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16 settembre 2010
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8 dicembre 2011
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22 giugno 2013
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Art. 117
Ricorsi avverso il silenzio
1. Il ricorso avverso il silenzio e' proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all'articolo 31, comma 2.
2. Il ricorso e' deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.
3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata.
4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo puo' essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito.
6. Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, e' proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice puo' definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.
6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, si applicano anche ai giudizi di impugnazione.
((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 ha disposto (con l'art. 28, comma 4) che "Nel giudizio di cui all'articolo 117, puo' proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda e' trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata".
Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 10) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati successivamente al detta data di entrata in vigore".
Ricorsi avverso il silenzio
1. Il ricorso avverso il silenzio e' proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all'articolo 31, comma 2.
2. Il ricorso e' deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.
3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata.
4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo puo' essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito.
6. Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, e' proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice puo' definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.
6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, si applicano anche ai giudizi di impugnazione.
((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 ha disposto (con l'art. 28, comma 4) che "Nel giudizio di cui all'articolo 117, puo' proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda e' trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata".
Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 10) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati successivamente al detta data di entrata in vigore".
Commentari • 493
- 1. L’esecuzione della pronuncia silenziosa.Stefania Caggegi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 53.36477
[…] L'accertamento concretamente operato nella fase di cognizione può giustificare la nomina del commissario ai sensi dell'art 117 cpa 1. - Premessa. […] Preliminarmente, l'ordinanza chiarisce che il rimedio dell'ottemperanza ovvero quello dell'istanza volta alla nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art 117 c.p.a. sono rimedi concorrenti, tra loro alternativi, […] L'azione avverso il silenzio, come costruita dal combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.p.a., […] non si ha un vero e proprio giudizio di ottemperanza, tant'è che l'art. 117 c.p.a. (come, prima, […] con modifiche non sostanziali per i limiti della legge delega, negli artt. 31 e 117 del Codice del Processo Amministrativo[10]. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 13/04/2026, n. 2349Provvedimento: […] Differisce, ex art. 117 comma 6 c.p.a., la decisione circa l'azione di risarcimento del danno non patrimoniale, esercitata dal ricorrente contestualmente all'azione ex art. 117 c.p.a., all'udienza pubblica di merito del 19.11.2026, mandando alla Segreteria per i relativi avvisi;Leggi di più...
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