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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa r.g. 5750/21 tra
(C.F. ) residente in [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Roma alla via Filippo Corridoni n. 19 presso lo studio dell'avvocato stabilito – abogado Carmine
Andrea Silvestri (C.F. e avvocato Francesco Vaccaro ( C.F. ) del C.F._2 C.F._3 foro di Roma. PEC , fax n. 0632609928 Email_1 Email_2
-ricorrente contro
L' dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Controparte_1
Criminalità organizzata ( (CF. indirizzo pec: - Sede CP_2 P.IVA_1 Email_3 secondaria di Palermo - in persona del Dirigente pro tempore, difesa in proprio
-resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
NEL MERITO
- in via principale, accogliere l'opposizione per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare, previa sospensione, il provvedimento impugnato;
- in via subordinata, disporre la riduzione delle pretese avanzate dall'Ente anche in equitativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiarati antistatari.
Per parte resistente:
Piaccia all'Ecc.mo Giudice Civile, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
- confermare l'atto impugnato in quanto valido ed efficace, per i motivi di cui in narrativa;
1 - in ogni caso, con vittoria di competenze ed onorari di lite, per il presente grado di giudizio.
######
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso avverso l'ordinanza di pagamento per indennità di abusiva occupazione, presentato in data
5/7/2021, la ricorrente rappresentava in fatto che:
-in data 4.6.2021 le è stato notificato per la prima volta un provvedimento di “PRIMA RICHIESTA DI
PAGAMENTO INDENNITA' ABUSIVA OCCUPAZIONE concernente immobile sito in via Toti 6 Comune di Muggiò
(Monza e Brianza) censito al catastato fabbricati al Fg. 5, Par. 30, Sub. 705, consistenza mq 73”, con il quale venivano richieste indennità di occupazione per l'asserita occupazione abusiva del cespite in argomento, oltre interessi legali, a far data dal 01/09/2011 al 30/09/2020, per complessivi € 42.251,24
(quarantaduemiladuecentocinquantuno/24);
-tale provvedimento sarebbe stato emesso ai sensi della L. 575/195 e del D.lgs 159/2011, sulla base di un decreto n. 214/14 emesso dal Tribunale di Palermo Sezione Misure di Prevenzione, nel procedimento
286/2010, divenuto definitivo il 29.11.2014 è disposto a carico di tale nato a [...] il CP_3
21.04.1943;
-la sig.ra non occupa l'immobile abusivamente ma sulla base di un preliminare di compravendita Parte_1 con immissione anticipata nel possesso, sottoscritto con la società Anja Immobiliare s.r.l. proprietaria dell'immobile prima della definitiva confisca;
-la ricorrente è una persona incensurata e lontana da determinati ambienti da cui prende fermamente le distanze;
-il contratto è stato richiesto direttamente al Comune di Muggiò, in quanto allegato alla pratica di cambio di residenza dell'odierna ricorrente;
-sino alla data del 14/1/2021, la non era a conoscenza che l'Agenzia ritenesse l'occupazione Parte_1 dell'immobile illegittima;
-per quanto di sua conoscenza lo stesso era di proprietà della società Anja Immobiliare s.r.l, alla quale avrebbe dovuto versare il prezzo della compravendita per il trasferimento della proprietà;
-la confisca sarebbe avvenuta nei confronti di un soggetto del tutto estraneo alla ricorrente, e per quanto emerge dai dati presenti in Camera di commercio, estraneo alla originaria proprietaria degli Parte_2 immobili;
-solo in data 14/1/2021 la ricorrente ha scoperto che l'immobile era oggetto di confisca in quanto le è stato notificato un ordine di sgombero, ordine al quale ha presentato delle osservazioni richiedendo di continuare ad occupare l'immobile in attesa di trovare una sistemazione per il suo nucleo familiare, composto peraltro dai suoi due figli di cui una minore;
-in data 4/6/2021 oltre a pervenire un'ulteriore ordinanza di sgombero la stessa ha ricevuto la richiesta di pagamento di € 42.251,24 (quarantaduemiladuecentocinquantuno/24) a titolo di indennità per l'asserita occupazione abusiva del settembre 2011 a settembre 2020.
Con ordinanza del 9/2/2022 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata l'udienza per la discussione.
