spese legali di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto anche del procedimento di accertamento tecnico preventivo, debbano seguire la soccombenza e vadano pertanto poste a carico della
[...]
quanto al rapporto processuale tra quest'ultima e i Controparte_1
ricorrenti;
• che invece, quanto al rapporto processuale tra la Controparte_1
e la le spese legali di lite (cioè quelle sostenute per Controparte_3
6 la chiamata in causa) debbano essere poste a carico della compagnia assicuratrice in forza di quanto dianzi precisato;
• e che le spese della consulenza svolta nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, già liquidate nel corso di quel procedimento, debbano definitivamente porsi a carico della società convenuta Controparte_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. condanna la soc. al pagamento, in favore di Controparte_1
e della somma di €14.000,00#, Parte_1 Parte_2
oltre Iva, oltre interessi legali dalla data della domanda;
2. condanna la soc. a tenere indenne la soc. Controparte_3 [...]
dalle conseguenze della condanna di cui al superiore Controparte_1
punto 1;
3. condanna la soc. al pagamento, in favore di Controparte_1
e delle spese legali di lite che Parte_1 Parte_2 liquida in complessivi €4.200,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge;
4. condanna la soc. al pagamento, in favore di della Controparte_3
delle spese legali di lite che liquida in Controparte_1 complessivi €2.800,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge;
5. pone definitivamente a carico della le spese Controparte_1
della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Roma, 16 aprile 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
7