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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2741.
(Concorso dei creditori e cause di prelazione).
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.
Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.
(Concorso dei creditori e cause di prelazione).
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.
Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.
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- 1. Patrimonio incapiente, liquidazione e ordine di pagamento dei creditoriMichele Bana · https://www.michelebana.it/notizie/ · 23 gennaio 2025 · 231.74236
La normativa vigente non prevede specifiche disposizioni in merito all'ordine di pagamento dei creditori, nell'ambito della liquidazione ordinaria: si dovrebbe, pertanto, ritenere applicabile – come sostenuto da una parte della giurisprudenza (Cass. 3321/1996) – il generale principio civilistico della par condicio creditorum (art. 2741 c.c.), per effetto del quale il liquidatore, nel caso di incapienza dell'attivo rispetto all'ammontare dei debiti, è tenuto a rispettare le cause legittime di prelazione (ipoteca, pegno e privilegio). […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2024, n. 7051Provvedimento: […] -Violazione del principio dell'ordine di preferenza dei creditori ex art. 2741 cc, consistente nella previsione di destinazione dei redditi futuri, quindi beni mobili, al pagamento anche dei crediti chirografari anziché al soddisfacimento integrale dei soli crediti privilegiati e non solo dei crediti assistititi da privilegio assoluto su detti beni;Leggi di più...
- par condicio creditorum·
- concordato minore·
- art. 75 ccii·
- liquidazione giudiziale·
- contributo unificato·
- relazione attestativa·
- sovraindebitamento·
- art. 2741 cc·
- art. 74 ccii·
- ordine di preferenza dei creditori