Art. 1346.
(Requisiti).
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
(Requisiti).
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
L'articolo 1346 del Codice Civile, rubricato “Requisiti”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione III – Dell'oggetto del contratto. All'art. 1346 c.c. viene stabilito che l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 1346 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 1346 del Codice Civile: “Art. 1346 c.c L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”. Art. 1346 c.c.: spiegazione Ai sensi dell'art. 1346 del Codice civile è stabilito che l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, […]
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