(Concorso dei creditori e cause di prelazione).
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.
Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.
La normativa vigente non prevede specifiche disposizioni in merito all'ordine di pagamento dei creditori, nell'ambito della liquidazione ordinaria: si dovrebbe, pertanto, ritenere applicabile – come sostenuto da una parte della giurisprudenza (Cass. 3321/1996) – il generale principio civilistico della par condicio creditorum (art. 2741 c.c.), per effetto del quale il liquidatore, nel caso di incapienza dell'attivo rispetto all'ammontare dei debiti, è tenuto a rispettare le cause legittime di prelazione (ipoteca, pegno e privilegio). […]
Leggi di più…[…] secondo la regola della ‘priorità assoluta'[7], pur in assenza di un espresso divieto di deroga al principio della par condicio creditorum ex art. 2741 c.c. […] “il concorso, da strumento di attuazione della garanzia patrimoniale (con il bagaglio di regole scolpite negli artt. 2740-2741 c.c.), […] secondo la regola generale di cui all'art. 2741 c.p.c., pur ammettendo il sistema, […] mentre “man mano che si entra nell'orbita della concorsualita? e si impone a creditori non votanti o dissenzienti il volere del debitore o della maggioranza dei creditori l'applicazione delle regole civilistiche di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c. in punto di c.d. distribuzione verticale si fa sempre piu? pregnante”[33]. […]
Leggi di più…[…] secondo la regola della ‘priorità assoluta'[7], pur in assenza di un espresso divieto di deroga al principio della par condicio creditorum ex art. 2741 c.c. […] “il concorso, da strumento di attuazione della garanzia patrimoniale (con il bagaglio di regole scolpite negli artt. 2740-2741 c.c.), […] secondo la regola generale di cui all'art. 2741 c.p.c., pur ammettendo il sistema, […] mentre “man mano che si entra nell'orbita della concorsualita? e si impone a creditori non votanti o dissenzienti il volere del debitore o della maggioranza dei creditori l'applicazione delle regole civilistiche di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c. in punto di c.d. distribuzione verticale si fa sempre piu? pregnante”[33]. […]
Leggi di più…[…] Per comprendere meglio quando sorge l'obbligo di avvisare dell'espropriazione i creditori che vantano un diritto di prelazione è opportuno fare riferimento al secondo comma dell'articolo 2741 del codice civile, il quale stabilisce che costituiscono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e l'ipoteca. […] E' chiaro che esse costituiscono una deroga alla regola generale del nostro ordinamento, stabilita dal primo comma dell'art. 2741 c.c., in base alla quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore in caso di espropriazione. […]
Leggi di più…[…] I creditori, infatti, hanno eguale diritto di essere soddisfatti, fatte salve le cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.) e i crediti prededucibili (art. 111 l.fall.). […]
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