In data 19/9/2022 si è costituita parte resistente rappresentando che:
-l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato, in data 6.10.2021;
2 -Con Decreto R.M.P. n. 214/2014 emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione in data
18/4/2013 nel procedimento di prevenzione n. 286/2010, divenuto definitivo il 29/11/2014 è stata disposta a carico di la confisca dell'intero capitale sociale della Anja Immobiliare s.r.l. (P.IVA Parte_3
) e dell'intero complesso dei beni aziendali costituito da beni immobili siti in Bareggio (MI) e P.IVA_2
Muggiò (Monza), tra i quali figura l'immobile sito in via Toti nr 4/6, piano rialzato di fronte alla scala di accesso dell' edificio, identificato in catasto NCT, Fg. 5, Par. 30, Sub. 705;
-Per effetto della confisca definitiva il bene di cui sopra è stato devoluto all'Erario dello Stato e gestito, ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii., dalla Controparte_4
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
[...]
-dagli atti d'ufficio, in particolare dalla relazione del coadiutore in atti al prot. ANBSC 22799/2020 e dagli accertamenti di P.G. effettuati da personale dell'Arma dei Carabinieri, è emerso che l'immobile in questione
è stato utilizzato “sine titulo” anche dopo la confisca definitiva dalla SI.ra ; Parte_1
-Considerato che l'occupazione “sine titulo” dell'immobile, a seguito del provvedimento definitivo di confisca, costituisce altresì illecito penalmente rilevante, potendosi configurare l'ipotesi di reato prevista dagli artt.
633 e 639 bis c.p. è stato emesso dalla idoneo provvedimento di sgombero;
CP_2
-l'indisponibilità del bene ha determinato un danno alla Pubblica Amministrazione anche di natura economica, per l'impossibilità di gestione del cespite e della conseguenziale destinazione alle finalità previste dalla normativa di riferimento;
-dagli atti d'ufficio non è risultato il pagamento di alcuna indennità di occupazione, pertanto l CP_2 avvalendosi del potere di autotutela di cui all'art. 823 c.c. 2° comma, così come espressamente previsto dall'art.
2-decies, co. 2° Legge 575/1965, oggi confluito nell'art.47 co. 2° del menzionato D.Lgs.n.159/2011, ha emesso il primo avviso di pagamento, prot. n. 48345 del 17/11/2020, come da notifica in atti al prot. n.
32976/2021 per il recupero della somma di euro 42.251,24 ivi indicando i criteri di determinazione dell'importo richiesto;
-il presupposto a fondamento dell'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale è stato la riconducibilità della società Anja Immobilare s.r.l. al diretto controllo del proposto “…e che la stessa non abbia origini di natura lecita”;
-l'odierna ricorrente non dispone, allo stato, di alcun titolo valido;
-il provvedimento giudiziario di confisca, divenuto definitivo, ha comportato la devoluzione dell'immobile di che trattasi al patrimonio indisponibile dello Stato e l'attribuzione di un'impronta pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche previste dalla legge;
######
Premesse le rispettive prospettazioni di parte, posto che l'oggetto della causa non riguarda l'ordine di sgombero dell'immobile, bensì l'ordinanza di pagamento per indennità da abusiva occupazione, occorre in via preliminare chiarire se la detenzione dell'immobile sito in via Toti 6 Comune di Muggò (Monza e Brianza) censito al catastato fabbricati al Fg. 5, Par. 30, Sub. 705, consistenza mq 73 da parte della ricorrente sia, nei fatti, illegittima.
Occorre dare atto che non è stato prodotto in atti il preliminare di compravendita, ma solamente la dichiarazione dell'ex Amministratore unico della Anja Immobiliare, sottoscritta in data 28/6/2021, il quale afferma di non essere in grado di produrlo avendo già consegnato ogni atto relativo all'immobile in questione;
la stessa dichiara di occupare l'immobile dal settembre 2011 in forza di tale Parte_1
3 stipulazione, e tale circostanza non viene contestata da Anja Immobiliare;
occorre anche dare evidenza del fatto che Anja immobiliare era proprietaria dell'immobile sito in via Toti 6 Comune di Muggiò (Monza e
Brianza) censito al catastato fabbricati al Fg. 5, Par. 30, Sub. 705, come da visura depositata in atti, almeno fino all'intervento del provvedimento di confisca, divenuto definitivo in data 29/11/2014.La mancata produzione del preliminare di compravendita comporta che non è provata la sua esistenza, ed a fortiori , il suo contenuto;
rimane solo la dichiarazione della di occupare l'immobile , quanto meno , in virtù Parte_1 del consenso di colui che risultava proprietario ex lege.
