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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/01/2024, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 17.01.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7336/2022 del Ruolo Generale Lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Valeria Conte e Rosa Traversi Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell' (avv.ti Paolo Sedda e Amodio CP_1
Marzocchella)
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi nominativi degli braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.09.2022, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere una bracciante agricola a tempo determinato, ha esposto di aver lavorato nell'anno 2020, per 52 giornate (dal 01.08.2020 al 31.12.2020), alle dipendenze dell'azienda agricola “ Org_1
ed ha censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto totalmente insussistente il
[...] CP_2
suddetto rapporto di lavoro, provvedendo alla cancellazione totale di tali giornate dagli elenchi
OTD 2020.
Ha aggiunto di aver proposto ricorso amministrativo alla avverso la Org_2
predetta cancellazione.
1 Ha, pertanto, chiesto all'adito Tribunale di: “- accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo tra la ricorrente e l'azienda per l'anno 2020 Org_1
complessivamente per 52 giorni, specificatamente dal 01/08/2020 al 31/12/2020; - per l'effetto dichiarare sussistente in capo all'istante il diritto alla reiscrizione nell'elenco nominativo degli
OTD del per l'anno 2020 complessivamente per 52 giorni, ai fini della Controparte_3
corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali e assicurative ex art 9 ter, co.2, L 608/96. - condannare l' in persona del suo direttore pro-tempore, a detta iscrizione per i suddetti CP_2
anni con conseguente adeguamento della posizione assicurativa e previdenziale. Con vittoria di diritti, spese ed onorari da distrarsi in favore delle sottoscritte procuratrici antistatarie”.
Si è tempestivamente costituito in giudizio l' , il quale ha evidenziato che la ricorrente, con CP_2
nota di deposito del 29.05.2023, ha rinunciato all'azione e, pertanto, ha chiesto all'adito
Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti, all'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa, previa acquisizione delle note di trattazione scritta da almeno una delle parti, con la presente sentenza depositata telematicamente.
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1. - In via preliminare, si deve dare atto della rinuncia all'azione depositata dalla ricorrente in data 29.05.2023.
Ciò posto, la rinuncia all'azione integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato.
Essa denota il sopravvenuto difetto di interesse di parte attrice alla decisione e conduce, per tale ragione, ad una pronuncia di cessata materia del contendere.
Tuttavia, equivalendo, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
La rinuncia all'azione presuppone il rilascio di un mandato ad hoc, che attribuisca al difensore tale specifico potere (cfr. Cass. Civ., sez. II n. 4837/19) e, a differenza della rinuncia agli atti, non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfettamente efficace e condurre, quindi, all'estinzione del processo.
Nel caso di specie, è stata depositata la rinuncia all'azione sottoscritta personalmente dalla ricorrente Parte_1
Ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2 2. - Le spese di lite possono essere integralmente compensate in considerazione dell'atteggiamento processuale della ricorrente, che ha rinunciato all'azione in corso di causa, agevolando per tal via la definizione della lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Foggia, 17.01.2024
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina di Leo
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