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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1352.
(Forme convenzionali).
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validita' di questo.
(Forme convenzionali).
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validita' di questo.
Commentari • 103
- 1. commento e spiegazione sempliceChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 10 gennaio 2024 · 298.90442
L'articolo 1352 del Codice Civile, […] Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione IV – Della forma del contratto. All'art. 1352 c.c. viene stabilito che se le parti si sono accordate per iscritto e hanno deciso di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, […] il commento e la spiegazione semplice. Art. 1352 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 1352 del Codice Civile: "Art. 1352 c.c. […] si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo". Art. 1352 c.c.: significato All'art. 1352 del Codice civile viene dato rilievo all'eventuale accordo sussistente tra le parti circa la forma da attribuire a un futuro contratto. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Gela, sentenza 20/06/2023, n. 433Provvedimento: […] Dato che, ai sensi dell'art. 1352 c.c. , le forme negoziali di fonte convenzionale si presumono richieste a pena di nullità, e dato che l'art. 1352 c.c. è applicabile anche agli ordini di negoziazione di titoli ai sensi dell'art. 1324 c.c. , è da ritenersi che nel caso di specie, […] 3 nella forma convenzionale richiesta ad substantiam ex art. 1352 c.c. dall'art. 5 delle condizioni generali del contratto quadro.Leggi di più...
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