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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA MARCO, Presidente
SCHININA' ELEONORA, EL
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1956/2023 depositato il 23/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2972020 0009636970 000 INTERESSI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2972022 0012949958 000 INTERESSI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720170003173125 000 INTERESSI 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di Bonifica n. 8 – Ragusa ed all'Agenzia delle Entrate- Riscossione s.p.a., Ricorrente_1 impugnava:
- la cartella di pagamento n. 2972020 0009636970 000, dell'importo di € 5.582,09 relativa alla quota consortile richiesta dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Associazione_1 per l'anno 2015;
- la cartella di pagamento n. 2972022 0012949958 000, dell'importo di € 3354,00, relativa alla quota consortile richiesta dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Associazione_1 per l'anno 2017;
- la cartella di pagamento n. 2972017 0003173125 000, dell'importo di € 2.193,54, relativa alla quota consortile richiesta dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Associazione_1 per l'anno 2013;
- ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, in particolare i ruoli adottati dal Consorzio di Bonifica di Associazione_1. Eccepiva il ricorrente, premesso di essere proprietario di terreni in Ispica, ricadenti nel comprensorio di pertinenza del Consorzio di Bonifica n. 8, che i suoi fondi non ricevono alcun vantaggio dall'esistenza delle opere del suddetto Consorzio, e per errori di progettazione del sistema di raccolta delle acque e per la mancata o inadeguata manutenzione dei canali.
Rilevava che dette circostanze erano state accertate a mezzo CTU disposta dal Tribunale delle Acque di
Palermo nelle cause iscritte ai nn. 1223/2012 RG e 1185/2020 RG.
Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati.
Con atto separato, il ricorrente avanzava istanza di sospensione cautelare delle cartelle di pagamento.
Rimanevano contumaci le parti resistenti.
Accolta l'istanza di sospensione, all'udienza del 21/7/2025 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente
(Cassazione civile, sez. trib., 23/04/2020, n. 8079).
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge la prova che i fondi di proprietà del predetto non ricevono vantaggio dall'opera del consorzio.
È versata in atti la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Palermo, resa nei confronti di soggetti diversi dall'odierno ricorrente, e stralcio della c.t.u. effettuata nell'ambito di quel giudizio, dalla quale si evince che gli attori erano proprietari di fondi siti in Ispica, siccome l'odierno ricorrente, sicché può ritenersi che le opere a servizio del fondo della Spadola fossero le medesime indicate nella sentenza prodotta.
Il CTU evidenziava molteplici criticità negli impianti e nelle opere eseguite dal Consorzio di Bonifica, concludendo nel senso che le carenze di funzionamento del sistema delle opere di bonifica avevano causato danni ai terreni coinvolti.
A fronte delle allegazioni del ricorrente, il Consorzio di Bonifica è rimasto, nella sua contumacia, silente, né ha dimostrato che i fondi del Ricorrente_1 ricevessero un qualche genere di beneficio dall'attività svolta dal Consorzio.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna le parti resistenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in misura pari ad euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ragusa, così deciso nella camera di consiglio del 21/7/2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Dr. Marco Rota Dr.ssa Eleonora Schininà
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA MARCO, Presidente
SCHININA' ELEONORA, EL
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1956/2023 depositato il 23/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2972020 0009636970 000 INTERESSI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2972022 0012949958 000 INTERESSI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720170003173125 000 INTERESSI 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di Bonifica n. 8 – Ragusa ed all'Agenzia delle Entrate- Riscossione s.p.a., Ricorrente_1 impugnava:
- la cartella di pagamento n. 2972020 0009636970 000, dell'importo di € 5.582,09 relativa alla quota consortile richiesta dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Associazione_1 per l'anno 2015;
- la cartella di pagamento n. 2972022 0012949958 000, dell'importo di € 3354,00, relativa alla quota consortile richiesta dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Associazione_1 per l'anno 2017;
- la cartella di pagamento n. 2972017 0003173125 000, dell'importo di € 2.193,54, relativa alla quota consortile richiesta dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Associazione_1 per l'anno 2013;
- ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, in particolare i ruoli adottati dal Consorzio di Bonifica di Associazione_1. Eccepiva il ricorrente, premesso di essere proprietario di terreni in Ispica, ricadenti nel comprensorio di pertinenza del Consorzio di Bonifica n. 8, che i suoi fondi non ricevono alcun vantaggio dall'esistenza delle opere del suddetto Consorzio, e per errori di progettazione del sistema di raccolta delle acque e per la mancata o inadeguata manutenzione dei canali.
Rilevava che dette circostanze erano state accertate a mezzo CTU disposta dal Tribunale delle Acque di
Palermo nelle cause iscritte ai nn. 1223/2012 RG e 1185/2020 RG.
Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati.
Con atto separato, il ricorrente avanzava istanza di sospensione cautelare delle cartelle di pagamento.
Rimanevano contumaci le parti resistenti.
Accolta l'istanza di sospensione, all'udienza del 21/7/2025 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente
(Cassazione civile, sez. trib., 23/04/2020, n. 8079).
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge la prova che i fondi di proprietà del predetto non ricevono vantaggio dall'opera del consorzio.
È versata in atti la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Palermo, resa nei confronti di soggetti diversi dall'odierno ricorrente, e stralcio della c.t.u. effettuata nell'ambito di quel giudizio, dalla quale si evince che gli attori erano proprietari di fondi siti in Ispica, siccome l'odierno ricorrente, sicché può ritenersi che le opere a servizio del fondo della Spadola fossero le medesime indicate nella sentenza prodotta.
Il CTU evidenziava molteplici criticità negli impianti e nelle opere eseguite dal Consorzio di Bonifica, concludendo nel senso che le carenze di funzionamento del sistema delle opere di bonifica avevano causato danni ai terreni coinvolti.
A fronte delle allegazioni del ricorrente, il Consorzio di Bonifica è rimasto, nella sua contumacia, silente, né ha dimostrato che i fondi del Ricorrente_1 ricevessero un qualche genere di beneficio dall'attività svolta dal Consorzio.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna le parti resistenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in misura pari ad euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ragusa, così deciso nella camera di consiglio del 21/7/2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Dr. Marco Rota Dr.ssa Eleonora Schininà