(Forme convenzionali).
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validita' di questo.
[…] La forma convenzionale di cui all'articolo 1352 del Codice Civile, che dovrebbe garantire tale possibilità, è stata oggetto di interpretazioni discordanti da parte della Corte di Cassazione generando numerosi dubbi interpretativi in merito alla sua portata. […]
Leggi di più…Il Tribunale di Lecco, con la sentenza in commento, al fine di decidere sulla domanda formulata per l'accertamento dell'usura e del rispetto della normativa sulla trasparenza bancaria del denominato “Contratto di Risparmio Edilizio”, si è pronunciato sulla qualifica giuridica di In tema di intermediazione finanziaria, ove la previsione contenuta nel contratto quadro richiami ai sensi dell'art. 1352 cod. civ. la possibilità di dare all'intermediario ordini orali, secondo quanto prevede il regolamento CONSOB n. […]
Leggi di più…[…] c) nella vicenda in esame, le parti avevano contrattualmente ribadito, con apposita clausola, che il recesso del conduttore fosse comunicato per iscritto: ciò comportava l'applicazione dell'art. 1352 c.c., secondo cui le forme convenzionalmente stabilite anche per singole clausole contrattuali si intendono volute per la validità delle stesse; d) la suddetta norma è stata ritenuta applicabile anche al recesso, costituendo un atto negoziale unilaterale dal contenuto negativo, […]
Leggi di più…[…] Motivava quindi affermando che del contratto era stato previsto il rinnovo solo con “scritto consenso delle parti”, e che, in base all'art. 1352 c.c., al patto dovevasi annettere funzione di patto di forma rilevante per la validità della rinnovazione. […] Motivi della decisione Con l'unico mezzo la ricorrente denunzia, ai sensi de l'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1325, 1350, 1352 e 1362 c.c., 21 del d.p.r. n. 633/1972, 115 c.p.c., 75 del Tuir; nonché, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., l'insufficiente motivazione della sentenza su fatto controverso decisivo per il giudizio. […]
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