(Errore riconoscibile).
L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualita' dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
[…] Essa, dove dovesse accettare di essere citata a giudizio, molto probabilmente andrebbe incontro anche ad una condanna alle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ossia per aver resistito con dolo o colpa grave, laddove sia il dolo che la colpa grave sono ravvisabili proprio nel già avvenuto riconoscimento, e quindi dell'avvenuta condivisione, dell'errore, ossia del motivo d'impugnazione. L'art. 1431 c.c. specifica che “l'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo”. […]
Leggi di più…[…] A completamento di tale indicazione generale, l'articolo 1431 c.c. specifica proprio il requisito della riconoscibilità che costituisce in tale sede elemento discriminante della decisione giurisprudenziale; esso enuncia che «l'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo». […]
Leggi di più…Abstract: L' art. 1192 c.c., quando prevede che il debitore può impugnare il pagamento fatto con cose di cui non poteva disporre, deve intendersi come attributivo del potere di chiedere l'annullamento del contratto, anche nel caso in cui l'altruità della cosa non sia stata riconoscibile da parte del creditore, e quindi in deroga all'art. 1431 c.c. […]
Leggi di più…[…] Ai sensi dell'art. 1428 c.c., l'errore rileva solo se: è essenziale (art. 1429 c.c.); è riconoscibile dall'altra parte (art. 1431 c.c.). […]
Leggi di più…[…] Ritiene questa Adunanza plenaria che la disciplina dell'errore riconoscibile, di cui all'art. 1431 c.c., non sia applicabile all'atto con il quale la pubblica amministrazione ridetermini l'importo del contributo. 14.4. […]
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