Articolo 1431 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1431.

(Errore riconoscibile).

L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualita' dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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