Seppur in assenza della prova del contratto, la ricorrente occupava quindi l'immobile nella consapevolezza e con il consenso della Anja Immobiliare fintanto che questa poteva disporne, come da dichiarazione presentata dal quale procuratore della fallita società, e pertanto l'ipotesi di illegittimità Tes_1 dell'occupazione decade quantomeno fino al 29/11/2014.
Con riferimento al periodo successivo, in cui l'immobile è stato devoluto all'Erario dello Stato e gestito, ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii., dalla Controparte_4
[
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, pur condividendo quanto esposto dalla resistente in merito al fatto che “il provvedimento giudiziario di confisca, divenuto definitivo, ha comportato la devoluzione dell'immobile di che trattasi al patrimonio indisponibile dello Stato e l'attribuzione di un'impronta pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche previste dalla legge”, è la stessa Agenzia a precisare che l'operazione di accesso agli immobili avveniva solo in data 21/2/2020, momento nel quale veniva accertata l'occupazione dell'immobile individuato al sub 705, piano terra da parte del “sig. , identificato a Parte_4 mezzo di carta di identità n. rilasciata dal Comune di Novara, per conto della sig.ra Numero_1 Parte_1 tel. 366/3963838, occupante dell'immobile individuato al sub 705, piano terra (porta destra)”;
[...]
Solo a seguito della predetta attività veniva notificata il 17/11/2020 la prima richiesta di pagamento, specificando che il calcolo veniva determinato secondo i valori OMI (Osservatorio di Mercato Immobiliare) del secondo semestre 2019, individuati nella media tra il minimo ed il massimo di locazione, rivalutati agli indici ISTAT ed aumentati degli interessi legali.
Va ricordato che la stessa notificatole l'ordine di sgombero in data 14.1.2021 , e presa quindi Parte_1 consapevolezza che la sua occupazione avveniva senza che le venisse riconosciuto un titolo legittimante, in data 9.4.2021 ha presentato “istanza per l'autorizzazione ad occupazione immobile “ dichiarandosi “ disponibile al pagamento di un'indennità di occupazione” e quindi esplicitamente riconoscendo di essere debitrice di somme per l'occupazione dell'immobile stesso.
E' pertanto dal 14 gennaio 2021, momento della consapevolezza sopramenzionata, e che costituisce il momento in cui l' Amministrazione ha compiuto l'atto formale di manifestazione della volontà di riappropriarsi anche materialmente del bene, che deve considerarsi sussistente l'onere di pagamento dell'indennità di occupazione, riconosciuto dalla stessa Parte_1
A conferma si deve ricordare che in punto di risarcimento del danno da illegittima occupazione del bene immobile non può non trovare accoglimento quanto sostenuto dalla Corte di legittimità con sent. Sez. U.
33645/22, dando risposta al quesito se la violazione del contenuto del diritto di proprietà, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria.
Muovendo dalle tesi previamente sostenute, se il danno da occupazione sine titulo corrisponda ad una lesione in re ipsa del diritto ex 832 c.c. o se, al contrario, sia da perseguire la teoria normativa del danno, le
Sezioni Unite hanno affermato la sussistenza della tutela risarcitoria, “nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, secondo cui la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato”.
4 Meglio precisando, viene affermato che “l'azione risarcitoria è invece orientata al passato e costituisce il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto. Essa costituisce la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi. Mentre la tutela reale costituisce il rimedio per l'alterazione dell'ordinamento formale, la tutela risarcitoria è compensativa del bene della vita perduto, secondo le modalità del danno emergente se la perdita patrimoniale (o non patrimoniale) è in uscita, del lucro cessante se la perdita è in entrata. La distinzione fra le due forme di tutela comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile”.
Pertanto “Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”.
