Articolo 1352 del Codice civile
Articolo 1351Articolo 1284
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19 aprile 1942
Art. 1352.

(Forme convenzionali).

Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validita' di questo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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