Articolo 1429 del Codice civile
Articolo 1428Articolo 1430
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19 aprile 1942
Art. 1429.

(Errore essenziale).

L'errore e' essenziale:
1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
2) quando cade sull'identita' dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualita' dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) quando cade sull'identita' o sulle qualita' della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;
4) quando, trattandosi di errore di diritto, e' stato la ragione unica o principale del contratto.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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