L' ha rappresentato in giudizio che “l'indisponibilità del bene ha determinato un danno alla Pubblica CP_4
Amministrazione anche di natura economica, per l'impossibilità di gestione del cespite e della conseguenziale destinazione alle finalità previste dalla normativa di riferimento”; come già affermato, nulla può essere richiesto in ogni caso a titolo di risarcimento prima della confisca, posto che prima di tale momento nulla avrebbe potuto essere disposto, dato che il potere gestorio del cespite in capo all' non poteva esistere CP_4 prima del decreto n. 214/14 emesso dal Tribunale di Palermo Sezione Misure di Prevenzione, nel procedimento 286/2010, divenuto definitivo il 29.11.2014 e successiva devoluzione all'Erario.
Stanti gli insegnamenti delle Sezioni Unite e della successiva giurisprudenza, ex multis Cass. 8778/24: “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato (Cass. Sez. U. n. 33645 del 2022)”, manca un fondamento di prova circa il nesso causale tra l'occupazione della dell'immobile ed il Parte_1 pregiudizio subito dall'Agenzia prima del compimento delle attività descritte nel 2020 ( accesso del
21.2.2020).
Nell'ipotesi in esame assume quindi rilievo, ai fini dell'individuazione del periodo di occupazione abusiva, la data della prima ordinanza comunicata direttamente alla ricorrente, ossia l'ordinanza di sgombero.
In mancanza della prova di una comunicazione antecedente, comprovante una attività uti dominus da parte dell'Agenzia, deve valutarsi come incolpevole la percezione della ricorrente di continuare a detenere l'immobile con il consenso del proprietario apparente;
Seguendo i dettami delle S.U., l'azione risarcitoria, al contrario dell'azione reale, “costituisce la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi”, secondo il canone non del danno in re ipsa, ma del c.d. danno normale. Di talché, resta non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale. In altri termini, la lamentata indisponibilità del bene ed il conseguente risarcimento del danno possono trovare tutela in questa sede solo con riferimento al periodo ricompreso tra l'accertamento della mancanza del titolo abitativo in capo alla e l'effettivo Parte_1 rilascio dell'immobile, parametrando quindi l'indennità da occupazione abusiva del cespite a far data dal
14/1/21 fino al 16/12/2021, data di consegna dell'immobile come da verbale prodotto.
In merito all'asserita prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria, qualificando l'occupazione sine titulo del bene immobile come danno per illecito extracontrattuale, occorre comunque valutare che le pretese dell'Agenzia devono trovare accoglimento dal momento in cui un danno è stato prodotto, ossia
5 dall'ordine di sgombero dell'appartamento, per cui non risulta trascorso il periodo di tempo utile ai fini della prescrizione.
Con riguardo alla valutazione del quantum debeatur, applicando il canone medio di mercato per gli immobili siti a Muggiò – pari a 3.5 € al mq x mq 73 = 255,50 € mensili – la somma complessivamente dovuta dalla debitrice a titolo di indennità per occupazione abusiva ammonta ad € 2.810,50 per l'anno 2021, oltre interessi legali dal 14 gennaio 2021 al saldo effettivo, e non invece ai complessivi € 42.25124 come richiesto dalla resistente.
In questi termini va rigettato il ricorso proposto nella parte in cui in via principale è stato chiesto di dichiarare nullo e/o annullare il provvedimento richiesto.
Va però osservato che le richieste dell' Amministrazione di “confermare l'atto impugnato in quanto valido ed efficace, “ non vengono accolte.
Sussistono pertanto i presupposti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti:
Accoglie parzialmente il ricorso proposto da e dichiara tenuta la ricorrente al Parte_1 pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in via Toti 6 Comune di Muggiò (Monza e Brianza) censito al catastato fabbricati al Fg. 5, Par. 30, Sub. 705;
ridetermina in euro 2.810,50 , oltre interessi ex lege l'importo dovuto per l'occupazione senza titolo dell'immobile sopra indicato , per il periodo 14 gennaio 2021 / 16 dicembre 2021.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Rigetta ogni diversa domanda , eccezione, istanza.
Sentenza esecutiva ex lege.
Monza, 31 dicembre 2024.
Il giudice
Dott. Alessandro Rossato
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